§ 4.10.109 - Legge Regionale 11 gennaio 1982, n. 3.
Ulteriore rifinanziamento dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:11/01/1982
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Per gli oneri derivanti dalle concessioni di contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 27 e dall'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.109 - Legge Regionale 11 gennaio 1982, n. 3. [1]

Ulteriore rifinanziamento dell'art. 27, primo e secondo comma, e dell'art. 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, concernenti interventi regionali in conto interessi per la riparazione di edifici danneggiati dagli eventi sismici.

(B.U. 11 gennaio 1982, n. 2).

 

Art. 1.

     Per gli oneri derivanti dalle concessioni di contributi in conto interessi previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 27 e dall'articolo 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzato, nell'esercizio 1981, l'ulteriore limite di impegno di L. 1.000 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di L. 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1981 al 2000.

     L'onere di L. 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1981 al 1983, di cui L. 1.000 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1981, fa carico al capitolo 6010 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-83 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di L. 3.000 milioni per il piano, di cui L. 1.000 milioni per l'esercizio 1981.

     Al predetto onere di L. 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 - Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli- Venezia Giulia - del precitato stato di previsione.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1984 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.