§ 5.5.16 – L.R. 5 luglio 1986, n. 28.
Modificazioni ed integrazioni della legislazione regionale in materia di emigrazione (leggi regionali 5 giugno 1978, n. 51; 27 ottobre 1980, n. 51; 6 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:05/07/1986
Numero:28


Sommario
Art. 3.      In via di interpretazione autentica, gli interventi intesi a favorire il reinserimento abitativo ed economico dei rimpatriati previsti dalle lettere c) e d) dell'articolo 5 della legge regionale [...]
Art. 10.      All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la cifra «5 milioni» è sostituita [...]
Art. 11.      Agli articoli 6, terzo comma, 7, primo comma, 9, secondo comma, 10, primo comma, 11, secondo comma, 16, secondo comma, 18, quarto comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole [...]
Art. 12.      Agli articoli 9, primo, terzo e settimo comma, 17, primo comma, 18, terzo e quinto comma, 28, primo comma, delle legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole «Direzione regionale del [...]
Art. 13.      Agli articoli 3, punto 7, secondo capoverso, 10, secondo comma, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, le parole «Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed emigrazione» sono sostituite [...]
Art. 14.      Sono soppressi gli articoli 6 e 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27
Art. 15.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 5.5.16 – L.R. 5 luglio 1986, n. 28.

Modificazioni ed integrazioni della legislazione regionale in materia di emigrazione (leggi regionali 5 giugno 1978, n. 51; 27 ottobre 1980, n. 51; 6 luglio 1984, n. 27). [1]

(B.U. 7 luglio 1986, n. 66).

 

     Artt. 1. - 2.

     (Omissis) [2].

 

Art. 3.

     In via di interpretazione autentica, gli interventi intesi a favorire il reinserimento abitativo ed economico dei rimpatriati previsti dalle lettere c) e d) dell'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplinati dai relativi progetti specifici di cui al secondo comma dell'articolo 6 della stessa legge, possono essere disposti su documentazione di spese effettuate nei due anni antecedenti alla data di presentazione delle relative domande.

 

     Artt. 4. - 6.

     (Omissis) [3].

 

     Artt. 7. - 9.

     (Omissis) [4].

 

     Art. 10.

     All'articolo 3, primo comma, della legge regionale 5 giugno 1978, n. 51, così come modificato dall'articolo 15 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, la cifra «5 milioni» è sostituita dalla cifra «8 milioni».

 

     Art. 11.

     Agli articoli 6, terzo comma, 7, primo comma, 9, secondo comma, 10, primo comma, 11, secondo comma, 16, secondo comma, 18, quarto comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole «Assessore al lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore delegato ai problemi dell'emigrazione».

 

     Art. 12.

     Agli articoli 9, primo, terzo e settimo comma, 17, primo comma, 18, terzo e quinto comma, 28, primo comma, delle legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le parole «Direzione regionale del lavoro, assistenza sociale, emigrazione e cooperazione» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio dell'emigrazione».

 

     Art. 13.

     Agli articoli 3, punto 7, secondo capoverso, 10, secondo comma, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27, le parole «Assessore al lavoro, all'assistenza sociale ed emigrazione» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore delegato ai problemi dell'emigrazione».

 

     Art. 14.

     Sono soppressi gli articoli 6 e 8 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 27.

 

     Art. 15.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[2] Norme modificative ed integrative degli artt. 1, 3 e 5 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51 e dell'art. 3 della L.R. 6 luglio 1984, n. 27.

[3] Norme modificative ed integrative degli artt. 9, 11 e 30 della L.R. 27 ottobre 1980, n. 51.

[4] Norme modificative ed integrative dell'art. 3 della L.R. 6 luglio 1984, n. 27.