Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lazio |
Materia: | 4. assetto del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 02/07/1987 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 1 bis. |
Art. 1 ter. (Permesso di costruire convenzionato) |
Art. 1 quater. (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici) |
Art. 1 quinquies. (Termine per i comuni per l'approvazione dei piani attuativi e potere sostitutivo) |
Art. 2. [33] |
Art. 3. In sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, la Regione può individuare le aree e gli ambiti territoriali di interesse regionale nelle quali le norme [...] |
Art. 4. (Piani attuativi e programmi urbanistici in variante) |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 6 bis. (Approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata) |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. I programmi pluriennali di attuazione non sono soggetti ad approvazione regionale. |
Art. 10. (Omissis) |
§ 4.1.7 - L.R. 2 luglio 1987, n. 36.
Norme in materia di attività urbanistico-edilizia e snellimento delle procedure.
(B.U. 20 luglio 1987, n. 20).
1. I piani particolareggiati ed i piani di lottizzazione di cui alla
a) [la viabilità primaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l'attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità quali risultano fissate da dette previsioni] [3];
b) l’adeguamento dello strumento urbanistico generale alle normative e/o ai regolamenti di carattere sovraordinato [4];
c) il reperimento, all'esterno dei nuclei edilizi abusivi oggetto della variante prevista dall'articolo 1 della
d) le modifiche del perimetro di comprensori oggetto di recupero urbanistico ai sensi della
e) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis, comma 1, lettera d), il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista, entro il limite massimo del 30 per cento [5];
f) le modifiche planovolumetriche che alterano le caratteristiche tipologiche degli edifici.
2. La deliberazione comunale con la quale si adottano gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati di cui al comma 1 è pubblicata nell’albo pretorio del comune e, successivamente al ricevimento delle eventuali opposizioni ed osservazioni, è inviata, con gli atti che la corredano, alla Regione che, entro sessanta giorni dal ricevimento, si pronuncia sugli adeguamenti necessari al fine di garantire il rispetto delle norme urbanistiche e della presente legge [6].
3. Gli strumenti urbanistici attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati di cui al presente articolo sono approvati dal comune con deliberazione consiliare nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere b), c), e d) ovvero con deliberazione della giunta comunale nelle ipotesi di cui al medesimo comma 1, lettere e) ed f). Con le suddette deliberazioni di approvazione il comune, entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della modifica per ulteriori novanta giorni, decide sulle eventuali osservazioni ed opposizioni pervenute, evidenziando le eventuali conseguenti modificazioni apportate al piano adottato, recepisce gli adeguamenti richiesti dalla Regione trasmettendo alla stessa il provvedimento di approvazione, che diviene efficace decorsi quindici giorni senza che siano stati effettuati rilievi circa la verifica del recepimento dei suddetti adeguamenti. La giunta comunale, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere e) ed f), con la deliberazione di approvazione dello strumento urbanistico attuativo e del programma urbanistico comunque denominato, autorizza l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, determina i corrispettivi dovuti, individua le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approva i relativi progetti, stabilisce l’utilizzo del costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari, approva ed autorizza la stipula della convenzione [7].
1. I piani attuativi e i programmi urbanistici comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale, anche qualora contengano le modifiche di cui al comma 2 o l’individuazione delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della
2. Le modifiche di seguito elencate a piani attuativi e programmi urbanistici comunque denominati già approvati, ancorché decaduti, non costituiscono variante quando riguardano [10]:
a) una diversa utilizzazione, sempre ai fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;
b) le previsioni di spazi per attrezzature pubbliche di interesse generale, quando l’esigenza di prevedere le attrezzature stesse nell’ambito del comprensorio oggetto dello strumento attuativo era stata riconosciuta in sede di strumento urbanistico generale;
c) la riduzione delle volumetrie edificabili rispetto a quelle previste dallo stesso strumento urbanistico generale, purché contenute entro il 20 per cento;
d) il mutamento delle destinazioni d’uso che non comporti diminuzione nella dotazione di aree per servizi pubblici o di uso pubblico prevista dai piani attuativi e dai programmi urbanistici comunque denominati e sia contenuto, per ogni singola funzione prevista dal programma, entro il limite massimo del 10 per cento [11];
e) modificazioni planovolumetriche che non alterino le caratteristiche tipologiche e le volumetrie complessive degli edifici, anche se comportanti modifiche delle altezze comunque entro i limiti stabiliti dal decreto del Ministro per il lavori pubblici 2 aprile 1968;
f) le modifiche sull’entità delle cubature dei locali tecnici e degli impianti tecnologici e quelle che, fatto salvo quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera b), del
g) la modifica di perimetrazioni conseguenti alla diversa scala di rappresentazione grafica del piano o del programma urbanistico comunque denominato, nonché le modifiche dovute a motivate esigenze sopravvenute come ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici, senza modificare i pesi insediativi e gli standard urbanistici [13];
h) [le modificazioni dei perimetri motivate da esigenze sopravvenute, quali ritrovamenti archeologici, limitazioni connesse all’imposizione di nuovi vincoli, problemi geologici] [14];
i) la diversa dislocazione, entro i limiti del 20 per cento, degli insediamenti, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico senza aumento delle quantità e dei pesi insediativi e senza la riduzione degli standard urbanistici;
l) l’adeguamento o la rettifica delle zone di recupero di cui all’articolo 27 della
m) le modifiche alle modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del
n) l’adeguamento e/o la rettifica di limitata entità che comportino modifiche al perimetro del piano o del programma;
o) la modifica alla viabilità primaria e secondaria per la parte che interessa il comprensorio oggetto dello strumento attuativo o del programma, a condizione che le modifiche alla stessa apportate non compromettano l’attuazione delle previsioni dello strumento urbanistico generale per la parte esterna al comprensorio medesimo e non mutino le caratteristiche della viabilità fissate da dette previsioni [16];
p) la suddivisione dei comparti edificatori in sub-comparti, fermo restando il rispetto degli standard urbanistici [17];
p bis) [la suddivisione dei piani di recupero dei nuclei ex abusivi di cui alla
3. Alle modifiche di cui al comma 2 si applicano le procedure di cui all’articolo 6, comma 2, della
3 bis. Le modifiche ai piani attuativi ed ai programmi urbanistici comunque denominati già approvati non comprese nell’elenco di cui al comma 2, se conformi allo strumento urbanistico vigente sono approvate con la procedura di cui al comma 1 [20].
3 ter. Nei piani attuativi e nei programmi urbanistici comunque denominati di cui al presente articolo, l’utilizzo delle aree esterne al perimetro del piano, pubbliche o private per le quali venga attivata la procedura di esproprio o destinate ai servizi per la mobilità, occorrenti per la viabilità di accesso, non costituisce variante agli strumenti urbanistici generali e attuativi [21].
Art. 1 ter. (Permesso di costruire convenzionato) [22]
1. L’accertamento delle condizioni per l’utilizzo del permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis, comma 1, del
2. La convenzione di cui all’articolo 28 bis, comma 2, del
2 bis. Previa acquisizione del permesso di costruire convenzionato, è consentita:
a) l’attuazione parziale delle previsioni edificatorie del piano regolatore generale anche nei comparti edificatori che risultano parzialmente edificati, purché sia garantita la fruibilità e la funzionalità degli edifici realizzati nonché sia garantita la dotazione degli standard urbanistici di cui al
b) la realizzazione di interventi per la rigenerazione urbana ed il recupero edilizio degli edifici ai sensi della relativa normativa regionale [24].
2 ter. In conformità a quanto previsto dall’articolo 28bis, comma 6, del
2 quater. L’infruttuosa decorrenza dei termini di cui ai commi 1 e 2ter, costituisce presupposto, ai sensi dell’articolo 21 del
2 quinquies. L’interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale, istanza per la nomina di un commissario ad acta [27].
2 sexies. La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento di accertamento delle condizioni ovvero di conclusione del procedimento di permesso convenzionato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della
2 septies. La direzione, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 2sexies, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta [29].
2 octies. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di accertamento delle condizioni di utilizzo ovvero di rilascio del permesso di costruire convenzionato; gli oneri derivanti dall’attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente [30].
Art. 1 quater. (Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici) [31]
1. Per favorire gli interventi di ristrutturazione edilizia ed il recupero degli edifici esistenti, fatti salvi gli interventi di cui all’articolo 6 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai manufatti con destinazione agricola.
Art. 1 quinquies. (Termine per i comuni per l'approvazione dei piani attuativi e potere sostitutivo) [32]
1. L’approvazione dei piani attuativi comunque denominati, conformi allo strumento urbanistico generale deve avvenire, da parte del comune, entro il termine di cui all’articolo 22, comma l, della
2. L'infruttuosa decorrenza del termine di cui al comma 1 costituisce presupposto, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, della
3. L’interessato intima al comune di provvedere nel termine di quindici giorni, trascorso infruttuosamente il quale, lo stesso inoltra alla direzione della competente struttura regionale istanza per la nomina di un commissario ad acta.
4. La direzione provvede sulla richiesta nel termine di quindici giorni dal ricevimento dell’istanza, invitando il comune ad assumere il provvedimento conclusivo del procedimento di approvazione dello strumento urbanistico attuativo comunque denominato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, che si intende quale avvio del procedimento sostitutivo ai sensi dell’articolo 7 della
5. Il Presidente della Regione o l’Assessore regionale competente, se delegato, scaduto inutilmente il termine di trenta giorni di cui al comma 4, nomina, nei successivi quindici giorni, un commissario ad acta.
6. Entro il termine di trenta giorni dalla nomina di cui al comma 5, il commissario ad acta assume, in via sostitutiva, gli atti e i provvedimenti necessari per la conclusione del procedimento di approvazione del piano attuativo. Gli oneri derivanti dall'attività del commissario ad acta sono posti a carico del comune inadempiente.
7. Il potere sostitutivo disciplinato dal presente articolo può essere attivato anche in caso di mancato rispetto dei termini per l’approvazione delle modifiche di cui all'articolo 1 e 1 bis.
[L'autorizzazione comunale a lottizzare terreni a scopo edilizio non è sottoposta al nulla-osta regionale previsto dal combinato disposto dell'articolo 28, integrato dall'articolo 8 della
I progetti di lottizzazione non possono apportare varianti allo strumento urbanistico generale salvo i casi previsti dall’articolo 1 [34].
Le deliberazioni comunali di approvazione del progetto di lottizzazione e del relativo schema di convenzione autorizzano il sindaco alla stipula della convenzione con il proprietario o i proprietari lottizzanti e sono trasmesse con tutti gli atti a corredo, alla Regione entro sessanta giorni dalla data di adozione [35].
La Regione, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire al comune osservazioni sulla rispondenza della deliberazione stessa alle norme della presente legge.
Con deliberazione da adottare entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il consiglio comunale si pronuncia con motivazioni specifiche sulle eventuali osservazioni della Regione e in caso di assenza delle suddette osservazioni la deliberazione non è dovuta [36].]
Art. 3. In sede di piano territoriale di coordinamento o, in mancanza, con specifica deliberazione, la Regione può individuare le aree e gli ambiti territoriali di interesse regionale nelle quali le norme di cui ai precedenti articoli non trovano applicazione.
Art. 4.(Piani attuativi e programmi urbanistici in variante) [37]
1. I piani attuativi ed i programmi urbanistici comunque denominati in variante allo strumento urbanistico generale, nonché le modifiche agli stessi, che non rientrano fra quelle elencate negli articoli 1 e 1bis, sono adottati dal consiglio comunale, pubblicati all’albo pretorio e nel sito web del comune e, ultimata la fase delle osservazioni e delle controdeduzioni entro novanta giorni, prorogabili per una sola volta in ragione della particolare complessità della variante per ulteriori novanta giorni, trasmessi alla Regione per l’approvazione da parte della Giunta regionale.
2. La deliberazione della Giunta regionale è assunta, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2, quarto comma, numeri 2), 3) e 4), della
3. La deliberazione regionale di approvazione è pubblicata sul BUR entro i successivi quindici giorni.
4. Ove necessario, con successiva delibera di giunta comunale, è autorizzata l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree cedute a titolo di standard urbanistici, sono determinati i corrispettivi dovuti, individuate le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, approvati i progetti, stabilito l’utilizzo del contributo relativo al costo di costruzione e di eventuali oneri straordinari ed autorizzata la stipula della convenzione.
5. I comuni individuano le aree da destinare, in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti, all’insediamento di impianti per lo svolgimento delle attività elencate all’articolo 1, comma 1, lettera i), del
1. Alle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale, che riguardino esclusivamente l'adeguamento dello strumento stesso ai limiti e rapporti di cui all'articolo 17 della
2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 2, quarto comma, numero 1), della
2 bis. Al fine di garantire agli enti istituzionalmente competenti le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione o l’ampliamento di edifici di culto, di attrezzature religiose e complessi parrocchiali su parte delle aree nella disponibilità per tali fini di detti enti, è consentita la realizzazione di interventi ad uso residenziale, commerciale, direzionale, turistico o a servizi, con una volumetria non superiore a quella delle opere religiose, e comunque fino a un massimo di 3 mila metri quadrati di superficie utile lorda. I proventi derivanti a detti enti dalla cessione a terzi a qualsiasi titolo delle aree edificabili, ovvero dei relativi diritti edificatori o degli immobili realizzati, sono integralmente destinati alla esecuzione delle opere religiose. Il progetto o programma unitario dei suddetti interventi è approvato in variante al PRG con ricorso alle procedure di cui all’articolo 4 della
3. Le determinazioni definitive della Regione sulle varianti di cui al presente articolo debbono essere assunte entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento degli atti; trascorso tale termine le varianti si intendono approvate.
Le disposizioni di cui al precedente articolo 5 si applicano anche alle varianti previste dall'articolo 1, quinto comma, della
Art. 6 bis. (Approvazione di varianti urbanistiche in forma semplificata) [39]
1. Le deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale sono approvate secondo le modalità di cui all’articolo 4, commi 2 e 3, ma entro il termine di centoventi giorni, se le varianti:
a) interessano aree, con esclusione delle zone omogenee E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della
b) non incrementano i carichi insediativi di natura residenziale, turistico-ricettiva, produttiva, direzionale e commerciale previsti dallo strumento urbanistico generale in misura superiore al 5 per cento per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti e al 3 per cento per i comuni, esclusa Roma Capitale, con popolazione superiore, purché non vengano superati i limiti del dimensionamento previsti dall’articolo 4 della
c) costituiscono correzioni di errori materiali, nonché adeguamenti delle rappresentazioni grafiche alle norme tecniche;
d) comportano diversa dislocazione, entro i limiti del 5 per cento, dei servizi, delle infrastrutture o del verde pubblico e la diversa utilizzazione, sempre a fini pubblici, degli spazi destinati a verde pubblico e servizi;
e) modificano il tipo di intervento sul patrimonio edilizio esistente, con esclusione della ristrutturazione urbanistica;
f) interessano insediamenti produttivi per i quali il Comitato per l’emersione del lavoro sommerso (CLES) abbia approvato il piano individuale di emersione presentato dagli imprenditori ai sensi dell’articolo 1 bis della
2. Nel caso in cui tramite più varianti vengano superati i limiti di cui al comma 1, lettere b) e d), la procedura di cui al presente articolo non trova applicazione.
3. Le modalità di cui al comma 1 si applicano, altresì, all’approvazione delle deliberazioni comunali di adozione di varianti allo strumento urbanistico generale di modifica della destinazione urbanistica di aree, già trasformabili secondo le previsioni del piano regolatore generale, in zona omogenea E di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
4. Le procedure di approvazione di varianti di cui al comma 3 non sono sottoposte alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui al
a) parere ai sensi dell’articolo 89 del
b) parere di cui all’articolo 2 della
c) parere di cui all’articolo 20, comma primo, lettera f), della
5. Le modalità di cui al comma 1 si applicano anche all’approvazione delle deliberazioni adottate in conseguenza della decadenza di vincoli preordinati all’esproprio di cui all’articolo 9 del
Gli strumenti urbanistici generali debbono, per ciascuna delle zone omogenee previste dal
I piani particolareggiati e gli altri strumenti attuativi potranno, nell'ambito di ciascuna delle categorie stabilite dallo strumento urbanistico generale, procedere all'indicazione di più specifiche destinazioni d'uso fermo restando che è sempre consentito il mutamento della destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale di cui all’articolo 23 ter del
I titoli abilitativi necessari per effettuare il mutamento della destinazione d’uso sono quelli connessi alle tipologie di intervento che li consentono, secondo quanto disposto dal
[Nei centri storici, come definiti dall'articolo 2 del
Per l'attuazione dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare, approvati o da approvarsi ai sensi della
[Agli effetti degli articoli 7 e 8 della
a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards previsti dal
b) modifiche delle destinazioni d'uso, con o senza opere a ciò preordinate, quando per le modifiche stesse è richiesta, ai sensi del precedente articolo 7, la concessione edilizia;
c) aumento superiore al 2 per cento del volume o della superficie lorda complessiva del fabbricato;
d) modifica dell'altezza quando, rispetto al progetto approvato, questa sia superiore al 10 per cento sempreché rimanga inalterato il numero dei piani;
e) modifica della sagoma quando la sovrapposizione di quella autorizzata, rispetto a quella realizzata in variante, dia un'area oggetto di variazione (in debordamento od in rientranza) superiore al 10 per cento della sagoma stessa;
f) modifica della localizzazione quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio autorizzato e di quello realizzato, per effetto di rotazione o traslazione di questo, sia inferiore al 50 per cento;
g) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della
h) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica quando non attenga a fatti procedurali.
La modifica della localizzazione del fabbricato non è comunque considerata variante essenziale quando, a prescindere dai limiti stabiliti nella precedente lettera f), rimangono invariate le destinazioni d'uso, la sagoma, il volume, le superfici, l'altezza della costruzione e sempreché la nuova localizzazione non contrasti con leggi, norme e regolamenti.
Agli interventi di cui al precedente primo comma si applica il disposto dell'articolo 8, secondo e terzo comma, della
Art. 9. I programmi pluriennali di attuazione non sono soggetti ad approvazione regionale.
La deliberazione consiliare di adozione del programma pluriennale di attuazione con tutte le documentazioni relative deve essere trasmessa, contestualmente al suo deposito presso la segreteria comunale, alla Regione la quale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, può far pervenire al comune osservazioni e richieste di modifica motivate dal rispetto dalle prescrizioni di legge e dalla compatibilità con la programmazione regionale e comprensoriale.
Il comune non può deliberare sulle osservazioni presentate da enti e privati cittadini prima che sia scaduto il termine di cui al precedente secondo comma e deve trasmettere alla Regione la deliberazione relativa alle osservazioni contemporaneamente alla sua trasmissione al competente comitato regionale di controllo.
Il programma pluriennale diventa esecutivo con l'espletamento del controllo da parte del comitato regionale sulla deliberazione di cui al precedente terzo comma ovvero sull'apposita deliberazione con cui il comune accerta che non sono state presentate osservazioni.
Sono abrogati gli articoli 8, 9 e 10 della
[1] Articolo sostituito dall'art. 26 della
[2] Alinea già modificato dall'art. 5 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 20 della
[4] Lettera così modificata dall'art. 10 della
[5] Lettera così modificata dall'art. 5 della
[6] Comma già modificato dall'art. 20 della
[7] Comma già modificato dall'art. 5 della
[8] Articolo inserito dall'art. 26 della
[9] Comma già modificato dall'art. 1 della
[10] Alinea già modificato dall'art. 1 della
[11] Lettera così modificata dall'art. 20 della
[12] Lettera così sostituita dall'art. 10 della
[13] Lettera sostituita dall'art. 10 della
[14] Lettera abrogata dall'art. 10 della
[15] Lettera così modificata dall'art. 4 della
[16] Lettera così sostituita dall'art. 20 della
[17] Lettera così modificata dall'art. 20 della
[18] Lettera aggiunta dall'art. 20 della
[19] Comma sostituito dall'art. 4 della
[20] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[21] Comma aggiunto dall'art. 22 della
[22] Articolo inserito dall'art. 20 della
[23] Comma così modificato dall'art. 5 della
[24] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[25] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[26] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[27] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[28] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[29] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[30] Comma aggiunto dall'art. 5 della
[31] Articolo inserito dall'art. 10 della
[32] Articolo inserito dall'art. 5 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 5 della
[34] Comma così modificato dall'art. 26 della
[35] Comma così modificato dall'art. 26 della
[36] Comma così sostituito dall'art. 26 della
[37] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[38] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[39] Articolo inserito dall'art. 5 della
[40] Comma così modificato dall'art. 5 della
[41] Comma così modificato dall'art. 5 della
[42] Comma così sostituito dall'art. 5 della
[43] Comma abrogato dall'art. 5 della
[44] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[45] Ha sostituito l'art. 5 della