Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 66. Monopoli di Stato |
Capitolo: | 66.3 personale |
Data: | 03/04/1981 |
Numero: | 338 |
Sommario |
Art. 1. Indennità di rischio e insalubrità. |
Art. 2. (Articolo non ammesso al visto della Corte dei conti) |
Art. 3. (Articolo non ammesso al visto della Corte dei conti) |
Art. 4. Corresponsione delle indennità. |
Art. 5. Modalità di corresponsione. |
Art. 6. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 96 |
§ 66.3.46 – D.P.R. 3 aprile 1981, n. 338.
Concessione al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con decorrenza 1° luglio 1979, di indennità di rischio e insalubrità, a maneggio valori e di servizio notturno.
(G.U. 1 luglio 1981, n. 178).
Art. 1. Indennità di rischio e insalubrità.
Al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, compresi anche gli operai assunti per lavori di carattere stagionale, compete una indennità giornaliera ragguagliata a prestazioni di otto ore, di rischio e insalubrità per le prestazioni di lavoro, di cui all'allegata tabella di classificazione, comportanti continue e dirette esposizioni a rischi pregiudizievoli alla salute o alla incolumità personale.
Detta indennità è corrisposta nelle seguenti misure ed in relazione alle classi indicate nella citata tabella:
Gruppi di appartenenza |
Importo |
|
I |
L. |
1.500 |
II |
" |
1.350 |
III |
" |
1.050 |
IV |
" |
600 |
Resta fermo l'obbligo per l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di garantire la sicurezza e l'igiene delle condizioni di lavoro in applicazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali nonchè delle altre norme vigenti intese alla tutela della integrità fisio-psichica e dello stato di salute dell'uomo negli ambienti di lavoro.
(Articolo non ammesso al visto della Corte dei conti).
(Articolo non ammesso al visto della Corte dei conti).
Art. 4. Corresponsione delle indennità.
Le indennità di cui agli articoli precedenti competono dal 1° luglio 1979 esclusivamente al personale di ruolo e non di ruolo, che sia applicato in modo diretto e continuo ai particolari servizi per i quali le indennità sono corrisposte limitatamente alla effettiva durata delle prestazioni stesse.
Dette indennità vengono corrisposte anche durante i giorni di assenza per infermità, infortunio sul lavoro o malattia professionale dipendenti da causa di servizio inerente al rischio cui l'indennità si riferisce ovvero per donazione di sangue.
Art. 5. Modalità di corresponsione.
Alla corresponsione delle indennità previste dal presente decreto in favore del personale avente diritto sarà provveduto, mensilmente, sulla base di apposita attestazione rilasciata dai capi degli opifici, stabilimenti ed uffici sotto la loro personale responsabilità.
Dall'attestazione suddetta devono risultare, oltre al cognome, nome e qualifica degli aventi diritto, gli analitici riferimenti temporali relativi alle effettive prestazioni di lavoro che danno titolo a percepire le indennità.
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della
Tabella
Riclassificazione della tabella delle prestazioni di lavoro ai fini della corresponsione dell'indennità di rischio e insalubrità al personale dei monopoli
(Omissis)