§ 5.5.18 - Legge Regionale 6 marzo 1987, n. 6.
Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di emigrazione (legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:06/03/1987
Numero:6


Sommario
Art. 1.      1. Per favorire il reinserimento abitativo degli emigrati del Friuli- Venezia Giulia rimpatriati nel territorio regionale dopo una permanenza all'estero di almeno due anni ininterrotti [...]
Art. 2.      1. La documentazione richiesta per la concessione della sovvenzione, oltre alla domanda in carta legale da indirizzare al Servizio autonomo dell'emigrazione - Udine, è la seguente:
Art. 3.      1. Le domande relative agli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, presentate anteriormente all'entrata in vigore della [...]
Art. 4.      1. L'articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1986. n: 28, è sostituito dal seguente:
Art. 5.      1. L'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, è abrogato.
Art. 6.      1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 5 luglio 1986, n. 28, la percentuale di anticipazione che può essere concessa agli Enti o Associazioni di cui ci si [...]
Art. 7.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.18 - Legge Regionale 6 marzo 1987, n. 6.

Modifiche ed integrazioni della legislazione regionale in materia di emigrazione (legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni). [1]

(B.U. 7 marzo 1987, n. 30).

 

Art. 1.

     1. Per favorire il reinserimento abitativo degli emigrati del Friuli- Venezia Giulia rimpatriati nel territorio regionale dopo una permanenza all'estero di almeno due anni ininterrotti nell'ultimo quinquennio, secondo quanto previsto dalla lettera c) dell'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, e disciplinato dal relativo progetto specifico di cui al secondo comma dell'articolo 6 della stessa legge, a modifica ed integrazione della normativa vigente ed anche in via di interpretazione autentica della stessa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai richiedenti aventi titolo una sovvenzione una tantum di lire 5 milioni a fronte dell'acquisto, della costruzione, riparazione, ristrutturazione o ammodernamento di un alloggio da destinare a propria abitazione, anche se gravato da usufrutto totale o parziale a favore di altri congiunti.

     2. La sovvenzione, che prescinde da altri interventi pubblici allo stesso titolo nonché dal limite di superficie utile e dal tipo di costruzione, è concessa a condizione che l'emigrato rimpatriato non disponga di altro alloggio nel territorio regionale e che la spesa complessiva sostenuta non sia inferiore a lire 15 milioni, IVA esclusa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, punto 7, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, e dell'articolo 9 della legge regionale 5 luglio 1986, n. 28 [2].

     3. Le provvidenze dianzi citate sono destinate, con le stesse modalità e condizioni, anche ai lavoratori del Friuli-Venezia Giulia che hanno svolto o svolgono la loro attività presso cantieri all'estero, sia alle dipendenze di imprese nazionali che straniere.

 

     Art. 2.

     1. La documentazione richiesta per la concessione della sovvenzione, oltre alla domanda in carta legale da indirizzare al Servizio autonomo dell'emigrazione - Udine, è la seguente:

     a) atto notorio comprovante la cittadinanza italiana, la residenza nel territorio regionale, lo stato di famiglia, oltre la ininterrotta permanenza all'estero per la durata di due anni nell'ultimo quinquennio o attestato consolare ciò comprovante;

     b) contratto notarile in caso di acquisto o, negli altri casi, perizia asseverata, comprovante il titolo di proprietà e l'aver sostenuto una spesa non inferiore a lire 15 milioni, iva esclusa.

 

     Art. 3.

     1. Le domande relative agli interventi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, presentate anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, ma non ancora definite, possono essere accolte in via eccezionale, purché risultino conformi alla normativa regionale vigente all'atto della loro presentazione.

     2. Per quanto riguarda la documentazione richiesta ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, si potranno, in via eccezionale, applicare anche in alternativa le procedure precedentemente vigenti [3].

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 6 della legge regionale 5 luglio 1986. n: 28, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [4].

 

     Art. 5.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, è abrogato.

 

     Art. 6.

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 7 della legge regionale 5 luglio 1986, n. 28, la percentuale di anticipazione che può essere concessa agli Enti o Associazioni di cui ci si avvale per la realizzazione di progetti non è vincolante per quelli di reinserimento scolastico attuati in collaborazione con le scuole pubbliche di ogni ordine e grado alle quali potrà essere concessa un'anticipazione pari al 100% della spese preventivate [5].

 

     Art. 7.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 28 agosto 1987, n. 25.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L R. 28 agosto 1987, n. 25.

[4] La modifica è stata erroneamente riferita all'art. 6 della L.R. 5 luglio 1986, n. 28 anziché all'art. 30 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51, che dalla precedente norma era stato sostituito. Simile modo del tutto errato di tecnica legislativa può creare notevoli difficoltà ad una corretta ricerca della normativa vigente.

[5] Ancora più scorretta appare la tecnica della presente interpretazione autentica che fa riferimento ad una norma modificativa anziché all'originario art. 3 della L.R. 6 luglio 1984, n. 27.