§ 3.2.80 - L.R. 6 dicembre 1999, n. 36.
Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 agricoltura e foreste
Data:06/12/1999
Numero:36


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Azioni preliminari e di supporto).
Art. 3.  (Marchi di settore).
Art. 4.  (Disciplinari di produzione).
Art. 5.  (Controlli).
Art. 6.  (Incentivi per i sistemi di qualità).
Art. 7.  (Valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità).
Art. 8.  (Disposizioni per l'agricoltura biologica).
Art. 9.  (Procedure di notifica).
Art. 10.  (Elenco regionale degli operatori biologici).
Art. 11.  (Associazioni di produttori agricoli biologici).
Art. 12.  (Modalità dei controlli).
Art. 13.  (Agriturismo biologico).
Art. 14.  (Agevolazioni).
Art. 15.  (Abrogazione di norme).
Art. 16.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.2.80 - L.R. 6 dicembre 1999, n. 36.

Interventi per la valorizzazione e la promozione dell'agricoltura di qualità e norme sul metodo di produzione biologico.

(B.U. 22 dicembre 1999, n. 19).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina gli interventi per la valorizzazione e la promozione delle attività volte all'ottenimento di prodotti agricoli, alimentari, della pesca e dell'acquacoltura, tradizionalmente tipici e di qualità, al fine di:

     a) promuovere la diffusione dei sistemi di qualità in agricoltura, pesca ed itticoltura;

     b) incentivare lo sviluppo delle aree rurali;

     c) valorizzare e diffondere i metodi di produzione compatibili con la protezione dell'ambiente;

     d) contribuire a tutelare la salute dei produttori e dei consumatori.

     2. La presente legge detta inoltre norme sul metodo di produzione biologico in applicazione della vigente normativa comunitaria e nazionale.

 

CAPO II

INTERVENTI PER LE PRODUZIONI TIPICHE E DI QUALITA'

 

     Art. 2. (Azioni preliminari e di supporto).

     1. La Regione, nell'ambito della propria attività istituzionale e nel rispetto dei principi di concertazione e sussidiarietà, attua iniziative per il riconoscimento e per la valorizzazione delle attività pubbliche e private finalizzate all'ottenimento sul proprio territorio di prodotti agricoli ed alimentari tipici, con particolare riferimento alla definizione dei relativi caratteri di origine, tradizionalità, produzione, importanza economica, nonché nutrizionali e organolettici.

     2. La Regione favorisce in particolare la realizzazione di studi e altre iniziative a ciò finalizzate da parte di associazioni di produttori, consorzi e aziende agricole associate.

     3. Al fine di sviluppare le produzioni di nicchia e di averne certificata la provenienza, la Regione costituisce appositi catasti dei prodotti di qualità e ne definisce la regolamentazione e le procedure di accesso.

 

     Art. 3. (Marchi di settore).

     1. La Regione promuove e favorisce l'istituzione e l'uso, in capo ad appositi consorzi e associazioni di produttori del settore, di marchi di qualità ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 luglio 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari), così come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999 (che completa per le produzioni animali il regolamento (CE) n. 2092/91), del regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 (relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari) e del regolamento (CE) n. 2082/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 (relativo alle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari).

 

     Art. 4. (Disciplinari di produzione).

     1. I disciplinari di produzione, differenziati per prodotto e gli eventuali regolamenti d'uso dei marchi di cui all'articolo 3 sono predisposti e, nei casi specifici, approvati dalle associazioni e Consorzi dei produttori.

 

     Art. 5. (Controlli).

     1. Per i settori non previsti dalla normativa comunitaria la Regione, anche tramite organismi terzi indipendenti, esercita il controllo sul rispetto delle norme d'uso dei disciplinari di produzione dei prodotti tipici e di qualità.

 

     Art. 6. (Incentivi per i sistemi di qualità).

     1. Allo scopo di promuovere la diffusione dei sistemi di qualità nell'agricoltura, nella pesca e nell'acquacoltura, la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede, alle associazioni e ai consorzi promotori di iniziative ai sensi degli articoli precedenti, contributi per:

     a) le spese di costituzione e primo funzionamento di consorzi di tutela;

     b) l'introduzione di sistemi di qualificazione e certificazione di processo e di prodotto;

     c) la realizzazione delle azioni di cui all'articolo 2.

     2. I contributi di cui al comma 1, lettera a) per le associazioni e i consorzi di tutela non possono superare il 50 per cento delle spese sostenute per il primo anno di attività. I contributi di cui al comma 1, lettera b) non possono comunque superare il 70 per cento delle spese ammissibili. Infine, i contributi previsti al comma 1, lettera c) per le azioni di cui all'articolo 2 non possono comunque superare l'80 per cento delle spese ammissibili sostenute per tali attività.

     3. I soggetti proponenti i marchi, ai fini di cui al presente articolo, predispongono apposito programma che è approvato dalla Regione.

     4. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1, lettera b) anche i produttori singoli, nei limiti previsti dal comma 2.

     5. La Giunta regionale stabilisce i criteri di priorità, la spesa ammissibile per le procedure di concessione e di rendicontazione. Possono comunque essere erogati acconti fino ad un massimo del 50 per cento del contributo previa dichiarazione di avvenuto inizio attività.

 

     Art. 7. (Valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità).

     1. La Regione, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di pubblicità, incentiva, attua e coordina programmi e progetti di valorizzazione dei prodotti tipici e di qualità.

     2. I programmi e i progetti, sia pubblici che privati, sono relativi in particolare a:

     a) diffusione di informazioni attinenti i produttori, che realizzano attraverso progetti di marketing, materiale audiovisivo, iniziative promozionali e cataloghi di prodotti;

     b) promozione delle zone e degli itinerari di prodotti tipici, in collegamento con le Camere di Commercio e con gli Enti locali interessati;

     c) partecipazione a mostre e rassegne;

     d) attività di formazione degli operatori e dei tecnici.

     3. Per i medesimi obiettivi di cui sopra, la Regione concede inoltre contributi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che ne facciano richiesta, sino ad un massimo dell'80 per cento della spesa ammissibile e nei limiti degli stanziamenti di bilancio. Per le azioni di pubblicità realizzate mediante l'informazione di massa, il livello di partecipazione contributiva pubblica non può superare il 50 per cento.

     4. Le iniziative di cui alla lettera c) del comma 2 sono presentate entro il 31 ottobre di ogni anno e sono inserite nella formulazione del programma annuale sulle attività promozionali di cui alla legge regionale 14 luglio 1978 n. 40 (norme in materia di manifestazioni fieristiche).

     5. La Giunta regionale approva annualmente un documento di indirizzi relativo all'attuazione nell'anno successivo delle iniziative di cui al presente articolo.

 

CAPO III

NORME RELATIVE AL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO

 

     Art. 8. (Disposizioni per l'agricoltura biologica).

     1. La Regione, con la presente legge, regolamenta l'attività agricola e di allevamento, attuata nel rispetto delle norme previste dal regolamento (CE) n. 2092/91, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/99 e dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 220 (attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CE) n. 2092/91 in materia di produzione agricola e agroalimentare con il metodo biologico).

     2. I principi e i metodi dell'agricoltura e dell'allevamento biologico per le produzioni di cui al comma 1 sono definite dall'allegato A.

     3. Gli allegati A, B e C della presente legge possono essere modificati con deliberazione della Giunta regionale.

     4. Per quanto non previsto dagli allegati della presente legge si applicano le norme di cui al regolamento (CE) n. 2092/91, così come modificato dal regolamento (CE) n. 1804/99.

 

     Art. 9. (Procedure di notifica).

     1. Gli operatori biologici che producono, preparano o importano ai fini della commercializzazione i prodotti secondo i metodi di produzione di cui all'articolo 8, notificano alla Regione, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 220/1995, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e sull'apposita modulistica ministeriale, l'inizio dell'attività indicando l'Organismo riconosciuto che effettua l'attività di controllo. Copia della lettera è contestualmente inviata anche al suddetto Organismo, il quale comunica alla Regione l'accoglimento dell'operatore nel regime di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 2092/91.

 

     Art. 10. (Elenco regionale degli operatori biologici).

     1. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 220/1995 è istituito presso la Regione l'Elenco regionale degli operatori biologici, articolato nelle seguenti sezioni:

     a) produttori agricoli e zootecnici;

     b) preparatori;

     c) raccoglitori di prodotti spontanei;

     d) tecnici agricoli e veterinari omeopatici.

     2. Le sezioni relative ai produttori si articolano in "aziende biologiche", "aziende in conversione" ed "aziende miste" e possono essere costituite da operatori singoli o associati.

     3. L'iscrizione all'Elenco è condizione necessaria per accedere ai benefici e alle agevolazioni previste dalle norme vigenti in materia di agricoltura biologica.

     4. L'allegato A definisce le procedure per l'iscrizione e la cancellazione degli operatori dall'Elenco.

 

     Art. 11. (Associazioni di produttori agricoli biologici).

     1. La Regione riconosce le associazioni degli operatori biologici. Le modalità per il riconoscimento, l'attività e gli obblighi delle associazioni sono disciplinati nell'allegato A.

 

     Art. 12. (Modalità dei controlli).

     1. Le modalità ed i criteri operativi delle attività di controllo e vigilanza sul metodo di produzione biologico sono definite negli allegati B e C della presente legge.

 

     Art. 13. (Agriturismo biologico).

     1. L'utilizzo della qualifica di "operatore agrituristico produttore biologico" e la denominazione "azienda agrituristica biologica" ovvero "agriturismo biologico", sono riservati esclusivamente a operatori biologici, di cui all'articolo 10, in possesso della autorizzazione comunale allo svolgimento delle attività agrituristiche.

     2. Le aziende di cui al comma 1 hanno priorità nella concessione di contributi per le categorie di interventi di cui all'articolo 14 della legge regionale 6 agosto 1996 n. 33 (disciplina dell'agriturismo).

     3. Limitatamente ai prodotti provenienti da agricoltura biologica, per le aziende di cui al comma 1, l'ambito territoriale delle cooperative o consorzi di cui all'articolo 2, comma 4 della l.r. 33/1996 si considera coincidente con quello del territorio nazionale.

     4. Chi utilizza in maniera impropria una delle qualifiche o denominazioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3.000.000 a lire 10.000.000.

 

     Art. 14. (Agevolazioni).

     1. Allo scopo di promuovere la diffusione dell'agricoltura biologica, la Regione, nei limiti degli stanziamenti di bilancio, concede un contributo "una tantum", fino al 100 per cento delle spese obbligatorie di controllo e certificazione sostenute dagli operatori per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 15. (Abrogazione di norme). [1]

     1. Il capo III, l'articolo 21, l'articolo 24 del capo IV e gli allegati (tabelle A, B, C e D) della legge regionale 10 febbraio 1994 n. 5 sono abrogati.

 

     Art. 16. (Disposizioni finanziarie).

     (Omissis).

 

 

ALLEGATO A

 

(Articolo 8)

NORME PER LE PRODUZIONI OTTENUTE MEDIANTE METODI DI COLTIVAZIONE E ALLEVAMENTO BIOLOGICI

 

MODALITA' DI APPLICAZIONE

TITOLO I

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si definisce:

     a) agricoltura biologica o metodo di produzione biologico l'attività agricola attuata nel rispetto delle norme previste:

     - dal regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 (relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari) e successive modifiche e integrazioni;

     - dal decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 220 (attuazione degli articoli 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 in materia di produzione agricola e agroalimentare con il metodo biologico);

     - dai disciplinari adottati dall'Organismo di controllo cui l'azienda intende assoggettarsi;

     b) azienda agricola biologica l'azienda che applica su tutta la sua superficie agricola e sugli allevamenti, le tecniche e i metodi di produzione compatibili con le norme di cui alla lettera a) e, per il settore zootecnico, le modalità previste dalla presente legge;

     c) azienda agricola in conversione biologica l'azienda di cui alla lettera b) che intraprende su tutta la sua superficie agricola e sugli allevamenti le tecniche e i metodi di produzione di cui sopra attraverso un piano di conversione della durata non inferiore a due anni;

     d) azienda agricola mista l'azienda di cui alla lettera b) che, evitando la commistione di strutture e mezzi tecnici fra le diverse produzioni, pratica su una parte distinta della sua superficie agricola e degli allevamenti, anche attraverso un piano di conversione, le tecniche e le procedure produttive di cui alla presente legge;

     e) produttore biologico il conduttore di azienda agricola e agrituristica di cui alle lettere b), c) e d);

     f) preparatore biologico il titolare di una attività che lavora, trasforma, conserva, condiziona o importa prodotti certificati ottenuti con il metodo di produzione biologico;

     g) prodotto ottenuto con metodo di produzione biologico il prodotto, fresco o trasformato, ottenuto da produttori o preparatori biologici nel rispetto della normativa vigente in materia;

     h) raccoglitore di prodotti spontanei l'operatore a ciò autorizzato mediante l'iscrizione all'apposita sezione dell'elenco regionale degli operatori biologici;

     i) veterinario biologico il professionista, iscritto all'albo professionale, in possesso di documentata formazione specifica sui metodi di cura degli animali con la medicina omeopatica;

     j) operatori biologici i soggetti di cui alle lettere e), f) e h).

 

TITOLO II

Associazioni di produttori agricoli biologici

1. RICONOSCIMENTO

     1.1 La Regione, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 950/97 del Consiglio del 20 maggio 1997 (relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie), riconosce le associazioni degli operatori biologici.

     Ai fini del riconoscimento le associazioni devono:

     a) dimostrare di essere costituite da almeno il 30 per cento degli operatori biologici iscritti all'elenco regionale entro il 31 dicembre antecedente la domanda di riconoscimento;

     b) presentare copia dell'atto costitutivo e dello statuto contenente le modalità di iscrizione, di recesso e di esclusione nonché l'impegno ad esercitare la vigilanza sui propri associati e le modalità di esercizio della medesima;

     c) presentare una relazione contenente la descrizione della struttura organizzativa, il personale e le rispettive qualifiche, le attrezzature per l'attività nonché l'elenco delle aziende associate e il loro fatturato al momento dell'iscrizione.

     1.2 Il riconoscimento è revocato qualora vengano a mancare i requisiti necessari per l'iscrizione, ovvero in caso di manifesta e provata insufficienza nell'esercizio delle attività previste dallo statuto.

     1.3 Con il riconoscimento regionale le associazioni acquisiscono personalità giuridica di diritto privato ai sensi della vigente normativa.

     1.4 Le associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2200/96 del Consiglio del 28 ottobre 1996 (relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli) e del regolamento (CEE) n. 952/97 del 20 maggio 1997 (concernente le associazioni di produttori e le relative unioni) possono costituire al loro interno sezioni specifiche per produttori agricoli biologici. Per ottenere il riconoscimento di tale sezione le associazioni devono apportare apposita modifica allo statuto da presentare alla Regione.

     1.5 Le associazioni possono svolgere i seguenti compiti:

     a) fornire assistenza interaziendale e promuovere attività dimostrativa, formazione e aggiornamento tecnico dei soci;

     b) stipulare accordi e partecipare a organismi interprofessionali;

     c) programmare la produzione e promuovere la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti dei soci;

     d) agevolare l'attività di controllo sui propri associati prevista dalla normativa vigente.

 

1.2. OBBLIGHI DELLE ASSOCIAZIONI

     1.2.1 Le associazioni riconosciute hanno l'obbligo di:

     a) tenere ed aggiornare un elenco delle aziende associate articolato in sezioni distinte ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2 della presente legge;

     b) redigere un programma annuale di attività da trasmettere alla Regione entro il 31 maggio, da attuare nell'anno successivo.

 

TITOLO III

Elenco regionale degli operatori biologici

1. REQUISITI PER L'ISCRIZIONE

     1.1 Notifica. Per l'iscrizione all'Elenco regionale degli operatori biologici i soggetti interessati sono tenuti ad inviare alle sedi provinciali degli Ispettorati Funzioni Agricole, a mezzo raccomandata A/R e su modello allegato al d.lgs. 220/1995, apposita notifica con firma autenticata ai sensi di legge e, al solo fine dell'autentificazione, soggetta ad imposta di bollo. Copia conforme non bollata deve essere inviata ad uno degli Organismi di controllo riconosciuti e autorizzati con decreto del Ministero per le Politiche Agricole. Tale notifica deve essere inoltre conforme alle normative antimafia vigenti.

     Per i medici veterinari è sufficiente l'invio del titolo di studio e documentazione relativa alla formazione specifica sui metodi di cura degli animali con la medicina omeopatica o di tipo naturale.

     1.2 Dichiarazione di idoneità. Successivamente deve pervenire ai medesimi destinatari, a seguito di opportuno sopralluogo di conformità, apposita dichiarazione di idoneità da parte dell'Organismo stesso, nella quale il legale rappresentante dell'Organismo, o suo delegato, dichiara che l'azienda o la ditta dell'operatore è idonea ad essere sottoposta al Regime di controllo CEE per l'agricoltura biologica ai sensi degli artt. 8 e 9 del regolamento CEE n. 2092/91 e art. 8, comma 5 del d.lgs. 220/1995.

     In tale dichiarazione devono essere specificati i riferimenti catastali delle superfici e il riparto colturale dell'azienda soggetti al regime di controllo.

     1.3 Iscrizione. Non appena in possesso di tale documentazione, l'Ispettorato Funzioni Agricole:

     - acquisisce un protocollo di arrivo;

     - verifica la completezza della documentazione;

     - richiede, se necessario, un'integrazione della documentazione all'operatore;

     - invia all'Assessorato regionale dell'Agricoltura i dati anagrafici, la data di notifica e la sezione dell'elenco a cui iscrivere l'operatore biologico e il veterinario.

 

2. VARIAZIONI DI NOTIFICA

     2.1 Invio variazioni. Gli operatori iscritti possono in ogni momento inviare ai medesimi indirizzi variazioni alle informazioni inviate con la notifica iniziale, compreso il cambio di Organismo di controllo, utilizzando gli appositi modelli allegati al d.lgs. 220/1995 e mediante raccomandata A/R, non soggetta ad imposta di bollo.

     2.2 Aggiornamenti. Non appena in possesso di tale documentazione e della relativa dichiarazione di idoneità, l'Ispettorato Funzioni Agricole invia all'Assessorato regionale dell'Agricoltura i nuovi dati.

 

3. TENUTA DELL'ELENCO

     3.1 Iscrizione. L'ufficio competente dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura:

     - provvede all'iscrizione dell'operatore mediante atto amministrativo;

     - informa l'operatore, entro dieci giorni dalla esecutività, dell'atto di iscrizione.

     L'elenco e la sua documentazione sono pubblici e fruibili a seguito di motivata richiesta.

     Entro il 31 marzo di ogni anno l'elenco degli operatori biologici aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente è pubblicato sul Bollettino Ufficiale e inviato al Ministero per le Politiche Agricole.

     3.2 Cancellazione. Ogni operatore e veterinario ha facoltà di recedere dalla propria iscrizione all'Elenco regionale con comunicazione in carta legale all'ufficio tenutario, previa notifica all'Organismo di controllo. La cancellazione avviene mediante atto amministrativo.

     L'operatore può comunque richiedere una nuova iscrizione non prima di un anno dalla avvenuta cancellazione.

     3.3 Sospensione. La sospensione dall'Elenco è obbligatoria nel caso in cui qualsiasi organo di controllo nel settore agroalimentare dichiari l'operatore non idoneo con comunicazione all'ufficio tenutario. La sospensione può essere temporanea o permanente su richiesta dell'Organismo di controllo.

 

TITOLO IV

Principi e metodi per le produzioni agricole biologiche

 

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

     1.1 Ai fini della presente normativa le aziende agricole devono adottare le tecniche di coltivazione e allevamento previste dai Regolamenti CEE n. 2092/1991 e n. 1804/1999 nonché i disciplinari di produzione adottati dall'Organismo di Controllo cui l'azienda intende assoggettarsi. I prodotti così ottenuti devono menzionare in etichetta il riferimento alla presente legge regionale.

 

TITOLO V

Principi e metodi per le produzioni zootecniche biologiche

 

1. PRINCIPI GENERALI

     1.1 L'attività zootecnica rappresenta un importante anello di congiunzione dei cicli nutritivi del sistema agrobiologico. Deve essere rapportata alle caratteristiche dimensionali e produttive dell'azienda o del sistema agricolo interaziendale. Il numero di capi allevati deve essere proporzionale alle dimensioni dell'azienda, alla capacità produttiva e alla efficiente utilizzazione delle deiezioni animali del sistema agricolo interamente aziendale e, comunque, non superiore a 2 UBA/Ha di SAU. aziendale o interaziendale. L'attività zootecnica delle aziende deve trovare rispondenza con le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 n. 54 (Regolamento recante attuazione delle direttive 92/46 e 92/97/Cee in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte) nonché con le direttive comunitarie sul benessere degli animali e con la direttiva (CEE) 12 dicembre 1991 n. 676 in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole.

 

2. ALLOGGIAMENTO E STABULAZIONE

     2.1 Gli animali devono essere allevati in condizioni idonee e nel rispetto delle esigenze fisiologiche e comportamentali. I ricoveri devono essere sufficientemente aerati, illuminati naturalmente e con un livello ottimale di umidità; devono essere provvisti di lettiera costituita da materiali non di sintesi. Deve esserci un facile e contemporaneo accesso alle strutture destinate all'alimentazione e all'abbeveraggio.

     2.2 L'allevamento in gabbia non è ammesso. Gli animali devono potersi muovere liberamente anche all'interno dei ricoveri. E' vietata la stabulazione fissa permanente, l'allevamento intensivo ed in batteria. In caso di strutture già esistenti che non rispondano alle caratteristiche richieste, le aziende dovranno impostare un piano di conversione delle strutture stesse da presentarsi all'inizio del controllo, e da portarsi a compimento entro due anni. Eventuali deroghe legate a caratteristiche ambientali dovranno essere autorizzate dall'Organismo di Controllo, sentita la Regione.

     2.3 In ogni allevamento devono essere disponibili le seguenti superfici calpestabili minime:

     Avicoli: parchetto esterno 2 mq/capo; ricovero 0,30 mq/capo;

     Cunicoli: per l'ingrasso 2 mq/capo. Le fattrici devono disporre di spazi esterni di almeno 2 mq/capo, nido incluso, tipo allevamento di Garenna; ove ciò non sia possibile possono essere allevate in gabbie dalle dimensioni non inferiori a 0,50 mq/capo nido incluso, e deve essere loro garantita una esposizione anche parziale all'aria e alla luce diretta del sole;

     Ovicaprini: il pascolo deve essere sempre presente. Nei periodi in cui il pascolo non è accessibile, si deve prevedere un'area esterna di esercizio di 4 mq/capo. Il ricovero deve assicurare 2 mq/capo;

     Suini: fatto salvo il rispetto delle norme nazionali e regionali sullo smaltimento dei reflui, le dimensioni minime delle strutture sono:

     - riproduttori: 8 mq/capo più 1 mq/100 Kg di peso vivo per l'area esterna;

     - suini all'ingrasso: 1 mq/100 Kg di peso vivo di ricovero più 2 mq/100 Kg di peso vivo di area esterna;

     Scrofe: devono essere allevate all'aperto per buona parte dell'anno. Comunque bisogna garantire loro 5 mq/capo di ricovero più 5 mq/capo di area esterna di esercizio;

     Bovini e Bufalini: è preferibile l'allevamento al pascolo; per gli allevamenti a stabulazione libera che, comunque, devono prevedere un'area di servizio esterna di almeno 9 mq/capo adulto, la superficie della lettiera deve essere di almeno 4,2 mq/capo adulto. E' preferibile allevare i vitelli in box comuni fino allo svezzamento; per motivi sanitari si consente l'uso di box specifici singoli. Deve essere garantita l'esposizione all'aria e alla luce diretta del sole;

     Equini e asinini: è preferibile l'allevamento al pascolo per la parte dell'anno che lo consente. I ricoveri devono garantire una superficie minima di lettiera di 4,2 mq/capo adulto e almeno 15 mq/capo adulto di paddock esterno. Deve essere garantita l'esposizione all'aria e alla luce diretta del sole. Nel caso i ricoveri siano costituiti da box, questi non devono avere dimensioni inferiori a 9 mq.

 

3. INTERVENTI SULL'ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL'ANIMALE

     3.1 E' vietato il taglio del becco, la bruciatura dei tendini, delle ali ed ogni altra mutilazione. La castrazione è limitata ai casi in cui la qualità delle carni macellate sia chiaramente superiore o nei casi di produzioni tipiche tradizionali (ad es. cappone o castrato). La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa solo nei casi strettamente necessari e deve avvenire nei primi 15 giorni di vita. E' vietato mettere gli occhielli al pollame.

     3.2 E' ammessa la fecondazione artificiale. E' vietata la sincronizzazione e l'induzione degli estri con prodotti di sintesi. Negli allevamenti ovi-caprini è ammessa l'induzione dei cicli con sostanze steroidi non iniettate.

     3.3 Sono vietate le pratiche di embrio-transfer e tutte le pratiche di manipolazione embrionale e genetica.

     3.4 E' vietato l'impiego di qualsiasi sostanza di origine sintetica o naturale che favorisca la crescita e la produzione, che stimoli l'appetito e che alteri il normale sviluppo dell'animale.

     Negli allevamenti cunicoli ed ovi-caprini per l'induzione dei calori è consentito utilizzare la luce artificiale in maniera non sistematica, ma vista come integrazione di quella naturale, garantendo, comunque, 8 ore continuative di riposo nel periodo di buio.

 

4. ALIMENTAZIONE

     4.1 Origine degli alimenti

     L'alimentazione del bestiame deve basarsi su foraggi e mangimi ottenuti da coltivazioni biologiche. Nell'impossibilità di reperire alimenti di origine biologica, è ammesso il ricorso ad alimenti provenienti da colture convenzionali in misura non superiore al 10 per cento della sostanza secca (s.s.) della razione giornaliera per i ruminanti e al 20 per cento per i monogastrici.

     Tutti i prodotti utilizzati nell'alimentazione biologica devono essere esenti da organismi geneticamente modificati (OGM).

     Si possono utilizzare alimenti provenienti da colture in conversione, di produzione aziendale o interaziendale, in percentuale non superiore al 40 per cento della s.s. della razione totale giornaliera. Per la parte di alimenti provenienti da coltivazioni biologiche non è ammesso l'uso di prodotti di sintesi per la loro conservazione e/o manipolazione.

     4.2 Alimenti utilizzabili

     Sono utilizzabili i seguenti alimenti:

     - foraggi freschi, secchi o insilati, radici, tuberi ed altre parti vegetali;

     - cereali e legumi.

     E' consentito l'uso degli insilati purché si assicuri la somministrazione giornaliera di almeno 1 Kg di s.s/100 Kg di peso vivo di alimenti a fibra lunga.

     L'uso di concentrati non può superare il 40 per cento della s.s. della razione giornaliera ed il 30 per cento della razione annuale dei poligastrici. Nei monogastrici deve essere prevista la disponibilità di alimenti fibrosi.

     Tra gli alimenti concentrati di origine biologica utilizzabili, quelli proteici sono:

     - granaglie di leguminose che possono aver subito trattamenti termici e/o meccanici;

     - lieviti;

     - pannelli ottenuti per pressione (spremitura);

     - medica disidratata;

     - latte;

     - siero;

     - latticello;

     - farina di pesce non derivante da sottoprodotti di lavorazione.

     4.3 Integratori alimentari

     - farina di roccia;

     - carbonato di calcio da rocce calciche macinate e da alghe marine e calcaree;

     - carbonato doppio di calcio e magnesio (dolomiti);

     - fosfato di calcio biidrato precipitato;

     - carbonato e solfato di magnesio;

     - bicarbonato di sodio;

     - sale marino o salgemma grezzi o integrali;

     - zolfo in polvere;

     - carbone;

     - bentonite;

     - miscele di oligo e micro elementi in casi di stretta necessità.

     4.4 Integratori vitaminici:

     - cereali germinati;

     - olio di fegato di pesce;

     - lievito di birra;

     - fermenti lattici.

     4.5 Integratori diversi:

     - melasso;

     - condimenti ed aromi di origine naturale che non abbiano subito processi chimici;

     - preparati omeopatici in soluzione e/o lattosio in polvere impregnato.

     E' vietato somministrare:

     - sostanze coloranti di origine sintetica;

     - conservanti;

     - sostanze appetizzanti di origine sintetica;

     - amminoacidi di sintesi;

     - vitamine di sintesi se non per uso terapeutico e su autorizzazione del veterinario, sentito l'Organismo di controllo;

     - elementi minerali o quant'altro, ancorché di origine non sintetica, ad effetto vitaminico.

 

5. ALLATTAMENTO E SVEZZAMENTO

     5.1 Nell'alimentazione dei giovani animali devono utilizzarsi il colostro ed il latte materno. Non è ammessa la tecnica dello svezzamento precoce; esso non può essere completato prima dei due mesi nei bovini e negli ovicaprini e ventisette giorni nei suini. L'eventuale utilizzazione di latte ricostituito, e non di surrogati di produzione industriale, è ammessa solo nelle aziende miste con allevamento convenzionale dove i capi non sono commercializzati come biologici.

 

6. ACQUISTI

     6.1 Animali da rimonta

     Gli animali acquistati, sia per costituire il patrimonio dell'azienda, sia per garantirne il rinnovo, devono provenire da aziende biologiche. Si consente l'acquisto di animali da aziende convenzionali, in numero massimo del 10 per cento annuo, per bestiame bovino ed equino e 20 per cento per ovino e caprino, dei capi adulti presenti in stalla. Tali animali non devono avere raggiunto lo stadio adulto (nullipari) e potranno essere considerati biologici dopo essere stati allevati secondo il presente disciplinare, nel caso di:

     - bovini, bufalini, equini, se di età inferiore a 6 mesi;

     - ovicaprini e suini, se di età inferiore a 45 giorni;

     - avicoli e conigli, se di età inferiore a 18 settimane.

     6.2 Animali per la produzione di carne

     Gli animali devono, preferibilmente, provenire da allevamenti biologici. Si ammette l'acquisto da allevamenti convenzionali purché:

     - nel caso di bovini, bufalini ed equini, l'animale venga allevato biologicamente per almeno 6 mesi, se commercializzato nel primo anno di vita, o almeno 12 mesi se commercializzato oltre il primo anno di vita;

     - nel caso dei suini si ammette l'acquisto da allevamenti convenzionali purché sia allevato biologicamente per almeno 6 mesi, se commercializzato nel primo anno di vita;

     - nel caso degli avicoli, l'acquisto da azienda convenzionale dovrà avvenire entro i primi tre giorni di vita.

     6.3 Animali per la produzione di latte e di uova

     Gli animali devono provenire, preferibilmente, da allevamenti biologici. Nel caso di irreperibilità si ammette l'acquisto da allevamenti convenzionali. Tuttavia, il latte e le uova prodotte potranno essere commercializzate come biologiche solo dopo che il presente disciplinare sarà rispettato per almeno 12 settimane.

 

7. INTERVENTI VETERINARI

     7.1 Sono vietate le somministrazioni preventive e/o sistematiche di farmaci convenzionali.

     Nell'allevamento zootecnico, si dovrà dimostrare di aver effettuato tutte le misure necessarie a svolgere un'azione preventiva contro l'insorgere di patologie. Sono da privilegiare le tecniche di fitoterapia, omeopatia, isopatia, aromaterapia e medicina naturale. Un ruolo fondamentale di prevenzione è affidato alla pratica del vuoto sanitario.

     Qualora vi sia un uso esclusivo delle tecniche succitate, ciò potrà essere certificato da veterinari con specifica competenza. Ogni azienda deve avvalersi dei metodi di cura naturali e omeopatici servendosi della consulenza di un veterinario con specifica competenza in materia. Nel caso che tali tecniche non siano risultate risolutive e solo su prescrizione del veterinario di cui sopra, è consentito ricorrere alla utilizzazione di farmaci convenzionali. E' obbligatoria la registrazione sul quaderno di stalla di tutti gli interventi effettuati.

     Sono tuttavia ammessi per uso esterno: zolfo, solfato di sodio e di potassio, solfato di rame e tintura di iodio.

     7.2 Tempi di sospensione

     In attesa della stesura di un allegato specifico in cui siano indicati i principi attivi della medicina convenzionale utilizzabili in caso di necessità ed i relativi tempi di carenza, in caso di utilizzo di farmaci convenzionali, il tempo di carenza da applicare sarà il 100 per cento in più di quello indicato per legge sulla confezione, con un periodo minimo di 10 giorni per latte e uova e 45 giorni per la carne.

     7.3 Vaccinazioni

     Si autorizzano le vaccinazioni obbligatorie per legge o quelle effettuate con sistema omeopatico. Sono ammesse altre vaccinazioni, se prescritte dal veterinario, solo nel caso vi sia nella zona, in forma endemica, una particolare malattia che non può essere controllata con altri mezzi se non quelli della farmacologia convenzionale.

 

8. IGIENE DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

     8.1 Il vuoto sanitario va privilegiato quale tecnica di igienizzazione dei locali. Inoltre, sono ammessi i seguenti prodotti:

     - sapone;

     - calce;

     - vapore;

     - uso alternato di acidi e basi seguito da lavaggio prolungato con acqua;

     - olii essenziali;

     - enzimi.

 

9. CERTIFICAZIONE DELLE PRODUZIONI

     9.1 Per la concessione della certificazione, il periodo minimo di allevamento degli animali conformemente al presente disciplinare dovrà essere di:

     12 settimane per la produzione di latte bovino;

     12 settimane per la produzione di latte ovicaprino;

     12 settimane per la produzione delle uova;

     6 mesi per la produzione di carne bovina, bufalina ed equina se l'animale è commercializzato nel primo anno di vita;

     12 mesi per la produzione di carne bovina, bufalina ed equina se l'animale è commercializzato dal primo anno di vita;

     6 mesi per la produzione di carne suina;

     6 mesi per la produzione di carne ovicaprina;

     l'intero ciclo vitale per la produzione di carne avicunicola;

     12 mesi per bovini, bufalini, equini, ovicaprini e suini da rimonta;

     6 mesi per avicoli e conigli da rimonta.

     Si ricorda che, nel caso di produzione di capi avicunicoli da carne, il loro acquisto da aziende convenzionali è consentito se effettuato entro il terzo giorno di vita.

     I prodotti animali ottenuti durante il periodo di conversione devono essere venduti sul mercato convenzionale.

     Se in azienda sono presenti sia animali allevati biologicamente che animali in conversione, questi ultimi devono essere chiaramente identificabili o allevati separatamente.

     La stessa specie animale non può essere allevata contemporaneamente in maniera biologica e convenzionale sulla stessa unità produttiva.

 

TITOLO VI

Produzione biologica di latte confezionato e derivati del latte

 

1. PRODUZIONE DI LATTE CRUDO CONFEZIONATO

     Il latte deve provenire da allevamenti biologici.

     1.1 Trattamenti termici e fisico-meccanici

     Sono ammessi i seguenti trattamenti termici: pastorizzazione.

     Sono ammessi i seguenti trattamenti fisico-meccanici:

     - la filtrazione;

     - l'omogeneizzazione.

     1.2 Confezionamento

     Sono ammessi il vetro ed il cartone politenato a meno di diverse disposizioni di legge.

 

2. PRODOTTI DERIVATI DEL LATTE

     Il latte deve derivare da allevamenti biologici.

     2.1 Trattamenti termici e fisico-meccanici

     Sono ammessi i seguenti trattamenti termici: pastorizzazione.

     Sono ammessi i seguenti trattamenti fisico meccanici:

     la filtrazione; l'omogeneizzazione; la centrifugazione.

     2.2 Cagliatura

     E' ammesso l'uso di solo caglio animale e/o vegetale; per l'ottenimento della ricotta è ammesso l'uso di acido citrico e sale inglese (sale amaro) nei limiti previsti dalla legislazione vigente.

     2.3 Sviluppo di fermenti

     I fermenti devono essere sviluppati su latte biologico. In sede di prima applicazione è ammesso l'uso dei fermenti lattici di cui siano notificati all'Organismo di controllo sia la provenienza che il ciclo produttivo.

     2.4 Salatura dell'impasto

     E' ammesso l'uso di sale marino e di miniera.

     2.5 Conservazione

     E' ammesso l'uso di olio vegetale biologico per la spazzolatura delle forme e di altri prodotti naturali quali carbone, cenere, pomodoro, semi, pepe, spezie, foglie, etc. E' vietato l'uso di sostanze con azione conservante, colorante, antiossidante, antifermentativa, antibiotica, sia nell'impasto che in superficie, come pure l'uso di copolimeri e di altre sostanze protettive di sintesi.

     2.6 Modalità di applicazione dell'etichetta

     Se direttamente applicata al prodotto è ammesso esclusivamente l'uso di collanti costituiti da soli ingredienti naturali.

     2.7 Confezionamento

     Sono ammessi il vetro, la carta ed il cartone (anche politenato) a meno di diverse disposizioni di legge. E' ammesso l'uso di polietilene per uso alimentare per fuscelle che contengono ricotta e formaggio fresco e il polipropilene per uso alimentare per i vasetti che contengono yogurt.

 

TITOLO VII

Apicoltura biologica

 

     L'apicoltore deve operare esclusivamente secondo le seguenti norme:

 

1. UBICAZIONE DEGLI APIARI

     1.1 Gli apiari devono essere ubicati in zone che assicurino la bottinatura prevalentemente su specie floricole spontanee o da coltivazioni biologiche.

     Comunque gli apiari devono essere ubicati in zone esterne ai grandi centri urbani e collocati a distanza di almeno 1 Km da autostrade e strade ad alta densità di traffico, città, impianti industriali, inceneritori e discariche. L'analisi sui prodotti potrà essere effettuata in ogni momento dall'Organismo di controllo per evidenziare zone da escludere dalla produzione e determinare eventuali residui di prodotti chimici non ammessi, sui prodotti dell'alveare.

     1.2 L'Ente di controllo deve essere informato dell'ubicazione degli apiari entro 7 giorni dagli eventuali spostamenti.

 

2. ALLEVAMENTO

     2.1 E' da preferire l'allevamento di ecotipi locali. E' consentito l'acquisto di nuclei da apicoltori convenzionali per un approvvigionamento massimo del 10 per cento per attività già avviate e del 50 per cento per le nuove dotazioni. E' ammesso l'acquisto di sciami solo da apiari biologici.

 

3. NUTRIZIONE

     3.1 Per la nutrizione sono ammessi il miele ed il polline nei favi o in sciroppo, purché di provenienza biologica. L'uso di saccarosio e di zuccheri semplici può essere autorizzato in annate sfavorevoli che mettano in pericolo la sopravvivenza delle famiglie o in zone particolarmente svantaggiate dal punto di vista climatico.

 

4. MATERIALI

     4.1 Le arnie devono essere in legno o altro materiale di origine naturale. Il rivestimento dell'arnia deve essere solo esterno e realizzato con vernici coloranti naturali traspiranti.

     In aziende nuove associate, si ammette la presenza di arnie diversamente verniciate per un anno dal momento del primo controllo.

     4.2 I telaini devono essere in legno. Per i fogli cerei è consentito l'uso di sola cera d'api proveniente da alveari biologici. E' ammesso l'uso di fogli cerei convenzionali fino all'esaurimento delle scorte e, nel caso di comprovata irreperibilità, di cera proveniente da alveari biologici.

     4.3 Per la conservazione della cera sono ammessi: anidride solforosa, zolfo, Bacillus turingensis.

     4.4 Nell'affumicatore è consentita la combustione di soli vegetali secchi non lavorati; si consiglia, una volta aperto l'alveare, di impiegare meno fumo possibile per preservare la qualità del miele.

     4.5 E' consigliabile pulire periodicamente i cassetti degli alveari con fondo antivarroa al fine di prevenire il pericolo di inquinamento da muffe o altro.

 

5. PROFILASSI E TERAPIA

     5.1 E' consentito l'uso dell'omeopatia, della medicina naturale, della lotta biomeccanica e l'uso di essenze di origine naturale. Sono ammessi i seguenti prodotti: acido lattico, formico, ossalico e acetico, oli essenziali, prodotti omeopatici.

     5.2 E' ammesso l'uso di acido acetico per il trattamento dei favi in magazzino e per la lotta alla nosemiasi.

     5.3 Le arnie devono essere disinfettate con le alte temperature o con ipoclorito di sodio al 20% o soda. Sono vietati i prodotti di sintesi.

 

6. RACCOLTA DEL MIELE

     6.1 Il miele deve essere raccolto solo quando maturo. E' ammessa la deumidificazione solo indiretta del miele.

 

7. ESTRAZIONE DEL MIELE

     7.1 La disopercolatura deve essere meccanica e l'estrazione tempestiva; in questa fase il miele deve subire trattamenti termici a temperature non superiori a 35 gradi C; lo stoccaggio e il pre- confezionamento devono essere brevi ed effettuati in locali freschi.

 

8. MATERIALI DI MIELERIA

     8.1 E' consentito esclusivamente l'acciaio inox, con l'esclusione delle parti accessorie, in materiale di qualità alimentare.

 

9. CONDIZIONAMENTO E CONFEZIONAMENTO DEL MIELE

     9.1 Per il condizionamento è ammessa la sola filtrazione statica.

     9.2 Il confezionamento può avvenire esclusivamente in contenitori di vetro, terracotta o ceramiche atossiche e contenitori monouso, con esclusione di contenitori di plastica. Sono vietate la pastorizzazione e la sterilizzazione del miele.

 

10. STOCCAGGIO DEL MIELE CONFEZIONATO

     10.1 E' da realizzare in luoghi freschi, asciutti e bui.

 

11. PRODUZIONE DI POLLINE

     11.1 E' ammesso il solo essiccamento all'ombra e con essiccatoi a fonte di calore indiretta, con termostato e a temperature inferiori ai 40 gradi C. Il confezionamento è da effettuarsi in vasi di vetro scuro o altrimenti protetto dalla luce. La conservazione deve avvenire in luogo fresco e buio.

 

12. PRODUZIONE DI PAPPA REALE

     12.1 I cupolini sono ammessi in pura cera d'api biologica secondo la presente normativa, oppure in plastica ricoperta di cera.

     12.2 Il confezionamento è esclusivamente in vetro, lo stoccaggio al buio a temperatura tra 0 e 4 gradi C.

 

13. PRODUZIONE DI PROPOLI

     13.1 La propoli deve provenire solo da raschiamento interno degli alveari e/o dall'uso di griglie di acciaio inox.

     13.2 La conservazione deve avvenire in luogo fresco e buio.

 

14. PRODUZIONE DI IDROMELE

     14.1 L'idromele deve essere prodotto a partire da miele biologico ed è consentito l'uso di fermenti selezionati.

 

15. CONVERSIONE

     15.1 Per la conversione è obbligatorio mettere tutto lo sciame su telaini con cera biologica. E' vietata la conversione graduale dell'apiario. Devono essere sostituiti anche i telaini da melario di cera biologica. Per cera biologica si intende quella proveniente da alveari biologici.

     15.2 Durante la conversione è obbligatorio eliminare dalle pareti dell'arnia (fondo, coprifavo), dagli angoli e dalle traverse superiori (distanziatori) tutta la propoli accumulata durante lo svolgimento dell'apicoltura convenzionale.

     15.3 Non è ammessa la presenza di apiari biologici e convenzionali presso lo stesso apicoltore.

 

 

ALLEGATO B

(Articolo 8)

REQUISITI MINIMI DI CONTROLLO SULLE PRODUZIONI ZOOTECNICHE

 

MISURE PRECAUZIONALI PREVISTE NELL'AMBITO DEL REGIME DI CONTROLLO DI CUI AGLI ARTT. 8 E 9 DEL REG. CEE N. 2092/91 DA EFFETTUARE DA PARTE DI OPERATORI E ORGANISMI DI CONTROLLO.

 

A. Animali e prodotti di origine animale di produzione aziendale

     1. La produzione deve avvenire in un'unità i cui appezzamenti e luoghi di allevamento, di produzione e di magazzinaggio siano nettamente separati da qualsiasi altra unità che non produca conformemente alle norme di produzione stabilite dalla presente legge. Possono far parte di detta unità anche laboratori di trasformazione o di condizionamento, qualora l'unità stessa si limiti alla trasformazione e/o al condizionamento della propria produzione agricola.

     2. Nella fase iniziale dell'applicazione del regime di controllo, l'organismo di controllo e l'operatore provvedono a:

     - compilare una descrizione completa dell'unità produttiva, con indicazione dei luoghi di allevamento, di magazzinaggio e di produzione, degli appezzamenti nonché, se del caso, dei luoghi dove vengono effettuate talune operazioni di trasformazione e/o di condizionamento;

     - elencare i capi in allevamento ed il relativo numero d'iscrizione al libro genealogico di razza o il numero di identificazione all'interno dell'allevamento;

     - elencare tutte le misure concrete da prendere a livello della propria unità per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge.

     La descrizione e le misure di cui sopra sono incluse in una relazione di ispezione, controfirmata dall'operatore. Nella relazione devono figurare:

     - la data dell'ultima applicazione sugli animali in allevamento e sugli appezzamenti dei prodotti il cui impiego non è conforme alle disposizioni dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b del Reg. CEE n. 2092/91;

     - l'impegno dell'operatore ad eseguire le operazioni conformemente agli artt. 5 e 6 ad accettare, in caso d'infrazione, l'applicazione delle misure di cui all'art. 9 paragrafo 9 e, ove necessario, all'art. 10 paragrafo 3 del suddetto Regolamento.

     3. Ogni anno, anteriormente alla data indicata dall'Organismo di controllo, l'operatore deve notificare a tale organismo il proprio programma di produzione con una descrizione analitica a livello dei singoli appezzamenti ed il programma di allevamento con descrizione delle variazioni del numero dei capi allevati e dei capi da acquisire per la rimonta.

     4. Deve essere tenuta una contabilità su registri e/o su documenti che consentano all'organismo di controllo di identificare l'origine, la natura e le quantità di tutte le materie prime acquistate, nonché l'impiego di queste materie prime. Per quanto riguarda la conduzione dell'allevamento deve essere tenuto un registro di stalla apposito dove vengono annotate: le razioni alimentari e la loro composizione, gli interventi sanitari e veterinari ed i farmaci usati per ogni capo allevato. Deve essere inoltre tenuta una contabilità su registro e/o su documenti della natura, delle quantità e dei destinatari di tutti i prodotti venduti. Quando le quantità riguardano vendite dirette al consumatore finale, devono essere indicati i quantitativi globali giornalieri. Qualora l'unità di produzione proceda alla trasformazione dei prodotti, nella contabilità devono figurare le informazioni di cui alla parte B, punto 3, terzo alinea del presente allegato.

     5. E' vietato il magazzinaggio nell'unità di produzione di materie prime diverse da quelle il cui impiego è conforme alle disposizioni dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) e dell'art. 7 del Reg. CEE n. 2092/91.

     6. Oltre a eventuali ispezioni non preannunciate, l'organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico completo dell'unità di produzione. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca di prodotti non autorizzati in virtù della presente legge. Tuttavia il prelievo deve essere eseguito qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione controfirmata dal responsabile dell'unità sottoposta a controllo.

     7. Ai fini dell'ispezione il produttore dà all'organismo di controllo libero accesso ai luoghi di magazzinaggio, di produzione e ai diversi appezzamenti, nonché alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi. Egli comunica all'organismo di controllo tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'ispezione.

     8. I prodotti di cui alla presente normativa possono essere trasportati in altre unità, comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di un'etichettatura in cui, ferma restando la possibilità di altre eventuali indicazioni previste, figurino:

     a) il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto oppure, qualora sia citato un altro venditore, una dichiarazione che consenta all'unità ricevente e all'organismo di controllo di individuare in modo inequivocabile il responsabile della produzione;

     b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione biologico, in base a quanto previsto dall'art. 5 del Reg. CEE n. 2092/91.

     9. Non è richiesta la chiusura in imballaggio contenitori qualora:

     a) il trasporto avvenga tra un produttore e altro operatore, entrambi assoggettati al regime di controllo di cui all'art. 9 del citato regolamento;

     b) i prodotti siano muniti di documento di accompagnamento indicante le informazioni richieste al comma precedente.

     10. Quando un operatore gestisce più unità di produzione nella stessa regione le unità che sono situate nella regione e che producono animali o prodotti animali non previsti dalla presente normativa sono parimenti assoggettate al regime di controllo per quanto attiene al punto 2, comma 1, della presente parte A nonché ai punti 3, 4 e 5.

 

B. Unità di trasformazione e di condizionamento di prodotti di origine animale e di derrate alimentari contenenti prodotti di origine animale

     1. All'inizio dell'applicazione del regime di controllo, l'operatore e l'Organismo di controllo provvedono a:

     - compilare una descrizione completa dell'unità, con indicazione delle installazioni utilizzate per la trasformazione, il condizionamento ed il magazzinaggio dei prodotti prima e dopo le operazioni;

     - stabilire tutte le misure concrete da prendere a livello dell'unità per garantire il rispetto delle disposizioni della presente legge.

     2. La descrizione e le misure in causa sono incluse in una relazione di ispezione controfirmata dal responsabile dell'unità in questione.

     Nella relazione deve figurare l'impegno dell'operatore ad effettuare le operazioni in modo che le disposizioni dell'art. 5 del reg. CEE n. 2092/91 siano rispettate e, in caso di infrazione, ad accettare l'applicazione delle misure di cui agli artt. 9 paragrafo 9 e 10 paragrafo 3 del predetto Regolamento.

     3. Deve essere tenuta una contabilità scritta che consenta di identificare:

     - l'origine, la natura e le quantità dei prodotti di cui alla presente normativa;

     - la natura, le quantità e i destinatari dei prodotti di cui all'allegato A, Titolo I, comma 1, che hanno lasciato l'unità;

     - qualsiasi altra informazione richiesta dall'Organismo di controllo ai fini di controllo adeguato delle operazioni, quali l'origine, la natura e le quantità degli ingredienti, additivi e coadiuvanti di fabbricazione utilizzati dall'unità, nonché la composizione dei prodotti trasformati.

     4. Quando nell'unità sono anche trasformati, condizionati o immagazzinati prodotti non ottenuti mediante il metodo di produzione biologico:

     - l'unità deve disporre di locali separati per il magazzinaggio dei prodotti ottenuti mediante il metodo di produzione biologico prima e dopo le operazioni;

     - le operazioni devono essere eseguite in cicli completi, separatamente fisicamente o nel tempo da operazioni analoghe effettuate su prodotti non ottenuti mediante il metodo di produzione biologico;

     - qualora dette operazioni non vengano eseguite di frequente, esse devono essere preannunciate entro termini fissati d'accordo con l'Organismo di controllo;

     - devono essere prese tutte le misure necessarie per garantire l'identificazione delle partite e per evitare mescolanze con prodotti non ottenuti mediante il metodo di produzione biologico.

     5. Oltre alle ispezioni non preannunciate, l'Organismo di controllo deve effettuare almeno una volta all'anno un controllo fisico dell'unità. Possono essere eseguiti prelievi per la ricerca dei prodotti non autorizzati in virtù dell'allegato A della presente normativa. Essi devono tuttavia essere eseguiti qualora si sospetti l'utilizzazione di un prodotto non autorizzato. Dopo ogni visita è compilata una relazione di ispezione, controfirmata dal responsabile dell'unità controllata.

     6. Ai fini di tale ispezione l'operatore concede all'Organismo di controllo libero accesso all'unità ed alla contabilità e ai relativi documenti giustificativi. Egli fornisce inoltre all'Organismo di controllo tutte le informazioni necessarie per l'ispezione.

     7. I prodotti di cui alla presente normativa possono essere trasportati in altre unità, comprese quelle di vendita all'ingrosso e al dettaglio, solo in imballaggi o contenitori chiusi in modo da impedire la sostituzione del contenuto, muniti di una etichetta in cui, ferma restando la possibilità di altre indicazioni eventuali previste a norma di legge, figurino:

     a) il nome e l'indirizzo del responsabile della produzione o della preparazione del prodotto oppure, qualora sia citato un altro venditore, una dichiarazione che consenta all'unità ricevente e all'Organismo di controllo di individuare in modo inequivocabile il responsabile della produzione;

     b) il nome del prodotto, compresa un'indicazione del metodo di produzione, secondo quanto disposto dall'art. 5 del reg. CEE n. 2092/91.

     Una volta ricevuto il prodotto di cui all'Allegato A, Titolo I, comma 1, l'operatore verifica la chiusura dell'imballaggio o del contenitore, ove necessario, nonché la presenza delle indicazioni di cui alla parte A punto 8, comma 1, del presente allegato.

     L'esito di tale verifica va esplicitamente indicato nella contabilità di cui alla presente parte B, punto 3.

     Qualora la verifica dia adito a dubbi circa la provenienza del prodotto da un operatore assoggettato al regime di controllo, tale prodotto potrà essere sottoposto a trasformazione o condizionamento solo dopo che ne sia stata accertata la provenienza, a meno che non venga immesso sul mercato senza indicazioni relative al metodo di produzione biologico.

 

C. Raccomandazioni e forme di garanzia

     L'operatore è tenuto ad informare tempestivamente l'Organismo di Controllo e la Regione di ogni provvedimento adottato nei suoi confronti da parte degli Organismi di controllo della Salute Pubblica (ad es. Nucleo Anti Sofisticazione, Ispettorato per la Repressione Frodi e ASL).

     2. Gli Organismi di controllo consentono il libero accesso ai loro uffici ed impianti ai fini della verifica della loro attività e forniscono informazioni e collaborazione alla Regione per l'adempimento dei suoi compiti.

     3. Ogni qualvolta si verifichi un caso di infrazione od irregolarità emerso a seguito del controllo da loro effettuato, per i seguenti motivi, l'Organismo di controllo ne dà tempestiva informazione all'operatore biologico interessato, ed alla Regione:

     a - irregolarità nei confronti delle norme di produzione inerenti il metodo di produzione biologico in vigore;

     b - violazione occasionale o ripetuta delle norme nazionali e comunitarie per la tutela dei consumatori.

     4. Nell'adempimento delle operazioni di controllo sui prodotti o su parti vegetali gli Organismi di controllo possono avvalersi dei laboratori dei Servizi Multizonali di Prevenzione delle USL o di laboratori privati, adeguati alla Dir. CEE 99/93 ed al d.lgs. 267/1993.

     5. Per i controlli analitici di cui sopra e per le produzioni zootecniche, le modalità di prelievo dei campioni di prodotto e le procedure di laboratorio, vale quanto previsto dalle procedure in vigore. Inoltre sarà ritenuto valido quanto altro previsto dalle procedure del piano tipo predisposto dagli Organismi di controllo.

     6. I dati e le informazioni acquisite durante il controllo sono comunicate esclusivamente all'operatore biologico e alla Regione - Dipartimento Agricoltura e Foreste.

 

 

ALLEGATO C

(Articolo 8)

ATTIVITA' DI VERIFICA SUGLI ORGANISMI DI CONTROLLO RICONOSCIUTI

 

1. PREMESSA

     1.1 La verifica sugli organismi di controllo riconosciuti è effettuata dalla Regione-Ispettorato Funzioni Agricole, dai laboratori del Servizio Multizonale di prevenzione delle ASL e dall'Istituto Zooprofilattico anche avvalendosi di servizi specialistici convenzionati.

 

2. CONTROLLO SUGLI OPERATORI BIOLOGICI

     2.1 Gli Organismi autorizzati a svolgere il controllo sulle attività di produzione, preparazione e importazione dei prodotti agricoli e zootecnici ottenuti secondo il metodo di produzione biologico sono quelli che hanno ottenuto il riconoscimento con le modalità previste dalla normativa vigente.

     2.2 Gli Organismi autorizzati effettuano sugli operatori i controlli previsti dal piano tipo ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 220/1995.

     2.3 Annualmente l'Organismo di controllo invia alla Regione una relazione inerente i controlli effettuati sugli operatori biologici specificando le produzioni controllate.

     2.4 La Regione effettua annualmente controlli a campione su una percentuale di operatori biologici non inferiore al 10 per cento.

 

3. ATTIVITA' DI CONTROLLO DELLA REGIONE

     3.1 I rapporti fra Regione e Organismi in materia di controlli sono disciplinati dal d.lgs. 220/1995 e successive modifiche ed integrazioni. L'attività di verifica svolta dalla Regione, ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 220/1995, ha i seguenti fini:

     a - verifica della attività degli Organismi di controllo nei confronti degli operatori biologici controllati, secondo il piano tipo di controlli presentato annualmente da tali Organismi. Tale verifica comprende anche una visita ispettiva ove sia presente una sede regionale dell'organismo;

     b - accertamento della efficienza dei controlli mediante verifica della documentazione e sopralluoghi aziendali, anche congiunti con i tecnici incaricati dagli Organismi e, ove se ne ravveda la necessità, eventuale campionatura di parti vegetali e di prodotti zootecnici in sede aziendale.

     3.2 L'Ispettorato Funzioni Agricole riceve dagli Organismi di controllo copia della documentazione comprovante l'attività di controllo quale strumento per attuare la verifica.

     3.3 L'Ispettorato Funzioni Agricole, i Servizi Multizonali di Prevenzione delle ASL e l'Istituto Zooprofilattico:

     - mettono a punto una metodologia di controllo per collaborare nell'attuazione della loro attività di verifica e informano entro il 31 gennaio di ogni anno la Regione circa l'attività svolta nell'ambito della verifica;

     - ogni qualvolta si manifesti un caso di infrazione od irregolarità emerso a seguito della verifica da loro effettuata, ne danno tempestiva informazione all'operatore biologico interessato, all'Organismo di controllo interessato ed alla Regione per i successivi provvedimenti.

     3.4 La Regione provvede ad inviare annualmente comunicazione al Ministero per le Politiche Agricole circa l'attività svolta nell'ambito della verifica di controllo.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37. Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l’esecuzione degli accertamenti dell’entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011, nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.