§ 82.1.b - Legge 29 giugno 1939, n. 976.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 4 aprile 1939–XVII, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:82. Pubblici registri
Capitolo:82.1 catasto e registri immobiliari
Data:29/06/1939
Numero:976


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il regio decreto-legge 4 aprile 1939–XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni


§ 82.1.b - Legge 29 giugno 1939, n. 976.

Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 4 aprile 1939–XVII, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni.

(G.U. 15 luglio 1939, n. 164).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il regio decreto-legge 4 aprile 1939–XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni:

     Nell'art. 3, dopo le parole: "la quantità dei prodotti", sono aggiunte le altre: "e dei mezzi di produzione".

     Nell'art. 6, alle parole: "salvo il diritto della rivalsa", sono sostituite le seguenti: "con diritto di rivalsa".

     Nell'art. 13, il comma terzo è sostituito dal seguente:

     "Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non può effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente".

     Nell'art. 21, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di legge 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni, nonché quelle del presente decreto e dell'art. 5, secondo comma, del regio decreto-legge 27 marzo 1939–XVII, n. 571, l'art. 39 del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, è sostituito dal seguente".