§ 1.5.99 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:1. ordinamento ed organizzazione
Capitolo:1.5 bilancio e contabilità
Data:24/12/2008
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d’età per il collocamento a riposo ed esodo del personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona)
Art. 2.  (Termini per bandi di concorso)
Art. 3.  (Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione e degli enti strumentali regionali)
Art. 4.  (Esodo del personale degli enti di formazione)
Art. 5.  (Proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante)
Art. 6.  (Incentivazione all’uso del trasporto pubblico)
Art. 7.  (Volontari operanti presso organizzazioni internazionali non governative)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico))
Art. 9.  (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza))
Art. 10.  (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)
Art. 11.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)
Art. 12.  (Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria)
Art. 13.  (Nucleo di valutazione della dirigenza generale e della dirigenza)
Art. 14.  (Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. [...]
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 22 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale))
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))
Art. 17.  (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro))
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))
Art. 19.  (Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici [...]
Art. 20.  (Modifica alla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37 (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e disposizioni transitorie)
Art. 21.  (Delega alle Province)
Art. 22.  (Proroga di termini)
Art. 23.  (Disposizioni per l’attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)
Art. 24.  (Copertura finanziaria)
Art. 25.  (Entrata in vigore)


§ 1.5.99 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009

(B.U. 24 dicembre 2008, n. 18)

 

Art. 1. (Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti d’età per il collocamento a riposo ed esodo del personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona)

     1. Le norme contenute nell’articolo 72, commi 1, 2, 3, 4 e 5 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applicano, per quanto compatibili, ai dirigenti ed al personale dipendente della Regione Liguria, dei propri enti strumentali, delle Aziende di servizi alla persona, nonché delle Comunità montane in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

     2. L'articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) si applica, per quanto compatibile, al personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona.

     3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, per l’anno 2009, il personale delle Comunità montane e delle Aziende di servizi alla persona devono presentare le relative istanze alle amministrazioni di appartenenza entro il 1° marzo.

 

     Art. 2. (Termini per bandi di concorso) [1]

     (Omissis)

 

     Art. 3. (Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione e degli enti strumentali regionali)

     1. Fatti salvi i divieti previsti dall’articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), nel limite del cinquanta per cento dei posti vacanti previsti nell’ambito della programmazione triennale delle assunzioni, sono banditi concorsi pubblici riservati per soggetti che prestino servizio con contratto di collaborazione coordinata e continuativa presso la Regione Liguria e presso gli enti strumentali regionali e che abbiano almeno un anno di attività maturato nel triennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge [2].

     2. Fino alla data di assunzione definitiva conseguente al processo di stabilizzazione, la Regione Liguria ed i propri enti strumentali continuano comunque ad avvalersi del personale di cui al comma 1.

 

     Art. 4. (Esodo del personale degli enti di formazione)

     1. L’articolo 5 della l.r. 1/2006 si applica al personale degli enti di formazione con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

 

     Art. 5. (Proroga della disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante)

     1. Per l’anno 2009, in attesa dell’emanazione della legge regionale applicativa del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30) è prorogata la disciplina transitoria dell’apprendistato professionalizzante prevista dall’articolo 15 della l.r. 1/2006.

 

     Art. 6. (Incentivazione all’uso del trasporto pubblico)

     1. La Regione riconosce al trasporto pubblico il ruolo di strumento necessario per favorire la mobilità sostenibile, nonché per contribuire al contenimento delle emissioni inquinanti.

     2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione:

     a) può promuovere apposite campagne di sensibilizzazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, affinchè adottino misure di incentivazione verso il proprio personale dipendente, volte ad agevolare l’uso del trasporto pubblico;

     b) può stipulare specifiche convenzioni con Aziende esercenti trasporto pubblico locale di competenza regionale affinché il proprio personale dipendente, nonché i soggetti in servizio presso la Regione stessa con contratti di somministrazione di lavoro o di collaborazione coordinata e continuativa, possano usufruire dei servizi di tali società ad un costo ridotto rispetto a quello attuale.

 

     Art. 7. (Volontari operanti presso organizzazioni internazionali non governative)

     1. Il personale regionale operante come volontario presso organizzazioni internazionali non governative è collocato d’ufficio in aspettativa non retribuita per il relativo periodo di attività, per un progetto di durata massima di tre anni.

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico))

     1. (Omissis) [3].

     2. (Omissis) [4].

     3. (Omissis) [5].

 

     Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell’Ufficio del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza))

     1. (Omissis) [6].

     2. Gli articoli 3, 5, 6 e 8 della l.r. 9/2007 si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziate nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza possono essere conferite all’Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986 [7].

 

     Art. 10. (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali)

     1. (Omissis) [8].

     2. (Omissis) [9].

     3. (Omissis) [10].

     4. (Omissis) [11].

     5. Con decorrenza dalla nona legislatura, nei commi 1 e 2 dell’articolo 19 della l.r. 3/1987 le parole: “sessantesimo” e “cinquantacinquesimo” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “sessantacinquesimo” e “sessantesimo” [12].

     6. (Omissis) [13].

     7. (Omissis) [14].

     8. (Omissis) [15].

     9. (Omissis) [16].

     10. L’articolo 30 bis della l.r. 3/1987 è abrogato, con decorrenza dalla nona legislatura.

     11. Con decorrenza dalla nona legislatura, le percentuali previste dalla Tabella A allegata alla l.r. 3/1987 sono così rideterminate:

 

TABELLA A

(Articolo 27, comma 1)

 

Anni di contribuzione mensile lorda

Percentuale sull'indennità

5

20

6

24

7

28

8

32

9

36

10

40

11

44

12

48

13

52

14

56

15 e oltre

60

 

     12. (Omissis) [17].

 

     Art. 11. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e assegnazione di personale ai Gruppi consiliari)

     1. (Omissis) [18].

     2. (Omissis) [19].

 

     Art. 12. (Ulteriori modifiche alla legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull’autonomia del Consiglio regionale – Assemblea Legislativa della Liguria)

     1. (Omissis) [20].

     2. (Omissis) [21].

     3. (Omissis) [22].

     4. (Omissis) [23].

     5. (Omissis) [24].

     6. (Omissis) [25].

     7. Nella lettera d) del comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 25/2006 sono soppresse le seguenti parole: “la durata del contratto dei giornalisti di cui all’articolo 15 non può superare la durata della legislatura in corso.”.

     8. (Omissis) [26].

 

     Art. 13. (Nucleo di valutazione della dirigenza generale e della dirigenza) [27]

     (Omissis).

 

     Art. 14. (Modifica alla legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998, n. 9)).

     1. (Omissis) [28].

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2004, n. 22 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale))

     1. (Omissis) [29].

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007))

     1. (Omissis) [30].

 

     Art. 17. (Modifiche alla legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro))

     1. (Omissis) [31].

     2. (Omissis) [32].

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo))

     1. (Omissis) [33].

     2. (Omissis) [34].

 

     Art. 19. (Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))

     1. All’articolo 1, comma 4 della l.r. 5/2008 sono soppresse le parole: “in cui è parte la Regione”.

 

     Art. 20. (Modifica alla legge regionale 20 ottobre 2008, n. 37 (Modifica alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008) e disposizioni transitorie)

     1. (Omissis) [35].

     2. Qualora entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il capitale sociale della Sviluppo Genova S.p.A. non sia totalmente detenuto da soci pubblici e non siano verificate le condizioni previste per operare quale società in house, la Giunta regionale attiva le procedure per la dismissione della partecipazione.

 

     Art. 21. (Delega alle Province)

     1. La Regione delega alle Province la partecipazione alle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, previste dall’articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni e integrazioni, residuata in forza della legge regionale 26 aprile 1995, n. 35 (Esercizio delle funzioni già svolte dai soppressi servizi provinciali del Genio civile).

 

     Art. 22. (Proroga di termini)

     1. La validità dell’accreditamento istituzionale concesso, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997), ai presidi sanitari e socio sanitari che ne abbiano richiesto o ne richiedano il rinnovo entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo, è prorogata al 30 aprile 2009 per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004.

     2. [In attesa della complessiva revisione del sistema di accreditamento delle strutture sanitarie, il direttore sanitario delle strutture private accreditate che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo o diurno per acuti deve essere in possesso della specializzazione in una delle discipline dell’area di sanità pubblica o in una disciplina equipollente o deve aver svolto, per almeno cinque anni, attività di direzione tecnico-sanitaria nella struttura accreditata in cui esercita l’attività] [36].

 

     Art. 23. (Disposizioni per l’attuazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari)

     1. All’alienazione dei beni immobili di cui al piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari previsto dall’articolo 58 del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, si provvede ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 21 (Norme per la conservazione, gestione e valorizzazione del demanio e del patrimonio regionale).

     2. Qualora alla valorizzazione dei beni immobili prevista dall’articolo 58, comma 1, del d.l. 112/2008, convertito dalla l. 133/2008, si provveda mediante concessione o locazione degli stessi, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della l.r. 21/2007.

 

     Art. 24. (Copertura finanziaria)

     1. La copertura delle spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l’anno finanziario 2009.

 

     Art. 25. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2009.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 18 febbraio 2009, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 febbraio 2009, n. 3. La Corte costituzionale, con sentenza 13 maggio 2010, n. 169, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, L.R. 3/2009.

[3] Inserisce l'art. 7 bis nella L.R. 5 agosto 1986, n. 17.

[4] Modifica il comma 1 dell’art. 8 della L.R. 5 agosto 1986, n. 17.

[5] Sostituisce il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 5 agosto 1986, n. 17.

[6] Comma abrogato dall'art. 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6. Sostituisce l'art. 7 della L.R. 16 marzo 2007, n. 9.

[7] Comma così modificato dall'art. 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6. Il testo previgente recava: "2. Gli articoli 3, 5, 6 e 8 della l.r. 9/2007 sono abrogati". L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

[8] Modifica il comma 1 dell’art. 2 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[9] Sostituisce il comma 2 bis dell’art. 2 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[10] Sostituisce il comma 1 dell’art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[11] Sostituisce il comma 3 dell’art. 4 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[12] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 24 febbraio 2010, n. 3.

[13] Modifica il comma 1 dell’art. 23 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[14] Sostituisce il comma 4 dell’art. 23 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[15] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 26 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[16] Sostituisce l'art. 30 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[17] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 40 della L.R. 16 febbraio 1987, n. 3.

[18] Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell’art. 2 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[19] Sostituisce il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 19 dicembre 1990, n. 38.

[20] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 5 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[21] Inserisce l'art. 8 bis nella L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[22] Sostituisce il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[23] Modifica il comma 1 dell’art. 19 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[24] Sostituisce l'art. 24 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[25] Modifica il comma 1 dell’art. 27 della L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[26] Inserisce l'art. 30 bis nella L.R. 17 agosto 2006, n. 25.

[27] Articolo modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 23.

[28] Modifica la lettera e) del comma 2 dell’art. 16 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10.

[29] Inserisce l'art. 5 bis nella L.R. 29 novembre 2004, n. 22.

[30] Inserisce i commi 5 bis e 5 ter nell'art. 7 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14.

[31] Modifica il comma 1 dell’art. 8 bis della L.R. 13 agosto 2007, n. 30.

[32] Modifica il comma 2 dell’art. 8 bis della L.R. 13 agosto 2007, n. 30.

[33] Sostituisce il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.

[34] Sostituisce il comma 2 dell’art. 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38.

[35] Sostituisce il comma 2 dell’art. 1 della L.R. 20 ottobre 2008, n. 37.

[36] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9, con la decorrenza ivi prevista.