Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.5 emigrazione |
Data: | 05/07/1986 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 3. In via di interpretazione autentica, gli interventi intesi a favorire il reinserimento abitativo ed economico dei rimpatriati previsti dalle lettere c) e d) dell'articolo 5 della legge regionale [...] |
Art. 10. All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la cifra «5 milioni» è sostituita [...] |
Art. 11. Agli articoli 6, terzo comma, 7, primo comma, 9, secondo comma, 10, primo comma, 11, secondo comma, 16, secondo comma, 18, quarto comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole [...] |
Art. 12. Agli articoli 9, primo, terzo e settimo comma, 17, primo comma, 18, terzo e quinto comma, 28, primo comma, delle legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole «Direzione regionale del [...] |
Art. 13. Agli articoli 3, punto 7, secondo capoverso, 10, secondo comma, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, le parole «Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed emigrazione» sono sostituite [...] |
Art. 14. Sono soppressi gli articoli 6 e 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27 |
Art. 15. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 5.5.16 – L.R. 5 luglio 1986, n. 28.
Modificazioni ed integrazioni della legislazione regionale in materia di emigrazione (leggi regionali 5 giugno 1978, n. 51; 27 ottobre 1980, n. 51; 6 luglio 1984, n. 27). [1]
(B.U. 7 luglio 1986, n. 66).
Artt. 1. - 2.
(Omissis) [2].
In via di interpretazione autentica, gli interventi intesi a favorire il reinserimento abitativo ed economico dei rimpatriati previsti dalle lettere c) e d) dell'articolo 5 della
Artt. 4. - 6.
(Omissis) [3].
Artt. 7. - 9.
(Omissis) [4].
All'articolo 3, primo comma, della
Agli articoli 6, terzo comma, 7, primo comma, 9, secondo comma, 10, primo comma, 11, secondo comma, 16, secondo comma, 18, quarto comma, della
Agli articoli 9, primo, terzo e settimo comma, 17, primo comma, 18, terzo e quinto comma, 28, primo comma, delle
Agli articoli 3, punto 7, secondo capoverso, 10, secondo comma, della
Sono soppressi gli articoli 6 e 8 della
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 17 della
[2] Norme modificative ed integrative degli artt. 1, 3 e 5 della
[3] Norme modificative ed integrative degli artt. 9, 11 e 30 della
[4] Norme modificative ed integrative dell'art. 3 della