§ 4.4.11 - Legge Regionale 7 settembre 1994, n. 13.
Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 28 giugno 1994, n. 10, in materia di attività estrattive.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.4 miniere - cave - torbiere
Data:07/09/1994
Numero:13


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 


§ 4.4.11 - Legge Regionale 7 settembre 1994, n. 13. [1]

Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 35, e 28 giugno 1994, n. 10, in materia di attività estrattive.

(B.U. 9 settembre 1994, n. 44).

 

Art. 1.

     1. L'articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1994. n. 10. è sostituito dal seguente:

     (Omissis)

 

     Art. 2.

     1. La disposizione di cui all'articolo 1 ha effetto dal 30 luglio 1994. Conseguentemente, alla medesima data, non opera la decadenza dalla facoltà di continuazione dell'attività estrattiva, disposta dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, il secondo periodo, come aggiunto dall'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, è sostituito dal seguente: (omissis).

 

     Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.