Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 lavoro e occupazione |
Data: | 07/01/2000 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Pianta organica provvisoria). |
Art. 2. (Inquadramento del personale). |
Art. 3. (Norma finanziaria). |
Art. 4. (Abrogazione ed integrazione di norme). |
§ 3.9.27 - L.R. 7 gennaio 2000, n. 2.
Disciplina dell'inquadramento del personale nella pianta organica provvisoria dell'Agenzia Liguria Lavoro.
(B.U. 19 gennaio 2000, n. 2).
Art. 1. (Pianta organica provvisoria).
1. La pianta organica provvisoria dell'Agenzia Liguria Lavoro istituita con
2. Alla dotazione organica definitiva si provvede nei modi stabiliti dall'articolo 14, comma 1, della
Art. 2. (Inquadramento del personale).
1. Ai fini dell'inquadramento del personale nella pianta organica provvisoria di cui all'articolo 1, comma 1, si provvede mediante concorsi per esami riservati al personale di cui all'articolo 20, comma 6, della
2. L'inquadramento avviene ad opera del Direttore Generale dell'Agenzia Liguria Lavoro e non può avere effetto antecedente alla data di trasferimento del personale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), del
3. Al personale di cui all'articolo 20, comma 6, della
Art. 3. (Norma finanziaria).
1. La definizione della pianta organica di cui all'articolo 1, comma 1, avviene nei limiti delle risorse finanziarie trasferite con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri previsti dall'articolo 7 del
Art. 4. (Abrogazione ed integrazione di norme).
1. Il comma 4 dell'articolo 14 della
2. (Omissis) [1].
3. (Omissis) [1].
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