§ 2.1.100 - L.R. 30 luglio 1999, n. 20.
Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Liguria
Materia:2. servizi sociali
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:30/07/1999
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Classificazione dei presidi).
Art. 3.  (Procedure per l'autorizzazione).
Art. 4.  (Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi).
Art. 5.  (Accertamento dei requisiti, autorizzazione, revoca).
Art. 6.  (Adeguamento ai requisiti dei presidi sanitari e socio- sanitari già autorizzati).
Art. 7.  (Proroga autorizzazioni provvisorie).
Art. 8.  (Verifica dei requisiti e vigilanza)
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Elenco dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali).
Art. 11.  (Definizione e caratteristiche dell'accreditamento e dei soggetti accreditabili).
Art. 12.  (Processo di accreditamento istituzionale).
Art.13.  (Accertamento e verifica dei requisiti di accreditamento)
Art. 14.  (Elenco regionale dei soggetti accreditati).
Art. 15.  (Accreditamento).
Art. 16.  (Elenco regionale dei presidi sociali accreditati).
Art. 17.  (Stipula degli accordi e contratti).
Art. 18.  (Disposizioni per i presidi non contemplati dal D.P.R. 14 gennaio 1997).
Art. 19.  (Presidi di medicina veterinaria).
Art. 20.  (Stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini).
Art. 21.  (Norma finanziaria).
Art. 22.  (Modifiche alla L.R. 30/1998).
Art. 23.  (Norma transitoria).
Art. 24.  (Abrogazione di norme).


§ 2.1.100 - L.R. 30 luglio 1999, n. 20. [1]

Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del D.P.R. 14 gennaio 1997.

(B.U. 18 agosto 1999, n. 12).

 

TITOLO I

NORME GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina le procedure per l'autorizzazione al funzionamento dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali, e ne definisce le modalità per l'accreditamento.

     2. La Regione, per assicurare alla popolazione i livelli essenziali di assistenza individuati dal Piano sanitario nazionale e dalla pianificazione regionale e per promuovere gli interventi sociali definiti dal Piano triennale dei Servizi Sociali, si avvale dei presidi e dei soggetti accreditati ai sensi della presente legge.

     3. In merito ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie da parte dei presidi pubblici e privati, recepisce il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 (approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private).

     4. In attuazione di quanto stabilito dalla normativa nazionale, il Consiglio regionale, attraverso gli strumenti di programmazione e con riferimento alle Zone socio-sanitarie di cui alla legge regionale 9 settembre 1998 n. 30 (riordino e programmazione dei Servizi Sociali della Regione e modifiche alla legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 in materia di organizzazione e funzionamento delle Unità Sanitarie Locali), evidenzia le carenze che impediscono la piena erogazione dei livelli essenziali di assistenza, individuando idonee modalità di risposta. Per assicurare l'incremento dei servizi la Regione può individuare, altresì, forme incentivanti di remunerazione delle prestazioni.

     5. Le procedure di selezione dei soggetti, finalizzate a sopperire alla carenza di servizi sono disciplinate dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Classificazione dei presidi).

     1. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private tenute a chiedere l'autorizzazione al funzionamento sono classificate come segue:

     a) strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuti;

     b) strutture che erogano prestazioni di assistenza sanitaria in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio;

     c) strutture che erogano prestazioni in regime residenziale, a ciclo continuativo e/o diurno;

     d) studi medici e odontoiatrici, ove attrezzati per erogare prestazioni di chirurgia ambulatoriale, ovvero procedure diagnostiche e terapeutiche di particolare complessità o che comportino un rischio per la sicurezza del paziente, specificamente individuati;

     e) strutture esclusivamente dedicate all'attività diagnostica, svolta anche per soggetti terzi.

     2. Sono ricompresi nella lettera a) di cui al comma 1, i seguenti presidi:

     a) stabilimenti e presidi ospedalieri;

     b) istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;

     c) case di cura.

     3. Sono ricompresi nella lettera b) di cui al comma 1, i seguenti presidi:

     a) strutture ambulatoriali di assistenza specialistica;

     b) strutture di medicina di laboratorio, articolate in:

     1) laboratori generali di base;

     2) laboratori specializzati;

     3) laboratori generali di base con settori specializzati;

     c) strutture di diagnostica per immagini;

     d) consultori familiari;

     e) centri ambulatoriali di riabilitazione;

     f) centri di tutela della salute mentale;

     g) centri ambulatoriali per il trattamento dei tossicodipendenti;

     h) altri presidi di cura in regime ambulatoriale non ricompresi nelle precedenti lettere, ma assimilabili ai presidi ivi disciplinati.

     4. Sono ricompresi nella lettera c) di cui al comma 1, i seguenti presidi:

     a) presidi di tutela della salute mentale: centro diurno psichiatrico e day hospital psichiatrico;

     b) strutture residenziali psichiatriche terapeutico-riabilitative;

     c) presidi di riabilitazione funzionale dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali;

     d) strutture di riabilitazione ed educativo-assistenziali per tossicodipendenti;

     e) residenze collettive o case alloggio per soggetti affetti da AIDS e patologie correlate;

     f) residenze sanitarie assistenziali, di seguito definite R.S.A..

     5. Sono tenute a chiedere l’autorizzazione al funzionamento le strutture di cui all’articolo 44, comma 1, della legge regionale recante ‘Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari.’ [2].

     6. Le tipologie di strutture ricomprese nelle lettere d) ed e) del comma 1 ed i relativi requisiti minimi sono individuati dal Ministro della Sanità ai sensi della normativa statale vigente.

     6 bis. (Omissis) [3].

     6 ter. (Omissis) [4].

 

TITOLO II

AUTORIZZAZIONE, VIGILANZA E SANZIONI

 

     Art. 3. (Procedure per l'autorizzazione).

     1. Le strutture di cui all'articolo 2 sono soggette all'autorizzazione del Comune di ubicazione, nel caso di nuova costruzione, esercizio di attività, adattamento di strutture già esistenti e loro diverso utilizzo, ampliamento, trasformazione, trasferimento in altra sede.

     2. Il Comune adotta i provvedimenti di competenza entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa verifica di compatibilità del progetto presentato, effettuata dalla Regione ai sensi della vigente normativa nonché sulla base del parere espresso dalle Commissioni per l'autorizzazione, secondo le procedure stabilite dall'articolo 5.

     3. Per i fini di cui ai commi 1 e 2, i soggetti interessati indirizzano al Comune in cui è ubicata la struttura domanda di autorizzazione, corredata dalla documentazione prescritta, inoltrandone copia alla Regione.

     4. La Regione e la Commissione per l'autorizzazione provvedono rispettivamente alla verifica di compatibilità del progetto presentato ed all'espressione del prescritto parere entro quarantacinque giorni dal ricevimento della domanda.

     5. Il provvedimento adottato dal Comune è comunicato alla Regione e all'Azienda USL competente per territorio.

     6. In caso di diniego di autorizzazione o di prescrizioni contestate, su richiesta dell'interessato, la domanda è oggetto di riesame nei sessanta giorni successivi all'adozione del provvedimento.

     7. Ogni trasferimento della titolarità del presidio, anche per quelli autorizzati ai sensi del comma 1, deve essere comunicato mediante autocertificazione, entro trenta giorni, al Comune il quale, previa verifica dei requisiti soggettivi, provvede all'adeguamento della titolarità dell'autorizzazione nei successivi trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, il provvedimento si intende assentito e il responsabile del procedimento provvede a comunicare al richiedente l'avvenuto assenso.

     8. Gli eredi dell'autorizzato, in forma personale o societaria, hanno diritto di continuare provvisoriamente l'esercizio del presidio fino al rilascio dell'autorizzazione intestata al nuovo titolare, da richiedersi entro novanta giorni dal decesso del titolare. Il Comune provvede nei termini e con le modalità di cui al comma 7.

     9. Ogni variazione dei requisiti risultanti dal provvedimento di autorizzazione deve essere comunicata al Comune entro trenta giorni.

     10. I soggetti che intendono esercitare attività riconducibili a più di un presidio fra quelli indicati all'articolo 2, sono tenuti a chiedere specifica autorizzazione per ciascuno degli stessi.

     10 bis. Le strutture di cui all’articolo 44, comma 1, lettera c), e comma 2, lettera a), purchè in possesso di autorizzazione, possono realizzare più moduli con diversi gradi di assistenza sanitaria e sociosanitaria, come previsto dai Livelli Essenziali di Assistenza di cui all’Allegato 1.C del d.P.C.M. 29 novembre 2001 [5].

 

     Art. 4. (Requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi).

     1. I requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui alla presente legge sono stabiliti ai sensi della normativa vigente.

     2. (Omissis) [6].

 

     Art. 5. (Accertamento dei requisiti, autorizzazione, revoca).

     1. All'accertamento e alla verifica del possesso dei requisiti, provvedono le Commissioni per l'autorizzazione, istituite dal Comune nel cui territorio è ubicato il presidio richiedente.

     2. Le Commissioni, i cui componenti sono designati dall'Azienda USL, sono formate da personale dell'Area Dipartimentale Prevenzione e, secondo la tipologia del presidio, da personale dell'Area Dipartimentale Attività di Assistenza Sanitaria - Socio Sanitaria e di Riabilitazione, oppure, nel caso delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2 lettere a), b) e c), da personale medico esperto delle funzioni organizzative e tecniche ospedaliere.

     3. Per l'accertamento dei requisiti dei presidi socio-sanitari e sociali, le Commissioni sono integrate da un esperto designato, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Zone previste dalla L.R. 30/1998.

     4. Le Commissioni per l'autorizzazione effettuano l'accertamento tecnico, sulla base dei progetti e della restante documentazione presentata dal soggetto richiedente. A tal fine, le Commissioni attivano verifiche ispettive nel termine di dieci giorni dall'inizio dell'esercizio dell'attività o dal completamento delle opere, qualora si tratti di nuova costruzione, ampliamento, trasferimento, diverso utilizzo di strutture esistenti.

     5. Il provvedimento di autorizzazione è revocato nei casi in cui le opere compiute o le attività esercitate, nonostante richiesta di adeguamento, non risultino conformi ai contenuti del provvedimento stesso.

     6. La Giunta regionale definisce, ai sensi dell’articolo 50 dello Statuto, un regolamento per l’autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie, con il quale si provvede all’adeguamento, alla modifica e all’integrazione della classificazione delle strutture di cui all’articolo 2 e all’applicazione, specificazione ed integrazione dei requisiti di autorizzazione di cui all’articolo 4, comma 1 [7].

     6 bis. Il provvedimento di cui al comma 6 e le revisioni successive possono definire tempi di adeguamento per il possesso dei requisiti previsti [8].

     6 ter. Il regolamento di cui al comma 6 prevede altresì:

     a) la definizione della procedura e dello schema del provvedimento, nonché la documentazione necessaria per il rilascio della autorizzazione;

     b) eventuali deroghe relative al possesso dei requisiti di autorizzazione strutturali ed impiantistici ivi previsti, esclusivamente per le strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali con componente sanitaria, che hanno già completato o che stanno completamento i piani di adeguamento a suo tempo presentati ai sensi dell’articolo 6, nei termini previsti dallo stesso e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni;

     c) l’autorizzazione provvisoria, anche con prescrizioni, nelle more della realizzazione e del completamento dei piani di adeguamento o del rilascio di specifiche certificazioni o nulla osta di competenza di altri enti pubblici;

     d) l’obbligo di rinnovo dell’autorizzazione definitiva ogni cinque anni e dell’autorizzazione provvisoria ogni tre anni [9].

     6 quater. Sino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6 continuano a trovare applicazione le norme previste dai commi da 1, 2, 3, 4 e 5 [10].

 

     Art. 6. (Adeguamento ai requisiti dei presidi sanitari e socio- sanitari già autorizzati).

     1. I presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore della presente legge, devono adeguarsi ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi, previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, entro i tempi di seguito indicati:

     a) un anno per i requisiti organizzativi;

     b) tre anni per i requisiti relativi alle dotazioni tecnologiche;

     c) cinque anni per i requisiti strutturali impiantistici. I suddetti termini decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge [11].

     2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i rappresentanti legali dei presidi sanitari e socio- sanitari, pubblici e privati, certificano al Comune il possesso di tutti i requisiti minimi, oppure, nel caso di carenza, presentano un programma di adeguamento, contenente l'indicazione degli interventi da realizzare, correlati ai rispettivi tempi [12].

     3. Il Comune, acquisita la valutazione tecnica delle Commissioni di cui all'articolo 5 sulla sussistenza dei requisiti e sull'eventuale programma di adeguamento, comunica alla struttura interessata l'approvazione del programma, o i rilievi allo stesso, indicando i termini per l'adeguamento.

     4. Per gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 2 comma 1 lettera dd) della legge 30 novembre 1998 n. 419 (delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), si provvederà ai sensi dei decreti legislativi attuativi della citata legge.

 

     Art. 7. (Proroga autorizzazioni provvisorie).

     1. Le autorizzazioni provvisorie rilasciate ai presidi socio-sanitari e sociali, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 1992 n. 29 (norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria), sono prorogate fino al 31 dicembre 2001.

 

     Art. 8. (Verifica dei requisiti e vigilanza)

     1. Il Comune, utilizzando le Commissioni di cui all'articolo 5, provvede ad accertare il perdurante rispetto dei requisiti, almeno una volta ogni triennio.

     2. Se nel corso dell'attività di verifica di cui al comma 1 viene accertata la carenza di uno o più requisiti, il Sindaco, qualora sussistano motivi di grave pregiudizio per la salute degli assistiti, dispone l'immediata sospensione dell'attività e adotta ogni provvedimento per assicurare la continuità assistenziale. Negli altri casi ordina alla struttura interessata, assegnando un congruo termine, l'adeguamento ai requisiti mancanti. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco dispone la sospensione dell'attività. Il provvedimento di sospensione è comunicato alla Regione. L'attività può riprendere soltanto a seguito di nuovo accertamento tecnico della Commissione per l'autorizzazione, che attesti il ripristino dei requisiti.

 

     Art. 9. (Sanzioni).

     1. A tutti i presidi e soggetti elencati all'articolo 2, in caso di violazione delle norme di cui alla presente legge o di difformità dei requisiti rispetto all'attività autorizzata, il Sindaco assegna un congruo termine per la rimozione delle irregolarità riscontrate e commina, anche in concorso con le sanzioni penali eventualmente previste, le seguenti sanzioni amministrative:

     a) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per lo svolgimento di una delle attività disciplinate dalla presente legge senza la prescritta autorizzazione;

     b) da lire 1.800.000 a lire 18.000.000 per lo svolgimento di una delle attività disciplinate dalla presente legge in mancanza di uno o più requisiti;

     c) da lire 1.500.000 a lire 15.000.000 per l'attivazione di un presidio extra ospedaliero di cui alla presente legge con un numero di posti letto superiore a quello autorizzato;

     d) da lire 1.500.000. a lire 15.000.000 per la non adeguata ottemperanza alla cura e all'assistenza degli ospiti, secondo le indicazioni cliniche, farmacologiche, di tutela e accudimento personale previste dal piano di assistenza personalizzato;

     e) da lire 1.000.000 a lire 10.000.000 per omessa comunicazione di trasferimento della titolarità del presidio, ai sensi dell'articolo 3 commi 7 e 8.

     2. In caso di recidiva, le sanzioni di cui al comma 1 sono raddoppiate.

     3. In caso di reiterata violazione della medesima fattispecie, il Comune attiva le procedure di sospensione e di revoca. La durata del provvedimento di sospensione varia da un minimo di un mese ad un massimo di tre mesi.

     4. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono comunicati alla Regione contestualmente alla loro adozione.

 

     Art. 10. (Elenco dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali).

     1. Annualmente è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco dei presidi sanitari, socio-sanitari e sociali autorizzati al funzionamento.

     2. Con provvedimento della Giunta regionale sono definiti i criteri, le caratteristiche e le articolazioni dell'elenco di cui al comma 1.

     3. Il Comune trasmette alla Regione, entro il 31 ottobre di ogni anno, i dati relativi ai presidi autorizzati, individuando a tal fine un responsabile unico della comunicazione.

 

TITOLO III [13]

ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE

 

     Art. 11. (Definizione e caratteristiche dell'accreditamento e dei soggetti accreditabili).

     1. Ai sensi della normativa statale in materia, l'accreditamento è il processo con cui si provvede alle verifiche ed agli accertamenti per il riconoscimento a presidi pubblici e privati regolarmente autorizzati, della qualifica di soggetto erogatore di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario regionale.

     2. Sono accreditati i presidi e i soggetti che:

     a) risultino in possesso dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, nonché degli eventuali ulteriori requisiti per l'accreditamento, definiti dalla normativa nazionale;

     b) rispondano funzionalmente al fabbisogno di assistenza definito per la materia sanitaria e socio-sanitaria dagli strumenti di programmazione regionale;

     c) adottino sistemi di miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate e accettino di sottoporre a verifica la qualità dell'attività svolta e i risultati raggiunti;

     d) accettino la modalità di pagamento individuata dalla specifica normativa;

     e) garantiscano il rispetto delle norme sull'incompatibilità da parte del personale sanitario operante nel presidio stesso.

     3. La Regione, d'intesa con le Aziende USL, provvede ogni triennio, con eventuali revisioni annuali, alla pianificazione delle prestazioni nel settore sanitario e socio-sanitario, ai sensi della normativa vigente.

     4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto attuativo della L. 419/1998, in materia di aggiornamento e revisione del sistema di classificazione delle prestazioni e delle relative tariffe, la Regione integra, ove necessario, quanto disciplinato dalla normativa nazionale.

 

     Art. 12. (Processo di accreditamento istituzionale).

     1. I presidi sanitari e socio-sanitari elencati all'articolo 2 e le strutture sociali per l'eventuale componente sanitaria, in possesso di autorizzazione al funzionamento, possono presentare domanda di accreditamento istituzionale alla Regione.

     2. La Regione, a seguito della risultanza positiva alla verifica effettuata dalla Commissione tecnica di cui all'articolo 13, concede l'accreditamento. In caso di provvedimento negativo di accreditamento, su richiesta dell'interessato, la domanda è oggetto di riesame nei trenta giorni successivi all'adozione del provvedimento [14].

     3. La Commissione tecnica accerta la sussistenza dei requisiti per l’accreditamento disciplinati dalla normativa vigente. L’accreditamento ha validità triennale dalla data di concessione e può essere rinnovato, su richiesta dell’interessato presentata alla Regione entro la scadenza del triennio. Il termine del procedimento è fissato in centottanta giorni. Durante lo svolgimento del procedimento di rinnovo l’accreditamento si intende prorogato fino all’adozione del provvedimento finale di rinnovo o di diniego dell’accreditamento stesso. Alla domanda di rinnovo deve essere allegata una scheda di autovalutazione secondo il modello predisposto dalla Regione [15].

     3 bis. La Giunta regionale può prorogare, in via eccezionale, in connessione con l‘esercizio delle sue funzioni in materia di programmazione del fabbisogno di assistenza sanitaria e socio sanitaria, di riorganizzazione del sistema di accreditamento e di ridefinizione dei requisiti di accreditamento, i termini di scadenza degli accreditamenti istituzionali concessi nelle more della conclusione delle relative procedure [16].

     4. La Commissione tecnica accerta la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In caso di segnalazione di violazioni o inadempienze, la Commissione è tenuta a provvedere alla verifica nel termine di dieci giorni. Nel caso in cui venga riscontrata la mancanza di requisiti essenziali richiesti per l'accreditamento, che comportino gravi compromissioni dell'assistenza, la Regione sospende o, previa diffida, revoca l'accreditamento.

     5. Il Piano sanitario regionale definisce gli strumenti per la valutazione del processo di qualità e del miglioramento dello stesso, tenendo conto anche degli indicatori di efficienza e di qualità dei servizi e delle prestazioni previsti dalla normativa vigente.

 

     Art.13. (Accertamento e verifica dei requisiti di accreditamento) [17]

     1. L’Agenzia Regionale Sanitaria (ARS) ha il compito di provvedere ad accertare il possesso e la permanenza dei requisiti da parte dei presidi e dei soggetti che richiedono l’accreditamento istituzionale.

     2. La risultanza di accreditamento di cui all’articolo 12, comma 2, è emanata dal dirigente dell’ARS competente in materia di accreditamento.

     3. L’ARS, per la verifica dei requisiti di accreditamento si avvale di tecnici delle Aziende sanitarie, dell’ARPAL e dei comuni in possesso di esperienza professionale adeguata nelle procedure per la valutazione ed il miglioramento della qualità delle strutture da accreditare. Per i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi da effettuarsi presso le strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l’ARS si avvale dei predetti tecnici verificatori.

     4. Le spese per l’istruttoria tecnica e quelle relative ai rilievi, agli accertamenti, ai controlli ed ai sopralluoghi necessari per il rilascio o il rinnovo del certificato di accreditamento sono a carico del richiedente.

     5. La Giunta regionale definisce, sentita l’ARS:

     a) il numero e requisiti dei verificatori, nonché le modalità di formazione degli stessi;

     b) le convenzioni con le Aziende sanitarie, l’ARPAL ed i comuni concernenti l’impiego del personale in qualità di verificatore;

     c) le modalità per l’istituzione ed il funzionamento di apposito elenco di tecnici verificatori;

     d) i criteri, l’entità e le modalità di versamento alla Regione dell’onere posto a carico dei soggetti che intendano accreditare o intendano rinnovare l’accreditamento di una struttura, in relazione alla tipologia e alla complessità della struttura stessa.

 

     Art. 14. (Elenco regionale dei soggetti accreditati).

     1. La Regione pubblica annualmente nel Bollettino Ufficiale l'elenco dei soggetti accreditati per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale, suddivisi in strutture pubbliche ed equiparate, strutture private non lucrative e strutture private commerciali.

     2. Le Aziende USL e i Comuni portano a conoscenza degli utenti, con le forme più idonee, l'indicazione dei soggetti accreditati, distinti per tipologie di prestazioni erogabili, di cui si avvalgono ai sensi della normativa statale vigente [18].

 

     Art. 15. (Accreditamento).

     (Omissis) [19]

 

     Art. 16. (Elenco regionale dei presidi sociali accreditati).

     1. La Regione pubblica annualmente nel Bollettino Ufficiale l'elenco dei presidi sociali accreditati. A tal fine i Comuni trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, i dati relativi ai presidi accreditati.

 

TITOLO IV

ACCORDI E CONTRATTI

 

     Art. 17. (Stipula degli accordi e contratti).

     1. Il titolo di accreditamento non costituisce vincolo per le Aziende del Servizio sanitario regionale. La remunerazione delle prestazioni erogate avviene solo a seguito di accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e di contratti con le strutture private.

     2. Per i presidi di cui all'articolo 12, gli accordi ed i contratti di cui al comma 1 individuano, nell'ambito del volume di attività e della dotazione finanziaria definiti dalla Regione ai sensi dell'articolo 11 comma 3, il volume massimo delle prestazioni erogabili dal singolo presidio e il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate.

     3. Gli accordi e i contratti di cui al presente articolo devono essere stipulati nel rispetto di valutazioni comparative della qualità e dei costi nonché nel rispetto di una equa distribuzione tra i soggetti erogatori. Per la componente sanitaria dei presidi di cui all'articolo 2 comma 5, il Direttore generale si avvale, altresì, delle indicazioni dei Piani di Zona socio-sanitari di cui agli articoli 11 comma 1 e 26 comma 6 lettera c) della L.R. 30/1998.

     4. Ai contratti di cui al presente articolo si applicano le norme di diritto privato, in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale.

     5. Il Collegio Sindacale dell'Azienda USL vigila in particolare sull'osservanza della normativa in materia di accordi e contratti di cui al presente articolo.

 

TITOLO V

NORME SUI PRESIDI DI MEDICINA VETERINARIA E

SUGLI STABILIMENTI TERMALI, IDROTERAPICI,

DI CURE FISICHE E AFFINI

 

     Art. 18. (Disposizioni per i presidi non contemplati dal D.P.R. 14 gennaio 1997).

     1. Per i presidi di medicina veterinaria e per gli stabilimenti termali e idroterapici, non contemplati dal D.P.R. 14 gennaio 1997, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 19 e 20.

     2. L'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento dei presidi di cui al comma 1 è concessa dal Comune secondo le procedure indicate all'articolo 3.

 

     Art. 19. (Presidi di medicina veterinaria).

     1. Si definiscono studi professionali veterinari i locali nei quali si esercita la professione. Gli studi professionali veterinari non sono soggetti ad autorizzazione.

     2. Si definiscono ambulatori di medicina veterinaria i presidi con organizzazione propria ed autonoma che esercitano attività di medicina veterinaria.

     3. Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, gli ambulatori veterinari devono disporre, per quanto applicabili, dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per i presidi di assistenza specialistica ambulatoriale.

     4. I presidi di cui ai commi 1 e 2 devono essere, di norma, al piano terra degli edifici.

     5. Si definiscono laboratori veterinari le strutture che svolgono attività di accertamento diagnostico mediante analisi chimico-cliniche e microbiologiche o che utilizzano attrezzature radiologiche.

     6. Per ottenere l'autorizzazione al funzionamento, i laboratori veterinari devono disporre, per quanto applicabili, dei requisiti minimi previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 per i servizi di medicina di laboratori e, per le attrezzature radiologiche, dei requisiti tecnologici previsti per le attività di diagnostica per immagini.

     7. E' consentito il prelievo di campioni biologici esternamente alla sede del laboratorio veterinario, purchè all'interno dell'ambito dell'Azienda USL dove il laboratorio stesso è ubicato.

     8. E' consentito il trasporto di campioni biologici dal punto di prelievo al laboratorio, purchè siano osservate le norme igienico- profilattiche e siano adottate le adeguate precauzioni per la conservazione del materiale prelevato.

     9. Qualora un laboratorio generale di analisi chimico-cliniche e microbiologiche intenda effettuare anche accertamenti analitici veterinari, deve essere preliminarmente e specificatamente autorizzato.

     10. La sezione specialistica veterinaria deve disporre di proprie distinte strutture ed apparecchiature ed è diretta da un laureato in veterinaria, in medicina o in scienze biologiche, iscritto al relativo Ordine professionale, con un servizio effettivo di ruolo od incarico per almeno quattro anni in istituti pubblici veterinari. I referti e la relativa responsabilità spettano al laureato suddetto.

 

     Art. 20. (Stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini).

     1. Si definiscono stabilimenti termali quelli in cui si utilizzano a scopo terapeutico:

     a) acque minerali;

     b) fanghi, sia naturali, sia artificialmente preparati, muffe e simili;

     c) stufe naturali ed artificiali.

     2. Si definiscono stabilimenti idroterapici quelli nei quali, a scopo terapeutico, si fa uso di acqua comune.

     3. Si definiscono stabilimenti di cure fisiche e affini quelli in cui vengono praticate la fototerapia, la termoterapia, la elettroterapia, la aeroterapia, l'elioterapia, le cure a base di regimi speciali dietetici e simili.

     4. Per l'autorizzazione all'apertura, all'ampliamento, alla trasformazione e al trasferimento dei presidi di cui al presente articolo, si osservano le procedure di cui all'articolo 3 e, in quanto applicabili, gli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 29 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916 n. 947 concernente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici, di cure fisiche e affini) e gli articoli 51 e seguenti del paragrafo XI del decreto ministeriale 20 gennaio 1927.

     5. Salvo quanto previsto al comma 4, il direttore tecnico deve essere in possesso della laurea in medicina e chirurgia e della specializzazione relativa al tipo di attività svolta ed iscritto all'Ordine professionale.

     6. Gli stabilimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono avere una dotazione di locali tale da offrire, in rapporto alla tipologia terapeutica, all'attrezzature tecnica impiegata ed al numero di prestazioni praticabili, adeguate garanzie igienico-sanitarie, di agibilità, di decoro e di funzionalità.

     7. Ai laboratori di analisi a scopo di accertamento diagnostico ed ai presidi sanitari per la riabilitazione annessi agli stabilimenti termali si applicano le disposizioni della presente legge.

 

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

 

     Art. 21. (Norma finanziaria).

     (Omissis)

 

TITOLO VII

NORME FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 22. (Modifiche alla L.R. 30/1998). [20]

 

     Art. 23. (Norma transitoria).

     1. Il vigente sistema di accreditamento provvisorio resta in vigore fino alla pubblicazione degli elenchi di cui agli articoli 14 e 16.

     2. Gli elenchi di cui agli articoli 14 e 16 sono pubblicati entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti nazionali emanati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera hh) della L. 419/1998.

     3. Nelle more della pubblicazione degli elenchi di cui al comma 2, su richiesta del Direttore generale dell'Azienda USL, per motivate esigenze assistenziali e previo accertamento del possesso dei requisiti di autorizzazione, la Giunta regionale può procedere ad accreditamenti provvisori.

 

     Art. 24. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 (autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati);

     b) legge regionale 24 novembre 1988, n. 62 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 "autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati");

     c) legge regionale 18 luglio 1989, n. 28 (integrazioni e modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 38 recante "autorizzazione e vigilanza sui presidi sanitari privati");

     d) legge regionale 10 novembre 1992, n. 29 (norme in materia di autorizzazione e vigilanza sulle strutture pubbliche e private per soggetti che necessitano di particolare assistenza sociale o socio-sanitaria);

     e) legge regionale 10 maggio 1993, n. 19 (modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 novembre 1992 n. 29).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 11 maggio 2017, n. 9.

[2] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12.

[3] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57. L'art. 27, L.R. 57/2009, è stato abrogato dall'art. 2 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.

[4] Comma aggiunto dall'art. 27 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57. L'art. 27, L.R. 57/2009, è stato abrogato dall'art. 2 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2.

[5] Comma aggiunto dall'art. 59 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12.

[6] Comma abrogato dall'art. 28 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57.

[8] Comma inserito dall'art. 29 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57.

[9] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 36.

[10] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 36.

[11] Per una proroga del termine di cui alla presente lettera, vedi l'art. 1 della L.R. 9 agosto 2004, n. 13.

[12] Per una proroga del termine di cui al presente comma, vedi l'art. 4 della L.R. 24 marzo 2000, n. 25, l'art. 1 della L.R. 23 novembre 2000, n. 41 e l'art. 1 della L.R. 4 luglio 2001, n. 18.

[13] Titolo così modificato dall'art. 59 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12, che ha altresì soppresso le parole “CAPO I ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DEI PRESIDI SANITARI E SOCIO-SANITARI”. Vedi anche il comma 2 dell'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[14] Per la proroga della validità dell’accreditamento di cui al presente comma, vedi l'art. 22 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44.

[15] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57.

[16] Comma inserito dall'art. 30 della L.R. 25 novembre 2009, n. 57.

[17] Articolo modificato dall'art. 59 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12, già sostituito dall'art. 83 della L.R. 7 dicembre 2006, n. 41 e così ulteriormente sostituito dall'art. 18 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29.

[18] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12.

[19] Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12, che ha altresì soppresso le parole: “CAPO II ACCREDITAMENTO DEI PRESIDI SOCIALI”.

[20] Articolo abrogato dall'art. 59 della L.R. 24 maggio 2006, n. 12. Sostituiva il comma 2, art. 26 della L.R. 9 settembre 1998, n. 30.