§ 5.13.15 - L.R. 17 gennaio 1981, n. 5. - Attuazione diritto allo studio
universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.13 assistenza scolastica
Data:17/01/1981
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Allo scopo di assicurare la continuità e lo sviluppo degli interventi a favore degli studenti delle università del Lazio, per permettere l'accesso ai più alti gradi dell'istruzione, rimuovendo gli [...]
Art. 2.  Le deliberazioni delle commissioni straordinarie sono immediatamente trasmesse alla Giunta regionale che le approva sentito il parere della competente commissione consiliare permanente.
Art. 3.  Sono sciolti i consigli di amministrazione delle opere universitarie esistenti presso le università statali della Regione.
Art. 4.  La Regione Lazio determinerà con legge, da approvarsi entro il 31 marzo 1981:
Art. 5.  Le commissioni straordinarie provvedono all'amministrazione dei beni e del personale delle trasferite opere universitarie ed adottano tutte le iniziative per l'attuazione e lo sviluppo del diritto [...]
Art. 6.  Al personale delle opere universitarie con sede presso le università degli studi del Lazio si applicano dal 1° novembre 1979 le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei [...]
Art. 7.  Il personale delle opere universitarie statali di Roma ed I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica, di Cassino e della Tuscia è iscritto:
Art. 8.  In attesa dell'approvazione della legge prevista dall'art. 4, al fine di assicurare la continuità dell'attività delle opere universitarie di Roma e di Cassino, nonché delle università non statali [...]
Art. 9.  Per le iniziative di particolare urgenza connesse all'esigenza primaria di assicurare l'espansione dell'assistenza abitativa degli studenti fuori sede della università di Roma, la Regione si impegna [...]
Art. 10.  Il disposto del D.P.R. 6 aprile 1977, n. 217, relativo al conferimento all'avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio delle opere universitarie resta in vigore fino a contraria norma [...]


§ 5.13.15 - L.R. 17 gennaio 1981, n. 5. - Attuazione diritto allo studio

universitario.

(B.U. 19 gennaio 1981, n. 1, S.O. n. 2).

 

Art. 1. Allo scopo di assicurare la continuità e lo sviluppo degli interventi a favore degli studenti delle università del Lazio, per permettere l'accesso ai più alti gradi dell'istruzione, rimuovendo gli ostacoli di ordine economico e sociale, in attesa dell'approvazione della legge quadro sul diritto allo studio universitario, sono costituite tre commissioni straordinarie relative a:

     le università (1ª e 2ª) degli studi di Roma e l'I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica di Roma;

     l'università di Cassino;

     l'università della Tuscia.

     Tali commissioni sono così composte:

     a) un designato dal Presidente della Giunta regionale sentiti i rettori dell'università, come presidente;

     b) i rettori delle università o loro rappresentanti ed ove non risultassero ancora eletti, il presidente del comitato tecnico- amministrativo o un suo rappresentante;

     c) i sindaci delle città sedi delle università o loro rappresentanti;

     d) i rappresentanti della Regione Lazio già designati al consiglio di amministrazione delle corrispondenti opere universitarie;

     e) per le università di Roma da otto membri designati dal rettore della università di cui quattro studenti, due professori ordinari, un incaricato stabilizzato ed un assistente ordinario, da due membri di cui uno docente ed uno studente designati dall'I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica [1];

     e1) per l'università della Tuscia da tre membri designati dal rettore dell'università o, nel caso esso non risultasse ancora eletto, dal presidente del comitato tecnico-amministrativo, di cui due studenti e un professore ordinario [1];

     e2) per l'università di Cassino da tre membri designati dal rettore della medesima università o, ove non risultasse ancora eletto, dal presidente del comitato tecnico-amministrativo, di cui due studenti ed un professore ordinario;

     f) tre rappresentanti designati unitariamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.

     I rettori delle università nel procedere alla predette designazioni potranno tener anche conto dei risultati delle ultime elezioni per la costituzione dei consigli.

     Le commissioni straordinarie eleggono al loro interno un vice presidente.

     I direttori amministrativi delle opere universitarie partecipano alle riunioni delle commissioni straordinarie con voto consultivo ed esercitano la funzione di segretario.

     Al Presidente della commissione straordinaria di Roma per le opere universitarie di Roma ed I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica, è corrisposta una indennità mensile di L. 400.000 comprensiva del rimborso delle spese sostenute per motivi inerenti alla carica; ai presidenti delle commissioni straordinarie delle opere universitarie di Cassino e della Tuscia è corrisposta una indennità mensile di L. 250.000 comprensiva del rimborso delle spese sostenute per motivi inerenti alla carica; ai vice presidenti compete una indennità mensile pari al 50 per cento di quella dei rispettivi presidenti, comprensiva delle spese sostenute per motivi inerenti alla carica; a tutti i componenti della commissione straordinaria compete il trattamento previsto dalla legge regionale 9 giugno 1975, n. 60.

     Le commissioni straordinarie restano in carica fino all'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 4.

 

     Art. 2. Le deliberazioni delle commissioni straordinarie sono immediatamente trasmesse alla Giunta regionale che le approva sentito il parere della competente commissione consiliare permanente.

 

     Art. 3. Sono sciolti i consigli di amministrazione delle opere universitarie esistenti presso le università statali della Regione.

 

     Art. 4. La Regione Lazio determinerà con legge, da approvarsi entro il 31 marzo 1981:

     a) la composizione, la durata, i compiti e le modalità e il funzionamento di un organismo regionale per il coordinamento del diritto allo studio dell'ambito universitario nel rispetto delle esigenze programmatiche regionali;

     b) l'assetto istituzionale ed organizzativo per l'attuazione del diritto allo studio universitario nell'ambito regionale;

     c) i contenuti di un organico intervento regionale concordato con l'università a favore degli studenti delle università statali e non statali riconosciute che sviluppi sia e in particolare l'erogazione di servizi residenziali, speciali, culturali anche avvalendosi dell'opera degli studenti singoli oppure associati, nelle forme previste dalle leggi vigenti, sia l'erogazione di danaro tramite assegni di studio e prestiti nel quadro di una politica di cooperazione e di integrazione con i servizi affini esistenti nel territorio regionale, nel pieno rispetto delle esigenze programmatiche della Regione stessa;

     d) la determinazione dei criteri per l'ammissione ai servizi ed ai benefici, nonché le varie modalità di erogazione, tenendo conto delle diverse condizioni economiche e di merito degli studenti;

     e) l'istituzione di un servizio informativo regionale sulle questioni inerenti la situazione occupazionale e gli sbocchi professionali ai fini del necessario orientamento dei giovani che si iscrivano alle università;

     f) le modalità di un necessario raccordo tra la tutela del diritto allo studio nella scuola secondaria superiore e nell'università, onde eliminare le barriere sociali che ancora oggi scoraggiano i capaci e meritevoli ad intraprendere gli studi universitari;

     g) la regolamentazione delle erogazioni dei servizi e benefici agli studenti stranieri nell'ambito delle leggi statali;

     h) gli interventi in favore dei lavoratori studenti per agevolarne la frequenza ai corsi serali organizzati dall'università;

     i) gli interventi atti a facilitare l'attivazione da parte delle università di iniziative prese nell'ambito delle centocinquanta ore e l'accesso dei lavoratori alle medesime nell'ambito delle leggi statali;

     l) la regolamentazione delle funzioni e delle attività del centro di medicina preventiva «V. del Vecchio» nell'ambito della programmazione sanitaria regionale e nel rispetto delle competenze gestionali proprie dell'U.S.L. - Unità locale sanitaria.

     Dell'organismo regionale per il coordinamento del diritto allo studio nell'ambito universitario saranno chiamati a far parte anche i rappresentanti delle opere universitarie delle università non statali esistenti nella Regione, designati dai rispettivi consigli di amministrazione.

 

     Art. 5. Le commissioni straordinarie provvedono all'amministrazione dei beni e del personale delle trasferite opere universitarie ed adottano tutte le iniziative per l'attuazione e lo sviluppo del diritto allo studio universitario fino all'entrata in vigore della legge prevista dall'art. 4.

 

     Art. 6. Al personale delle opere universitarie con sede presso le università degli studi del Lazio si applicano dal 1° novembre 1979 le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei dipendenti della Regione Lazio.

     La disposizione di cui al comma precedente è estesa anche all'orario di lavoro.

     Della legislazione vigente alla data dell'entrata in vigore della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5 si applicano al personale delle opere gli articoli 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 67, 68, 69, 70 e 74 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20.

     Si applicano, inoltre, al personale delle opere, le norme di cui al titolo I, capo I - II - III - IV con esclusione dell'articolo 32, primo, secondo e terzo comma, e dell'aumento previsto dall'ultima parte dell'ottavo comma dell'articolo medesimo, e titolo II della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, nonché le norme di cui alle leggi regionali 19 gennaio 1980, n. 2, 19 gennaio 1980, n. 5, 20 maggio 1980, n. 36, 14 giugno 1980, n. 56 e 17 gennaio 1981, n. 3.

     I riferimenti agli organi della Regione debbono ritenersi come riferimenti ai corrispondenti organi dell'opera.

     L'inquadramento nei livelli funzionali viene effettuato con decorrenza 1° novembre 1979 sulla base della tabella «A» di corrispondenza, allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, alla quale, nella fincatura riportante le qualifiche dei dipendenti dello Stato, alla casella «primo dirigente», viene aggiunta la seguente integrazione: «direttore aggiunto di divisione o qualifica equiparata» ed in possesso della laurea o di una anzianità complessiva di almeno anni 14 e mesi 6.

     La determinazione della posizione economica di inquadramento nel livello viene effettuata sulla base del maturato economico.

     Il maturato economico da prendere in considerazione è quello indicato dalla tabella «B» allegata alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 5, alla quale, dopo la fincatura relativa al personale del quarto livello, viene aggiunta la fincatura relativa alla determinazione della posizione ai fini dell'inquadramento economico del personale di quinto livello, [riportata nell'allegata tabella «A»].

     Il maturato economico indicato nella tabella «B» assorbe l'assegno «ad personam» in godimento alla data del 31 ottobre 1979 fino alla concorrenza del miglioramento economico conseguito in sede di inquadramento. L'eventuale eccedenza viene disciplinata dalla normativa regionale riguardante gli assegni «ad personam».

     Con successiva legge regionale verranno dettate norme intese ad eliminare le eventuali situazioni di sperequazione economica in seno al personale delle disciolte opere universitarie, ove esistenti dopo l'applicazione dei commi precedenti.

     Al personale cui in forza dell' articolo 4 della legge numero 312 del 1980 [2], sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima è collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianità previste dal citato articolo 4, sempreché non abbia già fruito di disposizioni della legge n. 312 del 1980 [2] o della presente legge che ne abbiano consentito la collocazione in livello superiore.

     Per il personale che opera in turni, fino all'entrata a regime degli accordi del personale dipendente della Regione relativi al periodo 1982- 1984, la misura e le modalità per l'indennità di turno continuerà ad essere disciplinata dal regolamento dell'opera, se più favorevole.

     Analogamente si dispone per la misura del compenso per lavoro straordinario.

     Al personale degli I.DI.S.U. - istituti per il diritto allo studio universitario - si applicano le norme sulla mobilità previste dagli articoli 27, 28 e 29 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.

     Si applicano inoltre le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 [3] e successive modificazioni, sulle indennità di cassa, meccanografica e di lavoro nocivo per le prestazioni che comportino continua e diretta esposizione a rischi pregiudizievoli alla salute.

     Per le prestazioni con rischio di nocività non previste nel predetto decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 [3], si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1981, n. 338 [4] e successive modificazioni (indennità di rischio al personale dell'amministrazione dei Monopoli di Stato) [5].

 

     Art. 7. Il personale delle opere universitarie statali di Roma ed I.S.E.F. - Istituto superiore di educazione fisica, di Cassino e della Tuscia è iscritto:

     - ai fini del trattamento pensionistico al C.P.D.E.L. - Cassa pensioni dipendenti enti locali, amministrate dal Ministero del tesoro, direzione generale degli istituti di previdenza;

     - ai fini dell'erogazione dell'assistenza malattia con l'E.N.P.D.E.D.P. - Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico;

     - ai fini del trattamento di fine servizio all'I.N.A.D.E.L. - Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali.

     Per le modalità di iscrizione, la ripartizione dei relativi oneri e per ogni altro aspetto dei trattamenti di cui al comma precedente, si applicano le disposizioni vigenti per ciascun istituto.

     Le disposizioni di cui al precedente comma entrano in vigore il giorno dell'entrata in vigore della presente legge. Sotto la stessa data le opere devono estinguere le polizze accese presso istituti o società assicuratrici, i quali corrispondono al personale assicurato, tramite le opere, le somme dovute sulla base dei servizi complessivi coperti dalle polizze stesse, ai fini di quiescenza.

     Le opere universitarie, sotto la data di cui al comma precedente, devono estinguere, altresì, ogni altro rapporto istituito ai fini previdenziali e dell'indennità di anzianità, corrispondendo agli aventi diritto le somme maturate sino a tale data. Sono fatte salve solo le eventuali iscrizioni ai fini del trattamento di fine servizio presso l'E.N.P.A.S. - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali e l'I.N.A.D.E.L. - istituto nazionale di assistenza per i dipendenti da enti locali.

 

     Art. 8. In attesa dell'approvazione della legge prevista dall'art. 4, al fine di assicurare la continuità dell'attività delle opere universitarie di Roma e di Cassino, nonché delle università non statali esistenti nella Regione è autorizzata la spesa per l'anno 1980 di L. 3.000.000.000, di cui almeno L. 100.000.000 per le università non statali, in termini di competenza e di cassa, che viene iscritta al capitolo n. 21332 che si istituisce nel bilancio regionale 1980 con la seguente denominazione: «Attività delle opere universitarie di Roma e Cassino» previo prelevamento della somma di L. 3.000.000.000 dal capitolo n. 21997 dello stesso bilancio 1980 in termini di competenza e di pari somma dal capitolo n. 28021 in termini di cassa.

     L'esercizio finanziario delle opere universitarie per l'anno 1979/1980 è protratto fino al 31 dicembre 1980.

 

     Art. 9. Per le iniziative di particolare urgenza connesse all'esigenza primaria di assicurare l'espansione dell'assistenza abitativa degli studenti fuori sede della università di Roma, la Regione si impegna alla spesa di un miliardo di lire aggiuntive rispetto al finanziamento previsto dalla variazione del bilancio dello Stato a seguito del trasferimento di competenze e l'istituzione di un apposito capitolo nel bilancio preventivo dell'anno 1980.

 

     Art. 10. Il disposto del D.P.R. 6 aprile 1977, n. 217, relativo al conferimento all'avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio delle opere universitarie resta in vigore fino a contraria norma legislativa.

 

 


[1] Lettera così modificata dall'articolo unico della L.R. 23/7/1981, n. 19.

[1] Lettera così modificata dall'articolo unico della L.R. 23/7/1981, n. 19.

[2] G.U. 12/7/1980, n. 190 (S.O.), «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».

[2] G.U. 12/7/1980, n. 190 (S.O.), «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato».

[3] G.U. 16/5/1975, n. 128, «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato».

[3] G.U. 16/5/1975, n. 128, «Regolamento di attuazione dell'art. 4 della legge 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennità di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato».

[4] G.U. 1/7/1981, n. 178, «Concessione al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decorrenza 1° luglio 1979, di indennità di rischio e insalubrità, di maneggio valori e di servizio notturno».

[5] Articolo così sostituito dall'art. 49 della L.R. 7/3/1983, n. 14.