§ 5.5.19 - Legge Regionale 28 agosto 1987, n. 25.
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6 (in materia di emigrazione).


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:28/08/1987
Numero:25


Sommario
Art. 1.      1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, è così sostituito:
Art. 2.      1. L'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, è sostituito dal seguente:
Art. 3.      1. L'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, è così sostituito:
Art. 4.      1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, sostituire la frase «al 70%» con la frase «al 90%».
Art. 5.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 5.5.19 - Legge Regionale 28 agosto 1987, n. 25.

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6 (in materia di emigrazione).

(B.U. 31 agosto 1987, n. 104).

 

Art. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, è così sostituito:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 2.

     1. L'articolo 4 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [2].

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 6 marzo 1987, n. 6, è così sostituito:

     (Omissis) [3].

 

     Art. 4.

     1. All'articolo 9, comma 1, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, sostituire la frase «al 70%» con la frase «al 90%».

 

     Art. 5.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norma inserita nel testo della legge originaria.

[2] Norma correttamente inserita all'art. 30 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51. Vedi nota [3] all'art. 4 della L.R. 6 marzo 1987, n. 6.

[3] Norma inserita nel testo della legge originaria.