§ 2.1.98 - L.R. 20 gennaio 1997, n. 2.
Modifiche ed integrazioni alle norme di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:20/01/1997
Numero:2


Sommario
Art. 28.  (Modifica dell'allegato "A" della legge regionale 20/1993).
Art. 29.  (Inserimento di articolo nella legge regionale 10/1995).
Art. 30.  (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 21/1988).
Art. 31.  (Presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 8 della legge regionale 39/1988).
Art. 32.  (Coordinamento di norme regionali).
Art. 33.  (Disposizioni finali).
Art. 34.  (Disposizioni transitorie sul personale).
Art. 35.  (Disposizione transitoria sulla realizzazione del sistema informativo).
Art. 36.  (Consiglio dei Sanitari dell'Azienda ospedaliera di S. Martino).
Art. 37.  (Norma finanziaria).


§ 2.1.98 - L.R. 20 gennaio 1997, n. 2.

Modifiche ed integrazioni alle norme di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 29 gennaio 1997, n. 2).

 

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1994 N. 42

 

     Artt. 1. - 27. [1]

 

CAPO II

  MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 10 MAGGIO 1993 N. 20, 8

FEBBRAIO 1995 N. 10 E 6 GENNAIO 1988 N. 21

 

Art. 28. (Modifica dell'allegato "A" della legge regionale 20/1993). [2]

 

     Art. 29. (Inserimento di articolo nella legge regionale 10/1995). [3]

 

     Art. 30. (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 21/1988).

     1. Il comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 (riordino e programmazione dei Servizi sociali della Regione Liguria) è abrogato.

 

CAPO III

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 31. (Presidi sociali e sanitari per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 8 della legge regionale 39/1988).

     1. I Presidi sociali e sanitari non ospedalieri per la tutela della salute mentale di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 agosto 1988, n. 39 (organizzazione dei Servizi di salute mentale delle Unità Sanitarie Locali) possono erogare prestazioni curative e riabilitative esclusivamente nei confronti delle persone che sono ospitate nelle predette strutture alla data di entrata in vigore della presente legge fino alla completa realizzazione del Progetto Obiettivo "Tutela della salute mentale 1994- 1996" approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994.

     2. Le persone diverse da quelle di cui al comma 1 che necessitano di trattamenti psichiatrici sono assistite ed usufruiscono delle prestazioni rese dalle restanti strutture e unità operative delle Aziende sanitarie preposte alla tutela della salute mentale.

 

     Art. 32. (Coordinamento di norme regionali).

     1. La legge regionale 20 dicembre 1978, n. 60 (individuazione degli ambiti territoriali e gestione dei servizi sociali e sanitari) è abrogata a decorrere dall'emanazione da parte del Consiglio regionale, ai sensi dei commi 3 e 5 dell'articolo 26 della legge regionale 42/1994, dei criteri per l'individuazione degli ambiti sanitari e delle disposizioni per garantire la coincidenza degli ambiti territoriali di gestione dei servizi sociali con gli ambiti sanitari.

 

     Art. 33. (Disposizioni finali).

     1. La Giunta regionale adotta lo schema tipo di cui all'articolo 6 bis comma 5 della legge regionale 42/1994, come previsto dalla presente legge, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

     2. La Giunta regionale adotta le direttive vincolanti per la determinazione dei principi generali concernenti le unità operative tecnico-professionali di cui all'articolo 16 comma 3 della legge regionale 42/1994, come modificato dalla presente legge, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

     3. I Direttori generali delle Aziende sanitarie adottano il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 31 della legge regionale 42/1994, come modificato dall'articolo 21 della presente legge, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

     4. La Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui agli articoli 34 bis comma 4 e 34 quater comma 3, come inseriti dall'articolo 23 della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

     5. Le disposizioni di cui all'articolo 39 della legge regionale 42/1994, come modificato dall'articolo 26 della presente legge, sono attuate dal Consiglio regionale con direttiva vincolante da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. La tabella "A", allegata alla legge regionale 42/1994, è sostituita dalla tabella "A" allegata alla presente legge.

 

     Art. 34. (Disposizioni transitorie sul personale).

     1. In considerazione delle situazioni che potranno verificarsi a seguito dell'adozione dei provvedimenti di razionalizzazione e ristrutturazione della rete ospedaliera in conformità ai contenuti del decreto legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito in legge 18 luglio 1996, n. 382, il personale delle Aziende sanitarie può essere trasferito alle Istituzioni sanitarie riconosciute di cui all'articolo 9 della legge regionale 42/1994 e viceversa, secondo le procedure stabilite dalla vigente normativa, purché le predette Istituzioni abbiano chiesto ed ottenuto l'equiparazione richiamata all'articolo 25 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (stato giuridico del personale delle U.S.L.).

 

     Art. 35. (Disposizione transitoria sulla realizzazione del sistema informativo).

     1. In fase di prima applicazione la realizzazione tecnica dell'assetto organizzativo del sistema informativo informatizzato di cui all'articolo 39 della legge regionale 42/1994, come modificato dalla presente legge, è garantita dalla Giunta regionale attraverso l'individuazione di modalità operative che consentano l'utilizzazione prioritaria delle componenti tecniche e organizzative già esistenti.

 

     Art. 36. (Consiglio dei Sanitari dell'Azienda ospedaliera di S. Martino).

     1. Il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, provvede alla modifica del Regolamento regionale 26 aprile 1995, n. 2 (regolamento del Consiglio dei Sanitari delle Unità Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere del Servizio sanitario regionale ai sensi degli articoli 15 e 29 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42) in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 29 comma 3 della legge regionale 42/1994, come modificato dalla presente legge.

     2. Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera "Ospedale S. Martino di Genova" provvede, nei successivi trenta giorni, agli adempimenti conseguenti.

 

     Art. 37. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 34 ter della legge regionale 42/1994, come inserito dalla presente legge, si provvede con gli stanziamenti in termini di competenza e di cassa iscritti al capitolo 0495 "Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese a componenti commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali" del bilancio di previsione regionale.

 

 


[1] Modificano ed integrano la L.R. 8 agosto 1994, n. 42.

[2] Modifica l'allegato A della L.R. 10 maggio 1993, n. 20.

[3] Aggiunge l'art. 17 bis alla L.R. 8 febbraio 1995, n. 10.