| Settore: | Normativa nazionale | 
| Materia: | 80. Pubblica amministrazione | 
| Capitolo: | 80.1 avvocatura dello Stato | 
| Data: | 06/04/1977 | 
| Numero: | 217 | 
| Sommario | 
| Art. unico. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative [...] | 
§ 80.1.32 - D.P.R. 6 aprile 1977, n. 217.
Conferimento all'Avvocatura dello Stato della rappresentanza in giudizio delle opere universitarie.
(G.U. 23 maggio 1977, n. 138).
     L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, delle opere universitarie, costituite ai sensi dell'art. 189 del