Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 53. Igiene e sicurezza del lavoro |
Capitolo: | 53.5 sostanze pericolose |
Data: | 24/05/1988 |
Numero: | 223 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi denominati "antiparassitari" |
Art. 2. 1. Le disposizioni sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura non si applicano |
Art. 3. 1. Gli antiparassitari sono classificati in base all'effettiva tossicità acuta del preparato, espressa in valore DL50 ottenuto su ratti mediante somministrazione per via orale o su ratti e [...] |
Art. 4. 1. Gli antiparassitari possono essere immessi al commercio soltanto con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti |
Art. 5. 1. I prodotti disciplinati dal presente decreto devono recare sull'etichetta o sull'imballaggio le seguenti indicazioni, scritte in modo leggibile e indelebile |
Art. 6. 1. L'etichetta deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da consentire la lettura orizzontale delle indicazioni di cui all'art. 5, quando l'imballaggio si trova [...] |
Art. 7. 1. Sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte o il cui tipo di confezionamento non consentono un'etichettatura conforme all'art. 6, commi 1, 2 e 3, può essere applicata l'etichettatura [...] |
Art. 8. 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I sono assoggettati alla disciplina dei presidi sanitari, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della legge 30 aprile 1962, n. [...] |
Art. 9. 1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 i presidi sanitari molto tossici, tossici e nocivi sono inseriti nella I e II classe tossicologica, sulla base dei parametri di classificazione di cui [...] |
Art. 10. 1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto detta le necessarie norme per l'adeguamento dei prodotti già [...] |
Art. 11. 1. E' vietato usare nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei presidi sanitari testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi che attribuiscano o possano indurre [...] |
Art. 12. 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, comma 1, lettere d), e), h), i), l) ed m) e commi 2 ed 8, sono puniti con [...] |
Art. 13. 1. Per gli aspetti non contemplati dal presente decreto, continuano ad applicarsi nei confronti degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente [...] |
§ 53.5.14 - D.P.R. 24 maggio 1988, n. 223. [1]
Attuazione delle direttive CEE numeri 78/631, 81/187 e 84/291 concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari), ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
(G.U. 23 giugno 1988, n. 146, S.O.).
TITOLO I
CLASSIFICAZIONE, IMBALLAGGIO ED ETICHETTATURA
DEI PREPARATI PERICOLOSI "ANTIPARASSITARI".
CAPO I
AREA DI APPLICAZIONE
1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi denominati "antiparassitari".
2. Sono considerati antiparassitari, ai sensi del presente decreto, i preparati pronti all'impiego nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore, destinati ai seguenti scopi:
a) distruggere gli organismi nocivi alle piante ed ai prodotti vegetali o prevenirne l'azione;
b) favorire o regolare la produzione vegetale, quando non si tratti di concimi o di altre sostanze destinate al miglioramento del terreno;
c) conservare i prodotti vegetali, compresi quelli che servono a proteggere il legno, quando non esistono particolari disposizioni in materia di conservanti, eccettuati i prodotti per rivestimenti che non contengano nessuna sostanza conservante che penetri nel prodotto vegetale;
d) distruggere le piante indesiderate;
e) distruggere talune parti di piante o impedirne uno sviluppo indesiderato;
f) rendere inoffensivi o distruggere gli organismi nocivi diversi da quelli che attaccano le piante, nonché gli organismi importuni od impedirne l'azione.
3. Ai fini dell'individuazione delle categorie di pericolo attribuibili agli antiparassitari, ai sensi del presente decreto, si applicano le definizioni recate all'art. 2 della
1. Le disposizioni sulla classificazione, imballaggio ed etichettatura non si applicano:
a) ai medicinali, agli stupefacenti e ai preparati radioattivi;
b) al trasporto degli antiparassitari per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
c) agli antiparassitari destinati all'esportazione nei Paesi terzi;
d) agli antiparassitari che si trovano in transito e sono sottoposti a un controllo doganale, purché non costituiscano oggetto di alcuna trasformazione.
CAPO II
CLASSIFICAZIONE
1. Gli antiparassitari sono classificati in base all'effettiva tossicità acuta del preparato, espressa in valore DL50 ottenuto su ratti mediante somministrazione per via orale o su ratti e conigli per via cutanea, oppure in valore CL50 ottenuto su ratti mediante una prova di inalazione della durata di quattro ore.
2. Per la DL50 orale servono da riferimento i seguenti valori:
a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:
1) fino a 5 mg/Kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
2) da oltre 5 fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
3) da oltre 50 fino a 500 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi;
b) per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:
1) fino a 25 mg/kg di peso corporeo, per le categorie degli antiparassitari molto tossici;
2) da oltre 25 fino a 200 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
3) da oltre 200 fino a 2000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi.
3. Per la CL50 servono da riferimento i seguenti valori:
a) fino a 0,5 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
b) da oltre 0,5 fino a 2 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari tossici;
c) da oltre 2 fino a 20 mg/l di aria, per la categoria degli antiparassitari nocivi.
4. I valori di cui al comma 3 si applicano:
a) per gli antiparassitari gassosi o per quelli immessi in commercio in forma di gas liquido nonché per i prodotti fumiganti e per gli aerosol;
b) per gli antiparassitari in polvere nei quali il diametro delle particelle non supera i 50 micron.
5. Nel caso in cui gli antiparassitari in polvere di cui alla lettera b) del comma 4 siano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, già in commercio o ne sia in corso l'autorizzazione come presidi sanitari ai sensi della
6. Per gli antiparassitari che possono essere assorbiti attraverso la pelle, ove il valore DL50 per via cutanea sia tale da esigere una classificazione più restrittiva di quella indicata dal valore DL50 per via orale o dal valore CL50 per inalazione, valgono i seguenti valori di riferimento ottenuti sui ratti o sui conigli o su entrambi mediante una prova di penetrazione cutanea:
a) per i preparati solidi, escluse le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:
1) fino a 10 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
2) da oltre 10 fino a 100 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
3) da oltre 100 fino a 1000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi;
b) per i preparati liquidi, comprese le esche e gli antiparassitari sotto forma di tavolette:
1) fino a 50 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari molto tossici;
2) da oltre 50 fino a 400 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari tossici;
3) da oltre 400 fino a 4000 mg/kg di peso corporeo, per la categoria degli antiparassitari nocivi.
7. Le prove prescritte vanno eseguite secondo i metodi indicati nell'allegato V del decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1985, oppure, ove non previsti, secondo metodi internazionalmente riconosciuti.
8. Gli antiparassitari contenenti una sostanza attiva possono venire classificati mediante calcolo effettuato secondo le disposizioni degli allegati I e III nei seguenti casi:
a) quando è evidente che in base ai costituenti essi rientrano nelle categorie "molto tossico", "tossico" e "nocivo";
b) quando si constata che un antiparassitario è molto simile per composizione a un altro antiparassitario già classificato e i dati tossicologici di quest'ultimo sono sufficientemente noti.
9. Nel caso di cui al comma 8 devono esservi probabilità fondate per ammettere che la classificazione ottenuta mediante calcolo non differisca sostanzialmente da quella che si otterrebbe mediante la prova biologica di cui al comma 1.
10. Per la classificazione degli antiparassitari contenenti più sostanze attive, destinati esclusivamente ad essere immessi sul mercato nazionale, è consentita la classificazione mediante calcolo effettuato secondo le disposizioni degli allegati II e IV, entro i limiti di cui al comma 8.
11. Qualora sorgano dubbi circa la correttezza della classificazione, il Ministero della sanità può richiedere di sostituire il calcolo con prove tossicologiche a norma del comma 1.
12. Per classificare gli antiparassitari possono essere presi in considerazione dati tossicologici supplementari nei seguenti casi:
a) quando i fatti inducono a supporre che un antiparassitario rappresenti un pericolo per l'uomo nel senso che il suo normale impiego potrebbe causare danni alla salute;
b) quando è dimostrato che, per un determinato antiparassitario, il ratto non è l'animale più indicato per la prova e che, invece, un'altra specie è manifestamente più sensibile o ha reazioni più simili a quelle dell'uomo;
c) quando non è opportuno, per la classificazione, basarsi principalmente sui valori DL50 ottenuti per via orale o mediante prova di penetrazione cutanea dell'antiparassitario come in taluni casi per gli aerosol, per altre preparazioni particolari, per i prodotti in polvere e per i prodotti fumiganti.
13. Nel caso in cui sia possibile stabilire che l'antiparassitario è meno tossico o nocivo di quanto la tossicità dei suoi componenti lasci supporre, si procede alla classificazione tenendo conto anche di questo elemento.
CAPO III
IMBALLAGGIO
1. Gli antiparassitari possono essere immessi al commercio soltanto con un imballaggio rispondente ai seguenti requisiti:
a) deve essere progettato e realizzato in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto;
b) non deve essere manomissibile;
c) i materiali che lo costituiscono e la chiusura non debbono essere intaccati dal contenuto né poter formare con questo combinazioni nocive o pericolose;
d) tutte le sue parti e la chiusura debbono essere solide e resistenti in modo da escludere qualsiasi allentamento e soddisfare con sicurezza le normali esigenze di manipolazione;
e) i recipienti muniti di un sistema di chiusura devono essere progettati in modo da poter essere richiusi varie volte senza provocare fuoriuscite del contenuto.
2. La disposizione di cui al comma 1, lettera a), non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza.
3. In sede di autorizzazione degli antiparassitari destinati a uso domestico il Ministero della sanità, previa intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può stabilire che i recipienti con capacità pari o inferiore a 3 litri siano muniti di chiusura di sicurezza idonea alla protezione dei bambini.
CAPO IV
ETICHETTATURA
1. I prodotti disciplinati dal presente decreto devono recare sull'etichetta o sull'imballaggio le seguenti indicazioni, scritte in modo leggibile e indelebile:
a) il nome commerciale o la denominazione del preparato;
b) il nome e l'indirizzo del fabbricante o del responsabile dell'immissione in commercio, nel caso di antiparassitari non soggetti ad autorizzazione;
c) il nome e l'indirizzo del titolare dell'autorizzazione ed il numero di registrazione del preparato e, se si tratta di un'altra persona, il nome e l'indirizzo della persona che immette sul mercato il suddetto preparato, nel caso degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione;
d) i nomi ed i rispettivi tenori di ciascuna sostanza attiva del preparato espressi:
1) in percentuale di peso per gli antiparassitari costituiti sia da prodotti solidi, da aerosol e da liquidi volatili con punto massimo di ebollizione a 50° C, sia da prodotti viscosi con limite inferiore 1 Pa.s a 20° C;
2) in percentuale di peso e in g/l a 20° C per gli altri liquidi;
3) in percentuale di volume per i prodotti gassosi;
e) la denominazione di tutte le sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato, oltre le sostanze attive la cui concentrazione è superiore allo 0,2%, nel caso di sostanze molto tossiche e tossiche, al 5% nel caso di sostanze nocive e al 5% nel caso di sostanze corrosive;
f) la quantità netta del preparato;
g) il numero di riferimento della partita;
h) i simboli e le indicazioni di pericolo del preparato conformemente all'art. 5, punto 3), della
i) la frase o le frasi tipo relative ai rischi specifici che comporta l'utilizzazione del preparato che devono essere scelte tra quelle dell'allegato V e che possono essere integrate, se necessario, con quelle previste dall'allegato III del decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985;
l) l'indicazione dei consigli di prudenza relativi all'uso del preparato che devono essere conformi alle indicazioni dell'allegato VI e che possono essere integrati, se necessario, con quelli previsti dall'articolo IV del decreto ministeriale 3 dicembre 1985;
m) l'indicazione, per gli antiparassitari molto tossici, tossici e nocivi, che l'imballaggio non può essere riutilizzato, salvo nel caso di recipienti destinati specificatamente ad essere riutilizzati, ricaricati o nuovamente riempiti da parte del fabbricante o, nel caso di prodotti non soggetti ad autorizzazione, dal distributore.
2. Ai fini dell'indicazione delle sostanze molto tossiche, tossiche, nocive e corrosive contenute nel preparato occorre tener conto, per i solventi, dei limiti di concentrazione previsti dal decreto del Ministro della sanità in data 17 ottobre 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 311 del 12 novembre 1984.
3. La denominazione delle sostanze di cui al comma 1, lettere d) ed e) ed al comma 2, deve essere indicata come figura nell'elenco delle sostanze pericolose, di cui al decreto del Ministro della sanità in data 3 dicembre 1985.
4. I consigli di prudenza, qualora sia impossibile indicarli sull'etichetta o sull'imballaggio, devono figurare su altra etichetta solidamente fissata sull'imballaggio stesso.
5. Il Ministro della sanità prescrive l'indicazione dei rischi specifici e dei consigli di prudenza di cui alle lettere i) ed l) del comma 1, nel caso in cui gli antiparassitari sono soggetti ad autorizzazione come presidi sanitari o presidi medico chirurgici.
6. Il Ministro della sanità può altresì prescrivere indicazioni supplementari concernenti rischi particolari e consigli di prudenza per gli antiparassitari soggetti ad autorizzazione.
7. Nei casi in cui gli antiparassitari non siano soggetti ad autorizzazione è a carico del fabbricante o di colui che immette il preparato sul mercato l'apposizione delle indicazioni di cui alle lettere i) ed l) del comma 1.
8. Sono comunque vietate sulle etichette, ovvero sugli imballaggi degli antiparassitari, indicazioni quali "non tossico" e "non nocivo" o altre analoghe.
1. L'etichetta deve essere solidamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio in modo da consentire la lettura orizzontale delle indicazioni di cui all'art. 5, quando l'imballaggio si trova in posizione normale e deve aderire con tutta la sua superficie all'imballaggio che contiene direttamente il preparato.
2. Le dimensioni dell'etichetta devono corrispondere ai seguenti formati espressi in millimetri in relazione alle capacità dell'imballaggio:
a) fino a 3 L: almeno 52 x 74 mm.;
b) superiore a 3 L e inferiore o pari a 50 L: almeno 74 x 105 mm.;
c) superiore a 50 L e inferiore o pari a 500 L: almeno 105 x 148 mm.;
d) superiore a 500 L: almeno 148 x 210 mm.
3. Ogni simbolo deve occupare almeno un decimo della superficie dell'etichetta e misurare almeno un centimetro quadrato.
4. L'etichetta non è obbligatoria quando l'imballaggio rechi le indicazioni di cui all'art. 5 secondo le modalità prescritte ai commi 2 e 3.
5. Il colore e la presentazione dell'etichetta o dell'imballaggio, nel caso del comma 4, devono far risaltare chiaramente il simbolo di pericolo ed il suo sfondo giallo-arancio.
6. Per l'immissione sul mercato nazionale il testo dell'etichetta deve essere redatto in italiano.
7. In caso di indicazioni redatte in più lingue deve essere sempre presente la versione in lingua italiana, con caratteri della stessa grandezza ed evidenza di quelli di altre lingue.
8. I requisiti in materia di etichettatura si considerano soddisfatti quando l'imballaggio esterno destinato al trasporto è provvisto di un simbolo conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto delle sostanze pericolose nonché all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), i), l) e m).
1. Sugli imballaggi le cui dimensioni ridotte o il cui tipo di confezionamento non consentono un'etichettatura conforme all'art. 6, commi 1, 2 e 3, può essere applicata l'etichettatura prescritta dall'art. 5 in un altro modo adeguato.
2. Con decreto del Ministro della sanità sono stabilite le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichettatura nei casi previsti dal comma 1.
3. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, può altresì stabilire, in deroga agli articoli 5 e 6, che gli imballaggi degli antiparassitari diversi da quelli classificati molto tossici e tossici possano essere etichettati in modo diverso quando contengono quantitativi talmente limitati di prodotto da non comportare alcun pericolo per le persone che manipolano detti antiparassitari e per i terzi.
TITOLO II
NORME DI ATTUAZIONE
CAPO I
AREA DI APPLICAZIONE
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo I sono assoggettati alla disciplina dei presidi sanitari, ai sensi dell'art. 6, primo comma, della
a) i preparati identificati alle lettere a), b), c) ed f) dell'art. 1, comma 2, anche se destinati a piante e prodotti vegetali non alimentari;
b) i preparati identificati alle lettere d) ed e) dell'art. 1, comma 2, anche se impiegati su terreni non agricoli e per usi civili e industriali.
2. Rimangono assoggettati alla disciplina dei presidi medico- chirurgici, di cui al
3. Il Ministro della sanità con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità previste dall'art. 3 del regolamento approvato con
1. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3 i presidi sanitari molto tossici, tossici e nocivi sono inseriti nella I e II classe tossicologica, sulla base dei parametri di classificazione di cui alla tabella seguente:
Classificaz Solidi Liquidi Gassosi |
ione |
(DL50 in mg/kg) (DL50 in (CL50 |
mg/kg) in |
mg/l) |
|
Orale Cutanea Orale Cutanea Inalato |
ria |
Classe I |
Presidi |
sanitari |
molto <= 5 <=10 <= 25 <= 50 <= 0,5 |
tossici |
tossici da > 5 da > 10 a da > 25 a <= da > 50 da > |
a <= <= 100 200 a <= 0,5 a |
50 400 <= 2 |
Classe II |
Presidi da > da > 100 da > 200 a <= da > da > 2a |
sanitari 50 a a <= 2000 400 a <= 20 |
<= 1000 <= |
500 4000 |
nocivi |
1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto detta le necessarie norme per l'adeguamento dei prodotti già autorizzati alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
2. Con lo stesso decreto il Ministro della sanità fissa un termine non inferiore a sei mesi per consentire l'utilizzazione in sede di produzione delle etichette e degli imballaggi conformi alla normativa previgente e non superiore a ventiquattro mesi per lo smaltimento delle scorte esistenti in sede di commercializzazione.
3. I termini di cui al comma 2 decorrono dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale.
4. E' concesso un termine di dodici mesi, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'adeguamento degli antiparassitari non assoggettati ad autorizzazione alle disposizioni di cui agli articoli precedenti.
1. E' vietato usare nella presentazione alla vendita e nella pubblicità dei presidi sanitari testi, denominazioni, marchi, immagini ed altri segni figurativi che attribuiscano o possano indurre ad attribuire a tali prodotti caratteristiche, proprietà o finalità di impiego non esistenti o non consentite, e comunque non previste dall'etichetta autorizzata con il decreto di registrazione.
CAPO II
NORME FINALI
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, comma 1, lettere d), e), h), i), l) ed m) e commi 2 ed 8, sono puniti con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni, o con l'arresto fino a sei mesi.
2. Ai contravventori delle altre disposizioni di cui all'art. 5 e degli articoli 6 e 7 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.
3. I contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 10 sono puniti con l'ammenda da lire duecentocinquantamila a lire duemilioni, o con l'arresto fino a sei mesi.
4. Ai contravventori delle disposizioni di cui all'articolo 11 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinquemilioni.
1. Per gli aspetti non contemplati dal presente decreto, continuano ad applicarsi nei confronti degli antiparassitari soggetti ad autorizzazione le disposizioni di cui al
Allegato I
Classificazione mediante calcolo degli antiparassitari contenenti una sola sostanza attiva
Gli antiparassitari contenenti una sostanza attiva e uno o più supporti e/o elementi ausiliari inerti vengono classificati mediante calcolo, secondo la seguente formula:
(L x 100)/C = A
dove
L = DL50 della sostanza attiva per via orale sui ratti;
C = concentrazione della sostanza attiva in % del peso;
A = valore che determina la classificazione dell'antiparassitario conformemente all'articolo 3, comma 2.
Qualora la sostanza attiva figuri nell'allegato III, il valore DL50 da prendere in considerazione per il calcolo è quello riportato nel suddetto allegato.
Allegato II
Classificazione mediante calcolo degli antiparassitari contenenti più sostanze attive
1. Per applicare il metodo di calcolo ai fini della classificazione degli antiparassitari contenenti più sostanze attive, le sostanze pericolose utilizzate nella loro preparazione sono suddivise in classi e sottoclassi, conformemente all'elenco dell'allegato IV.
2. Per classificare l'antiparassitario si applica la seguente formula:
(SIGMA) (P x I)
dove
P è la percentuale in peso di ciascuna sostanza pericolosa presente nell'antiparassitario;
I è l'indice caratteristico della sottoclasse cui appartiene ciascuna sostanza; questo indice è attribuito per ogni unità percentuale della sostanza considerata, presente nell'antiparassitario. In particolare l'indice I diventa:
I1 per classificare come tossici o nocivi gli antiparassitari solidi;
I2 per classificare come tossici o nocivi gli antiparassitari liquidi o gassosi.
I valori degli indici I1 e I2 sono riportati nella seguente tabella:
Tabella degli indici di classificazione
Classi di Indice per la classificazione degli |
appartenenza della antiparassitari |
sostanza |
|
solidi liquidi/gassosi |
|
11% 12 % |
|
Classe I |
|
I/a 500 ( = 1%) 500 ( = 1%) |
I/b 100 ( = 5%) 125 ( = 4%) |
I/c 15 ( = 33%) 25 ( = 20%) |
|
Classe II |
|
II/a 5 ( = 10 ( = 50%) |
100%) |
II/b 2 ( = 4 ( = 100%) |
100%) |
II/c 1 ( = 2 ( = 100%) |
100%) |
II/d 0, 5 ( = 1 ( = 100%) |
100%) |
3. Sono considerati tossici gli antiparassitari contenenti una o più sostanze indicate nell'Aall. IV, se la somma dei prodotti ottenuti moltiplicando la percentuale in peso P delle varie sostanze presenti nell'antiparassitario per i rispettivi indici I1 o I2 è superiore a 500, cioè:
- per antiparassitari solidi:
(SIGMA) (P x I1) > 500
- per antiparassitari liquidi o gassosi:
(SIGMA) (P x I2) > 500
4. Sono considerati nocivi gli antiparassitari contenenti una o più sostanze indicate nell'all. IV, se la somma dei prodotti di cui al paragrafo 3 è inferiore o pari a 500, e superiore a 25 per gli antiparassitari solidi, oppure è inferiore o pari a 500 e superiore a 40 per gli antiparassitari liquidi o gassosi, cioè:
- per antiparassitari solidi:
25 < (SIGMA) (P x I1) <= 500
- per antiparassitari liquidi o gassosi:
40 < (SIGMA) (P x I2) <= 500
Se dal calcolo risulta un valore pari o inferiore a 25 per gli antiparassitari solidi, e pari o inferiore a 40 per gli antiparassitari liquidi o gassosi, l'antiparassitario non viene classificato.
Elenco delle sostanze attive con l'indicazione dei valori convenzionali
DL50 e CL50
Note esplicative
1. I valori in corsivo sono quelli da prendere in considerazione per l'applicazione della formula riportata nell'allegato I: Classificazione mediante calcolo degli antiparassitari contenenti una sola sostanza attiva (vedi articolo 3, comma 8).
Gli altri valori sono forniti a titolo informativo per consentire una migliore scelta delle frasi indicanti la natura dei rischi specifici (frasi R) e dei consigli di prudenza (frasi S) che devono figurare sull'etichetta.
2. NR (Non rilevante). Questa dicitura significa che i valori sono disponibili ma che non presentano alcun interesse nè per la classificazione nè per l'etichettatura dei preparati, ad esempio valore DL50 per via cutanea superiore ai valori limite fissati dall'articolo 3, comma 6).
Numero CEE Sostanza Valori convenzionali |
|
Orl. Cut. Inl. |
DL50 DL50 CL50 |
mg/kg mg/kg mg/kg |
015-079-00-7 Acephate 945 NR |
605-008-00-3 2-Propenal 46 562 |
(Acroleina) |
Alaclor 1200 NR |
602-048-00-3 Aldrin 46 98 |
006-025-00-3 Alletrina 920 NR |
616-004-00-6 Allidochlor 700 360 |
603-015-00-6 2-Propen-1-olo 64 90 |
613-011-00-6 Amitrolo 2000 |
613-010-00-0 Ametrin 1405 NR NR |
015-080-00-2 Amidithion 600 |
612-052-00-7 2-Aminobutano 380 2500 |
006-018-00-5 Aminocarb 50 275 |
006-008-00-0 Antu 2 |
015-056-00-1 Azinphos-etile 12 250 |
015-039-00-9 Azinphos- 16 250 |
metile |
006-020-00-6 Barban 1300 NR NR |
Carbonato di 650 |
bario |
015-083-00-9 Bensulide 770 3950 |
613-012-00-1 Bentazon 1100 NR |
006-036-00-3 Benzthiazuron 1280 |
609-024-00-1 Binapacril 421 720 |
609-032-00-5 Bromofenoxim 1217 NR |
Bromophos 1600 2181 |
015-064-00-5 Bromophos- 71 1000 |
etile |
608-006-00-0 Bromoxynil 190 |
602-044-00-1 Camfeclor 80 1075 |
006-011-00-7 Carbaril 300 NR |
006-026-00-9 Carbofuran 8 120 |
015-044-00-6 Carbofenothion 32 27 |
602-047-00-8 Clordano 460 700 |
606-019-00-6 Chlordecone 114 475 |
650-007-00-3 Clordimeform 340 640 |
607-074-00-9 Chlorfenac 575 3160 |
603-049-00-1 Chlorfenetol 930 |
607-075-00-4 Chlorfenprop- 1190 |
metile |
015-071-00-3 Clorfevinfos 10 108 |
606-014-00-9 Clorphacinone 2 200 |
015-085-00-X Chlorfonium 178 750 |
015-084-00-4 Clorpirifos 135 202 |
616-005-00-1 Clortiamid 757 |
607-057-00-6 Cumacloro 900 |
015-038-00-3 Cumaphos 16 860 |
607-059-00-7 Cumatetralil 17 |
015-086-00-5 Cumitoato 67 |
Crotoxyphos 74 202 |
613-004-00-8 Crimidina 1,25 |
015-074-00-X Crufomato 770 2000 |
613-013-00-7 Cyanazine 182 NR |
015-087-00-0 Cyanophos 610 800 |
Cycloheximide 2 |
015-070-00-8 Ciantoato 3,2 105 |
050-002-00-0 Ciexatin 540 2200 |
607-039-00-8 2,4-D 375 1500 |
613-008-00-X Dazomet 640 |
607-083-00-8 2,4-DB 700 800 |
602-045-00-7 DDT 113 2510 |
015-028-00-9 Demeton-O 1,7 |
015-030-00-X Demeton-O- 180 |
metile |
015-029-00-4 Demeton-S 1,7 |
015-031-00-5 Demeton-S- 40 302 |
metile |
015-078-00-1 Demeton-S- 37 |
metilsolfone |
613-007-00-4 Desmetrin 1390 1000 |
015-088-00-6 Dialifos 5 145 |
006-019-00-0 Diallate 395 |
015-040-00-4 Diazinone 300 900 |
602-021-00-6 1,2-Dibromo-3- 170 1420 |
cloropropano |
015-068-00-7 Diclofenthion 270 NR |
606-018-00-0 Dichlone 1300 |
602-012-00-7 1,2- 670 2800 |
Dicloroetano |
607-045-00-0 Diclorprop 800 1400 |
015-019-00-X Diclorvos 56 107 |
603-044-00-4 Dicofol 690 1870 |
015-073-00-4 Dicrotophos 22 181 |
602-049-00-9 Dieldrin 38 10 |
015-061-00-9 Dimefox 1 5 |
006-010-00-1 Dimetan 120 |
015-051-00-4 Dimetoato 425 |
006-040-00-5 Dimetilan 47 600 |
006-028-00-X Dinobuton 140 NR |
609-025-00-7 Dinoseb 58 200 |
609-023-00-6 Dinocap 980 NR |
609-026-00-2 Sali ed esteri 60 |
di dinoseb |
609-030-00-4 Dinoterb 25 |
609-031-00-X Sali ed esteri 25 |
di dinoterb |
006-029-00-5 Dioxacarb 90 3000 |
015-063-00-X Dioxathion 23 63 |
616-007-00-2 Difenamide 970 |
015-060-00-3 Disulfoton 2,6 20 |
613-021-00-0 Dithianon 640 |
609-020-00-X DNOC 25 200 |
607-076-00-X Dodina 1000 NR |
650-008-00-9 Drazoxoloa 126 |
602-052-00-5 Endosulfan 80 359 |
607-055-00-5 Endothal-sodio 51 750 |
015-049-00-3 Endothion 30 400 |
602-051-00-X Endrin 7 60 |
015-036-00-2 EPN 14 25 |
006-030-00-0 EPTC 1652 3200 |
607-077-00-5 Erbon 1120 |
015-047-00-2 Ethion 161 915 |
015-089-00-1 Etoatometil 340 1000 |
Etoprophos 62 26 |
611-003-00-7 Fenaminosulf 60 1000 |
613-015-00-8 Fenazaflor 283 700 |
015-052-00-X Fenclorfos 1740 2000 |
015-054-00-0 Fenitrotion 503 |
607-047-00-1 Fenoprop 650 |
015-090-00-7 Fensulfothion 3,5 3,5 |
015-048-00-8 Fention 190 1680 |
050-003-00-6 Fentin 125 500 |
acetato |
050-004-00-1 Fentin 108 |
idrossido |
607-078-00-0 Fluenetil 6 4 |
616-002-00-5 Monofluoroacet 13 80 |
amide |
015-091-00-2 Fonofos 8 25 |
015-057-00-7 Formothion 365 |
Hexacloroaceto 1550 2980 |
ne |
Eptacloro 34 |
epossido |
602-046-00-2 Eptacloro 100 159 |
613-017-00-9 8- 1200 |
Idrossichinoli |
na solfato |
608-007-00-6 Ioxinil 110 809 |
Ioxinil 390 |
ortanoato |
602-053-00-0 Isobenzan 4,8 4 |
006-009-00-6 Isolan 11 5,6 |
607-079-00-6 Kelevan 240 314 |
602-043-00-6 Lindano 88 900 |
Malathion |
contenente più |
di |
1,8% di 885 |
isomalathion |
Malathion |
contenente |
1,8% |
o meno di 2000 |
isomalathion |
607-051-00-3 MCPA 700 |
607-052-00-9 Sali ed esteri 700 |
di MCPA |
607-053-00-4 MCPB 680 |
607-054-00-X Sali ed esteri 680 |
di MCPB |
015-045-00-1 Mecarbam 36 |
607-049-00-2 Mecoprop 930 900 |
015-094-00-9 Mefosfolan 9 9,7 |
006-023-00-2 Metiocarb 35 400 |
080-003-00-1 Cloruro 210 |
mercuroso |
605-005-00-7 Metaldeide 630 |
015-095-00-4 Metamidophos 7,5 110 |
015-069-00-2 Metidation 25 1546 |
615-002-00-2 Isotiocianato 175 2780 |
di metile |
Methomyl 17 NR |
Mevinfos 4 4 |
Molinate 720 |
Monuron 1480 |
015-072-00-9 Monocrotophos 14 112 |
006-032-00-1 Monolinuron 1800 |
613-018-00-4 Morfamquat 325 |
006-014-00-3 Nabam 395 |
015-055-00-6 Naled 430 800 |
614-001-00-4 Nicotina 50 50 |
650-004-00-7 Norbormide 4,4 |
015-066-00-6 Ometoato 50 700 |
015-034-00-1 Paration 2 6,8 |
015-035-00-7 Paration- 6 67 |
metile |
006-034-00-2 Pebulate 1120 |
604-002-00-8 Pentaclorofeno 27 105 |
lo |
015-097-00-5 Fentoato 400 700 |
015-033-00-6 Forate 2 2,5 |
015-101-00-5 Fosmet 230 1150 |
015-022-00-6 Fosfamidone 17 374 |
Phospholan 9 23 |
015-100-00-X Foxim 1845 NR |
015-099-00-6 Pirimifos- 140 1000 |
etile |
006-037-00-9 Promecarb 74 |
616-009-00-3 Propanil 1400 NR |
Propargite 1500 |
Promurit 0,28 |
006-016-00-4 Propuxur 95 NR |
015-032-00-0 Protoato 8 14 |
015-026-00-8 Schradan 9 15 |
614-003-00-5 Stricnina 5 |
006-038-00-4 Sulfallate 850 |
015-027-00-3 Sulfotep 5 20 |
607-041-00-9 2,4,5-T 500 |
607-042-00-4 Sali ed esteri 500 NR |
del 2,4,5-T |
015-025-00-2 TEPP 1,1 2,4 |
015-050-00-9 Tiometon 120 700 |
Thionazin 12 11 |
006-039-00-X Triallate 1700 |
015-098-00-0 Tricloronato 16 135 |
613-020-00-5 Tridemorph 650 1350 |
Trifenmorph 1400 |
2,3,6-TBA 1500 |
006-005-00-4 Tiram 560 2000 |
015-024-00-7 Triamifos 20 48 |
015-021-00-0 Triclorfon 560 NR |
015-059-00-8 Vamidotion 103 1160 |
607-056-00-0 Warfarin 3 |
006-012-00-2 Ziram 1400 |
602-008-00-5 Tetraclorometa 0,4 |
no [1] |
602-002-00-3 Bromuro di 0,4 0,004 |
metile [1] |
006-003-00-3 Solfuro di 0,4 |
carbonio [1] |
015-004-00-8 Fosfuro 0,4 0,004 |
d'alluminio |
[1] |
015-006-00-9 Fosfuro di 0,4 0,004 |
zinco [1] |
602-010-00-6 1,2- 0,4 |
Dibromoetano |
[1] |
603-023-00-X Ossido di 0,004 |
etilene [1] |
016-010-00-3 Polisolfuri di |
sodio [2] |
016-007-00-7 Polisolfuri di |
potassio [2] |
016-008-00-2 Polisolfuri di |
ammonio [2] |
016-005-00-6 Polisolfuri di |
calcio (calcio |
polisolfuri) |
[2] |
016-003-00-5 Polisolfuri di |
bario [2] |
616-006-00-7 Dichlofluanide |
[2] |
[1] Non determinato su base sperimentale.
[2] I valori convenzionali di DL50 e CL50 non sono stati attribuiti a queste sostanze considerate le loro proprietà corrosive/irritanti.
ALLEGATO IV
Elenco delle sostanze attive suddivise in classi e sottoclassi
Le sostanze recanti la dicitura (NT) non sono trasferibili nelle altre classi
Classe I/a |
Numero CEE Sostanza |
|
006-008-00-0 Antu (NT) |
015-056-00-1 Azinphos-etile |
015-039-00-9 Azinphos- |
metile |
006-029-00-5 Dioxacarb |
006-026-00-9 Carbofuran |
015-071-00-3 Chlorfenvinfos |
606-014-00-9 Chlorphacinone (NT) |
015-038-00-3 Cumaphos |
607-059-00-7 Cumatetralil |
613-004-00-8 Crimidina (NT) |
015-070-00-8 Ciantoato (NT) |
Cicloessimide (NT) |
015-028-00-9 Demeton-O (NT) |
015-029-00-4 Demeton-S (NT) |
015-088-00-6 Dialifos (NT) |
015-073-00-4 Dicrotophos |
015-061-00-9 Dimefox (NT) |
015-063-00-X Dioxathion |
609-020-00-X DNOC |
015-060-00-3 Disulfoton (NT) |
602-051-00-X Endrin |
015-036-00-2 EPN |
Etoprophos |
015-090-00-7 Fensulfothion (NT) |
607-078-00-0 Fluenetil (NT) |
616-002-00-5 Monofluoroaceta |
mide |
015-091-00-2 Fonofos |
602-053-00-0 Isobenzan (NT) |
006-009-00-6 Isolan |
015-094-00-9 Mephosfolan |
015-095-00-4 Metamidophos |
015-069-00-2 Metidation |
Metomyl |
Mevinfos (NT) |
015-072-00-9 Monocrotophos |
614-001-00-4 Nicotina |
650-004-00-7 Norbormide (NT) |
015-034-00-1 Paration (NT) |
015-035-00-7 Paration- (NT) |
metile |
015-033-00-6 Forate (NT) |
Fosfolan |
015-022-00-6 Fosfamidone |
Promurit (NT) |
015-032-00-0 Protoato |
015-026-00-8 Schradan |
614-003-00-5 Stricnina |
015-027-00-3 Sulfotep (NT) |
015-025-00-2 TEPP (NT) |
Thionazin (NT) |
|
Classe I/b |
|
Numero CEE Sostanza |
605-008-00-3 2-Propenal |
(Acroleina) |
602-048-00-3 Aldrin |
603-015-00-6 2-Propen-1-olo |
006-018-00-5 Aminocarb |
015-064-00-5 Bromophos-etile |
Crotoxifos |
015-044-00-6 Carbofenothion |
015-086-00-5 Cumitoato |
015-031-00-5 Demeton-S-metile |
015-078-00-1 Demeton-S- |
metilsolfone |
015-019-00-X Diclorvos |
006-040-00-5 Dimetilan |
609-025-00-7 Dinoseb |
609-026-00-2 Sali ed esteri di |
dinoseb |
609-030-00-4 Dinoterb |
609-031-00-X Sali ed esteri di |
dinoterb |
607-055-00-5 Endothal-sodio |
015-049-00-3 Endothion |
611-003-00-7 Fenaminosulf |
015-045-00-1 Mecarbam |
015-066-00-6 Omeotoato |
Eptaclorepossido |
006-023-00-2 Metiocarb |
006-037-00-9 Promecarb |
|
Classe I/c |
|
Numero CEE Sostanza |
608-006-00-0 Bromoxynil |
602-044-00-1 Camfeclor (Toxafene) |
606-019-00-6 Chlordecone |
015-085-00-X Chlorfonium |
015-084-00-4 Clorpirifos |
613-013-00-7 Cyanazine |
602-045-00-7 DDT |
015-030-00-X Demeton-O-metile |
602-021-00-6 1,2-Dibromo-3- |
cloropropano |
006-010-00-1 Dimetan |
006-028-00-X Dinobuton |
006-029-00-5 Dioxacarb |
650-008-00-9 Drazoxolon |
602-052-00-5 Endosulfan |
015-047-00-2 Ethion |
015-048-00-8 Fention |
050-003-00-6 Fentin acetato |
050-004-00-1 Fentin idrossido |
602-046-00-2 Eptacloro |
608-007-00-6 Ioxinil |
602-043-00-6 Lindano |
615-002-00-2 Isotiocianato di |
metile |
015-099-00-6 Pirimifos-etile |
006-016-00-4 Propoxur |
015-050-00-9 Tiometon |
015-059-00-8 Vamidotion |
|
Classe II/a |
|
Numero CEE Sostanza |
612-052-00-7 2-Aminobutano |
006-011-00-7 Carbaril |
650-007-00-3 Chlordimeform |
607-039-00-8 2,4-D |
006-019-00-0 Diallate |
015-068-00-7 Diclofenthion |
015-089-00-1 Etoatometil |
613-015-00-8 Fenazaflor |
015-057-00-7 Formothion |
607-079-00-6 Kelevan |
080-003-00-1 Cloruro mercuroso |
613-018-00-4 Morfamquat, e i suoi |
sali |
006-014-00-3 Nabam |
015-097-00-5 Fentoato |
015-101-00-5 Fosmet |
015-040-00-4 Diazinone |
Ioxinil ottanoato |
|
Classe II/b |
|
Numero CEE Sostanza |
015-080-00-2 Amidithion |
602-047-00-8 Chlordano |
607-074-00-9 Chlorfenac |
015-087-00-0 Cyanophos |
050-002-00-0 Ciexatin |
613-008-00-X Dazomet |
613-021-00-0 Dithianon |
015-054-00-0 Fenitrotion |
605-005-00-7 Metaldeide |
015-055-00-6 Naled |
607-041-00-9 2,4,5-T |
607-042-00-4 Sali ed esteri del |
2,4,5-T |
006-005-00-4 Tiram |
015-021-00-0 Triclorfon |
609-024-00-1 Binapacril |
015-051-00-4 Dimeteoto |
|
Classe II/c |
|
Numero CEE Sostanza |
015-079-00-7 Acephate |
006-025-00-3 Alletrina |
616-004-00-6 Allidochlor |
Bario carbonato |
015-083-00-9 Bensulide |
603-049-00-1 Chlorfenetol |
616-005-00-1 Chlortiamid |
607-057-00-6 Cumacloro |
015-074-00-X Crufomato |
607-083-00-8 2,4-DB |
602-012-00-7 1,2-Dicloroetano |
607-045-00-0 Diclorprop |
603-044-00-4 Dicofol |
607-047-00-1 Fenoprop |
Malathion contenente |
più di 1,8% di |
isomalathion |
607-051-00-3 MCPA |
607-052-00-9 Sali ed esteri di |
MCPA |
607-053-00-4 MCPB |
607-054-00-X Sali ed esteri di |
MCPB |
607-049-00-2 Mecoprop |
006-038-00-4 Sulfallate |
Molinate |
613-020-00-5 Tridemorph |
|
Classe II/d |
|
Numero CEE Sostanza |
Alaclor |
613-010-00-0 Ametrin |
006-020-00-6 Barban |
613-012-00-1 Bentazon |
006-036-00-3 Benzthiazuron |
609-032-00-5 Bromofenoxim |
Bromofos |
607-075-00-4 Chlorfenprop-metile |
613-007-00-4 Desmetrin |
606-018-00-0 Dichlone |
609-023-00-6 Dinocap |
616-007-00-2 Difenamide |
607-076-00-X Dodina |
006-030-00-0 EPTC |
607-077-00-5 Erbon |
015-052-00-X Fenclorfos |
613-017-00-9 8-Idrossichinolina |
solfato |
Esacloroacetone |
006-032-00-1 Monolinuron |
Monuton |
006-034-00-2 Pebulate |
616-009-00-3 Propanil |
Propargite |
2,3,6-TBA |
Trifenmorf |
006-039-00-X Triallate |
Malathion contenente |
1,8% o meno di |
isomalathion |
006-012-00-2 Ziram |
613-011-00-6 Amitrolo |
015-100-00-X Foxim |
Numero CEE Sostanza |
016-010-00-3 Polisolfuri di sodio |
[1] |
016-007-00-7 Polisolfuri di |
potassio [1] |
016-008-00-2 Polisolfuri di ammonio |
[1] |
016-005-00-6 Polisolfuri di calcio |
(calcio polisolfuri) |
[1] |
016-003-00-5 Polisolfuri di bario |
[1] |
616-006-00-7 Dichlofluamide [1] |
[1] Queste sostanze non sono state suddivise in classi e sottoclassi considerate le loro proprietà corrosive/irritanti
ALLEGATO V
Frasi indicanti la natura dei rischi specifici attribuiti agli antiparassitari
Sull'etichetta degli antiparassitari considerati pericolosi ai sensi della presente direttiva occorre menzionare, secondo la natura dei rischi, una o più frasi indicanti la natura dei rischi particolari corrispondenti.
Se sono richieste due o più frasi, esse possono essere raggruppate conformemente all'allegato III del decreto ministeriale 3 dicembre 1985.
Indicazioni N. Frasi indicanti la natura |
dell'Allegato dei |
III del D.M. |
3.12.1985 |
dei pericoli rischi specifici |
Molto tossico R 26 Altamente tossico per |
(T) inalazione |
R 27 Altamente tossico a |
contatto con la pelle |
R 28 Altamente tossico per |
ingestione |
|
Tossico (T) R 23 Tossico per inalazione |
R 24 Tossico a contatto con la |
pelle |
R 25 Tossico per ingestione |
|
Nocivo (Xn) R 20 Nocivo per inalazione |
R 21 Nocivo a contatto con la |
pelle |
R 22 Nocivo per ingestione |
|
Irritante (Xi) R 36 Irritante per gli occhi |
R 37 Irritante per le vie |
respiratorie |
R 38 Irritante per la pelle |
|
Corrosivo (C) R 34 Provoca ustioni |
R 35 Provoca gravi ustioni |
|
Facilmente R 11 Facilmente infiammabile |
infiammabile (F) R 12 Altamente infiammabile |
R 13 Gas liquefatto altamente |
infiammabile |
R 15 A contatto dell'acqua |
libera gas facilmente |
infiammabili |
|
|
Esplosivo (E) R 16 Pericolo di esplosione se |
mescolato con sostanze |
comburenti |
ALLEGATO VI
Consigli di prudenza
Per gli antiparassitari che sono classificati come molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi o irritanti, sono obbligatori i seguenti consigli di prudenza:
N. dell'allegato IV Frasi tipo |
del D.M. 3.12.1985 |
S 2 Conservare fuori dalla portata dei |
bambini. |
S 20/21 Non mangiare nè bere, nè fumare durante |
l'impiego. |
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e |
bevande. |
|
Per gli antiparassitari nocivi: |
|
S 44 In caso di malessere consultare un medico |
(se possibile mostrargli l'etichetta). |
|
S 45 In caso di incidente o di malessere |
consultare immediatamente un medico (se |
possibile mostrargli l'etichetta). |
|
A seconda della natura particolare dei rischi |
dell'antiparassitario, devono essere inoltre indicati i seguenti |
consigli di prudenza: |
|
S 22 Non respirare le polveri. |
S 23 Non respirare i gas/vapori/fumi aerosol. |
S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli |
indumenti contaminati. |
S 36 Usare indumenti protettivi adatti. |
S 37 Usare guanti adatti. |
S 42 Durante le fumigazioni/polverizzazioni |
usare un appa- |
recchio respiratorio adatto. |
|
Quando l'antiparassitario è classificato come corrosivo, devono |
essere indicati anche i seguenti consigli di prudenza: |
|
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi |
immediatamente ed abbondantemente con ... |
(prodotti idonei da indicarsi da parte del |
fabbricante). |
|
S 37 Usare guanti adatti |
S 39 Usare un apparecchio di protezione per gli |
occhi/il viso. |
|
S 28 In caso di contatto con la pelle, lavarsi |
immediatamente ed abbondantemente con ... |
(prodotti idonei da indicarsi da parte del |
fabbricante). |
|
Qualora siano richieste più frasi, queste possono essere |
raggruppate in conformità dell'Allegato IV del decreto |
ministeriale 3 dicembre 1985. |
[1] Abrogato dall'art. 20 del