§ 4.1.2 - L.R. 6 febbraio 1974, n. 7.
Norme per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici e per la concessione ai Comuni dei relativi contributi.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica
Data:06/02/1974
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 


§ 4.1.2 - L.R. 6 febbraio 1974, n. 7. [1]

Norme per la formazione e la revisione degli strumenti urbanistici e per la concessione ai Comuni dei relativi contributi.

(B.U. 20 febbraio 1974, n. 8).

 

 

TITOLO I

NORME PER LA FORMAZIONE E LA REVISIONE

DEGLI STRUMENTI URBANISTICI DEI COMUNI

 

Art. 1. [2]

     Gli strumenti urbanistici generali devono essere verificati decorsi dieci anni dalla loro approvazione, in relazione sia allo stato della loro attuazione, sia ai fabbisogni nel frattempo maturati, sia agli obiettivi ed alle linee della programmazione economica e della pianificazione territoriale e paesistica della Regione.

     Il Comune provvede alla verifica con deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro i sei mesi precedenti la scadenza del termine decennale.

     Ove il Comune accerti l'inadeguatezza dello strumento urbanistico in rapporto agli elementi individuati al comma 1, ovvero non provveda alla sua verifica a termini del comma precedente, deve procedere alla revisione dello stesso nei modi e nei termini di cui all'articolo 5.

     Ove il Comune accerti invece la adeguatezza dello strumento urbanistico in vigore la relativa deliberazione consigliare dovrà essere motivata e corredata di una relazione contenente:

     a) la illustrazione dello stato di attuazione dello strumento urbanistico, in relazione ai problemi connessi alla sua gestione;

     b) la stima dei fabbisogni pregressi, futuri, con particolare riguardo a quelli di spazi per opere pubbliche o riservati alle attività collettive;

     c) l'analisi della situazione socio-economica in atto e delle linee di tendenza delle variabili considerate.

     Tale deliberazione:

     a) è soggetta alle formalità di pubblicazione degli strumenti urbanistici attuativi nei modi stabiliti dall'articolo 4, secondo comma, ultima parte della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24, come modificato dall'articolo 4, primo comma, della legge regionale 3 luglio 1989 n. 178, al fine di consentire la presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse nei successivi quindici giorni;

     b) è trasmessa, unitamente alle osservazioni eventualmente pervenute, alla Regione che provvede alla sua approvazione entro quattro mesi dal ricevimento degli atti mediante decreto del Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Urbanistico.

     Decorso il termine di cui alla lettera b) del comma precedente senza che la Regione abbia adottato le determinazioni di propria competenza, la deliberazione comunale si intende approvata.

     L'approvazione della ridetta deliberazione esonera il Comune dell'obbligo di procedere alla revisione dello strumento urbanistico generale per i successivi dieci anni.

 

     Art. 2.

     I piani regolatori generali ed i programmi di fabbricazione approvati anteriormente al 30 aprile 1968 devono essere revisionati nei modi e nei termini di cui al successivo art. 5.

 

     Art. 3.

     I comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di fabbricazione approvato dopo il 30 aprile 1968, ma anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono verificarne la conformità ai limiti ed ai rapporti di cui all'art. 41-quinquies, 8° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Ove il consiglio comunale accerti la non conformità dello strumento urbanistico, si deve procedere alla revisione al fine di adeguarlo ai limiti ed ai rapporti di cui al comma precedente, nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 5. Ove il consiglio comunale ne accerti l'adeguatezza, la relativa deliberazione motivata è sottoposta all'approvazione regionale prevista per gli strumenti urbanistici generali della l.r. 24 maggio 1972, n. 8. Il motivato diniego di approvazione obbliga il comune a procedere alla revisione dello strumento urbanistico.

     In mancanza di provvedimento della Regione entro il termine di quattro mesi dalla trasmissione della deliberazione comunale la stessa si intende approvata.

 

     Art. 4.

     In sede di formazione o di revisione dei programmi di fabbricazione, i comuni devono osservare i limiti e i rapporti di cui all'art. 41-quinquies, 8° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, ivi compresi quelli che comportano l'indicazione di aree da riservare a spazi pubblici o di uso pubblico, nonché a spazi ed opere di interesse collettivo, ancorché le relative previsioni siano preordinate all'espropriazione o comportino l'imposizione di vincoli di inedificabilità [3].

     Le indicazioni di cui al comma precedente, anche se previste da programmi di fabbricazione approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggette a limiti temporali di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e di cui all'art. 1 della legge 30 novembre 1973, n. 756 [4].

     Ai comuni il cui territorio sia classificato interamente montano e non confini col mare, in sede di formazione o revisione dei programmi di fabbricazione è consentito adeguare l'applicazione della prescrizioni di cui all'art. 41-quinquies, 8° comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni, alle effettive esigenze della popolazione e del territorio comunale nonché uniformarla alle previsioni dei piani di sviluppo urbanistico delle comunità montane rivolte all'apprestamento di strutture collettive che possono essere fruite dal singolo comune.

 

     Art. 5. [5]

     I Comuni tenuti a norma dell'articolo 1 della presente legge e sue successive modificazioni alla revisione dello strumento urbanistico generale devono procedere alla adozione della necessaria variante entro diciotto mesi e alla trasmissione della stessa alla Regione per l'approvazione entro trenta mesi dalla scadenza del termine decennale.

     Con riferimento ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i termini di cui al comma 1 sono elevati rispettivamente a tre anni e a quattro anni.

 

     Art. 6.

     Nei confronti dei comuni che non ottemperino all'obbligo di revisione del rispettivo piano regolatore generale o programma di fabbricazione nei termini di cui al precedente art. 5, sono esercitati i poteri sostitutivi previsti dal combinato disposto degli artt. 8 e 35 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni e dell'art. 7 della l.r. 24 maggio 1972, n. 8.

 

     Art. 7. [6]

 

TITOLO II

CONTRIBUTI PER LA FORMAZIONE E LA REVISIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI [7]

 

 


[1] Legge abrogata, salvo norma transitoria, dall'art. 88 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36. Nuovamente abrogata dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 10 novembre 1992, n. 30.

[3] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 18 gennaio 1975, n. 4.

[4] Comma aggiunto dall'art. 13 della L.R. 18 gennaio 1975, n. 4.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 10 novembre 1992, n. 30.

[6] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 10 novembre 1992, n. 30.

[7] Titolo già modificato dalla L.R. 18 gennaio 1975, n. 4 e dalla L.R. 30 maggio 1975, n. 28 e successivamente abrogato dall'art. 9 della L.R. 1° agosto 1978, n. 44, oggi abrogata.