§ 2.1.84 - L.R. 10 maggio 1993, n. 20.
Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:10/05/1993
Numero:20

§ 2.1.84 - L.R. 10 maggio 1993, n. 20.

Ridefinizione degli ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali.

(B.U. 26 maggio 1993, n. 10).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 ed al fine di garantire gradualità alla nuova disciplina in materia sanitaria, ridefinisce gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali in attesa del riordino definitivo del Servizio sanitario della Liguria.

 

Art. 2. (Ridefinizione degli ambiti territoriali).

     1. Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali (U.S.L.) indicati nella tabella allegata alla legge regionale 5 dicembre 1979, n. 45 e successive modificazioni ed integrazioni, sono modificati secondo la tabella «A» allegata alla presente legge, che indica altresì la denominazione e la sede delle U.S.L..

     2. Le U.S.L. esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse ed i relativi organi decadono dalla carica a decorrere dall'insediamento dei commissari regionali di cui all'articolo 3.

 

Art. 3. (Nomina dei commissari regionali e relative funzioni).

     1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale nomina, per ciascuna delle U.S.L. individuate ai sensi dell'articolo 2, un commissario regionale per la gestione provvisoria e per lo svolgimento dei compiti propedeutici alla trasformazione delle stesse in aziende.

     2. Il commissario regionale resta in carica sino alla entrata in funzione del direttore generale.

     3. Il commissario regionale è scelto tra persone di comprovata e qualificata esperienza amministrativa, le quali devono possedere i requisiti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 per la nomina a direttori generali delle U.S.L.

     4. Il commissario regionale provvede, in modo particolare:

     a) alla ricognizione delle piante organiche del personale, anche con riferimento agli adempimenti di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

     b) all'inventario dei beni mobili e immobili;

     c) alla nomina provvisoria dei coordinatori e dei responsabili di servizio e di unità operativa;

     d) ad ogni altro atto o adempimento necessario a garantire il regolare funzionamento delle U.S.L. con riferimento specifico all'erogazione delle prestazioni sanitarie, assicurando il mantenimento dei livelli di assistenza previsti.

     5. In relazione all'ampiezza del territorio della U.S.L., nonché al numero ed alla consistenza delle strutture ospedaliere, la Giunta regionale può inoltre nominare sino a due sub-commissari che coadiuvino il commissario regionale, indicandone l'ambito di attività e le competenze.

     6. I sub-commissari sono nominati con gli stessi criteri e devono possedere i requisiti previsti per la nomina a commissari regionali.

     7. Le indennità dei commissari regionali e dei sub-commissari sono fissate dalla Giunta regionale con riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente per gli amministratori straordinari delle U.S.L..

 

Art. 4. (Funzioni già attribuite ai comitati dei garanti).

     1. Fino alla trasformazione delle U.S.L. in aziende ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 3, 4 e 5 del decreto legge 2 marzo 1993, n. 45.

 

Art. 5. (Collegio dei revisori dei conti).

     1. Contemporaneamente alla nomina dei commissari regionali, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina i collegi dei revisori dei conti delle U.S.L. secondo quanto previsto dall'articolo 3 comma 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

     2. Fatta eccezione per i componenti designati dal Ministero del Tesoro, i revisori dei conti debbono essere scelti tra gli iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

 

Art. 6. (Successione nei rapporti giuridici).

     1. Prima della decadenza della carica, ciascun amministratore straordinario approva per la rispettiva U.S.L. un documento attestante la situazione contabile e patrimoniale dell'U.S.L., da trasmettersi al commissario regionale. La Giunta regionale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina termini e modalità per l'approvazione di tale documento.

     2. Le U.S.L. subentrano nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici attivi e passivi già posti in essere dalle U.S.L. soppresse il cui ambito territoriale risulti in essere ricompreso.

     3. I beni immobili e i beni mobili registrati, nonché gli altri beni mobili e le attrezzature ad essi relativi o comunque collegati, già utilizzati dalle U.S.L. soppresse, sono assegnati all'U.S.L. nel cui ambito territoriale risulta compreso il Comune proprietario dei beni immobili.

     4. Il personale già dipendente dalle U.S.L. soppresse è trasferito alle U.S.L. che alle stesse succedono.

     5. Le U.S.L. n. 3 «Genovese» e n. 4 «Chiavarese» succedono nei procedimenti amministrativi in corso e nei rapporti giuridici già posti in essere dalla soppressa U.S.L. n. 17. La Giunta regionale con proprio provvedimento definisce quali procedimenti amministrativi e rapporti giuridici siano da attribuirsi all'U.S.L. n. 3 «Genovese» e all'U.S.L. n. 4 «Chiavarese».

     6. Fino alla fissazione delle nuove piante organiche delle U.S.L., il personale già dipendente dall'U.S.L. n. 17 è provvisoriamente assegnato, con provvedimento della Giunta regionale, all'U.S.L. n. 3 «Genovese» ovvero all'U.S.L. n. 4 «Chiavarese» tenuto conto della precedente sede di servizio e della necessità di garantire a tali U.S.L. personale adeguato alle funzioni da svolgere.

     7. All'attuazione di quanto disposto dai commi 2, 3 e 4 provvede la Giunta regionale con proprie deliberazioni.

 

Art. 7. (Norma transitoria per la nomina dei coordinatori e ulteriori adempimenti).

     1. Fino alla riorganizzazione definitiva delle U.S.L. ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il commissario regionale provvede in via provvisoria alla nomina dei coordinatori delle U.S.L. scegliendoli tra i dirigenti che ricoprivano tale incarico senza demerito presso le U.S.L. incorporate.

     2. Il commissario regionale provvede altresì a tutti gli adempimenti necessari a garantire il regolare assetto organizzativo e funzionale dei servizi dell'U.S.L.

 

 

ALLEGATO A (art. 2)

Ambiti territoriali delle Unità Sanitarie Locali

 

U.S.L. n. 1 - IMPERIESE

sede amministrativa: Bussana di Sanremo

 

Airole

Apricale

Aquila d'Arroscia

Armo

Aurigo

Badalucco

Baiardo

Bordighera

Borghetto d'Arroscia

Borgomaro

Camporosso

Caravonica

Carpasio

Castellaro

Castel Vittorio

Ceriana

Cervo

Cesio

Chiusanico

Chiusa Vecchia

Cipressa

Civezza

Cosio d'Arroscia

Costarainera

Diano Arentino

Diano Castello

Diano Marina

Diano San Pietro

Dolceacqua

Dolcedo

Imperia

Isolabona

Lucinasco

Mendatica

Molini di Triora

Montalto Ligure

Montegrosso Pian Latte

Olivetta San Michele

Ospedaletti

Perinaldo

Pietrabruna

Pieve di Teco

Pigna

Pompeiana

Pontedassio

Pornassio

Prelà

Ranzo

Rezzo

Riva Ligure

Rocchetta Nervina

Sanremo

San Bartolomeo al Mare

San Biagio della Cima

San Lorenzo al Mare

Santo Stefano al Mare

Seborga

Soldano

Taggia

Terzorio

Triora

Vallebona

Vallecrosia

Vasia

Ventimiglia

Vessalico

Villa Faraldi

 

U.S.L. n. 2 - SAVONESE

sede amministrativa: Savona

 

Alassio

Albenga

Albisola Marina

Albisola Superiore

Altare

Andora

Arnasco

Balestrino

Bardinero

Bergeggi

Boissano

Borghetto Santo Spirito

Borgio Verezzi

Bormida

Cairo Montenotte

Calice Ligure

Calizzano

Carcare

Casanova Lerrone

Castelbianco

Castelvecchio di Rocca Barbena

Celle Ligure

Cengio

Ceriale

Cisano sul Neva

Cosseria

Dego

Erli

Finale Ligure

Garlenda

Giustenice

Giusvalla

Laigueglia

Loano

Magliolo

Mallare

Massimino

Millesimo

Mioglia

Murialdo

Nasino

Noli

Onzo

Orco Feglino

Ortovero

Osiglia

Pallare

Piana Crixia

Pietra Ligure

Plodio

Pontinvrea

Quiliano

Rialto

Roccavignale

Sassello

Savona

Spotorno

Stella

Stellanello

Testico

Toirano

Tovo San Giacomo

Urbe

Vado Ligure

Varazze

Vendone

Vezzi Portio

Villanova d'Albenga

Zuccarello

 

U.S.L. n. 3 - GENOVESE

sede amministrativa: Genova [1]

 

Arenzano

Avegno

Bargagli

Bogliasco

Busalla

Camogli

Campoligure

Campomorone

Casella

Ceranesi

Cogoleto

Crocefieschi

Davagna

Fascia

Fontanigorda

Genova-Bolzaneto

Genova-Castelletto

Genova-Cornigliano

Genova-Foce

Genova-Marassi

Genova-Molassana

Genova-Oregina-Lagaccio

Genova-Portoria

Genova-Pegli

Genova-Pontedecimo

Genova-Prà

Genova-Prè-Molo-Maddalena

Genova-Quinto-Nervi-S. Ilario

Genova-Rivarolo

Genova-San Francesco d'Albaro

Genova-San Fruttuoso

Genova-San Martino

Genova-San Teodoro

Genova-Sampierdarena

Genova-Sestri

Genova-Staglieno

Genova-Sturla-Quarto

Genova-Struppa

Genova-Valle Stura

Genova-Voltri

Gorreto

Isola del Cantone

Lumarzo

Masone

Mele

Mignanego

Montebruno

Montoggio

Pieve Ligure

Propata

Recco

Ronco Scrivia

Rondanina

Rossiglione

Rovegno

Sant'Olcese

Savignone

Serra Riccò

Sori

Tiglieto

Torriglia

Uscio

Valbrevenna

Vobbia

 

U.S.L. n. 4 - CHIAVARESE

sede amministrativa: Chiavari [2]

 

Borzonasca

Carasco

Carro

Casarza Ligure

Castiglione Chiavarese

Chiavari

Cicagna

Cogorno

Coreglia

Favale di Malvaro

Lavagna

Leivi

Lorsica

Maissana

Mezzanego

Moconesi

Moneglia

Neirone

Orero

Portofino

Rapallo

Rezzoaglio

San Colombano Certenoli

Santa Margherita Ligure

Santo Stefano d'Aveto

Sestri Levante

Tribogna

Varese Ligure

Zoagli

 

U.S.L. n. 5 - SPEZZINO

sede amministrativa: La Spezia

 

Ameglia

Arcola

Beverino

Bolano

Bonassola

Borghetto Vara

Brugnato

Calice al Cornoviglio

Carrodano

Castelnuovo Magra

Deiva Marina

Follo

Framura

La Spezia

Lerici

Levanto

Monterosso

Ortonovo

Pignone

Portovenere

Riccò del Golfo di Spezia

Riomaggiore

Rocchetta Vara

Sarzana

Santo Stefano Magra

Sesta Godano

Vernazza

Vezzano Ligure

Zignago


[1] Allegato così modificato dall’art. 28 della L.R. 20 gennaio 1997, n. 2 e dall’art. 2 della L.R. 24 febbraio 1997, n. 7.

[2] Allegato così modificato dall’art. 2 della L.R. 7/1997.