§ 2.9.b - Legge 11 agosto 1960, n. 870.
Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.9 tutela fitosanitaria e sostanze chimiche
Data:11/08/1960
Numero:870


Sommario
Art. 1.      L'art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal [...]
Art. 2.      L'art. 24 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato dall'art. 10 del decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, è sostituto dal seguente:
Art. 3.      La gestione dei Consorzi interprovinciali, provinciali e intercomunali è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, composto di quattro membri dei quali uno designato dal Ministro per [...]
Art. 4.      All'art. 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è aggiunto il seguente comma:


§ 2.9.b - Legge 11 agosto 1960, n. 870. [1]

Modificazioni degli articoli 14, 24 e 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi.

(G.U. 26 agosto 1960, n. 208).

 

     Art. 1.

     L'art. 14 della legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, è sostituito dal seguente:

     "Per sopperire alle spese generali di amministrazioni, i Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti ai sensi della presente legge hanno facoltà di imporre una contribuzione annua, commisurata al reddito dominicale, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 4.

     La misura di tale contribuzione, che sarà deliberata dalla Commissione amministratrice di cui all'art. 24 e approvata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non potrà superare il limite massimo del 10 e, in casi eccezionali, del 20 per cento del reddito dominicale determinato ai sensi del decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 29 giugno 1939, n. 976".

 

          Art. 2.

     L'art. 24 della legge 18 giugno 1931, n. 987, modificato dall'art. 10 del decreto-legge 11 giugno 1936, n. 1530, è sostituto dal seguente:

     "I Consorzi obbligatori di difesa delle coltivazioni costituiti a mente dei precedenti articoli sono amministrati da una Commissione nominata con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

     La Commissione amministratrice è composta:

     a) dal direttore dell'Osservatorio per le malattie delle piante competente per territorio;

     b) dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura o, nel caso di Consorzi interprovinciali, dai capi degli Ispettorati dell'agricoltura delle provincie in cui s'estende il comprensorio del Consorzio;

     c) da tre rappresentanti degli imprenditori agricoli non coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

     d) da tre rappresentanti degli imprenditori coltivatori diretti facenti parte del Consorzio;

     e) da tre rappresentanti dei mezzadri o coloni interessati all'attività del Consorzio;

     f) da due tecnici agricoli scelti fra quelli designati, uno dal Consiglio dell'Ordine dei dottori agronomi e l'altro dal Collegio dei periti agrari della provincia in cui ha sede il Consorzio.

     Il Ministro per l'agricoltura e le foreste può nominare un maggior numero di rappresentanti di cui alla lettera c), d) ed e), quando si tratta di Consorzi interprovinciali.

     Sono altresì membri della Commissione, con voto consultivo, i direttori degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria esistenti nella provincia o nelle provincie in cui opera il Consorzio e specializzati in entomologia od in fitopatologia o nelle colture per la cui difesa il Consorzio è istituito.

     I componenti alle lettere c), d) ed e) sono scelti fra i designati dalle Associazioni sindacali maggiormente rappresentative dei gruppi interessati. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

     Il presidente ed il vicepresidente della Commissione sono nominati dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste tra i componenti di cui alle lettere c), d) ed e)".

 

          Art. 3.

     La gestione dei Consorzi interprovinciali, provinciali e intercomunali è sottoposta al controllo di un Collegio di revisori, composto di quattro membri dei quali uno designato dal Ministro per il tesoro, da scegliere tra il personale in servizio nelle locali ragionerie provinciali dello Stato, uno dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da scegliere tra i funzionari dipendenti, uno dallo stesso Ministro per l'agricoltura e per le foreste, da scegliere tra gli agricoltori consorziati, ed uno dal prefetto.

     I componenti dei predetti Collegi sono nominati per la durata di un triennio con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste e possono essere confermati.

 

          Art. 4.

     All'art. 29 della legge 18 giugno 1931, n. 987, è aggiunto il seguente comma:

     "Il rimborso non è dovuto se l'intervento del Ministero sia limitato, oltre che alla direzione della difesa fitosanitaria, alla fornitura dei mezzi tecnici per un valore non eccedente la metà della spesa complessiva occorrente per l'esecuzione di tale difesa".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.