§ 5.7.16 - Legge Regionale 26 aprile 1976, n. 5. [*]
Provvedimenti per lo studio della storia del paesaggio agrario regionale, dell'architettura rurale spontanea e per la raccolta dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:26/04/1976
Numero:5


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, di istituti universitari, associazioni ed esperti, studi sulla storia del paesaggio [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere iniziative atte a favorire il restauro ed il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale
Art. 3.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a enti pubblici e a consorzi di enti pubblici per lo studio, l'indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione [...]
Art. 4.      Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 195 milioni di cui lire 85 milioni [...]


§ 5.7.16 - Legge Regionale 26 aprile 1976, n. 5. [*]

Provvedimenti per lo studio della storia del paesaggio agrario regionale, dell'architettura rurale spontanea e per la raccolta dei reperti e strumenti del lavoro contadino.

(B.U. 29 aprile 1976, n. 29).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere, avvalendosi della collaborazione degli enti locali, di istituti universitari, associazioni ed esperti, studi sulla storia del paesaggio agrario regionale.

     Il conferimento degli incarichi, la determinazione della loro natura e dei conseguenti compensi sono disposti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali.

     Nelle stesse forme e modi l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la pubblicazione degli elaborati costituenti il risultato degli studi di cui al precedente primo comma [1].

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere iniziative atte a favorire il restauro ed il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale [1/1].

     A tal fine i proprietari di fabbricati rurali di pregio architettonico e cultura le presentano al Comune territorialmente competente domanda di contributo forfettario sulla spesa relativa a lavori effettuati per il restauro, il consolidamento e la ristrutturazione dei fabbricati suddetti [2].

     La domanda va corredata di documentazione fotografica del fabbricato ad illustrazione sia delle condizioni originarie sia del suo stato successivamente all'intervento e dal progetto dei lavori realizzati [3].

     Il Comune inoltra le domande pervenute al Servizio regionale dei beni ambientali e culturali entro trenta giorni dalla ricezione, accompagnando ciascuna di esse da una relazione che metta in evidenza l'interesse del fabbricato sotto il profilo architettonico e culturale e l'efficacia dei lavori eseguiti a salvaguardia e valorizzazione dell'interesse in parola [4].

     Le domande sono sottoposte all'esame di una Commissione composta dal dirigente il Servizio dei beni ambientali e culturali, dal dirigente il Servizio della pianificazione urbana dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici e da un componente della Commissione edilizia del Comune interessato designato dalla stessa [5].

     La Commissione regionale valuta il pregio architettonico e culturale dell'edificio e l'utilità dei lavori eseguiti al fine della conservazione o valorizzazione del pregio suddetto e in rapporto ad esse formulerà un parere circa l'entità del contributo da assegnare [6].

     La Giunta regionale, su proposta del Presidente o dell'Assessore delegato ai beni ambientali e culturali, sentita la Commissione regionale di cui ai precedenti paragrafi, concede al proprietario del fabbricato un contributo forfettario non superiore a lire tre milioni sulla spesa dei lavori eseguiti determinato in base al parere di cui al precedente comma [7].

     Il contributo suddetto è cumulabile con altri contributi, sovvenzioni o finanziamenti statali o regionali per i medesimi lavori nel limite massimo della spesa sostenuta [8].

 

     Art. 3.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a enti pubblici e a consorzi di enti pubblici per lo studio, l'indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali, del lavoro contadino.

 

     Art. 4.

     Per le finalità di cui agli articoli 1, 2 e 3 della presente legge, è autorizzata per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, la spesa complessiva di lire 195 milioni di cui lire 85 milioni per l'esercizio finanziario 1976, e precisamente [8/1]:

     a) lire 40 milioni, per il periodo 1976-1979 di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1976, per le finalità di cui all'articolo 1;

     b) lire 75 milioni per il periodo 1976-1979, di cui lire 25 milioni per l'esercizio 1976, per le finalità di cui all'articolo 2 [8/2];

     c) lire 80 milioni per il periodo 1976-1979, di cui lire 40 milioni per l'esercizio 1976, per le finalità di cui all'articolo 3 [8/3].

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976, sono istituiti, al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - e nelle categorie sottospecificate, i capitoli 603, 604 e 632 con le seguenti denominazioni e stanziamenti:

     - Categoria III

     Capitolo 603 - «Spese per lo svolgimento di studi sulla storia del paesaggio agrario regionale» con lo stanziamento complessivo di lire 40 milioni, per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 20 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

     Capitolo 604 - «Spese per lo svolgimento di iniziative atte a favorire il restauro ed il riutilizzo del patrimonio architettonico rurale» con lo stanziamento complessivo di lire 75 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 25 milioni per l'esercizio finanziario 1976;

     - Categoria IV

     Capitolo 632 - «Contributi a enti pubblici e consorzi di enti pubblici per lo studio, l'indagine, la raccolta, il recupero, il restauro, la conservazione e la valorizzazione di reperti e strumenti, considerati beni culturali, del lavoro contadino» con lo stanziamento complessivo di lire 80 milioni per gli esercizi finanziari dal 1976 al 1979, di cui lire 40 milioni per l'esercizio finanziario 1976.

     All'onere complessivo di lire 195 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale istituito al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per il quadriennio 1976-1979 e del bilancio regionale per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 2 - Beni ambientali e culturali - dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi) [9].

 

 


[*] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[1] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[1/1] Vedi la possibilità di conferimento di incarichi di cui all'art. 13 della L.R. 23 novembre 1981, n. 77.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 1 settembre 1980, n. 57.

[3] Vedi nota che precede.

[4] Vedi nota [2].

[5] Vedi nota [2].

[6] Vedi nota [2].

[7] Vedi nota [2].

[8] Vedi nota [2]

[8/1] Vedi anche gli artt. 24, 26, 27 e 33 della L.R. 1º settembre 1979, n. 57.

[8/2] L'importo di cui alla presente lettera è stato ridotto in lire 67 milioni dall'art. 1 della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3.

[8/3] L'importo di cui alla presente lettera è stato ridotto in lire 74 milioni dall'art. 1, secondo comma della L.R. 27 gennaio 1979, n. 3.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 giugno 1976, n. 23.