§ 4.1.37 - L.R. 23 luglio 1981, n. 23. - Disciplina transitoria della
manutenzione edilizia dei fabbricati di cui alla legge regionale n. 28 del 2 maggio 1980.


Settore:Codici regionali
Regione:Lazio
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:23/07/1981
Numero:23


Sommario
Art. unico.  Qualora il comune abbia già adottato la variante prevista dall'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, recante: «Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei [...]


§ 4.1.37 - L.R. 23 luglio 1981, n. 23. - Disciplina transitoria della

manutenzione edilizia dei fabbricati di cui alla legge regionale n. 28 del 2 maggio 1980.

(B.U. 20 agosto 1981, n. 23).

 

Art. unico. Qualora il comune abbia già adottato la variante prevista dall'articolo 4 della legge regionale 2 maggio 1980, n. 28, recante: «Norme concernenti l'abusivismo edilizio ed il recupero dei nuclei edilizi sorti spontaneamente» e la variante sia stata trasmessa alla Regione per l'approvazione, i comuni stessi possono autorizzare, per i fabbricati esistenti e conformi alle previsioni della variante, opere di manutenzione ordinaria secondo quanto stabilisce l'articolo 31 lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457 [1].

 

 


[1] Pubblicata sulla G.U. 19/8/1978, n. 231, concerne le «Norme per l'edilizia residenziale».