Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 emigrazione |
Data: | 06/03/1987 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. 1. Per favorire il reinserimento abitativo degli emigrati del Friuli- Venezia Giulia rimpatriati nel territorio regionale dopo una permanenza all'estero di almeno due anni ininterrotti [...] |
Art. 2. 1. La documentazione richiesta per la concessione della sovvenzione, oltre alla domanda in carta legale da indirizzare al Servizio autonomo dell'emigrazione - Udine, è la seguente: |
Art. 3. 1. Le domande relative agli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, presentate anteriormente all'entrata in vigore della [...] |
Art. 4. 1. L'articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1986. n: 28, è sostituito dal seguente: |
Art. 5. 1. L'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, è abrogato. |
Art. 6. 1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 5 luglio 1986, n. 28, la percentuale di anticipazione che può essere concessa agli Enti o Associazioni di cui ci si [...] |
Art. 7. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. |
§ 5.5.18 - Legge Regionale 6 marzo 1987, n. 6.
Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di emigrazione (legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni). [1]
(B.U. 7 marzo 1987, n. 30).
1. Per favorire il reinserimento abitativo degli emigrati del Friuli- Venezia Giulia rimpatriati nel territorio regionale dopo una permanenza all'estero di almeno due anni ininterrotti nell'ultimo quinquennio, secondo quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 5 della
2. La sovvenzione, che prescinde da altri interventi pubblici allo stesso titolo nonché dal limite di superficie utile e dal tipo di costruzione, è concessa a condizione che l'emigrato rimpatriato non disponga di altro alloggio nel territorio regionale e che la spesa complessiva sostenuta non sia inferiore a lire 15 milioni, IVA esclusa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, punto 7, della
3. Le provvidenze dianzi citate sono destinate, con le stesse modalità e condizioni, anche ai lavoratori del Friuli-Venezia Giulia che hanno svolto o svolgono la loro attività presso cantieri all'estero, sia alle dipendenze di imprese nazionali che straniere.
1. La documentazione richiesta per la concessione della sovvenzione, oltre alla domanda in carta legale da indirizzare al Servizio autonomo dell'emigrazione - Udine, è la seguente:
a) atto notorio comprovante la cittadinanza italiana, la residenza nel territorio regionale, lo stato di famiglia, oltre la ininterrotta permanenza all'estero per la durata di due anni nell'ultimo quinquennio o attestato consolare ciò comprovante;
b) contratto notarile in caso di acquisto o, negli altri casi, perizia asseverata, comprovante il titolo di proprietà e l'aver sostenuto una spesa non inferiore a lire 15 milioni, iva esclusa.
1. Le domande relative agli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), della
2. Per quanto riguarda la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, si potranno, in via eccezionale, applicare anche in alternativa le procedure precedentemente vigenti [3].
1. L'articolo 6 della
(Omissis) [4].
1. L'articolo 4 della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7 della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 17 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L R. 28 agosto 1987, n. 25.
[4] La modifica è stata erroneamente riferita all'art. 6 della
[5] Ancora più scorretta appare la tecnica della presente interpretazione autentica che fa riferimento ad una norma modificativa anziché all'originario art. 3 della