§ 3.2.63 - L.R. 1 febbraio 1994, n. 5.
Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:01/02/1994
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizione).
Art. 3.  (Programmi di lotta integrata, guidata e biologica).
Art. 4.  (Soggetti attuatori).
Art. 5.  (Contributi per la realizzazione dei programmi di lotta integrata, guidata e biologica).
Art. 21.  (Competenze della Giunta regionale).
Art. 22.  (Disposizioni finanziarie).
Art. 23.  (Abrogazione di norme).
Art. 24.  (Norme transitorie).


§ 3.2.63 - L.R. 1 febbraio 1994, n. 5. [1]

Norme ed interventi per ridurre l'uso delle sostanze di sintesi in agricoltura e disciplina dell'agricoltura biologica.

(B.U. 16 febbraio 1994, n. 4).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina gli interventi di lotta integrata, guidata e biologica contro le avversità delle piante coltivate e la produzione, conservazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli biologici con lo scopo di:

     a) ridurre l'impiego delle sostanze di sintesi in agricoltura;

     b) indirizzare gli operatori agricoli verso un corretto uso dei presidi sanitari;

     c) realizzare l'uso delle risorse ambientali e mantenere le fertilità del terreno;

     d) promuovere e tutelare la qualità delle produzioni dell'agricoltura biologica definita come attività agricola che impiega tecniche di coltivazione, di allevamento e di lavorazione rispondenti ai criteri di cui alle tabelle allegate alla presente legge in attuazione al Regolamento CEE n. 2092 del 24 giugno 1991 e successive modifiche e integrazioni.

 

CAPO II

DISCIPLINA DELLA LOTTA INTEGRATA,

GUIDATA E BIOLOGICA IN AGRICOLTURA

 

     Art. 2. (Definizione).

     1. Per lotta integrata si intende la difesa delle piante coltivate dalle avversità mediante l'impiego coordinato di mezzi di lotta biologica, del miglioramento genetico, di pratiche agronomiche, di mezzi fisici e di prodotti naturali o di sintesi.

     2. Per lotta guidata si intende il sistema messo in atto per prevedere e valutare i danni arrecati dalle malattie alle piante coltivate ed il conseguente utilizzo di adeguati mezzi di lotta nel momento tecnicamente ed economicamente più opportuno.

     3. Per lotta biologica si intende il sistema volto alla sostituzione dei prodotti chimici di sintesi con organismi animali e vegetali e con sostanze da essi derivate.

 

     Art. 3. (Programmi di lotta integrata, guidata e biologica).

     1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la definizione e l'attuazione dei programmi di lotta integrata, guidata e biologica.

 

     Art. 4. (Soggetti attuatori).

     1. Possono attuare programmi di lotta integrata, guidata e biologica i seguenti soggetti:

     a) associazioni di produttori agricoli;

     b) cooperative agricole;

     e) consorzi di produttori agricoli definiti ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del codice civile.

     2. I soggetti attuatori possono presentare agli enti delegati per i territori di loro competenza e, direttamente alla Regione, per i rimanenti territori, i relativi programmi di lotta integrata, guidata e biologica entro il 31 dicembre di ogni anno.

     3. I programmi devono indicare:

     a) le aziende interessate dal programma di lotta e la loro localizzazione;

     b) le colture interessate dal programma di lotta e la loro rispettiva estensione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela delle risorse idriche;

     e) le malattie che si intendono combattere e il danno che esse arrecano alle colture;

     d) la descrizione delle tecniche di lotta da adottare e di quelle eventualmente sostituite;

     e) il nominativo delle persone incaricate di eseguire gli interventi qualora questi ultimi richiedano l'uso di preparati di cui al d.P.R. 24 maggio 1988, n. 223;

     f) il nominativo del tecnico agricolo, iscritto all'albo della propria categoria ovvero operante ai sensi dell'art. 6 della l.r. 29 marzo 1990, n. 13 responsabile del programma;

     g) il preventivo di spesa.

     4. I soggetti attuatori sono tenuti a comunicare alla Regione, con un congruo anticipo, la data in cui saranno effettuati gli interventi previsti dal programma.

     5. Gli enti delegati e la Regione sono incaricati dei controlli sulla regolare attuazione dei programmi anche attraverso la collaborazione di enti ed organismi presenti sul territorio quali l'Istituto regionale per la floricoltura, l'Istituto sperimentale per la floricoltura e le associazioni di produttori. La Giunta regionale può disporre ulteriori controlli a campione sull'attuazione dei programmi medesimi.

 

     Art. 5. (Contributi per la realizzazione dei programmi di lotta integrata, guidata e biologica).

     1. Gli enti delegati e la Regione possono concedere contributi, per la realizzazione dei programmi di lotta integrata, guidata e biologica contro le malattie delle piante coltivate, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ammissibile, sulla base delle modalità fissate dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 3.

     2. In particolare sono ammissibili a contributo i seguenti interventi:

     a) acquisto di mezzi tecnici per la difesa e il monitoraggio del livello di infestazione;

     b) ammortamento di attrezzature agrimeteorologiche;

     c) spese di mano d'opera fornita dai soci qualificati;

     d) noleggio di attrezzature per i trattamenti;

     e) spese per progettazioni e assistenza per la realizzazione di interventi di lotta di cui al primo comma da parte del responsabile del programma di cui all'art. 4, lett. f).

 

CAPO III [2]

NORME ED INTERVENTI RELATIVI AL

METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

 

     Artt. 6. - 20. [3]

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 21. (Competenze della Giunta regionale). [4]

 

     Art. 22. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis).

 

     Art. 23. (Abrogazione di norme).

     1. L'art. 7 della l.r. 19 novembre 1976, n. 37 e l'art. 1, lett. b), della l.r. 21 luglio 1983, n. 30 sono abrogati.

 

     Art. 24. (Norme transitorie). [5]

 

 

TABELLA A (Art. 6) [6]

 

TABELLA B (Art. 7) [7]

 

TABELLA C (Art. 7) [8]

 

TABELLA D (Art. 7) [9]

 

 


[1] Abrogata dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

[2] Capo abrogato dall'art. 15 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 36.

[3] Capo abrogato dall'art. 15 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 36.

[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 36.

[5] Articolo abrogato dall'art. 15 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 36.

[6] Tabella abrogata dall'art. 15 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 36.

[7] Tabella abrogata dall'art. 15 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 36.

[8] Tabella abrogata dall'art. 15 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 36.

[9] Tabella abrogata dall'art. 15 della L.R. 6 dicembre 1999, n. 36.