Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.2 edilizia sociale |
Data: | 02/05/1990 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Attuabilità del programma). |
Art. 2. (Offerta insediativa). |
Art. 3. (Procedure di selezione per l'edilizia agevolata). |
Art. 4. (Quota di assegnazione di nuove costruzioni in edilizia sovvenzionata). |
Art. 5. (Trasformazione delle cooperative indivise). |
Art. 6. (Recupero di contributi). |
Art. 7. (Obblighi dei beneficiari di contributi in conto interessi di edilizia agevolata). |
Art. 8. (Obblighi dei beneficiari di contributi in conto capitale di edilizia agevolata). |
Art. 9. (Programmi Integrati). |
Art. 13. |
Art. 17. |
Art. 18. |
§ 4.2.18 - L.R. 2 maggio 1990, n. 34.
Attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale.
(B.U. 23 maggio 1990, n. 11).
Art. 1. (Attuabilità del programma). [1]
(Omissis)
Art. 2. (Offerta insediativa). [2]
(Omissis)
Art. 3. (Procedure di selezione per l'edilizia agevolata). [3]
(Omissis)
Art. 4. (Quota di assegnazione di nuove costruzioni in edilizia sovvenzionata). [4]
(Omissis)
Art. 5. (Trasformazione delle cooperative indivise). [5]
(Omissis)
Art. 6. (Recupero di contributi).
1. Qualora nell'attuazione dei programmi di edilizia residenziale ammessi al finanziamento di cui alla
2. L'interesse è computato a decorrere dalla liquidazione dei predetti contributi da parte dell'Amministrazione regionale, fino alla restituzione degli stessi.
3. Nei confronti degli inadempimenti si applica il procedimento coattivo di cui al
Art. 7. (Obblighi dei beneficiari di contributi in conto interessi di edilizia agevolata).
1. Gli acquirenti e gli assegnatari di alloggi costruiti con le agevolazioni di cui alla
2. La Giunta regionale può autorizzare la locazione o l'alienazione degli alloggi di cui al primo comma prima della decorrenza dei dieci anni in presenza di motivi sopravvenuti che comportino un oggettivo impedimento alla permanenza nell'alloggio.
3. Qualora non venga rilasciata la predetta autorizzazione ed il beneficiario intenda comunque cedere o locare anticipatamente l'alloggio dovrà provvedere alla estinzione anticipata del mutuo ai sensi della convenzione intervenuta tra la Regione e gli Istituti di Credito mutuanti, per l'attuazione dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata.
Art. 8. (Obblighi dei beneficiari di contributi in conto capitale di edilizia agevolata).
1. All'obbligo di cui all'articolo 7 sono sottoposti anche coloro che hanno acquisito o acquisiscono la proprietà di alloggi oppure hanno recuperato o recuperano abitazioni di proprietà con l'ausilio di contributi in conto capitale, previsti da leggi statali, ai sensi delle quali la Giunta regionale ha emanato od emana bandi per la concessione delle suddette agevolazioni.
2. La locazione o l'alienazione anticipata degli alloggi di cui al primo comma può essere autorizzata dalla Giunta regionale come previsto nell'articolo 7, secondo comma.
3. Qualora non venga rilasciata la predetta autorizzazione ed il beneficiario intenda comunque alienare o locare anticipatamente l'alloggio, la Giunta regionale provvede a recuperare l'importo di contributo a suo tempo liquidato, con le modalità di cui all'articolo 6.
Art. 9. (Programmi Integrati). [7]
(Omissis)
Artt. 10. - 12. [8]
(Omissis)
(Omissis)
Artt. 14. - 16. [10]
(Omissis)
(Omissis) [11].
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[3] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 66, comma 2, della
[6] Comma così modificato dall'art. 9 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[8] Modificano ed integrano la
[9] Sostituisce il punto 3.4.4 del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale 1988/1991, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 110 del 29 novembre 1989.
[10] Articoli abrogati dall'art. 67, comma 1, lett. b), della
[11] Reca disposizioni finanziarie.
[12] Articolo abrogato dall'art. 67, comma 1, lett. b), della