Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 82. Pubblici registri |
Capitolo: | 82.1 catasto e registri immobiliari |
Data: | 29/06/1939 |
Numero: | 976 |
Sommario |
Art. unico. E' convertito in legge il regio decreto-legge 4 aprile 1939–XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni |
§ 82.1.b - Legge 29 giugno 1939, n. 976.
Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto-legge 4 aprile 1939–XVII, n. 589, concernente la revisione generale degli estimi dei terreni.
(G.U. 15 luglio 1939, n. 164).
E' convertito in legge il regio decreto-legge 4 aprile 1939–XVII, n. 589, riguardante la revisione generale degli estimi dei terreni, con le seguenti modificazioni:
Nell'art. 3, dopo le parole: "la quantità dei prodotti", sono aggiunte le altre: "e dei mezzi di produzione".
Nell'art. 6, alle parole: "salvo il diritto della rivalsa", sono sostituite le seguenti: "con diritto di rivalsa".
Nell'art. 13, il comma terzo è sostituito dal seguente:
"Una nuova revisione, dopo quella di cui al primo comma, non può effettuarsi, se non trascorsi almeno dieci anni dalla precedente".
Nell'art. 21, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Ferme restando le altre disposizioni del testo unico di