§ 3.2.32 - L.R. 21 luglio 1983, n. 30.
Ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:21/07/1983
Numero:30


Sommario
Art. 1.      Oltre a quanto previsto dalle ll.rr. 12 gennaio 1978, n. 6, 27 luglio 1978, n. 41, 13 novembre 1978, n. 58 e dalle altre norme di delega, dal 1° gennaio 1984 sono delegate alle Comunità Montane [...]
Art. 2.      Le Comunità Montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono a tutti gli adempimenti previsti dalla l.r. 19 marzo 1981, n. 8 per la concessione di premi a favore di coltivatori diretti, singoli o [...]
Art. 3.      Per l'esercizio delle funzioni delegate si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nella l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed [...]
Art. 4.      E' abrogato il secondo comma dell'art. 29 della l.r. 12 gennaio 1978 n. 6
Art. 5. 


§ 3.2.32 - L.R. 21 luglio 1983, n. 30.

Ulteriori deleghe delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste ed economia montana.

(B.U. 10 agosto 1983, n. 32).

 

Art. 1.

     Oltre a quanto previsto dalle ll.rr. 12 gennaio 1978, n. 6, 27 luglio 1978, n. 41, 13 novembre 1978, n. 58 e dalle altre norme di delega, dal 1° gennaio 1984 sono delegate alle Comunità Montane ed ai Consorzi dei Comuni per l'esercizio della delega in agricoltura le funzioni amministrative concernenti:

     a) la concessione dei contributi in conto capitale e dei premi di fedeltà di cui alla l.r. 28 giugno 1978, n. 35 recante interventi in agricoltura per favorire l'occupazione giovanile;

     b) (Omissis) [1];

     c) l'autorizzazione all'impianto di vivai ed alla vendita di piante, parti di piante e semi, ai sensi della l. 18 giugno 1931, n. 987 e successive modifiche ed integrazioni;

     d) le colture arboree ed erbacee, i pascoli ed i prati da pascolo e le relative produzioni;

     e) l'acquacoltura e le relative produzioni, salvo quanto previsto dagli artt. 5 e 6 della l.r. 27 aprile 1982, n. 25;

     f) il rilascio dei buoni di prelevamento dei carburanti a prezzo agevolato per l'agricoltura;

     g) il collaudo e la liquidazione delle opere di elettrificazione rurale;

     h) il fondo di rotazione di cui all'art. 12 della l. 27 ottobre 1966, n. 910 e di cui all'art. 7 della l. 16 ottobre 1975, n. 493.

 

     Art. 2.

     Le Comunità Montane ed i Consorzi dei Comuni provvedono a tutti gli adempimenti previsti dalla l.r. 19 marzo 1981, n. 8 per la concessione di premi a favore di coltivatori diretti, singoli o associati e di imprenditori agricoli che acquistano bestiame bovino selezionato, in sostituzione di bestiame abbattuto obbligatoriamente in esecuzione dei piani di risanamento di cui alla l. 9 giugno 1984, n. 615 e successive modifiche ed integrazioni.

     Ai fini della determinazione del valore in vita di ogni capo di bestiame abbattuto e dell'importo del premio da liquidare in applicazione dell'art. 2 della l.r. 19 marzo 1981, n. 8 ciascun ente delegato provvede alla costituzione di una commissione composta dal Presidente della Comunità Montana o del Consorzio dei Comuni, che la presiede, da un veterinario dell'Unità sanitaria locale territorialmente competente e da un rappresentante dell'Associazione provinciale degli allevatori.

     Le disposizioni di cui agli artt. 5 e 6 della l.r. 19 marzo 1981, n. 8 restano operanti esclusivamente per le domande presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     Per l'esercizio delle funzioni delegate si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni contenute nella l.r. 12 gennaio 1978, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 4.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 29 della l.r. 12 gennaio 1978 n. 6.

 

     Art. 5. [2]

     (Omissis).

 

 


[1] Lettera abrogata dall'art. 23 della L.R. 1 febbraio 1994, n. 5.

[2] Reca disposizioni finanziarie.