§ 4.10.32 - Legge Regionale 6 settembre 1976, n. 52.
Concorso regionale sulle spese facoltative sostenute dai Comuni o loro Consorzi per il trasporto degli alunni della scuola materna, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:06/09/1976
Numero:52


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni o ai loro Consorzi, contributi, nella misura non superiore al 90% della spesa sostenuta nel corso dell'anno scolastico 1975-1976 e [...]
Art. 2.      Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, è riconosciuta ammissibile anche la spesa sostenuta per l'acquisto di automezzi idonei per il trasporto degli alunni.
Art. 3.      Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni o loro Consorzi dovranno presentare al Servizio regionale dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente [...]
Art. 4.      I Comuni disastrati di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, se impossibilitati a produrre il rendiconto di cui al precedente articolo, possono chiedere che l'ammontare [...]
Art. 5.      La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed ai traffici, approva il piano di riparto dei fondi disponibili determinando, per ciascun Comune o Consorzio di Comuni, la [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, disastrati e gravemente danneggiati, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonchè a quelli [...]
Art. 7.      Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 500 milioni.
Art. 8.      Per far fronte agli oneri previsti dall'articolo 6 della presente legge, è istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del [...]
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 4.10.32 - Legge Regionale 6 settembre 1976, n. 52. [1]

Concorso regionale sulle spese facoltative sostenute dai Comuni o loro Consorzi per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, nonchè della scuola a tempo pieno, e per l'istituzione di speciali collegamenti nelle zone colpite dagli eventi sismici. [2]

(B.U. 7 settembre 1976, n. 73).

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni o ai loro Consorzi, contributi, nella misura non superiore al 90% della spesa sostenuta nel corso dell'anno scolastico 1975-1976 e riconosciuta ammissibile, per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, nonchè di quelli che hanno frequentato i centri di scuola a tempo pieno.

 

     Art. 2.

     Ai fini dell'applicazione del precedente articolo, è riconosciuta ammissibile anche la spesa sostenuta per l'acquisto di automezzi idonei per il trasporto degli alunni.

 

     Art. 3.

     Per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, i Comuni o loro Consorzi dovranno presentare al Servizio regionale dei trasporti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo con allegata la deliberazione dell'organo comunale o consortile con cui si approva il relativo consuntivo di spesa, munita degli estremi del provvedimento dell'organo di controllo.

 

     Art. 4.

     I Comuni disastrati di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, se impossibilitati a produrre il rendiconto di cui al precedente articolo, possono chiedere che l'ammontare del contributo previsto dalla presente legge venga determinato sulla base dei rendiconti prodotti dai medesimi in relazione ai contributi percepiti ai sensi delle leggi regionali 6 settembre 1965, n. 19, e 25 agosto 1971, n. 42, per il trasporto di alunni nell'anno scolastico 1974

 

     Art. 5.

     La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore delegato ai trasporti ed ai traffici, approva il piano di riparto dei fondi disponibili determinando, per ciascun Comune o Consorzio di Comuni, la spesa ammessa e la misura del contributo.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, disastrati e gravemente danneggiati, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonchè a quelli danneggiati, di cui al medesimo articolo, e siti in territori classificati montani ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, contributi fino al 100% sulle spese che detti Comuni sosterranno negli anni scolastici 1976-1977 e 1977- 1978 per il trasporto alle sedi scolastiche degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell'obbligo e di quelli a tempo pieno.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi nella misura del 90 per cento sulle spese sostenute dagli stessi Comuni per il trasporto degli alunni di cui sopra ai centri di attività scolastiche estive istituiti a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976 [3].

     I benefici previsti al precedente comma sono estesi per l'anno scolastico 1976-1977, anche ai Comuni di Grado e Lignano Sabbiadoro [4].

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, fino al 100% delle spese sostenute, ai Comuni che abbiano istituito servizi di trasporto alunni per raggiungere le nuove sedi scolastiche, resesi necessarie a seguito dei danni arrecati dal sisma del 1976 agli edifici abitualmente utilizzati [5].

     Ai fini dell'applicazione del precedente comma, valgono le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge.

     L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere contributi «una tantum» ai Comuni, di cui al primo comma, per l'istituzione di speciali collegamenti di autolinee, finalizzati a particolari interessi sociali, autorizzati di volta in volta dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1976, la spesa di lire 500 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, viene istituito al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - Categoria IV - il capitolo 581 con la denominazione: «Contributi ai Comuni ed ai loro Consorzi per le spese sostenute per il trasporto degli alunni della scuola materna, elementare e media dell'obbligo, nonchè della scuola a tempo pieno» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'esercizio finanziario 1976, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 19761979 e del bilancio per l'esercizio 1976 (Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato al piano ed al bilancio medesimi).

 

     Art. 8.

     Per far fronte agli oneri previsti dall'articolo 6 della presente legge, è istituito «per memoria» nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976 al Titolo I - Sezione II - Rubrica n. 2 - Trasporti e Traffici - Categoria IV - il capitolo 582 con la denominazione: «Contributi ai Comuni, disastrati e gravemente danneggiati, di cui all'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, nonchè a quelli danneggiati, di cui al medesimo articolo, e siti in territori classificati montani ai sensi degli articoli 1, 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo unico della legge 30 luglio 1957, n. 657, per le spese relative al trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari, medie dell'obbligo e di quelle a tempo pieno, e per le spese relative al trasporto di detti alunni ai centri di attività scolastiche estive istituiti a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976, nonchè contributi «una tantum» per l'istituzione di speciali collegamenti di autolinee, finalizzati a particolari interessi sociali».

     Gli stanziamenti da iscriversi al capitolo di cui al precedente comma saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

     ll precitato capitolo 582 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli artt. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 2. Vedi anche l'estensione della spesa di cui all'articolo unico della L.R. 18 aprile 1979, n. 17.

[4] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 2.

[5] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 10 gennaio 1977, n. 2.