Settore: | Codici regionali |
Regione: | Liguria |
Materia: | 2. servizi sociali |
Capitolo: | 2.1 assistenza sanitaria |
Data: | 26/04/1995 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (Consiglio dei Sanitari delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere). |
Art. 2. (Composizione del Consiglio dei Sanitari delle U.S.L.). |
Art. 3. (Consiglio dei Sanitari delle Aziende ospedaliere). |
Art. 4. (Composizione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende ospedaliere "Santa Corona" di Pietra Ligure e "Sampierdarena" di Genova). |
Art. 5. (Composizione del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Ospedaliera "San Martino" di Genova). |
Art. 6. (Elezione del Consiglio dei Sanitari). |
Art. 7. (Modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari). |
Art. 8. (Norma transitoria). |
Art. 9. (Entrata in vigore). |
§ 2.1.f - R.R. 26 aprile 1995, n. 2.
Regolamento del Consiglio dei sanitari delle unità Sanitarie locali e delle Aziende Ospedaliere del Servizio Sanitario Regionale ai sensi degli articoli 15 e 29 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42.
(B.U. 17 maggio 1995, n. 11).
Art. 1. (Consiglio dei Sanitari delle U.S.L. e delle Aziende ospedaliere).
1. Il Consiglio dei Sanitari è organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico sanitaria.
2. Il Consiglio dei Sanitari esprime in via preventiva i pareri obbligatori previsti dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della
3. Il Consiglio dei Sanitari, oltre ai pareri sulle attività di assistenza sanitaria, su richiesta del Direttore generale o del Direttore sanitario, fornisce pareri in ordine:
a) alle determinazioni riguardanti i regolamenti di organizzazione nonché le piante organiche;
b) ai provvedimenti in materia di organizzazione, di istruzione o modificazione dei servizi e delle relative attività;
c) ai piani pluriennali, ai programmi annuali e ai progetti per specifiche attività di assistenza sanitaria.
4. Il Consiglio dei Sanitari può esprimere proposte per il miglioramento della funzionalità e della efficienza dei servizi sanitari e della loro organizzazione.
5. Il Direttore generale deve congruamente motivare i provvedimenti adottati in difformità alle proposte formulate dal Consiglio dei Sanitari.
Art. 2. (Composizione del Consiglio dei Sanitari delle U.S.L.).
1. Presso ciascuna U.S.L. è prevista una componente elettiva composta dalle categorie sotto elencate:
1) componente "ospedaliera medica" - non meno di nove rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:
a) responsabili delle unità operative degenziali;
b) altri medici in servizio presso le unità operative degenziali;
c) medici dei servizi non degenziali ivi compresi i dirigenti sanitari dei presidi ospedalieri;
2) componente "territoriale medica" - non meno di un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie:
a) medici appartenenti all'area dipartimentale "Assistenza sanitaria di base, socio sanitaria e specialistica";
b) medici appartenenti all'area dipartimentale " Prevenzione";
c) medici veterinari;
d) medici convenzionati con la U.S.L.;
3) componente "Operatori sanitari laureati" - non meno di tre rappresentanti appartenenti alla categorie operatori sanitari laureati non medici;
4) componente "personale infermieristico e personale tecnico sanitario" - non meno di quattro rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:
a) personale infermieristico;
b) personale tecnico-sanitario ivi compreso quello della riabilitazione.
2. Nel rispetto dell'articolo 3, comma 12, del
3. E' membro di diritto del Consiglio dei Sanitari il Direttore sanitario che lo presiede.
Art. 3. (Consiglio dei Sanitari delle Aziende ospedaliere).
1. Il Consiglio dei Sanitari delle Aziende ospedaliere svolge le funzioni previste dall'articolo 1; il Direttore generale richiede, altresì, il parere del Consiglio nel caso previsto dall'articolo 7, comma 4, della
2. Il Consiglio dei Sanitari è formato da una componente elettiva e da membri di diritto.
Art. 4. (Composizione del Consiglio dei Sanitari delle Aziende ospedaliere "Santa Corona" di Pietra Ligure e "Sampierdarena" di Genova).
1. Nella componente elettiva del Consiglio dei Sanitari delle Aziende ospedaliere è assicurata la rappresentanza delle seguenti categorie:
1) componente "medica" - non meno di nove rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:
a) responsabili delle unità degenziali;
b) medici in servizio presso le unità degenziali;
c) medici dei servizi non degenziali;
2) componente "operatori sanitari laureati" - non meno di tre rappresentanti appartenenti alla categorie operatori sanitari laureati non medici;
3) componente "personale infermieristico e personale tecnico sanitario" - non meno di quattro rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:
a) personale infermieristico;
b) personale tecnico sanitario ivi compreso quello della riabilitazione.
2. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, può prevedere una maggiore presenza numerica dei rappresentanti delle categorie elencate al comma 1 garantendo, tuttavia, il rispetto delle proporzioni ivi previste tra le diverse componenti. La componente elettiva nel suo complesso non può, comunque, superare le venti unità.
3. Sono membri di diritto del Consiglio dei Sanitari il Direttore sanitario che lo presiede e i responsabili di ciascun dipartimento ospedaliero.
Art. 5. (Composizione del Consiglio dei Sanitari dell'Azienda Ospedaliera "San Martino" di Genova). [1]
1. Nel Consiglio dei Sanitari dell'Azienda ospedaliera "San Martino" di Genova è assicurata una rappresentanza elettiva, universitaria e ospedaliera, delle seguenti categorie:
1) componente "medica" - complessivamente non meno di dieci rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:
a) responsabili delle unità degenziali;
b) altri medici in servizio presso le unità degenziali;
c) medici dei servizi non degenziali;
2) componente "operatori sanitari laureati" - complessivamente non meno di quattro rappresentanti appartenenti alla categoria operatori sanitari laureati non medici;
3) componente "personale infermieristico e personale tecnico sanitario" complessivamente non meno di quattro rappresentanti suddivisi tra le seguenti categorie:
a) personale infermieristico;
b) personale tecnico sanitario, ivi compreso quello della riabilitazione.
2. Nell'ambito di ciascuna delle componenti di cui al comma 1 è assicurata la presenza delle rappresentanze universitarie in rapporto alla consistenza numerica delle stesse.
3. Il regolamento di cui all'articolo 6, comma 1, nel rispetto delle proporzioni previste tra le diverse componenti e nel rispetto dei criteri di cui al comma 2, può prevedere una maggiore presenza numerica dei rappresentanti delle categorie elencate nel comma 1. La componente elettiva nel suo complesso non può, comunque, superare le ventisei unità.
4. Il Consiglio dei Sanitari è presieduto dal Direttore Sanitario. Sono membri di diritto del Consiglio i responsabili dei dipartimenti ospedalieri.
Art. 6. (Elezione del Consiglio dei Sanitari).
1. Il numero complessivo dei rappresentanti per ciascuna categoria e le modalità di elezione del Consiglio dei Sanitari sono disciplinati da un apposito regolamento adottato dal Direttore generale.
2. Tale regolamento è adottato previo esame con le Organizzazioni sindacali e gli Ordini dei medici territorialmente competenti ed è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.
3. Nel disciplinare le modalità di elezione il Direttore generale tiene conto dei seguenti principi:
a) i componenti non di diritto del Consiglio dei Sanitari sono eletti sulla base di liste distinte per ciascuna delle categorie individuate agli articoli 2, 4 e 5;
b) i componenti non di diritto sono eletti dal personale appartenente alle corrispondenti categorie riunite in unico collegio. Gli aventi diritto al voto possono esprimere una sola preferenza;
c) sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di voti risulta eletto il candidato con una maggiore anzianità di servizio nella qualifica;
d) in caso di cessazione dalla carica, dovuta a qualsiasi motivo, di uno dei componenti elettivi, subentra il candidato che, nella medesima lista, risulta primo tra i non eletti;
e) le elezioni per il rinnovo del Consiglio dei Sanitari sono indette dal Direttore generale dell'Azienda, almeno quaranta giorni prima della scadenza del Consiglio stesso. All'atto dell'indizione delle elezioni, il Direttore generale fissa la data, le sedi e gli orari delle votazioni;
f) sulla base dei risultati delle elezioni il Direttore generale provvede alla nomina del Consiglio dei Sanitari.
4. Il Direttore generale dell'U.S.L. prevede, nel regolamento di cui al comma 1, modalità di elezione della rappresentanza dei medici convenzionati analoghe a quelle previste per il personale dipendente.
Art. 7. (Modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari).
1. Il Consiglio dei Sanitari si riunisce su richiesta del Direttore generale o del Direttore sanitario. Il Consiglio è altresì convocato dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Nella convocazione, da effettuarsi per iscritto almeno cinque giorni prima della data fissata, è indicato l'ordine del giorno della seduta.
2. Per la validità delle sedute del Consiglio dei Sanitari occorre la maggioranza dei componenti. Il Collegio si esprime a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
3. Il Presidente può invitare a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, in relazione a specifiche questioni, altri dipendenti del ruolo sanitario dell'Azienda.
4. La composizione e modalità di funzionamento del Consiglio dei Sanitari, per quanto non previsto dal presente regolamento, sono stabilite dal Direttore generale.
Art. 8. (Norma transitoria).
1. In sede di prima applicazione i Direttori generali delle Aziende sanitarie, entro trenta giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento, adottano il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 1 e nei successivi quindici giorni indicono le elezioni del Consiglio dei Sanitari.
Art. 9. (Entrata in vigore).
1. Il presente regolamento regionale sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria ai sensi dell'articolo 55 del vigente Statuto ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 del