§ 80.1.32 - D.P.R. 6 aprile 1977, n. 217.
Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio delle opere universitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.1 avvocatura dello Stato
Data:06/04/1977
Numero:217


Sommario
Art. unico.      L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative [...]


§ 80.1.32 - D.P.R. 6 aprile 1977, n. 217.

Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio delle opere universitarie.

(G.U. 23 maggio 1977, n. 138).

 

Art. unico.

     L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, delle opere universitarie, costituite ai sensi dell'art. 189 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, presso le Università degli studi e gli Istituti di istruzione universitaria statali.