§ 4.2.85 – D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici». Approvazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:05/06/2003
Numero:0165


Sommario
Art. 1.  (Ambito di applicazione).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Responsabile unico del procedimento).
Art. 4.  (Funzioni e compiti del Responsabile unico del procedimento).
Art. 5.  (Programmazione).
Art. 6.  (Disposizioni preliminari).
Art. 7.  (Norme tecniche).
Art. 8.  (Quadri economici).
Art. 9.  (Documenti componenti il progetto preliminare).
Art. 10.  (Relazione illustrativa del progetto preliminare).
Art. 11.  (Relazione tecnica).
Art. 12.  (Studio di prefattibilità ambientale).
Art. 13.  (Schemi grafici del progetto preliminare).
Art. 14.  (Calcolo sommario della spesa).
Art. 15.  (Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare).
Art. 16.  (Relazione illustrativa del piano di sicurezza).
Art. 17.  (Documenti componenti il progetto definitivo).
Art. 18.  (Relazione descrittiva del progetto definitivo).
Art. 19.  (Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo).
Art. 20.  (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo).
Art. 21.  (Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale).
Art. 22.  (Elaborati grafici del progetto definitivo).
Art. 23.  (Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti).
Art. 24.  (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo).
Art. 25.  (Piano particellare di esproprio).
Art. 26.  (Computo metrico estimativo).
Art. 27.  (Piano di sicurezza e coordinamento e computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza).
Art. 28.  (Documenti componenti il progetto esecutivo).
Art. 29.  (Relazione generale del progetto esecutivo).
Art. 30.  (Relazioni specialistiche).
Art. 31.  (Elaborati grafici del progetto esecutivo).
Art. 32.  (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti).
Art. 33.  (Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti).
Art. 34.  (Piani di sicurezza e coordinamento).
Art. 35.  (Cronoprogramma).
Art. 36.  (Elenco dei prezzi unitari).
Art. 37.  (Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico).
Art. 38.  (Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto).
Art. 39.  (Disposizioni generali).
Art. 40.  (Attività preliminare all’affidamento dei servizi di progettazione).
Art. 41.  (Procedure ad evidenza pubblica).
Art. 42.  (Pubblico incanto).
Art. 43.  (Licitazione privata).
Art. 44.  (Modalità di svolgimento della gara).
Art. 45.  (Affidamento dei servizi di progettazione di importo inferiore a 100.000,00 euro).
Art. 46.  (Valutazione dell’offerta).
Art. 47.  (Affidamento fiduciario del Responsabile unico del procedimento).
Art. 48.  (Affidamento fiduciario dell’amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante).
Art. 49.  (Concorso d’idee).
Art. 50.  (Contenuto del bando).
Art. 51.  (Concorso di progettazione).
Art. 52.  (Contenuto del bando).
Art. 53.  (Valutazione delle proposte progettuali).
Art. 54.  (Pubblicità e termini).
Art. 55.  (Disposizioni preliminari).
Art. 56.  (Procedura ristretta).
Art. 57.  (Procedura ristretta semplificata).
Art. 58.  (Procedura negoziata).
Art. 59.  (Termini delle gare per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria).
Art. 60.  (Lettera d’invito).
Art. 61.  (Forme di pubblicità).
Art. 62.  (Procedure accelerate).
Art. 63.  (Bando di gara per la concessione).
Art. 64.  (Schema di contratto di concessione).
Art. 65.  (Contenuti dell’offerta per la concessione di lavori pubblici).
Art. 66.  (Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione di beni immobili).
Art. 67.  (Tipologie di lavori eseguibili in economia).
Art. 68.  (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi).
Art. 69.  (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari).
Art. 70.  (Offerta economicamente più vantaggiosa).
Art. 71.  (Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari).
Art. 72.  (Ufficio di direzione dei lavori).
Art. 73.  (Direttore dei lavori).
Art. 74.  (Direttori operativi).
Art. 75.  (Ispettori di cantiere).
Art. 76.  (Sicurezza nei cantieri).
Art. 77.  (Ordini di servizio).
Art. 78.  (Giorno e termine per la consegna).
Art. 79.  (Processo verbale di consegna).
Art. 80.  (Differenze riscontrate all’atto della consegna).
Art. 81.  (Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro).
Art. 82.  (Sospensione e ripresa dei lavori).
Art. 83.  (Variazioni ed addizioni al progetto approvato).
Art. 84.  (Diminuzione dei lavori).
Art. 85.  (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto).
Art. 86.  (Contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore).
Art. 87.  (Sinistri alle persone e danni alle proprietà).
Art. 88.  (Danni).
Art. 89.  (Appalto integrato).
Art. 90.  (Lavori in Amministrazione diretta).
Art. 91.  (Autorizzazione della spesa per lavori in economia).
Art. 92.  (Lavori d’urgenza).
Art. 93.  (Perizia suppletiva per maggiori spese).
Art. 94.  (Lavori in economia contemplati nel contratto).
Art. 95.  (Contratti aperti per lavori di manutenzione).
Art. 96.  (Accertamento e registrazione dei lavori).
Art. 97.  (Elenco dei documenti amministrativi e contabili).
Art. 98.  (Giornale dei lavori).
Art. 99.  (Libretti di misura dei lavori e delle provviste).
Art. 100.  (Annotazione dei lavori a corpo).
Art. 101.  (Modalità della misurazione dei lavori).
Art. 102.  (Lavori e somministrazioni su fatture).
Art. 103.  (Note settimanali delle somministrazioni).
Art. 104.  (Forma del registro di contabilità).
Art. 105.  (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità).
Art. 106.  (Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità).
Art. 107.  (Titoli speciali di spesa).
Art. 108.  (Sommario del registro).
Art. 109.  (Stato di avanzamento lavori).
Art. 110.  (Certificato per pagamento di rate).
Art. 111.  (Contabilizzazione separata di lavori).
Art. 112.  (Lavori annuali estesi a più esercizi).
Art. 113.  (Certificato di ultimazione dei lavori).
Art. 114.  (Conto finale dei lavori).
Art. 115.  (Reclami dell’appaltatore sul conto finale).
Art. 116.  (Relazione del Responsabile unico del procedimento sul conto finale).
Art. 117.  (Annotazione dei lavori in economia).
Art. 118.  (Conti dei fornitori).
Art. 119.  (Pagamenti).
Art. 120.  (Giustificazione di minute spese).
Art. 121.  (Rendiconto mensile delle spese).
Art. 122.  (Rendiconto finale delle spese).
Art. 123.  (Riassunto di rendiconti parziali).
Art. 124.  (Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura).
Art. 125.  (Iscrizione di annotazioni di misurazione).
Art. 126.  (Operazioni in contraddittorio dell’appaltatore).
Art. 127.  (Firma dei soggetti incaricati).
Art. 128.  (Nomina del collaudatore).
Art. 128 bis.  (Attestazione di idonea esperienza).
Art. 129.  (Ulteriori cause di incompatibilità).
Art. 130.  (Specializzazioni dell’elenco).
Art. 131.  (Iscrizione nell’elenco).
Art. 132.  (Pubblicità dell’elenco regionale dei collaudatori).
Art. 133.  (Oggetto del collaudo).
Art. 134.  (Avviso ai creditori).
Art. 135.  (Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore).
Art. 136.  (Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi).
Art. 137.  (Estensione delle verificazioni di collaudo).
Art. 138.  (Oneri dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo).
Art. 139.  (Processo verbale di visita).
Art. 140.  (Relazioni).
Art. 141.  (Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione).
Art. 142.  (Difetti e mancanze nell’esecuzione).
Art. 143.  (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato).
Art. 144.  (Certificato di collaudo).
Art. 145.  (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata).
Art. 146.  (Collaudo funzionale).
Art. 147.  (Lavori non collaudabili).
Art. 148.  (Domande dell’appaltatore al certificato di collaudo).
Art. 149.  (Ulteriori provvedimenti amministrativi).
Art. 150.  (Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo).
Art. 151.  (Commissioni collaudatrici).
Art. 152.  (Approvazione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione).
Art. 153.  (Compenso spettante ai collaudatori).
Art. 154.  (Archivio tecnico regionale).
Art. 155.  (Sicurezza nei cantieri).
Art. 156.  (Documento unico sulla regolarità contributiva).
Art. 157.  (Inosservanza delle norme sulla sicurezza).
Art. 158.  (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi).
Art. 159.  (Polizza di assicurazione indennitaria decennale).
Art. 160.  (Abrogazione di norme).


§ 4.2.85 – D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici». Approvazione.

(B.U. 21 luglio 2003, n. 29 – S.S. n. 7).

 

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

     VISTA la legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni recante «Disciplina organica dei lavori pubblici»;

     VISTO in particolare l’articolo 4 della citata legge regionale 14/2002 che prevede che sia emanato il regolamento di attuazione della legge medesima, previo parere vincolante della competente Commissione consiliare;

     VISTO il testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell’edilizia e dei lavori pubblici;

     VISTA la nota prot. n. 11/2409-03 del 14 aprile 2003 con la quale il Presidente del Consiglio regionale comunica che la IV Commissione permanente nella seduta n. 134 del 14 aprile 2003 ha deliberato, a maggioranza, di esprimere tra l’altro parere favorevole sul medesimo;

     VISTO l’articolo 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, legge costituzionale 31 gennaio 1963 n. 1;

     SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1408 del 16 maggio 2003;

DECRETA

     E’ approvato il Regolamento di attuazione previsto dalla legge regionale 14/2002 recante «Disciplina organica dei lavori pubblici», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

 

Regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici

 

CAPO I

POTESTÀ REGOLAMENTARE

 

Art. 1. (Ambito di applicazione).

     1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 «Disciplina organica dei lavori pubblici», di seguito denominata legge.

     2. Sono soggetti al Regolamento tutti i lavori pubblici di competenza delle Amministrazioni aggiudicatici da realizzarsi in territorio regionale indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti; sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 2, comma 2 della legge.

     3. Sono soggetti al Regolamento i contratti misti che hanno ad oggetto principale l’esecuzione di lavori [1].

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

     a) «Amministrazioni aggiudicatrici» quelle di cui al paragrafo 9 della Direttiva 2004/18/CE [2];

     b) «stazioni appaltanti» le Amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti indicati dall’articolo 3 della legge;

     c) «lavori pubblici» le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica, affidate dalle stazioni appaltanti;

     [d) «contratti misti» i contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e/o servizi, quando i lavori assumono rilievo economico superiore al 50 per cento;] [3]

     e) «appalto integrato» quello avente ad oggetto, ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b) della legge, la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori;

     f) «contratto aperto» l’appalto in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante;

     g) «progettista che coordina la progettazione» il progettista Responsabile dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

     h) «lotto di un lavoro» parte di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurare funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione degli altri lotti;

     i) «atti di gara» bando di gara, lettera invito ed altra documentazione della stazione appaltante pubblicata, inviata o comunque resa disponibile ai fini della presentazione dell’offerta.

 

CAPO II

ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE

 

     Art. 3. (Responsabile unico del procedimento).

     1. L’Amministrazione aggiudicatrice nomina il Responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma di cui all’articolo 7 della legge prima dell’avvio della fase di progettazione.

     2. In relazione alla complessità dell’intervento, il Responsabile unico del procedimento deve essere in possesso della necessaria formazione professionale maturata nell’ambito della pubblica Amministrazione, o di organizzazioni ed enti privati, o della attività libero professionale e deve possedere specifiche competenze nel settore dei lavori pubblici.

     3. Al professionista esterno nominato Responsabile unico del procedimento ai sensi dell’articolo 5, comma 8 della legge non possono essere affidati per il medesimo intervento incarichi di progettazione o di direzione lavori, o di Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.

     4. Il Responsabile unico del procedimento dipendente dell’Amministrazione aggiudicatrice o di altra pubblica Amministrazione può svolgere per i lavori di importo fino a euro 1.500.000,00 nei limiti delle proprie competenze professionali, anche le funzioni di progettista e Direttore dei lavori. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri.

     5. Le stazioni appaltanti non tenute all’applicazione dell’articolo 5 della legge assicurano lo svolgimento delle funzioni e dei compiti previsti per il Responsabile unico del procedimento dalle norme della legge e del Regolamento che li riguardano.

 

     Art. 4. (Funzioni e compiti del Responsabile unico del procedimento).

     1. Al Responsabile unico del procedimento sono attribuite le seguenti funzioni:

     a) avvio delle procedure necessarie e impulso al processo realizzativo dell’intervento in coerenza con la programmazione dell’Amministrazione aggiudicatrice;

     b) valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità e dei presupposti che siano rilevanti per l’emanazione del provvedimento;

     c) svolgimento di tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un’adeguata e sollecita attuazione del procedimento con adozione, ove ne abbia la competenza, del provvedimento finale, ovvero con trasmissione degli atti all’organo competente per l’adozione.

     2. Il Responsabile unico del procedimento svolge inoltre i seguenti compiti:

     a) propone l’indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi;

     b) propone la convocazione o, avendone la competenza, chiede la convocazione della Commissione regionale dei lavori pubblici di cui all’articolo 41 della legge;

     c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

     d) adotta le procedure di affidamento degli incarichi di progettazione [4];

     e) propone all’Amministrazione aggiudicatrice l’affidamento di incarichi e consulenze a soggetti esterni aventi competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo legale;

     f) adotta, ove ne abbia la competenza, le procedure di scelta del contraente per l’esecuzione dei lavori, motivandone la scelta;

     g) cura la predisposizione dei bandi e degli atti di gara per gli appalti di servizi di ingegneria e architettura e per gli appalti di lavori;

     h) immediatamente prima dell’avvio delle procedure di scelta dell’appaltatore verifica l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati con riferimento alla presumibile data di consegna dei lavori;

     i) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzano i presupposti;

     j) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in fase di realizzazione dei lavori;

     k) propone all’Amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice negli affidamenti di appalti di servizi di ingegneria ed architettura e di lavori, richiedenti valutazioni tecniche;

     l) quando si procede in Amministrazione diretta, organizza ed esegue per mezzo del personale dell’Amministrazione aggiudicatrice i lavori, cura l’acquisto di materiali ed il noleggio dei mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera;

     m) subito dopo la redazione del certificato di ultimazione lavori avvia le procedure di avviso ai creditori;

     n) informa la stazione appaltante della non collaudabilità dei lavori;

     o) comunica alla competente struttura dell’Amministrazione regionale le informazioni concernenti gli appalti, riguardanti tutte le fasi procedurali dalla pubblicizzazione dei bandi di gara e affidamento degli incarichi al completamento e collaudo delle opere per le finalità di cui all’articolo 38 della legge e all’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici le ulteriori informazioni da quest’ultima direttamente richiesti.

     3. Il Responsabile unico del procedimento assume il ruolo di Responsabile dei lavori, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro, qualora il soggetto che, nella struttura organizzativa della Amministrazione aggiudicatrice sarebbe deputato a rappresentare il committente, non intenda adempiere direttamente agli obblighi dalle stesse norme previsti. La designazione deve contenere l’indicazione degli adempimenti di legge oggetto dell’incarico.

     4. Le stazioni appaltanti garantiscono lo svolgimento delle funzioni e dei compiti del Responsabile unico del procedimento in coerenza e nel rispetto dei propri ordinamenti.

     5. La nomina a Responsabile unico del procedimento di un professionista esterno o di un organizzatore generale conferisce tutti i compiti di cui al comma 1, salvo quelli puntualmente esclusi.

 

     Art. 5. (Programmazione).

     1. Per le finalità di cui all’articolo 7 della legge, l’Amministrazione aggiudicatrice attua, secondo il proprio ordinamento, la programmazione a scorrimento triennale approvando annualmente un programma di lavori pubblici da eseguirsi nel successivo triennio. La programmazione riguarda i lavori la cui titolarità è in capo all’Amministrazione aggiudicatrice; per i lavori da realizzarsi in delegazione amministrativa inter soggettiva trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 7.

     2. Il programma, predisposto in conformità allo schema tipo di cui all’allegato A, è adottato dall’organo competente secondo l’ordinamento di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice.

     3. Del programma adottato viene data pubblicità mediante affissione nella sede dell’Amministrazione aggiudicatrice per almeno quindici giorni consecutivi. Durante tale periodo chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.

     4. Il programma è approvato dall’organo competente secondo l’ordinamento dell’Amministrazione aggiudicatrice, tenuto anche conto delle osservazioni di cui al comma 3, contestualmente al bilancio di previsione e al bilancio pluriennale ed è ad essi allegato assieme all’elenco annuale dei lavori da avviare nel primo anno di programmazione.

     5. I lavori pubblici da realizzarsi in regime di delegazione amministrativa inter soggettiva sono inseriti nella programmazione del soggetto delegante nonché nell’elenco annuale dei lavori del soggetto destinatario del rapporto di delegazione, qualora quest’ultimo sia tenuto all’attività programmatoria di cui all’articolo 7 della legge.

     6. Il programma e l’elenco annuale possono essere oggetto di revisione. Quando la revisione comporti modifiche sostanziali al programma ed all’elenco annuale si applicano le procedure di cui ai commi precedenti.

     7. Non sono comunque considerate sostanziali le modifiche ai lavori programmati di importo pari o inferiore a euro 1.500.000,00 e non trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 3.

     8. Il programma triennale e l’elenco annuale sono comunicati alla competente struttura dell’Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla loro approvazione o modifica con le modalità di cui all’articolo 38, comma 3 della legge.

     9. La programmazione dei lavori pubblici per i quali ricorra la possibilità di realizzazione con capitale privato maggioritario è disciplinata dall’articolo 2, commi 4 e 5 della legge regionale 6 luglio 1999 n. 20.

 

CAPO III

PROGETTAZIONE

 

     Art. 6. (Disposizioni preliminari).

     1. Il progetto è redatto, salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 8 della legge e salve diverse determinazioni del Responsabile unico del procedimento, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che si sviluppano senza soluzione di continuità. Il progetto recepisce i principi di minimizzazione dell’impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo riutilizzo delle risorse naturali impegnate dall’intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità delle prestazioni dell’intervento nel tempo.

     2. I progetti, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, sono redatti nel rispetto degli standard dimensionali e di costo ed in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l’intervento, sia nella fase di costruzione che in sede di gestione.

     3. Gli elaborati progettuali prevedono misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere ed a tal fine comprendono:

     a) uno studio della viabilità di accesso ai cantieri, ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e l’ambiente;

     b) l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed atmosferici;

     c) la localizzazione delle cave eventualmente necessarie e la valutazione sia del tipo e quantità di materiali da prelevare, sia delle esigenze di eventuale ripristino ambientale finale;

     d) lo studio e la copertura finanziaria per la realizzazione degli interventi di conservazione, protezione e restauro volti alla tutela e salvaguardia del patrimonio di interesse artistico e storico e delle opere di sistemazione esterna.

     4. I progetti sono redatti considerando anche il contesto in cui l’intervento si inserisce in modo che esso non pregiudichi l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

     5. I progetti devono essere redatti secondo criteri diretti a salvaguardare nella fase di costruzione e in quella di esercizio gli utenti e la popolazione delle zone interessate dai fattori di rischio per la sicurezza e la salute degli operai.

     6. Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista che coordina la progettazione e, per la parte di competenza, dai progettisti responsabili della progettazione specialistica.

     7. Qualora siano possibili più soluzioni progettuali, la scelta deve avvenire mediante l’impiego di una metodologia di valutazione qualitativa e quantitativa, multicriteri o multiobiettivi, tale da permettere di dedurre una graduatoria di priorità tra le soluzioni progettuali possibili.

     8. La progettazione di un lavoro suddiviso in più lotti è predisposta in modo da assicurare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di ciascun lotto.

 

     Art. 7. (Norme tecniche).

     1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione.

     2. I materiali e i prodotti sono conformi alle regole tecniche previste dalle vigenti disposizioni di legge, le norme armonizzate e le omologazioni tecniche. Le relazioni tecniche indicano la normativa applicata.

     3. E’ vietato introdurre nei progetti prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne altre o che indichino marchi, brevetti o tipi o un’origine o una produzione determinata. E’ ammessa l’indicazione specifica del prodotto o del procedimento, purché accompagnata dalla espressione «o equivalente», allorché non sia altrimenti possibile la descrizione dell’oggetto dell’appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.

 

     Art. 8. (Quadri economici).

     1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell’intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo:

     a) lavori a misura, a corpo, in economia;

     b) somme a disposizione della stazione appaltante per:

     1) lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto;

     2) rilievi, accertamenti e indagini;

     3) allacciamenti ai pubblici servizi;

     4) imprevisti;

     5) acquisizione aree o immobili;

     6) accantonamenti di legge;

     7) spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti;

     8) spese per attività di consulenza o di supporto;

     9) eventuali spese per commissioni giudicatrici;

     10) spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;

     11) spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;

     12) indennizzi derivanti da eventuali interruzioni di pubblici servizi, per i lavori su sedi stradali;

     13) eventuali spese diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

     14) I.V.A ed eventuali altre imposte.

     2. L’importo dei lavori a misura, a corpo ed in economia deve essere suddiviso in importo per l’esecuzione delle lavorazioni ed importo per l’attuazione delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza.

 

     Art. 9. (Documenti componenti il progetto preliminare).

     1. Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento, ed è composto, salva diversa determinazione del Responsabile unico del procedimento, dai seguenti elaborati:

     a) relazione illustrativa;

     b) relazione tecnica;

     c) studio di prefattibilità ambientale;

     d) relazione geologica e indagini necessarie quali quelle idrogeologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche, sismiche e archeologiche;

     e) planimetria generale, rilievi planoaltimetrici e schemi grafici;

     f) relazione illustrativa del piano della sicurezza;

     g) calcolo sommario della spesa;

     h) relazione illustrativa del piano della sicurezza.

     2. Qualora ai sensi della legge sia posto a base di gara un progetto preliminare questo è integrato:

     a) da un capitolato speciale prestazionale;

     b) da un piano economico e finanziario di massima nel caso di concessione di lavori pubblici, fatte salve le disposizioni della legge regionale 20/1999.

 

     Art. 10. (Relazione illustrativa del progetto preliminare).

     1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entità dell’intervento, contiene:

     a) la descrizione dell’intervento da realizzare;

     b) l’illustrazione delle ragioni della soluzione prescelta sotto il profilo localizzativo e funzionale, nonché delle problematiche connesse alla prefattibilità ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell’intervento, anche con riferimento ad altre possibili soluzioni;

     c) l’esposizione della fattibilità dell’intervento, documentata attraverso lo studio di prefattibilità ambientale, dell’esito delle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche di prima approssimazione delle aree interessate e dell’esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;

     d) l’accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o immobili da utilizzare, alle relative modalità di acquisizione, ai prevedibili oneri e alla situazione dei pubblici servizi;

     e) gli indirizzi per la redazione del progetto definitivo anche in relazione alle esigenze di gestione e manutenzione;

     f) il cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;

     g) le indicazioni necessarie per garantire l’accessibilità, l’utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.

     2. La relazione dà chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.

     3. La relazione riferisce in merito agli aspetti funzionali ed inter relazionali dei diversi elementi del progetto e ai calcoli sommari giustificativi della spesa. Nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra il profilo architettonico.

     4. La relazione riporta una sintesi riguardante forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa, l’eventuale articolazione dell’intervento in lotti funzionali e fruibili, nonché i risultati del piano economico finanziario.

 

     Art. 11. (Relazione tecnica).

     1. La relazione tecnica riporta lo sviluppo degli studi tecnici di prima approssimazione connessi alla tipologia e categoria dell’intervento da realizzare, con l’indicazione di massima dei requisiti e delle prestazioni che devono essere riscontrate nell’intervento.

 

     Art. 12. (Studio di prefattibilità ambientale).

     1. Lo studio di prefattibilità ambientale in relazione alla tipologia, categoria e all’entità dell’intervento e allo scopo di ricercare le condizioni che consentano un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale comprende:

     a) la verifica, anche in relazione all’acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale;

     b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini;

     c) la illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche;

     d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori;

     e) l’indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l’esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto.

     2. Nel caso di interventi ricadenti sotto la procedura di valutazione di impatto ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale contiene le informazioni necessarie allo svolgimento della fase di selezione preliminare dei contenuti dello studio di impatto ambientale. Nel caso di interventi per i quali si rende necessaria la procedura di selezione prevista dalle direttive comunitarie lo studio di prefattibilità ambientale consente di verificare che questi non possono causare impatto ambientale significativo ovvero deve consentire di identificare misure prescrittive tali da mitigare tali impatti.

 

     Art. 13. (Schemi grafici del progetto preliminare).

     1. Gli schemi grafici, redatti in scala opportuna e debitamente quotati, con le necessarie differenziazioni in relazione alla dimensione, alla categoria e alla tipologia dell’intervento, e tenendo conto della necessità di includere le misure e gli interventi di cui all’articolo 12, comma 1, lettera d) sono costituiti:

     a) per opere e lavori puntuali:

     1) dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo, sul quale sono indicate la localizzazione dell’intervento da realizzare e le eventuali altre localizzazioni esaminate;

     2) dal rilievo dell’area e dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello in scala non inferiore a 1:2000, sulle quali sono riportati separatamente le opere ed i lavori da realizzare e le altre eventuali ipotesi progettuali esaminate;

     3) dagli schemi grafici e sezioni schematiche nel numero, nell’articolazione e nelle scale necessarie a permettere l’individuazione di massima di tutte le caratteristiche spaziali, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle opere e dei lavori da realizzare, integrati da tabelle relative ai parametri da rispettare;

     b) per opere e lavori a rete:

     1) dalla corografia generale contenente l’indicazione dell’andamento planimetrico delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri andamenti esaminati con riferimento all’orografia dell’area, al sistema di trasporti e degli altri servizi esistenti, al reticolo idrografico, all’ubicazione dei servizi esistenti in scala non inferiore a 1:25000. Se sono necessarie più corografie, va redatto anche un quadro d’insieme in scala non inferiore a 1:100000;

     2) dallo stralcio dello strumento di pianificazione paesaggistico territoriale e del piano urbanistico generale o attuativo sul quale è indicato il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessari più stralci, deve essere redatto anche un quadro d’insieme in scala non inferiore a 1:25000;

     3) dalle planimetrie con le indicazioni delle curve di livello, in scala non inferiore a 1: 5000, sulle quali sono riportati separatamente il tracciato delle opere e dei lavori da realizzare e gli eventuali altri tracciati esaminati. Se sono necessarie più planimetrie, deve essere redatto un quadro d’insieme in scala non inferiore a 1:10000;

     4) dai profili longitudinali e trasversali altimetrici delle opere e dei lavori da realizzare in scala non inferiore a 1:5000/500, sezioni tipo idriche, stradali e simili in scala non inferiore ad 1:100 nonché uguali profili per le eventuali altre ipotesi progettuali esaminate;

     5) dalle indicazioni di massima, in scala adeguata, di tutti i manufatti speciali che l’intervento richiede;

     6) dalle tabelle contenenti tutte le quantità caratteristiche delle opere e dei lavori da realizzare.

     2. Sia per le opere ed i lavori puntuali che per le opere ed i lavori a rete, il progetto preliminare specifica gli elaborati e le relative scale da adottare in sede di progetto definitivo ed esecutivo, ferme restando le scale minime previste nei successivi articoli.

 

     Art. 14. (Calcolo sommario della spesa).

     1. Il calcolo sommario della spesa è effettuato:

     a) per i lavori sulla base di un computo metrico estimativo di massima con prezzi unitari ricavati dal prezzario regionale, di cui all’articolo 25 della legge, dai costi di interventi similari o da listini ufficiali vigenti nell’area interessata;

     b) per quanto concerne le ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, attraverso valutazioni di massima effettuate in sede di accertamenti preliminari.

 

     Art. 15. (Capitolato speciale prestazionale del progetto preliminare).

     1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

     a) l’indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell’intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;

     b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell’intervento con i relativi importi;

     c) una tabella degli elementi e sub-elementi in cui l’intervento è suddivisibile, con l’indicazione dei relativi pesi normalizzati necessari per l’applicazione della metodologia di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

     Art. 16. (Relazione illustrativa del piano di sicurezza).

     1. La relazione illustrativa del piano di sicurezza contiene valutazioni utili per conoscere il grado di pericolosità delle lavorazioni, la presumibile concomitante presenza in cantiere di due o più imprese esecutrici, nonché le prime indicazioni tecniche ed economiche per la successiva stesura del piano di sicurezza.

 

     Art. 17. (Documenti componenti il progetto definitivo).

     1. Il progetto definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare approvato eventualmente con le condizioni fissate dalla commissione regionale dei lavori pubblici, qualora sia stata attivata la procedura degli articoli 41 e seguenti della legge, ovvero, in caso di ricorso alla conferenza di servizi, da quanto emerso in quella sede, contiene tutti gli elementi necessari per l’ottenimento delle autorizzazioni, nulla osta, pareri, assensi di legge comunque denominati.

     2. Esso comprende di norma, salve diverse esigenze rappresentate dal Responsabile unico del procedimento:

     a) relazione descrittiva;

     b) relazioni geologica, ove non predisposta in sede di progettazione preliminare, geotecnica, idrologica, idraulica e, ove necessario, sismica;

     c) relazione forestale, ove necessario;

     d) relazioni tecniche specialistiche;

     e) studio di inserimento urbanistico;

     f) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;

     g) elaborati grafici;

     h) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

     i) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;

     j) piano particellare di esproprio;

     k) computo metrico estimativo;

     l) quadro economico;

     m) piano di sicurezza e coordinamento con il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza.

     3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b) della legge, esso è corredato dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto.

     4. Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

 

     Art. 18. (Relazione descrittiva del progetto definitivo).

     1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.

     2. In particolare la relazione:

     a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell’inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l’economia di gestione;

     b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, l’idrologia, il paesaggio, l’ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e studi specialistici;

     c) indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione dell’intervento con la specificazione dell’avvenuta autorizzazione;

     d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

     e) riferisce in merito all’idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all’esercizio dell’intervento da realizzare ed in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti;

     f) contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;

     g) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;

     h) riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto preliminare.

 

     Art. 19. (Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo).

     1. La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in assenza ed in presenza delle opere.

     2. La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche, il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.

     3. Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche, superficiali e sotterranee.

     Gli studi devono indicare le fonti dalle quali provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per dedurre le grandezze di interesse.

 

     Art. 20. (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo).

     1. Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.

 

     Art. 21. (Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale).

     1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e delle informazioni raccolte nell’ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.

     2. Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell’ambiente interessato dall’intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all’esistenza di vincoli sulle aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.

 

     Art. 22. (Elaborati grafici del progetto definitivo).

     1. Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro, puntuale o a rete, da realizzare.

     2. Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il medesimo progetto, da:

     a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l’esatta indicazione dell’area interessata all’intervento;

     b) planimetria d’insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle curve di livello dell’area interessata all’intervento, con equidistanza non superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature esistenti con la specificazione delle varie essenze;

     c) planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione dell’intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie dell’area, volume dell’edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e ogni altro utile elemento;

     d) le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l’indicazione delle destinazioni d’uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera c) ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);

     e) almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell’edificio. In tali sezioni è altresì indicato l’andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);

     f) tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue eventuali modifiche. Se l’edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;

     g) elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;

     h) schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni che esterni;

     i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l’indicazione del rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne determinare il relativo costo.

     3. Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni adattamenti.

     4. Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma 2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.

     5. Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già predisposti con il progetto preliminare, anche da:

     a) stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l’esatta indicazione dei tracciati dell’intervento. Se sono necessari più stralci è redatto anche un quadro d’insieme in scala non inferiore a 1:25000;

     b) planimetria in scala non inferiore a 1:2000 con le indicazioni delle curve di livello delle aree interessate dall’intervento, con equidistanza non superiore a un metro, dell’assetto definitivo dell’intervento e delle parti complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro d’insieme in scala non inferiore a 1:5000;

     c) profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2000 per le lunghezze e sezioni trasversali;

     d) piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere d’arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.

     6. Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori necessari per il rispetto delle esigenze di cui all’articolo 6, comma 4.

 

     Art. 23. (Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti).

     1. I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari.

 

     Art. 24. (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo).

     1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, nell’elenco anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.

 

     Art. 25. (Piano particellare di esproprio).

     1. Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e le deviazioni di strade e di corsi d’acqua.

     2. Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse alla categoria dell’intervento.

     3. Il piano è corredato dall’elenco delle ditte che in catasto o al libro fondiario, per le aree soggette al diritto tavolare, risultano proprietarie dell’immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente ed è corredato dall’indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici interessate.

     4. Per ogni ditta va inoltre indicata l’indennità presunta di espropriazione e di occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo, occorrendo, apposito sopralluogo.

     5. Se l’incarico di acquisire l’area su cui insiste l’intervento da realizzare è affidato all’appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a lui imputabili.

 

     Art. 26. (Computo metrico estimativo).

     1. Il computo metrico estimativo dell’intervento consiste nella stima sommaria dello stesso redatta applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal prezzario regionale, da quello della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area interessata.

     2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:

     a) applicando alle quantità di materiali, mano d’opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, tenuto conto del costo della mano d’opera quale risulta in applicazione dei contratti collettivi di lavoro;

     b) aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza;

     c) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;

     d) aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell’appaltatore.

     3. In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.

     4. La stima dell’intervento può essere effettuata anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente accettati dalla stazione appaltante.

     5. Il risultato della stima dell’intervento e delle espropriazioni è riportato nel quadro economico.

 

     Art. 27. (Piano di sicurezza e coordinamento e computo metrico estimativo degli oneri di sicurezza).

     1. Il piano della sicurezza e coordinamento è il documento complementare al progetto definitivo che prevede l’ipotesi di organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori. La sua redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, elementi relativi all’individuazione, all’analisi e alla valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

     2. Il piano è costituito da una relazione tecnica contenente indicazioni sull’intervento e sulle fasi del procedimento attuativo, sulla individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, sulla stima della durata delle lavorazioni, e delle valutazioni di cui al comma 1 in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori.

     3. Il computo metrico estimativo fornisce elementi sulle quantità e sui prezzi unitari per dare attuazione al piano di sicurezza e coordinamento.

 

     Art. 28. (Documenti componenti il progetto esecutivo).

     1. Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero del provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. Il progetto esecutivo è composto dai seguenti documenti:

     a) relazione generale;

     b) relazioni specialistiche;

     c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;

     d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;

     e) piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

     f) piano di sicurezza e di coordinamento;

     g) cronoprogramma;

     h) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

     i) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

     j) quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l’opera o il lavoro;

     k) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;

     l) incidenza del costo della mano d’opera.

 

     Art. 29. (Relazione generale del progetto esecutivo).

     1. La relazione generale del progetto esecutivo descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi. Nel caso in cui il progetto preveda l’impiego di componenti prefabbricati, la relazione precisa le caratteristiche illustrate negli elaborati grafici e le prescrizioni del capitolato speciale d’appalto riguardanti le modalità di presentazione e di approvazione dei componenti da utilizzare.

     2. La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e sul piano costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo approvato; la relazione contiene inoltre la descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso di esecuzione la possibilità di imprevisti.

     3. La relazione generale dei progetti riguardanti gli interventi complessi, ove necessario, è corredata:

     a) da una rappresentazione grafica di tutte le attività costruttive suddivise in livelli gerarchici dal più generale oggetto del progetto fino alle più elementari attività gestibili autonomamente dal punto di vista delle responsabilità, dei costi e dei tempi;

     b) da un diagramma che rappresenti graficamente la pianificazione delle lavorazioni nei suoi principali aspetti di sequenza logica e temporale, ferma restando la prescrizione all’impresa, in sede di capitolato speciale d’appalto, dell’obbligo di presentazione di un programma di esecuzione delle lavorazioni riguardante tutte le fasi costruttive intermedie, con la indicazione dell’importo dei vari stati di avanzamento dell’esecuzione dell’intervento alle scadenze temporali contrattualmente previste.

 

     Art. 30. (Relazioni specialistiche).

     1. Le relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica illustrano puntualmente, sulla base del progetto definitivo, le soluzioni adottate.

     2. Per gli interventi di particolare complessità, per i quali si sono rese necessarie, nell’ambito del progetto definitivo, relazioni specialistiche, queste sono sviluppate in modo da definire in dettaglio gli aspetti inerenti alla esecuzione e alla manutenzione degli impianti tecnologici e di ogni altro aspetto dell’intervento o del lavoro, compreso quello relativo alle opere a verde.

     3. Le relazioni contengono l’illustrazione di tutte le problematiche esaminate e delle verifiche analitiche effettuate in sede di progettazione esecutiva.

 

     Art. 31. (Elaborati grafici del progetto esecutivo).

     1. Gli elaborati grafici esecutivi sono costituiti:

     a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;

     b) dagli elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;

     c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;

     d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;

     e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;

     f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare l’esigenza di cui all’articolo 6, comma 4;

     g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati.

     2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala non inferiore al doppio di quelle del progetto definitivo, o comunque in modo da consentire all’esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

 

     Art. 32. (Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti).

     1. I calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, nell’osservanza delle rispettive normative vigenti, possono essere eseguiti anche mediante utilizzo di programmi informatici.

     2. I calcoli esecutivi delle strutture consentono la definizione e il dimensionamento delle stesse in ogni loro aspetto generale e particolare, in modo da escludere la necessità di variazioni in corso di esecuzione.

     3. I calcoli esecutivi degli impianti sono eseguiti con riferimento alle condizioni di esercizio, alla destinazione specifica dell’intervento e devono permettere di stabilire e dimensionare tutte le apparecchiature, condutture, canalizzazioni e qualsiasi altro elemento necessario per la funzionalità dell’impianto stesso, nonché consentire di determinarne il prezzo.

     4. La progettazione esecutiva delle strutture e degli impianti è effettuata unitamente alla progettazione esecutiva delle opere civili al fine di prevedere esattamente ingombri, passaggi, cavedi, sedi, attraversamenti e simili e di ottimizzare le fasi di realizzazione.

     5. I calcoli delle strutture e degli impianti, comunque eseguiti, sono accompagnati da una relazione illustrativa dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità.

     6. Il progetto esecutivo delle strutture comprende:

     a) gli elaborati grafici di insieme (carpenterie, profili e sezioni) in scala non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10, contenenti fra l’altro:

     1) per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l’indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, nonché i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;

     2) per le strutture metalliche o lignee: tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi nella forma e spessore delle piastre, del numero e posizione di chiodi e bulloni, dello spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;

     3) per le strutture murarie: tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l’esecuzione;

     b) la relazione di calcolo contenente:

     1) l’indicazione delle norme di riferimento;

     2) la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione qualora necessarie;

     3) l’analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate;

     4) le verifiche statiche.

     7. Nelle strutture che si identificano con l’intero intervento, quali ponti, viadotti, pontili di attracco, opere di sostegno delle terre e simili, il progetto esecutivo deve essere completo dei particolari esecutivi di tutte le opere integrative.

     8. Il progetto esecutivo degli impianti comprende:

     a) gli elaborati grafici di insieme, in scala ammessa o prescritta e comunque non inferiore ad 1:50, e gli elaborati grafici di dettaglio, in scala non inferiore ad 1:10, con le notazioni metriche necessarie;

     b) l’elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo;

     c) la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative dei materiali, macchinari ed apparecchiature.

 

     Art. 33. (Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti).

     1. Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi effettivamente realizzati, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.

     2. Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione all’importanza e alla specificità dell’intervento, ed è costituito dai seguenti documenti operativi:

     a) il manuale d’uso;

     b) il manuale di manutenzione;

     c) il programma di manutenzione.

     3. Il manuale d’uso si riferisce all’uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l’insieme delle informazioni atte a permettere all’utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un’utilizzazione impropria, per consentire di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al fine di sollecitare interventi specialistici.

     4. Il manuale d’uso contiene le seguenti informazioni:

     a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

     b) la rappresentazione grafica;

     c) la descrizione;

     d) le modalità di uso corretto.

     5. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce, in relazione alle diverse unità tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di servizio.

     6. Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:

     a) la collocazione nell’intervento delle parti menzionate;

     b) la rappresentazione grafica;

     c) la descrizione delle risorse necessarie per l’intervento manutentivo;

     d) il livello minimo delle prestazioni;

     e) le anomalie riscontrabili;

     f) le manutenzioni eseguibili direttamente dall’utente;

     g) le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.

     7. Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli e di interventi da eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione del bene e delle sue parti nel corso degli anni. Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:

     a) il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita;

     b) il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei controlli al fine di rilevare il livello prestazionale (qualitativo e quantitativo) nei successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle prestazioni aventi come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma;

     c) il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazioni per una corretta conservazione del bene.

     8. Il programma di manutenzione, il manuale d’uso ed il manuale di manutenzione redatti in fase di progettazione sono sottoposti a cura del Direttore dei lavori, al termine della realizzazione dell’intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l’esecuzione dei lavori.

 

     Art. 34. (Piani di sicurezza e coordinamento).

     1. I piani di sicurezza e coordinamento sono i documenti complementari al progetto esecutivo che prevedono l’organizzazione delle lavorazioni atta a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

     La loro redazione comporta, con riferimento alle varie tipologie di lavorazioni, l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi intrinseci al particolare procedimento di lavorazione connessi a congestione di aree di lavorazioni e dipendenti da sovrapposizione di fasi di lavorazioni.

     2. I piani sono costituiti da una relazione tecnica contenente le coordinate e la descrizione dell’intervento e delle fasi del procedimento attuativo, la individuazione delle caratteristiche delle attività lavorative con la specificazione di quelle critiche, la stima della durata delle lavorazioni, e da una relazione contenente la individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi in rapporto alla morfologia del sito, alla pianificazione e programmazione delle lavorazioni, alla presenza contemporanea di più soggetti prestatori d’opera, all’utilizzo di sostanze pericolose e ad ogni altro elemento utile a valutare oggettivamente i rischi per i lavoratori. I piani sono integrati da un disciplinare contenente le prescrizioni operative atte a garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori e da tutte le informazioni relative alla gestione del cantiere. Tale disciplinare comprende la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.

     3. Nei piani sono indicati tempi, modalità e procedure per l’attuazione, la contabilizzazione e la liquidazione degli oneri della sicurezza.

     4. Il computo metrico estimativo contiene l’indicazione delle quantità e prezzi unitari degli oneri della sicurezza, non soggetti a ribassi d’asta.

 

     Art. 35. (Cronoprogramma).

     1. Il progetto esecutivo è corredato dal cronoprogramma delle lavorazioni.

     2. Nei casi di appalto-concorso e di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, il cronoprogramma è presentato dall’appaltatore unitamente all’offerta.

     3. Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.

     4. Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all’impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal cronoprogramma.

 

     Art. 36. (Elenco dei prezzi unitari).

     1. Per la redazione dei computi metrico-estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti con le medesime modalità.

 

     Art. 37. (Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico).

     1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l’integrazione e l’aggiornamento della stima sommaria dei lavori redatta in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni.

     2. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, dedotte dagli elaborati grafici del progetto esecutivo, i prezzi di elenco.

     3. Nel quadro economico confluiscono:

     a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all’articolo 6, comma 4;

     b) l’accantonamento in misura non superiore al 10 per cento per imprevisti e per eventuali lavori in economia;

     c) l’importo dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano particellare allegato al progetto;

     d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci di cui si compone il quadro economico.

 

     Art. 38. (Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto).

     1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal presente Regolamento e dal capitolato generale d’appalto, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, in relazione alle caratteristiche dell’intervento con particolare riferimento a:

     a) termini di esecuzione e penali;

     b) programma di esecuzione dei lavori, sospensioni o riprese dei lavori;

     c) oneri a carico dell’appaltatore;

     d) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;

     e) liquidazione dei corrispettivi;

     f) controlli;

     g) specifiche modalità e termini di collaudo;

     h) modalità di soluzione delle controversie;

     i) adempimenti di legge e contrattuali dell’appaltatore nei confronti del personale dipendente.

     2. Allo schema di contratto è allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all’oggetto del singolo contratto.

     3. Il capitolato speciale d’appalto è diviso in due parti, l’una contenente la descrizione delle lavorazioni e l’altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

     a) nella prima parte tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell’oggetto dell’appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

     b) nella seconda parte le modalità di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalità di prove nonché, ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell’intervento, l’ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto prevede l’impiego di componenti prefabbricati, ne vanno precisate le caratteristiche principali, descrittive e prestazionali, la documentazione da presentare in ordine all’omologazione e all’esito di prove di laboratorio nonché le modalità di approvazione da parte del Direttore dei lavori, sentito il progettista, per assicurarne la rispondenza alle scelte progettuali.

     4. Nel caso di interventi complessi il capitolato può contenere, altresì, l’obbligo per l’aggiudicatario di redigere un documento (piano di qualità di costruzione e di installazione), da sottoporre alla approvazione della direzione dei lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d’opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal fine il capitolato suddivide tutte le lavorazioni previste in tre classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono alla classe:

     a) critica, le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la sicurezza delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento;

     b) importante, le strutture o loro parti nonché gli impianti o loro componenti correlabili, anche indirettamente, con la regolarità delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell’intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilità o di rilevante costo;

     c) comune, tutti i componenti e i materiali non compresi nelle classi precedenti.

     5. La classe di importanza è tenuta in considerazione:

     a) nell’approvvigionamento dei materiali da parte dell’aggiudicatario e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori;

     b) nella identificazione e rintracciabilità dei materiali;

     c) nella valutazione delle non conformità.

     6. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a corpo ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo è previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d’appalto indica, per ogni gruppo delle lavorazioni complessive dell’intervento ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota percentuale riferita all’ammontare complessivo dell’intervento. Tali importi e le correlate aliquote sono dedotti in sede di progetto esecutivo dal computo metrico estimativo. Al fine del pagamento in corso d’opera i suddetti importi e aliquote possono essere indicati anche disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti in corso d’opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali così definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte effettivamente eseguita.

     7. Per gli interventi il cui corrispettivo è previsto a misura, il capitolato speciale d’appalto precisa l’importo di ciascuno dei gruppi delle lavorazioni complessive dell’opera o del lavoro ritenute omogenee, desumendolo dal computo metrico estimativo.

     8. Ai fini della disciplina delle varianti, la verifica dell’incidenza delle eventuali variazioni è desunta dagli importi netti dei gruppi di lavorazione ritenuti omogenei definiti con le modalità di cui ai commi 6 e 7.

     9. Per i lavori il cui corrispettivo è in parte a corpo e in parte a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le lavorazioni per le quali in sede di progettazione risulta eccessivamente oneroso individuare in maniera certa e definita le rispettive quantità. Tali lavorazioni sono indicate nel provvedimento di approvazione della progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l’indicazione dell’importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo assunto a base d’asta.

     10. Il capitolato speciale d’appalto prescrive l’obbligo per l’impresa di presentare, prima dell’inizio dei lavori, un programma esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l’ammontare presunto, parziale e progressivo, dell’avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

     E’ in facoltà prescrivere, in sede di capitolato speciale d’appalto, eventuali scadenze differenziate di varie lavorazioni in relazione a determinate esigenze.

 

CAPO IV

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE

SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

 

     Art. 39. (Disposizioni generali).

     1. Un servizio di progettazione non può essere artificiosamente diviso in più parti ai fini di eludere l’applicazione delle norme che ne disciplinano l’affidamento.

 

     Art. 40. (Attività preliminare all’affidamento dei servizi di progettazione).

     1. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 9, della legge 14/2002, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, il Responsabile unico del procedimento sceglie la procedura più rispondente all’interesse pubblico tra quelle disciplinate dagli articoli 41, 42, 43 del Regolamento. Nei casi di cui all’articolo 9, comma 9bis, della legge 14/2002, come modificato dall’articolo 8 della legge regionale 26 maggio 2006, n. 9, il Responsabile unico del procedimento procede ai sensi dell’articolo 45 del Regolamento [5].

     2. Il Responsabile unico del procedimento determina i requisiti del prestatore del servizio fra uno o più di quelli sotto elencati:

     a) idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l’espletamento del servizio, attestate da titoli di studio e professionali e/o dall’elenco dei lavori progettati pertinenti al servizio da affidare;

     b) idoneità organizzativa, soddisfatta dall’adeguatezza dell’organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumenti;

     c) idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo ai servizi di progettazione similari a quello da affidare.

     3. L’idoneità tecnico-professionale è provata dall’indicazione dei titoli di studio e professionali, dall’elenco dei lavori progettati pertinenti al servizio da affidare con l’indicazione degli importi, nonché delle relative classi e categorie.

     4. L’idoneità organizzativa è provata dall’indicazione dell’organico medio dei dipendenti e dei dirigenti e la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali e degli strumenti disponibili.

     5. L’idoneità economico-finanziaria è provata mediante uno o più dei seguenti documenti:

     a) idonee dichiarazioni bancarie;

     b) bilanci o estratti di bilanci;

     c) dichiarazione sul fatturato globale di impresa e sul fatturato relativo ai servizi di progettazione similari a quelli oggetto della gara.

     6. Nella scelta della procedura il Responsabile unico del procedimento si attiene ai principi di economicità ed efficacia.

 

     Art. 41. (Procedure ad evidenza pubblica).

     1. L’Amministrazione aggiudicatrice che intende affidare un servizio di progettazione con le procedure ad evidenza pubblica del pubblico incanto e della licitazione privata rende nota tale intenzione con un bando di gara.

 

     Art. 42. (Pubblico incanto).

     1. Il bando di gara per l’affidamento degli incarichi con la procedura del pubblico incanto contiene l’indicazione della data, ora e luogo dell’apertura delle offerte, nonché gli elementi di cui all’articolo 43, comma 1 lettere a), b), c), d), e), m), n) e p).

 

     Art. 43. (Licitazione privata).

     1. Il bando di gara per l’affidamento degli incarichi con la procedura della licitazione privata contiene:

     a) il nome, l’indirizzo, i numeri di telefono, di telefax e di e-mail della stazione appaltante;

     b) l’indicazione dei servizi di progettazione con la specificazione delle prestazioni specialistiche necessarie compresa quella del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione;

     c) l’importo complessivo stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare, con l’indicazione delle classi e categorie dei lavori individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali di riferimento [6];

     d) l’ammontare presumibile del corrispettivo della progettazione, e le percentuali per il rimborso spese e per le prestazioni progettuali speciali eventualmente richieste, stabilite in base alle tariffe professionali di riferimento [7];

     e) l’importo massimo, stabilito con riferimento ai correnti prezzi di mercato, delle eventuali prestazioni accessorie;

     f) il tempo massimo per l’espletamento dell’incarico;

     g) i fattori ponderali da assegnare agli elementi di valutazione dell’offerta;

     h) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione;

     i) l’indirizzo al quale devono essere inviate le domande;

     j) il termine entro il quale sono spediti gli inviti a presentare un’offerta;

     k) il massimale dell’assicurazione prevista dall’articolo 30, comma 6, della legge;

     l) l’importo minimo della somma di tutti i lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie di cui alla lettera c), per i quali il soggetto concorrente ha svolto i servizi, nel decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando; tali importi devono essere stabiliti fra tre e cinque volte l’importo globale stimato dell’intervento cui si riferiscono i servizi da affidare;

     m) il numero massimo, compreso fra dieci e venti, dei soggetti da invitare a presentare un’offerta;

     n) il nominativo del Responsabile unico del procedimento.

     2. Le domande di partecipazione sono corredate da una dichiarazione, resa nelle forme previste dalla vigente legislazione, con la quale il professionista o il legale rappresentante del soggetto concorrente:

     a) attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare;

     b) indica, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, lettera l), gli importi dei lavori e specifica per ognuno di essi: il committente nonché le classi e le categorie, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, cui essi appartengono, il soggetto che ha svolto il servizio e la natura delle prestazioni effettuate;

     c) fornisce l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali nonché con l’indicazione del progettista che coordina la progettazione.

     3. Qualora il numero dei candidati in possesso dei requisiti richiesti superi quello massimo indicato al comma 1, lettera m), la stazione appaltante seleziona i soggetti da invitare alla presentazione dell’offerta per una metà arrotondata per difetto sulla base di una graduatoria formulata con i criteri di cui al comma 4 e per la restante parte tramite sorteggio pubblico.

     4. Le stazioni appaltanti selezionano i soggetti candidati ai quali spedire la lettera di invito a presentare l’offerta sulla base di una graduatoria predisposta secondo la seguente formula:

 

     P = ai x 25+bi x 25+ci x 25+di x 25

 

     dove:

     ai = Ii / Imax;

     bi = 1- (Si / Smax);

     ci = Ni / Nmax;

     di = Yi / Ymed per Yi di valore minore o uguale al valore di Ymed;

     di = 1- ([(Yi - Ymed) /(Ymax - Ymed)]) per Yi di valore maggiore al valore Ymed;

     Ii = media aritmetica degli importi dei lavori elencati dal soggetto iesimo;

     Imax = massimo valore delle medie Ii;

     Si = Scarto fra Ii e l’importo presunto dei lavori da progettare; lo scarto negativo è assunto pari a zero;

     Smax = massimo valore degli scarti Si;

     Ni = numero dei lavori elencati dal soggetto iesimo;

     Nmax = massimo valore dei numeri Ni;

     Yi = scarto fra l’importo massimo e l’importo minimo dei lavori elencati dal soggetto iesimo;

     Ymed = media aritmetica del valore degli scarti Yi;

     Ymax = massimo valore degli scarti Yi.

     Il punteggio è incrementato del cinque per cento qualora sia presente un candidato con almeno un professionista che, alla data di pubblicazione del bando abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni e siano indicate le prestazioni che quest’ultimo espleterà in caso di aggiudicazione del servizio. Il punteggio è ulteriormente incrementato del dieci per cento qualora almeno un componente del candidato possieda il certificato di qualità aziendale. Nel caso di candidati a pari punteggio la posizione in graduatoria è stabilita sulla base di un sorteggio in seduta riservata [8].

     5. Qualora non siano pervenute richieste di partecipazione alla gara ovvero un unico soggetto risulti in possesso dei requisiti previsti dal bando, il servizio può essere affidato a trattativa privata anche con l’interpello di un unico soggetto sulla base delle condizioni stabilite dal bando di gara, oppure si procede alla modifica delle condizioni contrattuali o dei requisiti richiesti e si avvia una nuova procedura ai sensi dell’articolo 9, comma 9 della legge.

     6. La lettera d’invito è inviata simultaneamente ai soggetti selezionati e deve indicare:

     a) la documentazione di cui all’articolo 44, comma 1 lettera b);

     b) l’indicazione del fattore ponderale da assegnare agli elementi di valutazione dell’offerta qualora suddivisi in sub-elementi. [9]

     7. I progetti valutabili sono quelli commissionati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

 

     Art. 44. (Modalità di svolgimento della gara).

     1. L’offerta è racchiusa in un plico che contiene:

     a) una busta contenente la documentazione amministrativa indicata nella lettera di invito e una dichiarazione presentata nelle forme previste dalla vigente legislazione circa l’insussistenza di condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare;

     b) una busta contenente l’offerta tecnica costituita:

     1) dalla documentazione grafica, descrittiva o fotografica di un numero massimo di tre progetti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità progettuale, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, secondo i criteri desumibili dalle tariffe professionali; tale documentazione viene presentata in massimo cinque schede di formato A3 e nel numero massimo di dieci schede di formato A4;

     2) dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell’incarico, contenuta nel numero massimo di trenta cartelle formato A4;

     3) dal curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio; la stazione appaltante può chiedere che tale curriculum sia sintetizzato sulla base di schede predisposte dalla stessa stazione appaltante;

     c) una busta contenente l’offerta economica costituita da:

     1. ribasso percentuale da applicarsi sull’intero importo stimato a base di gara, opportunamente giustificato analiticamente;

     2. riduzione da applicarsi al tempo fissato dal bando per l’espletamento dell’incarico, opportunamente giustificato con puntuale cronoprogramma [10].

     2. Le offerte sono valutate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

     a) qualità ed idoneità tecnica desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva;

     b) caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell’incarico e dai curriculum dei professionisti che svolgeranno il servizio;

     c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica;

     d) riduzione percentuale del tempo.

     3. La valutazione degli elementi di cui al comma 2, lettere a) e b) è affidata ad una Commissione giudicatrice.

     4. I fattori ponderali da assegnare agli elementi sono fissati nel bando di gara e possono variare:

     a) per l’elemento di cui al comma 2 lettera a): da 20 a 45;

     b) per l’elemento di cui al comma 2 lettera b): da 20 a 40;

     c) per l’elemento di cui al comma 2 lettera c): da 10 a 20;

     d) per l’elemento di cui al comma 2 lettera d): da 5 a 15. [11]

     5. La somma dei fattori ponderali deve essere pari a cento. Le misure dei punteggi devono essere stabilite in rapporto all’importanza relativa di ogni elemento di valutazione.

     6. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economica più vantaggiosa applicando criteri e formule di cui al comma 7.

     7. Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata utilizzando metodi multicriteri o multiobiettivi da indicarsi nel bando o nell’avviso di gara ovvero, in alternativa, utilizzando il seguente sistema multicriterio e multiobiettivo:

     a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa e le modalità di gestione di cui al comma 2 dell’articolo 44 lettere a) e b) attraverso la media dei punteggi, variabili tra zero ed uno, attribuiti dai singoli commissari e moltiplicati per il peso ponderale di cui al comma 4;

     b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa ed il tempo di esecuzione dei lavori, i punteggi relativi agli elementi c) e d) di cui al comma 2 vanno assegnati sulla base della seguente formula:

 

     Vi = Pmin/Pi * Peso

 

     dove:

     Vi = punteggio da assegnare al concorrente i-esimo;

     Pm = prezzo o tempo minimo offerto;

     Pi = prezzo o tempo del concorrente i-esimo;

     P = peso dell’elemento c) o dell’elemento d) stabilito nel bando. [12]

     8. Le stazioni appaltanti possono prevedere nel bando la procedura di verifica della congruità dell’offerta economicamente più vantaggiosa qualora i punti relativi al prezzo e la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

     L’esito negativo della verifica circa la compatibilità del ribasso offerto rispetto alla qualità delle prestazioni offerte comporta l’esclusione dell’offerta.

 

     Art. 45. (Affidamento dei servizi di progettazione di importo inferiore a 100.000,00 euro). [13]

     [1. L’affidamento dei servizi di progettazione di importo stimato superiore a 40.000,00 e inferiore a 100.000,00 euro è preceduto dalla pubblicazione dell’avviso nell’albo pretorio del comune ove si debbono eseguire i lavori, nell’albo della stazione appaltante e sul sito informatico della Regione. L’avviso è contestualmente inviato agli Ordini professionali.

     2. L’avviso deve contenere il numero massimo dei soggetti da invitare a presentare un’offerta, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione e gli elementi di cui all’articolo 43, comma 1 lettere a), b), c), d), e) f), h), i) ed n).

     3. Il numero massimo di candidati da invitare per l’affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e accessori è compreso tra cinque e dieci.

     4. Il candidato interessato si segnala alla stazione appaltante entro quindici giorni dalla pubblicazione dell’avviso sul sito informatico della Regione e, contestualmente alla segnalazione presenta una dichiarazione con la quale:

     a) attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare previste dalla vigente normativa nazionale;

     b) attesta di essere iscritto all’albo professionale;

     c) indica i lavori corrispondenti alle classi e alle categorie dell’opera da realizzare per i quali il professionista ha svolto i servizi nel quinquennio anteriore alla data di pubblicazione dell’avviso con i relativi importi per le prestazioni professionali fornite. La somma degli importi dei servizi prestati devono essere almeno pari all’80% e non superiori al 1000% dell’importo cui si riferiscono i servizi da affidare. Almeno uno dei servizi prestati deve essere di importo superiore o uguale all’80% dell’importo cui si riferiscono i servizi da affidare;

     d) fornisce l’elenco dei professionisti che svolgeranno i servizi con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e l’indicazione del progettista che coordina la progettazione.

     5. Il responsabile unico del procedimento invita i candidati che si sono segnalati. Qualora il numero dei candidati sia superiore a quello previsto dall’avviso, il responsabile unico del procedimento seleziona i professionisti da invitare alla presentazione dell’offerta, nel numero pari a quello stabilito, sulla base di una graduatoria ottenuta ponendo in ordine decrescente l’importo di cui al comma 4, lettera c). In caso di parità di posizione in graduatoria il responsabile unico del procedimento procede con sorteggio all’individuazione dei candidati da ammettere alla gara.

     6. Ai candidati non ammessi alla gara viene data comunicazione dell’esclusione contestualmente all’invio della lettera di invito ai candidati ammessi.

     7. Con la lettera di invito sono indicati:

     a) gli estremi dell’avviso pubblicato;

     b) il termine entro il quale deve pervenire l’offerta;

     c) l’indirizzo al quale l’offerta deve essere spedita e la lingua o le lingue in cui deve essere redatta;

     d) gli elementi di valutazione dell’offerta e il fattore ponderale da assegnare a ciascuno degli elementi medesimi.

     8. L’affidamento viene effettuato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto della vigente normativa.

     9. I servizi di progettazione possono essere affidati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, mediante procedura negoziata, alla quale è invitato un numero di soggetti non inferiore a tre, se sussistono in tale numero soggetti idonei, nei seguenti casi:

     a) qualora non siano pervenute domande di partecipazione alla gara, ovvero un unico soggetto risulti in possesso dei requisiti previsti dall’avviso e l’avviso non preveda l’affidamento in caso di un una unica offerta valida;

     b) l’avviso non preveda l’affidamento dell’incarico nel caso pervenga una sola offerta valida;

     c) quando l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili in nessun caso imputabili alla stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalla gara di cui al presente articolo;

     d) qualora l’importo dei servizi di progettazione da affidare sia inferiore a 40.000,00 euro.]

 

     Art. 46. (Valutazione dell’offerta).

     1. La valutazione dell’offerta considera più elementi variabili in relazione al servizio da prestare tra quelli sotto elencati:

     a) corrispettivo complessivo richiesto;

     b) riduzione percentuale da applicarsi al tempo massimo fissato per l’espletamento dell’incarico;

     c) metodologia di svolgimento della prestazione contenuta in una relazione illustrativa delle modalità di progettazione;

     d) espletamento di attività accessorie e complementari alla progettazione;

     e) collaborazione con un professionista che alla data dell’invito abbia ottenuto l’abilitazione all’esercizio professionale da non più di cinque anni con l’indicazione delle prestazioni che quest’ultimo espleterà in caso di affidamento del servizio;

     f) ulteriori elementi individuati in base al tipo di prestazione da effettuare.

 

     Art. 47. (Affidamento fiduciario del Responsabile unico del procedimento). [14]

     [1. Il Responsabile unico del procedimento affida il servizio di progettazione a soggetti di sua fiducia in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio medesimo.

     2. Il Responsabile unico del procedimento nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza evita affidamenti reiterati al medesimo soggetto quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per l’espletamento della progettazione sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti di sua fiducia.]

 

     Art. 48. (Affidamento fiduciario dell’amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante). [15]

     [1. L’amministratore, legale rappresentante della stazione appaltante, nell’ambito della propria competenza per valore attribuita dall’articolo 9, comma 9, lettera c), della legge affida in via fiduciaria il servizio di progettazione a soggetti abilitati in possesso dei requisiti per lo svolgimento del servizio medesimo.

     2. La competenza dell’amministratore legale rappresentante è esercitata di norma prima della nomina del Responsabile unico del procedimento e comunque prima che da questi sia avviata la procedura di scelta del progettista.

     3. Ciascuna stazione appaltante attua sulla base del proprio ordinamento le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.]

 

     Art. 49. (Concorso d’idee).

     1. Il concorso di idee è espletato con le modalità del pubblico incanto, ed è preceduto da pubblicità secondo la disciplina di cui all’articolo 54.

     2. I soggetti che possono partecipare al concorso sono indicati dalla normativa nazionale.

     3. Il concorrente predispone la proposta ideativa nella forma più idonea alla sua corretta rappresentazione. Nel bando non possono essere richiesti elaborati di livello pari o superiore a quelli previsti per il progetto preliminare. Il tempo di presentazione della proposta deve essere stabilito in relazione all’importanza e complessità del tema e non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

     4. La valutazione delle proposte presentate al concorso di idee è effettuata da una commissione giudicatrice sulla base di criteri e metodi stabiliti nel bando di gara.

     5. Le stazioni appaltanti riconoscono un congruo premio al soggetto che ha elaborato l’idea ritenuta migliore.

     6. L’idea premiata è acquisita in proprietà dalla stazione appaltante e, previa eventuale definizione dei suoi aspetti tecnici, può essere posta a base di gara di un concorso di progettazione ovvero di un appalto di servizi e alla relativa procedura è ammesso a partecipare il vincitore del premio qualora in possesso dei relativi requisiti soggettivi.

 

     Art. 50. (Contenuto del bando).

     1. Il bando per il concorso di idee contiene:

     a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;

     b) nominativo del Responsabile unico del procedimento;

     c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;

     d) eventuali modalità di rappresentazione delle idee;

     e) modalità di presentazione delle proposte, comunque costituite da schemi grafici e da una relazione tecnico economica;

     f) termine per la presentazione delle proposte;

     g) criteri e metodi per la valutazione delle proposte;

     h) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;

     i) data di pubblicazione.

 

     Art. 51. (Concorso di progettazione).

     1. Il concorso di progettazione è aggiudicato con pubblico incanto ovvero con licitazione privata.

     2. L’espletamento del concorso di progettazione è preceduto da pubblicità secondo quanto previsto dall’articolo 53. Il termine per la presentazione delle proposte progettuali non può essere inferiore a giorni novanta.

     3. Nel concorso di progettazione sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto al comma 6. Il bando di gara stabilisce se al vincitore del concorso è affidato l’incarico della progettazione definitiva e/o esecutiva. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

     4. L’ammontare del premio da assegnare al vincitore è determinato in misura non superiore al 60 per cento dell’importo presunto dei servizi necessari per la redazione del progetto preliminare calcolato sulla base delle vigenti tariffe professionali. Una ulteriore somma compresa fra il 40 ed il 70 per cento è stanziata per i concorrenti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese per la redazione del progetto preliminare.

     5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore.

     6. In caso di intervento di particolare rilevanza e complessità può procedersi ad esperimento di un concorso articolato in due gradi, di cui il secondo, che ha ad oggetto la presentazione del progetto preliminare, si svolge tra i soggetti individuati attraverso la valutazione di proposte di idee presentate al concorso di primo grado e selezionate senza formazione di graduatorie di merito né assegnazione di premi. I tempi di presentazione delle proposte non possono essere inferiori a novanta giorni per il primo grado e a centoventi giorni per il secondo grado.

     7. Le stazioni appaltanti, dandone adeguata motivazione, possono altresì procedere, all’esperimento di un concorso in due gradi, il primo avente ad oggetto la presentazione di un progetto preliminare, e il secondo avente ad oggetto la presentazione di un progetto definitivo. Restano ferme le altre disposizioni del comma 6.

 

     Art. 52. (Contenuto del bando).

     1. Il bando per i concorsi di progettazione contiene:

     a) nome, indirizzo, numeri di telefono e telefax e di e-mail della stazione appaltante;

     b) nominativo del Responsabile unico del procedimento;

     c) descrizione delle esigenze della stazione appaltante;

     d) importo del premio da assegnare al vincitore del concorso;

     e) data di pubblicazione;

     f) procedura di aggiudicazione prescelta;

     g) numero di partecipanti al secondo grado selezionati secondo quanto previsto dall’articolo 50, comma 6;

     h) descrizione del progetto;

     i) numero, compreso tra dieci e venti, previsto di partecipanti nel caso di licitazione privata;

     j) modalità, dei contenuti e dei termini della domanda di partecipazione nonché dei criteri di scelta nel caso di licitazione privata;

     k) modalità, dei contenuti e dei termini per la presentazione delle proposte nonché dei criteri per la loro valutazione;

     l) «peso» o «punteggio» da attribuire, con somma pari a cento e con gradazione rapportata all’importanza relativa di ciascuno, agli elementi di giudizio nei quali è scomponibile la valutazione del progetto oggetto del concorso;

     m) indicazione del carattere vincolante o meno della decisione della commissione giudicatrice;

     n) costo massimo di realizzazione all’intervento da progettare determinato sulla base di valori parametrici fissati nel bando stesso;

     o) informazioni circa le modalità di presentazione dei progetti;

     p) indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare la documentazione di cui al comma 3.

     2. Il bando contiene anche le informazioni circa le modalità di ritiro degli elaborati non premiati e per i quali non è stato disposto il rimborso spese, nonché l’eventuale facoltà della commissione di menzionare i progetti che, pur non premiati, presentano profili di particolare interesse.

     3. Al bando di gara sono allegate le planimetrie con le curve di livello riguardanti le aree interessate dall’intervento, le relazioni e i grafici relativi alle indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche effettuate sulle medesime aree.

 

     Art. 53. (Valutazione delle proposte progettuali).

     1. La valutazione delle proposte progettuali presentate al concorso di progettazione è eseguita sulla base di criteri e metodi stabiliti negli atti di gara.

 

     Art. 54. (Pubblicità e termini).

     1. Per i servizi di progettazione di importo inferiore alla soglia comunitaria, da affidarsi con gara pubblica, i bandi di gara sono pubblicati sul sito informatico della Regione di cui all’articolo 38 della legge e per estratto su due quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale [16].

     2. I termini per la partecipazione e per la presentazione delle offerte nelle gare ad evidenza pubblica sono disciplinati dalla direttiva comunitaria e dalle norme interne di recepimento, fatto salvo quanto previsto per il concorso di idee e per il concorso di progettazione.

     [3. I termini per la presentazione delle offerte nelle procedure esperite ai sensi dell’articolo 9, comma 9, lettera b) della legge, sono stabiliti dalla stazione appaltante in relazione alla complessità del servizio richiesto e di norma non possono essere inferiori a diciannove giorni.] [17]

     4. Qualora la fase di pubblicità della gara interessi il periodo compreso tra il 10 ed il 20 agosto, la stazione appaltante valuta l’opportunità di un prolungamento dei termini minimi di presentazione dell’offerta.

 

CAPO V

ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI

 

     Art. 55. (Disposizioni preliminari).

     1. L’avvio delle procedure di scelta del contraente presuppone la verifica di cui all’articolo 4, comma 2, lettera h).

     2. L’offerta da presentare per l’affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l’attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

     3. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il Responsabile unico del procedimento e l’impresa appaltatrice non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori.

     4. Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o ad un giorno successivo.

     5. Gli adempimenti necessari per l’avvio delle procedure espropriative e per il conseguimento del decreto di occupazione di urgenza sono posti in essere in tempi compatibili con la stipulazione del contratto.

 

     Art. 56. (Procedura ristretta).

     1. Non si fa luogo a procedura ristretta qualora il numero dei candidati qualificati ammessi a partecipare alla gara sia inferiore a tre. In tal caso, la stazione appaltante dichiara la gara deserta e può dar corso alla procedura negoziata.

     2. Le stazioni appaltanti comunicano ai candidati od offerenti che lo richiedano le decisioni assunte riguardo all’aggiudicazione o alla mancata aggiudicazione dell’appalto, o l’eventuale decisione di avviare nuova procedura di affidamento.

     3. Le stazioni appaltanti comunicano altresì ad ogni candidato o offerente non ammesso alla gara o non selezionato che lo richieda i motivi della mancata ammissione o del rigetto della sua offerta, e della scelta dell’offerta vincente, ove non vi ostino motivi di pubblico interesse o di tutela dell’impresa.

 

     Art. 57. (Procedura ristretta semplificata). [18]

     1. La procedura ristretta semplificata è preceduta dalla pubblicazione dell’avviso di gara ai sensi degli articoli 37, comma 3, e 38 della legge.

     2. L’avviso deve contenere:

     a) nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex, telefax ed e-mail della stazione appaltante;

     b) categoria prevalente e classifiche del lavoro da appaltare e procedura di aggiudicazione prescelta;

     c) luogo di esecuzione, oggetto dell’appalto, descrizione delle lavorazioni, importo complessivo, oneri per la sicurezza, modalità di determinazione del corrispettivo;

     d) il termine ultimo per il completamento dei lavori e, per quanto possibile, termine ultimo per l’avvio dei lavori;

     e) data limite di ricevimento delle domande di partecipazione, modalità di invio, indirizzo a cui devono essere trasmesse, lingua o lingue in cui devono essere redatte;

     f) termine ultimo di spedizione degli inviti a presentare offerte;

     g) cauzione e garanzie richieste;

     h) condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione alla gara previste dalla vigente normativa nazionale;

     i) criterio utilizzato per l’aggiudicazione dell’appalto;

     j) presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale il concorrente attesta di non trovarsi nelle condizioni di esclusione e di limitazione alla partecipazione alle gare;

     k) numero massimo delle imprese da invitare, compreso tra quindici e venticinque per gli affidamenti di importo compreso tra 500.001,00 e 1.499.999,00 euro;

     l) numero massimo delle imprese da invitare, compreso tra dieci e quindici, per gli affidamenti di importo compreso tra 100.001,00 e 500.000,00 euro;

     m) numero massimo delle imprese da invitare tra cinque e dieci per gli affidamenti di importo inferiore a 100.000,00 euro.

     3. I soggetti esecutori di lavori pubblici possono segnalare alla stazione appaltante il loro interesse a partecipare alla procedura ristretta semplificata; il termine di ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di cui al comma 2 sul sito informatico della Regione.

     4. La segnalazione deve indicare le categorie e classifiche risultanti da attestazione SOA ove obbligatorie ovvero l’iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato agricoltura e deve essere corredata dalla dichiarazione di cui al comma 2, lettera j).

     5. È ammessa la segnalazione di interesse congiunta di più imprese che si obblighino, in caso di aggiudicazione, a costituire un raggruppamento nelle forme di legge.

     6. Il responsabile unico del procedimento invita alla procedura ristretta semplificata le imprese che si sono segnalate. Qualora le imprese candidate siano in numero superiore al numero delle imprese da ammettere alla gara, il responsabile unico del procedimento forma una graduatoria delle imprese candidate sulla base dei criteri di idoneità organizzativo dimensionale del regolamento-tipo di cui all’articolo 20 della legge ed invita le imprese classificate secondo detto ordine sino a concorrenza del numero stabilito. In caso di parità di punteggio il responsabile unico del procedimento procede a sorteggio. L’impresa invitata singolarmente può presentare offerta in qualità di mandataria di raggruppamento.

     7. Alle imprese non ammesse alla gara viene data comunicazione dell’esclusione contestualmente all’invio della lettera d’invito alle imprese ammesse.

     8. Con la lettera di invito sono indicati:

     a) gli estremi dell’avviso pubblicato;

     b) il termine per la ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

     c) l’indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili prescritte dall’avviso;

     d) gli elementi di valutazione dell’offerta e il fattore ponderale da assegnare a ciascuno degli elementi medesimi.

     9. Qualora non sia raggiunto il numero minimo di imprese da invitare, la stazione appaltante può dare corso alla procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 21, comma 4, della legge, cui partecipano i soggetti che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura ristretta semplificata.

 

     Art. 58. (Procedura negoziata). [19]

     [1. La stazione appaltante, quando ricorrono i presupposti fissati dalla legge, individua le imprese da invitare alla procedura negoziata per quanto possibile sulla base di informazioni sulle caratteristiche di qualità e qualificazione desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.

     2. Le imprese individuate ai sensi del comma 1 sono contemporaneamente invitate a presentare, anche in qualità di mandataria di raggruppamento le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta.

     [3. La stazione appaltante negozia le condizioni del contratto con l’impresa che ha presentato l’offerta più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualità e qualificazione previsti per l’aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette.] [20]]

 

     Art. 59. (Termini delle gare per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria).

     1. Il termine di ricezione delle domande di partecipazione alla procedura ristretta e all’appalto-concorso, relativi a lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria non può essere inferiore a diciannove giorni dalla data di pubblicazione del bando.

     2. Il termine di ricezione delle offerte per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria da aggiudicarsi con procedure aperte non può essere inferiore a ventisei giorni dalla data di pubblicazione del bando; per la procedura ristretta lo stesso termine non può essere inferiore a venti giorni dalla data di spedizione degli inviti; per l’appalto-concorso tale termine non può essere inferiore a ottanta giorni; per la procedura ristretta semplificata e per la procedura negoziata il termine non può essere inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione degli inviti.

     3. Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di ricezione delle offerte devono essere adeguatamente aumentati.

     4. I capitolati d’oneri ed i documenti complementari, sempre che richiesti in tempo utile, devono essere inviati alle imprese dalle stazioni appaltanti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.

     5. Le informazioni complementari sui capitolati d’oneri, sempre che richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

     6. Quando, per la loro mole, i capitolati d’oneri ed i documenti o le informazioni complementari non possono essere forniti nei termini o quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini di cui al comma 2 devono essere adeguatamente aumentati.

     7. I termini sono calcolati conformemente alle vigenti disposizioni dell’Unione europea.

 

     Art. 60. (Lettera d’invito).

     1. La stazione appaltante, ricevute le domande di partecipazione, invita nella stessa data e per iscritto i candidati in possesso dei requisiti previsti nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera di invito deve contenere:

     a) l’indirizzo dell’ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d’oneri ed i documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché l’importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere i suddetti documenti;

     b) il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

     c) gli estremi del bando di gara;

     d) i criteri di aggiudicazione dell’appalto, se non figurano nel bando di gara.

 

     Art. 61. (Forme di pubblicità).

     1. In attuazione dell’articolo 37, commi 2 e 3 della legge, le stazioni appaltanti provvedono alla pubblicazione dei bandi di gara per l’affidamento di lavori pubblici sul sito informatico della Regione utilizzando la rete Internet.

     2. L’accesso al servizio di pubblicazione bandi è subordinato all’acquisizione di una password che consente altresì l’accesso al servizio di comunicazione dei dati degli appalti prevista dall’articolo 38 della legge. Qualora le stazioni appaltanti non siano già in possesso della password, la richiedono alla competente struttura regionale.

     3. Le stazioni appaltanti sono responsabili delle pubblicazioni effettuate, nonché della custodia della password.

     4. L’onere di avvalersi di idonea protezione contro i virus informatici, al fine di non danneggiare il servizio informatico, è a carico delle stazioni appaltanti.

     5. Le stazioni appaltanti sono tenute a dotarsi di una casella di posta elettronica per le comunicazioni con la struttura regionale competente.

     6. Rimangono a carico delle stazioni appaltanti i costi di connessione e l’acquisto del materiale hardware e software necessario alla connessione.

     7. La Regione rende disponibili sul proprio sito Internet i bandi di gara e gli avvisi pubblicati e dà riscontro a mezzo di posta elettronica dell’avvenuta pubblicazione [21].

     8. I dati personali sono trattati unicamente per le finalità previste dalla legge, nel rispetto della legge 675/1996.

     9. Il servizio di pubblicazione dei bandi di gara viene attivato dal 30 settembre 2003. Il termine può essere differito con deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     10. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani a diffusione regionale si intendono quelli più diffusi, in termini di vendita, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale.

 

     Art. 62. (Procedure accelerate).

     1. Se per ragioni di urgenza non è possibile l’osservanza dei termini di cui all’articolo 59, la stazione appaltante può stabilire:

     a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando;

     b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione dell’invito.

     2. Sempre che siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari sul capitolato d’oneri devono essere comunicate dalla stazione appaltante almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte.

     3. Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare l’offerta sono trasmessi per le vie più rapide possibili. Le domande inviate mediante telegramma, telescritto, posta elettronica o telefono sono confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine indicato al comma 1, lettere a) e b).

 

     Art. 63. (Bando di gara per la concessione).

     1. Il bando di gara per l’affidamento della concessione specifica le modalità con le quali i partecipanti alla gara dimostrano la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie a coprire il costo dell’investimento. Il bando di gara, sulla base dei dati del piano economico-finanziario compreso nel progetto preliminare, indica:

     a) l’eventuale prezzo massimo che l’Amministrazione aggiudicatrice intende corrispondere;

     b) l’eventuale prezzo minimo che il concessionario è tenuto a corrispondere per la costituzione o il trasferimento di diritti;

     c) l’eventuale canone da corrispondere all’Amministrazione aggiudicatrice;

     d) l’eventuale percentuale dei lavori da appaltare a terzi;

     e) il tempo massimo previsto per l’esecuzione dei lavori e per l’avvio della gestione;

     f) la durata massima della concessione;

     g) il livello minimo della qualità di gestione del servizio, nonché delle relative modalità;

     h) il livello iniziale massimo e la struttura delle tariffe da praticare all’utenza e la metodologia del loro adeguamento nel tempo;

     i) eventuali ulteriori elementi specifici che saranno inseriti nel contratto.

     2. Le Amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere la facoltà per i concorrenti di inserire nell’offerta la proposta di eventuali varianti al progetto posto a base di gara, indicando quali parti dell’opera o del lavoro è possibile variare e a quali condizioni.

 

     Art. 64. (Schema di contratto di concessione).

     1. Lo schema di contratto di concessione indica:

     a) le condizioni relative all’elaborazione da parte del concessionario del progetto dei lavori da realizzare e le modalità di approvazione da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice;

     b) l’indicazione delle caratteristiche funzionali, impiantistiche, tecniche e architettoniche dell’opera e lo standard dei servizi richiesti;

     c) i poteri riservati all’Amministrazione aggiudicatrice, ivi compresi i criteri per la vigilanza sui lavori da parte del Responsabile unico del procedimento;

     d) la specificazione della quota annuale di ammortamento degli investimenti;

     e) le procedure di collaudo;

     f) le modalità ed i termini per la manutenzione e per la gestione dell’opera realizzata, nonché i poteri di controllo del concedente sulla gestione stessa;

     g) le penali per le inadempienze del concessionario, nonché le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione;

     h) le modalità di corresponsione dell’eventuale prezzo;

     i) i criteri per la determinazione e l’adeguamento della tariffa che il concessionario potrà riscuotere dall’utenza per i servizi prestati;

     j) l’obbligo per il concessionario di acquisire tutte le approvazioni necessarie oltre quelle già ottenute in sede di approvazione del progetto;

     k) le modalità ed i termini di adempimento da parte del concessionario degli eventuali oneri di concessione, comprendenti la corresponsione di canoni o prestazioni di natura diversa;

     l) le garanzie assicurative richieste per le attività di progettazione, costruzione e gestione;

     m) le modalità, i termini e gli eventuali oneri relativi alla consegna del lavoro all’Amministrazione aggiudicatrice al termine della concessione.

 

     Art. 65. (Contenuti dell’offerta per la concessione di lavori pubblici).

     1. In relazione a quanto previsto nel bando l’offerta contiene:

     a) il prezzo richiesto dal concorrente;

     b) il prezzo che eventualmente il concorrente è disposto a corrispondere all’Amministrazione aggiudicatrice;

     c) il canone da corrispondere all’Amministrazione aggiudicatrice;

     d) il tempo di esecuzione dei lavori;

     e) la durata della concessione;

     f) il livello iniziale della tariffa da praticare all’utenza ed il livello delle qualità di gestione del servizio e delle relative modalità;

     g) le eventuali varianti al progetto posto a base di gara.

     2. All’offerta è inoltre allegato un dettagliato piano economico finanziario dell’investimento e della connessa gestione per tutto l’arco temporale prescelto.

 

     Art. 66. (Appalto per l’esecuzione dei lavori congiunto all’acquisizione di beni immobili).

     1. Se il corrispettivo dell’appalto dei lavori è costituito, in tutto o in parte, dal trasferimento in favore dell’appaltatore delle proprietà di beni immobili, il bando di gara prevede l’importo minimo del prezzo che l’offerente dovrà versare per l’acquisizione del bene, nonché il prezzo massimo posto a base di gara per l’esecuzione dei lavori.

     2. I concorrenti presentano offerte aventi ad oggetto alternativamente:

     a) il prezzo per l’acquisizione del bene;

     b) il prezzo per la esecuzione dei lavori;

     c) il prezzo per la congiunta acquisizione del bene ed esecuzione dei lavori.

     3. Le buste contenenti le offerte specificano, a pena di esclusione, a quale delle tre ipotesi di cui al comma 2 l’offerta fa riferimento. Nessun concorrente può presentare più offerte.

     4. L’Amministrazione aggiudicatrice dichiara la gara deserta qualora nessuna delle offerte pervenute abbia ad oggetto l’acquisizione del bene.

     5. Qualora le offerte pervenute riguardino:

     a) esclusivamente l’acquisizione del bene, la proprietà dello stesso viene aggiudicata al miglior offerente;

     b) esclusivamente l’esecuzione di lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta;

     c) la sola acquisizione del bene ovvero la sola esecuzione dei lavori ovvero l’acquisizione del bene congiuntamente all’esecuzione dei lavori, la vendita del bene e l’appalto per l’esecuzione dei lavori vengono aggiudicati alla migliore offerta congiunta, sempre che essa sia più conveniente delle due migliori offerte separate. In caso contrario l’aggiudicazione, avviene in favore della migliore offerta relativa all’acquisizione del bene e a quella relativa all’esecuzione dei lavori.

     6. Il valore dei beni immobili da trasferire a seguito della procedura di gara è determinato dal Responsabile unico del procedimento sulla base dei criteri estimativi desumibili dalle norme fiscali.

 

     Art. 67. (Tipologie di lavori eseguibili in economia).

     1. Ciascuna stazione appaltante individua in apposito Regolamento i lavori di importo non superiore a euro 200.000,00, I.V.A. esclusa, che possono essere eseguiti in Amministrazione diretta e mediante cottimo fiduciario, tenuto conto delle proprie specifiche esigenze.

     2. La realizzazione dei lavori in economia mediante Amministrazione diretta può riguardare tutti gli interventi di competenza della stazione appaltante; l’affidamento in economia con il cottimo fiduciario riguarda lavori delle seguenti tipologie:

     a) manutenzione di opere od impianti, interventi per la rinaturazione, il ripristino e la conservazione di ambienti naturali, nonché per la fruizione degli stessi;

     b) interventi in materia di sicurezza;

     c) lavori che non possono essere differiti, dopo l’infruttuoso esperimento delle procedure di gara;

     d) lavori necessari per la compilazione di progetti;

     e) completamento di opere o impianti a seguito di risoluzione del contratto, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.

     3. Nel cottimo l’affidamento è preceduto da indagine di mercato fra un numero di imprese non inferiore a tre; per i lavori di importo inferiore a euro 40.000,00 si può procedere ad affidamento diretto [22].

     4. Il Responsabile unico del procedimento opera nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza evitando l’interpello reiterato di concorrenti quando sia a conoscenza che i requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori sono posseduti da un numero sufficientemente ampio di soggetti.

     5. L’atto di cottimo deve indicare:

     a) l’elenco dei lavori e delle somministrazioni;

     b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l’importo di quelle a corpo;

     c) le condizioni di esecuzione;

     d) il termine di ultimazione dei lavori;

     e) le modalità di pagamento;

     f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista.

 

     Art. 68. (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso sull’elenco prezzi).

     1. Quando la gara si tiene con il metodo del massimo ribasso sull’elenco prezzi unitari, l’autorità che presiede la gara, aperti i plichi ricevuti e verificata la documentazione presentata, aggiudica l’appalto al concorrente che ha presentato il massimo ribasso percentuale determinato ai sensi dei commi 2 e 3.

     2. Nel caso di lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, ove il soggetto che presiede la gara, individui offerte che presentano un ribasso percentuale ritenuto anormalmente basso, sospende la seduta e comunica i nominativi dei relativi concorrenti al Responsabile unico del procedimento. Questi richiede ai precitati concorrenti, assegnando un termine congruo, precise giustificazioni in merito all’offerta presentata e, anche avvalendosi di organismi tecnici della stazione appaltante, esamina le giustificazioni presentate e valuta la congruità delle offerte. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, il soggetto che presiede la gara, alla riapertura della seduta pubblica, pronuncia l’esclusione delle offerte giudicate non congrue e aggiudica l’appalto.

     3. A seguito dell’esclusione dell’offerta giudicata non congrua, la stazione appaltante comunica l’avvenuta esclusione e le relative motivazioni all’Osservatorio dei lavori pubblici, che provvede a darne informativa alla Commissione della Comunità europea.

     4. Nel caso di lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria non si procede all’esclusione automatica se il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso, le offerte ritenute anormalmente basse rispetto alla prestazione sono soggette a verifica di congruità da parte del Responsabile unico del procedimento, che chiede ai relativi offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi giustificativi dell’offerta presentata. Se la risposta non perviene in termine utile o comunque non è ritenuta adeguata, la stazione appaltante esclude la relativa offerta e aggiudica l’appalto al migliore offerente rimasto in gara.

 

     Art. 69. (Aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari).

     1. Se l’appalto è aggiudicato con procedura ristretta o ristretta semplificata e con il metodo dell’offerta a prezzi unitari, alla lettera d’invito è allegata la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori composta da sette colonne. Nella lista, vidimata in ogni suo foglio dal Responsabile unico del procedimento, sono riportati per ogni lavorazione e fornitura, nella prima colonna il numero di riferimento dell’elenco delle descrizioni delle varie lavorazioni e forniture previste in progetto, nella seconda colonna la descrizione sintetica delle varie lavorazioni e forniture, nella terza colonna le unità di misura, nella quarta colonna il quantitativo previsto in progetto per ogni voce.

     2. Nel termine fissato con la lettera di invito, i concorrenti rimettono alla stazione appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, la lista di cui al comma 1 che riporta, nella quinta e sesta colonna, i prezzi unitari offerti per ogni lavorazione e fornitura espressi in cifre nella quinta colonna ed in lettere nella sesta colonna e, nella settima colonna, i prodotti dei quantitativi risultanti dalla quarta colonna per i prezzi indicati nella sesta. Il prezzo complessivo offerto, rappresentato dalla somma di tali prodotti, è indicato dal concorrente in calce al modulo stesso unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

     3. Nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non sono da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.

     4. In caso di procedura aperta, il bando di gara contiene l’indicazione dei giorni e delle ore in cui gli interessati possono recarsi presso gli uffici della stazione appaltante per ritirare copia della lista delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1.

     5. Nel caso di appalto integrato nonché nel caso di appalti i cui corrispettivi sono stabiliti esclusivamente a corpo ovvero a corpo e a misura, la lista delle quantità relative alla parte dei lavori a corpo posta a base di gara ha effetto ai soli fini dell’aggiudicazione. L’offerta va inoltre accompagnata, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione di presa d’atto che l’indicazione delle voci e delle quantità non ha effetto sull’importo complessivo dell’offerta che, seppure determinato attraverso l’applicazione dei prezzi unitari offerti alle quantità delle varie lavorazioni, resta fisso ed invariabile.

     6. Nel giorno e nell’ora stabiliti nel bando di gara, l’autorità che presiede la gara apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5; legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede all’aggiudicazione.

     7. La stazione appaltante, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall’aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali.

 

     Art. 70. (Offerta economicamente più vantaggiosa).

     1. In caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, i «pesi» o «punteggi» da assegnare agli elementi di valutazione previsti dall’articolo 17, comma 3 della legge devono essere globalmente pari a cento, e devono essere indicati nel bando di gara o nella lettera invito.

     2. Lo stesso bando di gara o la lettera invito per tutti gli elementi di valutazione qualitativa prevedono i sub-elementi ed i «sub-pesi» o i «sub-punteggi» in base ai quali è determinata la valutazione.

     3. In una o più sedute riservate, la Commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi. Successivamente, in seduta pubblica, la Commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi e delle riduzioni di ciascuna di esse, determina l’offerta economicamente più vantaggiosa.

 

     Art. 71. (Commissione giudicatrice e modalità di scelta dei commissari).

     1. Nelle Commissioni giudicatrici di cui all’articolo 17 della legge, tutti i commissari sono scelti mediante sorteggio, anche in seduta riservata, ad eccezione del Presidente che è nominato direttamente dalle stazioni appaltanti.

     2. Ai fini del sorteggio il Responsabile unico del procedimento predispone un elenco dei nominativi proposti dalla stazione appaltante, sentiti gli ordini ed i collegi professionali e le facoltà universitarie. La richiesta agli ordini, collegi e facoltà universitarie può essere fatta anche in via generale per tipologie omogenee di lavori; le designazioni così effettuate conservano validità per un anno solare. Gli ordini, i collegi, le facoltà universitarie possono integrare e modificare le designazioni nel corso dell’anno solare. Qualora nel termine di trenta giorni non siano pervenuti i nominativi richiesti, la stazione appaltante può scegliere i commissari a propria discrezione tra soggetti in possesso dei necessari requisiti di competenza tecnica.

     3. L’atto di nomina dei membri della Commissione ne determina il compenso e fissa il termine per l’espletamento dell’incarico. Tale termine può essere prorogato solo per giustificati motivi. L’incarico si intende espletato con la formulazione della proposta di aggiudicazione alla stazione appaltante.

     4. Al momento dell’accettazione dell’incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell’articolo 47, comma 1, D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all’articolo 17, comma 6, della legge.

     5. Il componente di Commissione giudicatrice che abbia un qualsiasi interesse personale o professionale nei confronti di uno o più soggetti comunque coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle attività di gara o di esecuzione dei lavori, ha l’obbligo di astenersi dal partecipare alle operazioni di gara.

     6. Ciascun commissario non può far parte contemporaneamente di più Commissioni giudicatrici nominate dalla medesima stazione appaltante.

 

     Art. 72. (Ufficio di direzione dei lavori).

     1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima di ogni affidamento, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di Direttore operativo o di ispettore di cantiere.

     2. L’ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

 

     Art. 73. (Direttore dei lavori).

     1. Il Direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.

     2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

     3. Il Direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall’articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all’articolo 21 della predetta legge.

     4. Il Direttore dei lavori, in aggiunta alle attività ed ai compiti espressamente indicati dal presente Regolamento, verifica, a lavori ultimati, la validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione [23].

 

     Art. 74. (Direttori operativi).

     1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il Direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei lavori.

     2. Ai Direttori operativi possono essere affidati dal Direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

     a) verificare che l’appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

     b) programmare e coordinare le attività dell’ispettore di cantiere;

     c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

     d) assistere il Direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

     e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al Direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

     f) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;

     g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

     h) collaborare alla tenuta dei libri contabili.

 

     Art. 75. (Ispettori di cantiere).

     1. Gli assistenti con funzioni di Ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di Ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

     2. Agli Ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

     a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

     b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

     c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

     d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

     e) l’assistenza alle prove di laboratorio;

     f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

     g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal Direttore dei lavori.

 

     Art. 76. (Sicurezza nei cantieri).

     1. Le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono di norma svolte dal Direttore dei lavori. Nell’eventualità che il Direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa o comunque quando la stazione appaltante non ritenga di attribuire al Direttore dei lavori tali funzioni, le stesse sono attribuite ad altro soggetto avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni.

 

     Art. 77. (Ordini di servizio).

     1. L’ordine di servizio è l’atto mediante il quale sono impartite tutte le disposizioni e istruzioni da parte del Direttore dei lavori all’appaltatore. L’ordine di servizio è redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori e comunicato a mani dell’appaltatore o inviato al suo domicilio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

 

     Art. 78. (Giorno e termine per la consegna).

     1. Dopo l’approvazione del contratto o, qualora vi siano ragioni di urgenza, subito dopo l’aggiudicazione definitiva, il Responsabile unico del procedimento autorizza il Direttore dei lavori alla consegna dei lavori.

     2. La consegna dei lavori deve avvenire non oltre quarantacinque giorni dalla data di registrazione alla Corte dei conti del decreto di approvazione del contratto, e non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del contratto quando la registrazione della Corte dei conti non è richiesta per legge. Nei casi in cui non sia prevista l’approvazione, il termine di quarantacinque giorni decorre dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorre dalla data dell’accettazione dell’offerta.

     3. Il Direttore dei lavori comunica all’appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

     4. In caso di consegna in via d’urgenza, il Direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’appaltatore, per rimborsare le relative spese nell’ipotesi di mancata stipula del contratto.

     5. Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.

     6. La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’appaltatore; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento dell’opera o dei lavori.

     7. Qualora l’appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

     8. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell’istanza di recesso l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dal capitolato generale. Ove l’istanza dell’impresa non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal capitolato generale.

     9. La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l’istanza di recesso dell’appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma 8, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale.

     10. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9.

     11. Nelle ipotesi previste dai commi 8, 9 e 10 il Responsabile unico del procedimento ha l’obbligo di informare l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici.

 

     Art. 79. (Processo verbale di consegna).

     1. Il processo verbale di consegna contiene i seguenti elementi:

     a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

     b) le aree, le cave, i locali ed i mezzi d’opera concessi all’appaltatore per la esecuzione dei lavori; al processo verbale di consegna vanno uniti i profili delle cave in numero sufficiente per poter in ogni tempo calcolare il volume totale del materiale estratto;

     c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di cui al comma 7, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori.

     2. Qualora, per l’estensione delle aree o dei locali, o per l’importanza dei mezzi d’opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del processo verbale di consegna.

     3. Qualora la consegna sia eseguita ai sensi dell’articolo 78, comma 4, il processo verbale indica a quali materiali l’appaltatore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’impresa. Ad intervenuta stipula del contratto il Direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.

     4. Il processo verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal Direttore dei lavori e dall’appaltatore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.

     5. Un esemplare del verbale di consegna è inviato al Responsabile unico del procedimento, che ne rilascia copia conforme all’appaltatore, ove questa lo richieda.

     6. La consegna dei lavori può farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale quando la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si preveda una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale, fatte salve diverse pattuizioni; tali pattuizioni possono anche interessare situazioni correlate a necessità di lavorazioni per fasi successive, se compiutamente definite nel cronoprogramma. In caso di urgenza, l’appaltatore comincia i lavori per le sole parti già consegnate.

     7. In caso di consegna parziale l’appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’articolo 81.

 

     Art. 80. (Differenze riscontrate all’atto della consegna).

     1. Il Direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.

     2. Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il Direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al Responsabile unico del procedimento, indicando le cause e l’importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.

     3. Qualora l’appaltatore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna.

 

     Art. 81. (Consegna di materiali da un appaltatore ad un altro).

     1. Nel caso di subentro di un appaltatore ad un altro nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli appaltatori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo appaltatore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

     2. Qualora l’appaltatore sostituito nell’esecuzione dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme all’appaltatore subentrante. Qualora l’appaltatore subentrante non intervenga si sospende la consegna e si procede con le modalità indicate all’articolo 78, comma 7.

 

     Art. 82. (Sospensione e ripresa dei lavori).

     1. Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, il Direttore dei lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l’imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

     2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 il Responsabile unico del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, far sospendere i lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

     3. Il Direttore dei lavori, con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante, compila il verbale di sospensione indicando le ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori. Il verbale deve essere inoltrato al Responsabile unico del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

     4. Nel verbale di sospensione è inoltre indicato lo stato di avanzamento dei lavori, le opere la cui esecuzione rimane interrotta e le cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione.

     5. Nel corso della sospensione, il Direttore dei lavori dispone visite al cantiere ad intervalli di tempo non superiori a novanta giorni, accertando le condizioni delle opere e la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente presenti e dando, ove occorra, le necessarie disposizioni al fine di contenere macchinari e mano d’opera nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.

     6. I verbali di ripresa dei lavori, da redigere a cura del Direttore dei lavori, non appena venute a cessare le cause della sospensione, sono firmati dall’appaltatore ed inviati al Responsabile unico del procedimento nel modi e nei termini sopraddetti. Nel verbale di ripresa il Direttore dei lavori indica il nuovo termine contrattuale.

     7. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l’appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

     8. Le contestazioni dell’appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori devono essere iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori; qualora l’appaltatore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, si procede a norma dell’articolo 105.

     9. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale il Responsabile unico del procedimento dà avviso all’Autorità.

 

     Art. 83. (Variazioni ed addizioni al progetto approvato).

     1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 27 della legge.

     2. Il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell’appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del Direttore dei lavori.

     3. Qualora per uno dei casi previsti dalla legge, sia necessario introdurre nel corso dell’esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il Direttore dei lavori, sentiti il Responsabile unico del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell’apposita relazione da inviare alla stazione appaltante.

     4. L’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell’appalto.

     5. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all’intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all’articolo 27, comma 7 della legge.

     6. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell’articolo 85.

     7. L’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dell’articolo 27, comma 1, della legge consentono di disporre varianti in corso d’opera è demandato al Responsabile unico del procedimento.

     8. Nel caso di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b), della legge, il Responsabile unico del procedimento acquisisce elementi conoscitivi, anche dal Direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della Pubblica Amministrazione o di altra autorità, il Responsabile unico del procedimento riferisce alla stazione appaltante. Nel caso previsto dall’articolo 27, comma 1, lettera c) della legge la descrizione del Responsabile unico del procedimento ha ad oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione alla specificità del bene, o della prevedibilità o meno del rinvenimento.

     9. Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal Responsabile unico del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto.

     10. Sono approvate dal Responsabile unico del procedimento le variazioni di cui all’articolo 27, comma 3 della legge che prevedano un aumento dell’importo di contratto non superiore ai limiti nello stesso indicati e che trovino copertura nella somma stanziata per esecuzione dell’opera.

     11. I componenti dell’ufficio della direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo . Essi sono altresì responsabili delle conseguenze derivate dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

 

     Art. 84. (Diminuzione dei lavori).

     1. La stazione appaltante, durante l’esecuzione dei lavori, può ordinare, alle stesse condizioni del contratto una diminuzione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal capitolato generale.

 

     Art. 85. (Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto).

     1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano:

     a) desumendoli dal prezzario di cui all’articolo 40, comma 1; lettera e) della legge;

     b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

     c) quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi.

     2. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta nuovi prezzi.

     3. I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l’appaltatore, ed approvati dal Responsabile unico del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del Responsabile unico del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

     4. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta.

     5. Se l’appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l’appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente Regolamento, i prezzi s’intendono definitivamente accettati.

 

     Art. 86. (Contestazioni tra la stazione appaltante e l’appaltatore).

     1. Il Direttore dei lavori o l’appaltatore comunicano al Responsabile unico del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il Responsabile unico del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove in contraddittorio fra loro l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.

     La decisione del Responsabile unico del procedimento è comunicata all’appaltatore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

     2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale è comunicata all’appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

     3. L’appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile unico del procedimento con le eventuali osservazioni dell’appaltatore.

     4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

 

     Art. 87. (Sinistri alle persone e danni alle proprietà).

     1. Qualora nella esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dei lavori compila apposita relazione da trasmettere senza indugio al Responsabile unico del procedimento indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per la stazione appaltante le conseguenze dannose.

 

     Art. 88. (Danni).

     1. Nel caso di danni causati da forza maggiore l’appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro otto giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

     2. Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale, all’accertamento:

     a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;

     b) delle cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;

     c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;

     d) dell’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;

     e) dell’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

 

     Art. 89. (Appalto integrato).

     1. Nell’ipotesi di appalto integrato, intervenuta la stipulazione del contratto, il Responsabile unico del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l’appaltatore dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al capitolato speciale allegato al progetto definitivo posto a base di gara.

     2. Il Responsabile unico del procedimento, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che l’appaltatore provveda all’effettuazione di studi o indagini di maggior dettaglio o verifica rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto definitivo, senza che ciò comporti compenso aggiuntivo alcuno a favore dell’appaltatore.

     3. Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, salvo quanto disposto dal comma 4.

     4. Nel caso in cui si verifichi una delle ipotesi di cui all’articolo 27, comma 1, lettere a), b), d) della legge, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportarsi al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste dal capitolato generale e, se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell’articolo 85. La stazione appaltante procede all’accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal capitolato speciale allegato al progetto definitivo.

     5. Il progetto esecutivo è approvato dalla stazione appaltante, sentito se necessario il progettista del progetto definitivo, entro il termine fissato dal capitolato speciale. Dalla data di approvazione decorrono i termini per la consegna dei lavori. Nel caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo si applicano le penali previste nel capitolato speciale allegato al progetto definitivo, salvo il diritto di risolvere il contratto.

     6. Qualora il progetto esecutivo redatto dall’impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell’appaltatore.

     7. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, la stazione appaltante recede dal contratto; all’appaltatore è riconosciuto unicamente quanto previsto dal capitolato generale in caso di accoglimento dell’istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori.

 

     Art. 90. (Lavori in Amministrazione diretta).

     1. Per tutti i lavori in economia la stazione appaltante nomina un Responsabile unico del procedimento.

     Quando si procede in Amministrazione diretta, il Responsabile unico del procedimento organizza ed esegue per mezzo di proprio personale o di personale eventualmente assunto i lavori individuati nel Regolamento della stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 67.

     2. Il Responsabile unico del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell’opera.

 

     Art. 91. (Autorizzazione della spesa per lavori in economia).

     1. Nel caso di lavori di cui all’articolo 67, comma 2, nell’ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi, l’autorizzazione alla spesa è disposta dal Responsabile unico del procedimento o da altro soggetto secondo gli ordinamenti propri di ciascuna Amministrazione aggiudicatrice.

     2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell’ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dalla stazione appaltante, su proposta del Responsabile unico del procedimento, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le risorse disponibili derivanti da eventuali ribassi d’asta.

 

     Art. 92. (Lavori d’urgenza).

     1. Nei casi in cui l’esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d’urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.

     2. Il verbale è compilato da un tecnico ed è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’autorizzazione dei lavori.

     3. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio contemporaneamente alla redazione del verbale è disposta la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di euro 200.000,00 o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.

     4. L’esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese.

     5. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l’affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all’articolo 85, comma 5.

     6. Entro dieci giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori è redatta una perizia giustificativa degli stessi che viene trasmessa, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’approvazione dei lavori.

     7. Qualora un’opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l’approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell’opera o dei lavori realizzati.

 

     Art. 93. (Perizia suppletiva per maggiori spese).

     1. Ove durante l’esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile unico del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l’autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

     2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare i limiti di euro 200.000,00.

 

     Art. 94. (Lavori in economia contemplati nel contratto).

     1. I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per l’importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d’asta.

 

     Art. 95. (Contratti aperti per lavori di manutenzione).

     1. Qualora, nel caso di contratti aperti relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei lavori da eseguire ecceda l’importo contrattuale il Direttore dei lavori dà comunicazione al Responsabile unico del procedimento per le opportune determinazioni. Il Responsabile unico del procedimento può autorizzare l’ulteriore spesa nei limiti di euro 200.000,00 fino ad un totale complessivo pari all’originario importo posto a base di gara.

 

     Art. 96. (Accertamento e registrazione dei lavori).

     1. Gli atti contabili sono redatti dal Direttore dei lavori, sono atti pubblici a tutti gli effetti di legge e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di tutti i fatti producenti spesa.

     2. L’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell’importo dei medesimi, nonché dell’entità dei relativi fondi, l’ufficio di direzione lavori si trovi sempre in grado:

     a) di rilasciare prontamente gli stati d’avanzamento dei lavori ed i certificati per il pagamento degli acconti;

     b) di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;

     c) di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.

     3. La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l’utilizzo di programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che seguono.

 

     Art. 97. (Elenco dei documenti amministrativi e contabili).

     1. I documenti amministrativi contabili per l’accertamento dei lavori e delle somministrazioni in appalto sono:

     a) il giornale dei lavori;

     b) i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;

     c) le liste settimanali;

     d) il registro di contabilità;

     e) il sommario del registro di contabilità;

     f) gli stati d’avanzamento dei lavori;

     g) i certificati per il pagamento delle rate di acconto;

     h) il conto finale e la relativa relazione.

     2. I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d’avanzamento dei lavori e il conto finale sono firmati dal Direttore dei lavori.

     3. I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall’appaltatore.

     4. I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal Responsabile unico del procedimento o da altro soggetto secondo gli ordinamenti di ogni Amministrazione aggiudicatrice.

 

     Art. 98. (Giornale dei lavori).

     1. Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del Direttore dei lavori, per annotare in ciascun giorno l’ordine, il modo e l’attività con cui progrediscono le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, con l’indicazione dei rispettivi datori di lavoro, l’attrezzatura tecnica impiegata dall’appaltatore nonché quant’altro interessi l’andamento tecnico ed economico dei lavori.

     2. Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.

     3. Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del Direttore dei lavori, le relazioni indirizzate al Responsabile unico del procedimento, i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.

     4. Il Direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna visita, verifica l’esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.

 

     Art. 99. (Libretti di misura dei lavori e delle provviste).

     1. Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:

     a) il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;

     b) la parte di lavorazione eseguita ed il posto;

     c) le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;

     d) le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

     2. Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

     3. Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l’appaltatore. Nei casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

 

     Art. 100. (Annotazione dei lavori a corpo).

     1. I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale d’appalto, che è stata eseguita.

     2. In occasione di ogni stato d’avanzamento la quota percentuale eseguita dell’aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

     3. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei lavori, il quale può controllarne l’attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.

 

     Art. 101. (Modalità della misurazione dei lavori).

     1. La tenuta dei libretti delle misure è affidata al Direttore dei lavori, cui spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il Direttore dei lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e immediatamente firmati dall’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

     2. L’appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere all’ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il Direttore dei lavori. Se l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede separata. Tali disegni devono essere firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure e sono considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per opere d’arte di speciale importanza.

 

     Art. 102. (Lavori e somministrazioni su fatture).

     1. Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma non iscritte nei conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

 

     Art. 103. (Note settimanali delle somministrazioni).

     1. Le giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera, nonché le provviste somministrate dall’appaltatore sono annotate dall’assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L’appaltatore firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d’opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

 

     Art. 104. (Forma del registro di contabilità).

     1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente numerate e firmate dal Responsabile unico del procedimento e dall’appaltatore.

     2. L’iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il Responsabile unico del procedimento, su proposta del Direttore dei lavori, può prescrivere in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il registro è tenuto dal Direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal personale da lui designato.

     3. I lavori di edifici e di altre opere d’arte di grande importanza possono avere uno speciale registro separato.

 

     Art. 105. (Annotazioni delle partite di lavorazioni nel registro di contabilità).

     1. Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte dall’appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell’apposito documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro, e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l’articolo di elenco corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di seguito le domande che l’appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere formulate e giustificate nel modo indicato dall’articolo 106 nonché le motivate deduzioni del Direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui l’appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell’articolo 106, comma 5.

 

     Art. 106. (Eccezioni e riserve dell’appaltatore sul registro di contabilità).

     1. Il registro di contabilità è firmato dall’appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

     2. Nel caso in cui l’appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.

     3. Se l’appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve con le corrispondenti domande di indennità indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Le riserve sono esplicate dall’appaltatore direttamente sul registro di contabilità e da lui sottoscritte ovvero comunicate alla stazione appaltante mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e in tal caso il Responsabile del procedimento è tenuto a farne trascrivere senza ritardo il testo con l’indicazione della data di spedizione ai fini della verifica della tempestività della riserva.

     4. Il Direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il Direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, l’Amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.

     5. Nel caso in cui l’appaltatore non abbia firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nei modi e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

     6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il Direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.

 

     Art. 107. (Titoli speciali di spesa).

     1. Per le giornate di operai e dei mezzi d’opera il riassunto di ciascuna lista settimanale è riportato sul registro.

     2. Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità sotto un capo distinto.

     3. La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.

 

     Art. 108. (Sommario del registro).

     1. Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il rispettivo articolo di elenco e di perizia.

     2. Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di incidenza rispetto all’importo contrattuale a corpo.

     3. Il sommario indica, in occasione di ogni stato d’avanzamento, la quantità di ogni lavorazione eseguita e i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare dell’avanzamento risultante dal registro di contabilità.

 

     Art. 109. (Stato di avanzamento lavori).

     1. Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale d’appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il Direttore dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d’appalto, uno stato d’avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora ed al quale è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’articolo 85.

     2. Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all’articolo 108.

     3. Quando ricorrano le condizioni di cui all’articolo 102 e sempre che i libretti delle misure siano stati regolarmente firmati dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato d’avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del Direttore dei lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve risultare dallo stato d’avanzamento mediante opportuna annotazione.

 

     Art. 110. (Certificato per pagamento di rate).

     1. Quando per l’ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è dovuto il pagamento di una rata di acconto, il Responsabile unico del procedimento rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine stabilito dal capitolato speciale d’appalto, apposito certificato compilato sulla base dello stato d’avanzamento presentato dal Direttore dei lavori. Esso è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per l’emissione del titolo di spesa.

     2. Ogni certificato di pagamento emesso dal Responsabile unico del procedimento è annotato nel registro di contabilità.

     3. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore ai novanta giorni, la stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione.

 

     Art. 111. (Contabilizzazione separata di lavori).

     1. E’ in facoltà della stazione appaltante tenere distinti i lavori aggiudicati con un unico appalto; la contabilità comprende tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa data in forza di uno stesso contratto.

 

     Art. 112. (Lavori annuali estesi a più esercizi).

     1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.

 

     Art. 113. (Certificato di ultimazione dei lavori).

     1. In esito a formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il Direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. Entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori il Direttore dei lavori trasmette il certificato di ultimazione lavori al Responsabile unico del procedimento per gli adempimenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera m).

     2. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l’avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

 

     Art. 114. (Conto finale dei lavori).

     1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile unico del procedimento.

     2. Il Direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l’esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione, e segnatamente:

     a) i verbali di consegna dei lavori;

     b) gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso all’impresa;

     c) le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

     d) gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

     e) gli ordini di servizio impartiti;

     f) la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;

     g) i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi e delle relative cause;

     h) gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile cause e delle relative conseguenze;

     i) i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

     j) le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;

     k) gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario del registro di contabilità);

     l) tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

 

     Art. 115. (Reclami dell’appaltatore sul conto finale).

     1. Esaminati i documenti acquisiti, il Responsabile unico del procedimento invita l’appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro un termine non superiore a trenta giorni.

     2. L’appaltatore, all’atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve non ancora definite già iscritte sino a quel momento negli atti contabili eventualmente aggiornandone l’importo.

     3. Se l’appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

 

     Art. 116. (Relazione del Responsabile unico del procedimento sul conto finale).

     1. Firmato dall’appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui all’articolo 115, il Responsabile unico del procedimento redige una propria relazione finale riservata con i seguenti documenti:

     a) contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie dei relativi decreti di approvazione;

     b) registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;

     c) processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei lavori;

     d) relazione del Direttore coi documenti di cui all’articolo 115, comma 2;

     e) domande dell’appaltatore.

     2. Nella relazione finale riservata, il Responsabile unico del procedimento esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande pendenti dell’appaltatore.

 

     Art. 117. (Annotazione dei lavori in economia).

     1. L’annotazione dei lavori in economia è effettuata dal Direttore dei lavori o dal soggetto dallo stesso incaricato:

     a) se a cottimo, nel libretto delle misure prescritto per i lavori eseguiti ad appalto;

     b) se in Amministrazione, nelle apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell’affidatario per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio separato.

     2. L’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico, osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:

     a) le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le somministrazioni;

     b) le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell’ordine in cui vengono fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato della gestione del fondo assegnato per i lavori.

 

     Art. 118. (Conti dei fornitori).

     1. In base alle risultanze del registro il Direttore dei lavori compila i conti dei fornitori e i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.

 

     Art. 119. (Pagamenti).

     1. Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle somministrazioni, il Responsabile unico del procedimento dispone il pagamento di rate di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.

     2. Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo rappresenta, che ne rilascia quietanza. Per le liste settimanali è sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta ciascuna volta, indicando il numero d’ordine delle partite liquidate.

 

     Art. 120. (Giustificazione di minute spese).

     1. Per le minute spese, il Direttore dei lavori presenta la nota debitamente firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.

 

     Art. 121. (Rendiconto mensile delle spese).

     1. I rendiconti mensili sono corredati dei certificati sull’avanzamento dei lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.

     2. Tali rendiconti sono firmati dal Direttore dei lavori che li trasmette al Responsabile unico del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.

 

     Art. 122. (Rendiconto finale delle spese).

     1. Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute e l’importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una relazione e la liquidazione finale del Direttore dei lavori, che determina i lavori eseguiti in Amministrazione per qualità e quantità, i materiali acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il Responsabile unico del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti esposti nella relazione.

     2. Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati attrezzi, mezzi d’opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in consegna.

 

     Art. 123. (Riassunto di rendiconti parziali).

     1. Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il Responsabile unico del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei rendiconti finali delle varie sezioni.

 

     Art. 124. (Numerazione delle pagine di giornali, libretti e registri e relativa bollatura).

     1. I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo 2219 codice civile.

     2. Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel frontespizio dal Responsabile unico del procedimento.

     3. Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni del presente Regolamento.

     4. Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai sensi dell’articolo 2215 codice civile.

 

     Art. 125. (Iscrizione di annotazioni di misurazione).

     1. Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo stesso dell’operazione di accertamento.

 

     Art. 126. (Operazioni in contraddittorio dell’appaltatore).

     1. La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è fatta in contraddittorio dell’appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.

     2. Salvo le speciali prescrizioni del presente Regolamento, i risultati di tali operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l’operazione non è ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e dall’appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure.

     3. La firma dell’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice accertamento della classificazione e delle misure prese.

 

     Art. 127. (Firma dei soggetti incaricati).

     1. Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità dell’esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o verificato.

     2. Il Direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.

     3. Il Responsabile unico del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma sui documenti che riassumono la contabilità.

 

     Art. 128. (Nomina del collaudatore).

     1. Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d’opera, attribuiscono l’incarico del collaudo secondo le modalità previste dall’articolo 54 della legge [24].

     2. Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad uno dei componenti della commissione di collaudo può essere affidato anche il collaudo statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge.

     [3. Il collaudatore di opere strutturali di cui alla legge regionale 27/1988 è nominato tra i soggetti iscritti nell’elenco parte speciale, ai sensi dell’articolo 54, comma 2, della legge.] [25]

 

     Art. 128 bis. (Attestazione di idonea esperienza). [26]

     1. L’idonea esperienza degli offerenti e dei candidati ad eseguire i servizi di collaudo è valutata, in particolare, con riferimento alla loro competenza, efficienza, esperienza ed affidabilità. La prova della capacità tecnica dei prestatori dei servizi di collaudo è fornita mediante la presentazione di un elenco delle principali prestazioni professionali prestate negli ultimi cinque anni in relazione alle opere di cui all’allegato A del D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi.

     2. Per i collaudatori delle opere strutturali ai sensi della normativa regionale vigente in materia, l’elenco di cui al comma 1 deve riferirsi a servizi professionali attinenti ad opere strutturali in zona sismica ove è cogente l’applicazione di tale normativa.

     3. I servizi prestati devono in ogni caso imputarsi all’assunzione di responsabilità diretta di tipo professionale da parte del prestatore.

 

     Art. 129. (Ulteriori cause di incompatibilità).

     1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 29, comma 5 della legge, il collaudo non può essere affidato a coloro che abbiano avuto rapporti di lavoro o di consulenza con l’appaltatore dei lavori da collaudare, nei dodici mesi precedenti la nomina.

     2. Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo da una stazione appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se non sono trascorsi almeno sei mesi dall’approvazione delle risultanze delle operazioni di collaudo. Tale disposizione non opera nei confronti di collaudatori appartenenti all’organico delle Amministrazioni aggiudicatrici.

 

     Art. 130. (Specializzazioni dell’elenco). [27]

     [1. I soggetti di cui all’articolo 52, comma 2 lettera a), della legge possono chiedere l’iscrizione nell’elenco parte generale per un numero massimo di tre specializzazioni.

     2. Le specializzazioni dell’elenco regionale dei collaudatori parte generale sono così articolate:

     a) opere edili;

     b) impianti meccanici;

     c) impianti elettrici;

     d) opere stradali e ferroviarie;

     e) opere igienico-sanitarie;

     f) opere idrauliche, marittime e portuali;

     g) opere di sistemazione agraria e forestale;

     h) indagini, lavori geologici e idrogeologici;

     i) opere di protezione e recupero ambientale;

     j) opere strutturali speciali;

     k) lavori archeologici e di restauro;

     l) rilievi, operazioni topografiche ed elaborazioni cartografiche.

     3. Le specializzazioni dell’elenco sono attribuite in base alla categoria dei lavori di cui al D.P.R. 25 febbraio 2000 n. 34 secondo quanto risulta dalla tabella B).

     4. Le specializzazioni dei collaudatori iscritti nell’elenco ai sensi dell’articolo 77 della legge sono attribuite, anche in deroga al limite massimo di tre, secondo la corrispondenza indicata nella tabella C). La richiesta di variazione di una o più specializzazioni comporta l’applicazione di quanto previsto al comma 1.]

 

     Art. 131. (Iscrizione nell’elenco). [28]

     [1. All’elenco parte generale e parte speciale possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione, distinti per specializzazione, i soggetti in possesso dei requisiti fissati dall’articolo 52, commi 2 e 3, della legge.

     2. La domanda di iscrizione nell’elenco regionale dei collaudatori deve indicare:

     a) cognome e nome del richiedente;

     b) luogo e data di nascita;

     c) residenza ed eventuale recapito lavorativo;

     d) parte dell’elenco per la quale si chiede l’iscrizione, nonché, per la parte generale, le specializzazioni richieste;

     e) eventuali ulteriori informazioni ritenute utili.

     3. La domanda, nel rispetto della vigente normativa in materia di imposta di bollo, è corredata dal certificato d’iscrizione all’ordine professionale ovvero da attestazione del rapporto di lavoro presso Amministrazioni dello Stato o altre pubbliche Amministrazioni, nonché da curriculum professionale per la valutazione della professionalità acquisita ai fini della attribuzione delle specializzazioni. I certificati e le attestazioni possono essere sostituiti da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

     4. Il curriculum e la documentazione prodotta per l’iscrizione all’elenco regionale dei collaudatori rimangono riservati e non possono essere diffusi, nemmeno in parte, senza il preventivo benestare dell’interessato.]

 

     Art. 132. (Pubblicità dell’elenco regionale dei collaudatori). [29]

     [1. L’elenco regionale dei collaudatori è pubblico ed è diffuso sul sito telematico della Regione.

     2. Per le finalità previste dal comma 1, l’elenco è costantemente aggiornato.]

 

     Art. 133. (Oggetto del collaudo).

     1. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.

     2. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente Regolamento.

     3. Il collaudo in corso d’opera dei lavori di importo contrattuale superiore a euro 1.500.000,00 è obbligatorio oltre che nei casi di cui all’articolo 29, comma 4, della legge:

     a) nel caso di appalto integrato;

     b) quando la progettazione e la direzione di lavori sono affidati ad un organizzatore generale, ai sensi dell’articolo 12 della legge;

     c) nel caso di lavori prevedenti per oltre il sessanta per cento lavorazioni non più ispezionabili in sede di collaudo finale;

     d) nel caso di lavori aggiudicati con ribasso d’asta superiore al venti per cento;

     e) nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali.

 

     Art. 134. (Avviso ai creditori).

     1. All’atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il Responsabile unico del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel cui territorio si eseguono i lavori, i quali curano la pubblicazione, nei comuni in cui l’intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l’invito per coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione.

     2. Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al Responsabile unico del procedimento i risultati dell’anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni ed i reclami eventualmente presentati.

     3. Il Responsabile unico del procedimento invita l’impresa a soddisfare i crediti e rimette al collaudatore i documenti con il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente le prove delle avvenute tacitazioni.

 

     Art. 135. (Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore).

     1. All’organo di collaudo il Responsabile unico del procedimento, oltre alla documentazione relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria relazione sul conto finale, trasmette:

     a) la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati, nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le relative approvazioni intervenute;

     b) l’originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente Regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall’organo suddetto.

     2. Nel caso di incarico conferito in corso d’opera, il Responsabile unico del procedimento trasmette all’organo di collaudo:

     a) la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d’appalto nonché delle eventuali varianti approvate;

     b) copia del programma di contratto e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall’impresa e approvato dal Direttore dei lavori;

     c) copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente sopravvenuti;

     d) verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa lavori;

     e) rapporti periodici del Direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero richiesti dall’organo di collaudo;

     f) verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.

     3. All’organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le eventuali variazioni al programma approvato.

     4. Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la documentazione in originale ricevuta, il Responsabile unico del procedimento provvede a duplicarle e a custodirne copia conforme.

 

     Art. 136. (Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi).

     1. Esaminati i documenti acquisiti, l’organo di collaudo fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il Responsabile unico del procedimento che ne dà tempestivo avviso all’appaltatore, al Direttore dei lavori, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali incaricati dell’assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle visite di collaudo.

     2. Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono intervenire al collaudo.

     3. Se l’appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’appaltatore.

     4. Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l’invito ricevuto, non intervengono o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente. L’assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.

     5. Il Direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.

 

     Art. 137. (Estensione delle verificazioni di collaudo).

     1. La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l’organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le prestazioni dell’appaltatore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni, permessi, comunque denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l’Amministrazione da ogni ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell’organo di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:

     a) durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all’esecuzione;

     b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.

     2. Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative cause l’organo di collaudo trasmette formale comunicazione all’appaltatore e al Responsabile unico del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di ritardi attribuibili all’organo di collaudo, il Responsabile unico del procedimento, assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante la revoca dell’incarico, ferma restando la responsabilità dell’organo suddetto per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.

     3. La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi nel corso dell’appalto.

 

     Art. 138. (Oneri dell’appaltatore nelle operazioni di collaudo).

     1. L’appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico.

     2. Rimane a cura e carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti del lavoro, che sono state alterate nell’eseguire tali verifiche.

     3. Nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a siffatti obblighi, il collaudatore dispone che sia provveduto d’ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito dell’appaltatore.

 

     Art. 139. (Processo verbale di visita).

     1. Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti indicazioni:

     a) la località e la provincia;

     b) il titolo dell’opera o del lavoro;

     c) l’importo del progetto e delle eventuali successive varianti;

     d) la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle rispettive loro approvazioni;

     e) l’importo delle somme autorizzate;

     f) le generalità dell’appaltatore;

     g) le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione dei lavori;

     h) il tempo prescritto per l’esecuzione, con l’indicazione delle eventuali proroghe;

     i) la data e l’importo del conto finale;

     j) la data di nomina dell’organo di collaudo e le generalità del collaudatore o dei collaudatori;

     k) i giorni della visita di collaudo;

     l) le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

     2. Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall’organo di collaudo, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.

     3. Nel caso di collaudo in corso d’opera, le visite vengono eseguite con la cadenza che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al Responsabile unico del procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono anche sull’andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti diminuzione delle responsabilità dell’appaltatore e dell’ufficio di direzione dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.

     4. I processi verbali, oltre che dall’organo di collaudo e dall’appaltatore, sono firmati dal Direttore dei lavori nonché dal Responsabile unico del procedimento, se intervenuto, e da chiunque intervenuto. E’ inoltre firmato da quegli assistenti la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti di taluni lavori.

     5. Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo, fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.

 

     Art. 140. (Relazioni).

     1. L’organo di collaudo redige un’apposita relazione in cui raffronta i dati di fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni sul modo con cui l’impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. In tale relazione l’organo di collaudo espone in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del Responsabile unico del procedimento:

     a) se il lavoro sia o no collaudabile;

     b) a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;

     c) i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;

     d) le modificazioni da introdursi nel conto finale;

     e) il credito liquido dell’appaltatore.

     2. In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle domande dell’impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta una risoluzione definitiva.

     3. Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori e delle domande e riserve dell’impresa, se a suo parere l’impresa è da reputarsi negligente o in malafede.

 

     Art. 141. (Discordanza fra la contabilità e l’esecuzione).

     1. In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.

     2. In caso di gravi discordanze, l’organo di collaudo sospende le operazioni e ne riferisce al Responsabile unico del procedimento presentandogli le sue proposte. Il Responsabile unico del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell’organo di collaudo alla stazione appaltante.

 

     Art. 142. (Difetti e mancanze nell’esecuzione).

     1. Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all’esecuzione dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini dell’articolo 147.

     2. Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo, l’organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire, assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato sino a che da apposita dichiarazione del Direttore dei lavori, confermata dal Responsabile unico del procedimento, risulti che l’appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.

     3. Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l’organo di collaudo determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell’appaltatore.

 

     Art. 143. (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato).

     1. Ove l’organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo e ne riferisce al Responsabile unico del procedimento, proponendo i provvedimenti che ritiene opportuni. Il Responsabile unico del procedimento trasmette la comunicazione e le proposte dell’organo di collaudo, con proprio parere, alla stazione appaltante.

     2. L’eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal Responsabile unico del procedimento non libera il Direttore dei lavori e il personale incaricato dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.

 

     Art. 144. (Certificato di collaudo).

     1. Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo, qualora ritenga collaudabile il lavoro entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, fatte salve motivate proroghe non superiori complessivamente ad ulteriori sei mesi, emette il certificato di collaudo che deve contenere:

     a) l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;

     b) i verbali di visite con l’indicazione di tutte le verifiche effettuate;

     c) il certificato di collaudo.

     2. Nel certificato l’organo di collaudo:

     a) riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni, le aggiunte, le deduzioni al conto finale;

     b) determina la somma da porsi a carico dell’appaltatore per danni da rifondere alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d’ufficio, o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;

     c) dichiara, salve le rettifiche che può apportare l’ufficio tecnico di revisione, il conto liquido dell’appaltatore e la collaudabilità dell’opera o del lavoro e sotto quali condizioni.

     3. Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

 

     Art. 145. (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata).

     1. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizione che:

     a) sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;

     b) siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle reti dei pubblici servizi;

     c) siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;

     d) sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al verbale di consegna del lavoro.

     2. A richiesta della stazione appaltante interessata, l’organo di collaudo procede a verificare l’esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare le necessarie constatazioni per accertare che l’occupazione e l’uso dell’opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei lavori e dal Responsabile unico del procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni cui perviene.

     3. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore.

 

     Art. 146. (Collaudo funzionale).

     1. Nel caso in cui l’appaltatore abbia assunto l’obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati, il collaudo si estende all’accertamento dei risultati medesimi.

     2. Quando il capitolato speciale d’appalto stabilisce che il collaudo funzionale sia espletato dalla stazione appaltante direttamente o con incarico ad un esperto, il collaudatore nel rilasciare il certificato iscrive le clausole alle quali l’appaltatore rimane vincolato fino all’accertamento dei risultati medesimi e propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell’accertamento.

 

     Art. 147. (Lavori non collaudabili).

     1. Nel caso in cui l’organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa la stazione appaltante trasmettendo, tramite il Responsabile unico del procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le proposte dei provvedimenti di cui all’articolo 138.

 

     Art. 148. (Domande dell’appaltatore al certificato di collaudo).

     1. Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore, il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All’atto della firma egli può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di collaudo.

     2. Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal Regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.

     3. L’organo di collaudo riferisce al Responsabile unico del procedimento sulle singole osservazioni fatte dall’appaltatore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.

 

     Art. 149. (Ulteriori provvedimenti amministrativi).

     1. Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto, l’organo di collaudo trasmette al Responsabile unico del procedimento, i documenti ricevuti e quelli contabili, unendovi:

     a) il processo verbale di visita;

     b) le proprie relazioni;

     c) il certificato di collaudo;

     d) il certificato dal Responsabile unico del procedimento per le correzioni ordinate dall’organo di collaudo;

     e) la relazione sulle osservazioni dell’appaltatore al certificato di collaudo.

     2. L’organo di collaudo restituisce al Responsabile unico del procedimento tutti i documenti acquisiti.

     3. La stazione appaltante preso in esame l’operato e le deduzioni dell’organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all’ammontare o alla specificità dell’intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull’ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell’appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all’appaltatore.

 

     Art. 150. (Svincolo della cauzione e pagamento della rata di saldo).

     1. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito dell’emissione del certificato del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Allo svincolo si procede con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile.

     2. Si procede all’emissione del titolo di spesa non oltre il sessantesimo giorno ed al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante, tenuto conto dell’entità del lavoro, indica nel capitolato speciale d’appalto se intende subordinare il pagamento della rata di saldo alla prestazione di garanzia fideiussoria. La garanzia fideiussoria non può essere richiesta se non prevista espressamente nel capitolato speciale d’appalto.

     3. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

 

     Art. 151. (Commissioni collaudatrici).

     1. Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti della commissione.

     2. Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo, le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.

 

     Art. 152. (Approvazione del collaudo e del certificato di regolare esecuzione).

     1. Gli atti di collaudo ed il certificato di regolare esecuzione sono approvati dalla stazione appaltante.

     2. Finché non è intervenuta l’approvazione, la stazione appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.

 

     Art. 153. (Compenso spettante ai collaudatori).

     1. I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo, sono determinati ai sensi dell’articolo 11, comma 1, della legge.

     2. Per i compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione appaltante si applica la normativa nazionale vigente in materia.

     3. La stazione appaltante è tenuta a convenire nel disciplinare di incarico il compenso spettante al collaudatore.

 

CAPO VI

ATTIVITÀ A SUPPORTO DELLE STAZIONI APPALTANTI

 

     Art. 154. (Archivio tecnico regionale).

     1. Ai fini dell’organizzazione dell’archivio tecnico regionale, i soggetti di cui all’articolo 3 della legge comunicano entro novanta giorni dall’approvazione del progetto da porre a base di gara, per via telematica o su supporto informatico nei formati digitali compatibili con quelli in uso alla Amministrazione regionale, i nominativi e le informazioni di seguito indicati:

     a) Amministrazione aggiudicatrice;

     b) denominazione del lavoro;

     c) Comune/Comuni nel cui territorio si esegue il lavoro;

     d) importo delle opere;

     e) categoria prevalente e classifica;

     f) nominativo del progettista/progettisti dei lavori;

     g) data di approvazione del progetto;

     h) coordinate geografiche;

     i) riferimenti alla programmazione.

     2. Unitamente ai dati e con le modalità di cui al comma 1 i soggetti di cui all’articolo 3 della legge trasmettono gli elaborati progettuali più significativi tra quelli di seguito indicati:

     a) relazione generale;

     b) relazioni specialistiche;

     c) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;

     d) elaborati grafici;

     e) piani di sicurezza e di coordinamento;

     f) computo metrico estimativo;

     g) quadro economico.

     3. L’Amministrazione regionale provvede alla diffusione sul proprio sito telematico, in formato di sola lettura, dei dati e delle informazioni progettuali, nonché degli elaborati ritenuti più significativi sulla base delle caratteristiche definite periodicamente dalla Giunta regionale.

     4. L’accesso ai dati disponibili alla consultazione è consentito a chiunque ne abbia interesse; l’utilizzo dei dati medesimi avviene nel rispetto della proprietà intellettuale dei contenuti tecnici e progettuali diffusi.

 

CAPO VII

SICUREZZA NEI CANTIERI E ACCERTAMENTO

DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA

 

     Art. 155. (Sicurezza nei cantieri).

     1. L’Amministrazione regionale favorisce l’attuazione delle norme sulla sicurezza nei cantieri mediante azioni mirate, tra cui:

     a) accrescimento negli operatori impiegati nel settore della cultura del lavoro in sicurezza;

     b) contrasto del fenomeno del lavoro irregolare.

     2. A tali iniziative possono partecipare enti previdenziali, assicurativi, nonché quelli preposti alla tutela del lavoro, le casse edili, organismi di diritto pubblico nelle materie statistiche, della ricerca scientifica ed universitaria, le organizzazioni sindacali di categoria degli imprenditori e dei lavoratori delle costruzioni, le associazioni rappresentative delle stazioni appaltanti pubbliche e private, rappresentanti delle professioni.

     3. L’Amministrazione regionale, anche in accordo con gli enti e gli organismi di cui al comma 2, svolge i seguenti compiti:

     a) monitoraggio dei cantieri aperti di edilizia pubblica e privata;

     b) diffusione dei dati più significativi relativi alla sicurezza nei cantieri sul sito telematico della Regione di cui all’articolo 38 della legge [30];

     c) elaborazione di norme tecniche e comportamentali;

     d) sviluppo, divulgazione e diffusione di tematiche afferenti alla sicurezza nei cantieri.

     4. L’Amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli Enti paritetici, istituiti in seno alle Casse edili, preposti alla sicurezza nei cantieri.

 

     Art. 156. (Documento unico sulla regolarità contributiva).

     1. Ai fini di dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 32, comma 2 della legge, l’Amministrazione regionale sviluppa, anche in sinergia con i soggetti nell’articolo stesso indicati, un programma informatico per l’acquisizione in tempo reale dei dati relativi agli obblighi previdenziali ed assicurativi, nonché alla regolarità contributiva delle imprese esecutrici di lavori pubblici in relazione al rapporto di lavoro, finalizzato al rilascio delle certificazioni di legge in un documento unico.

     2. A far data dall’attivazione del sistema di certificazione sulla base di un documento unico, l’appaltatore accerta la regolarità contributiva del subappaltatore e trasmette la relativa documentazione al Responsabile unico del procedimento per l’autorizzazione al subappalto.

 

     Art. 157. (Inosservanza delle norme sulla sicurezza).

     1. Nei confronti dei soggetti beneficiari di incentivi finanziari per la realizzazione di lavori pubblici è disposta la revoca del beneficio per inosservanza delle norme sulla sicurezza, qualora l’organo concedente l’incentivo abbia notizia di condanne definitive alla pena della reclusione, con l’esclusione del beneficio della sospensione condizionale della pena, per delitti relativi all’inosservanza delle norme di sicurezza pronunciate nei confronti di soggetti incaricati dall’Amministrazione aggiudicatrice e l’entità dei lavori eseguiti non ecceda il 90% dell’importo contrattuale.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GARANZIE

 

     Art. 158. (Polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi).

     1. L’esecutore dei lavori è obbligato a stipulare la polizza assicurativa di cui all’articolo 30, comma 4 della legge per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a euro 500.000,00.

     2. L’esecutore dei lavori è obbligato ai sensi dell’articolo 30, comma 4, della legge, a stipulare una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori. La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori.

     3. Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di euro 500.000,00 ed un massimo di euro 5.000.000,00.

     4. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all’utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

     5. Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

     6. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.

 

     Art. 159. (Polizza di assicurazione indennitaria decennale).

     1. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a euro 20.000.000,00 l’appaltatore ed il concessionario sono obbligati a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, la polizza indennitaria decennale di cui all’articolo 30, comma 5, della legge a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20 per cento del valore dell’opera realizzata con il limite massimo di euro 14.000.000,00.

     2. L’appaltatore e il concessionario sono altresì obbligati a stipulare, per i lavori di cui al comma 1, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, con massimale non inferiore a euro 4.000.000,00.

     3. La liquidazione della rata di saldo è subordinata all’accensione delle polizze di cui ai commi 1 e 2.

 

CAPO IX

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E ABROGATIVE

 

     Art. 160. (Abrogazione di norme).

     1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

     a) l’articolo 50 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45;

     b) gli articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 32 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46;

     c) l’articolo 8 della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31;

     d) l’articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;

     e) l’articolo 6, commi 1, 2, 3, 4, 16, 19 e 20 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13.

 

 

Allegati

     (Omissis).


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 2 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[3] Lettera abrogata dall’art. 15 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[4] Lettera così modificata dall’art. 3 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[5] Comma così sostituito dall’art. 4 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[6] Lettera così modificata dall’art. 5 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[7] Lettera così modificata dall’art. 5 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[8] Comma così modificato dall’art. 5 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[9] Comma così sostituito dall’art. 5 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[10] Lettera così sostituita dall’art. 6 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[11] Comma così sostituito dall’art. 6 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[12] Comma così sostituito dall’art. 6 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[13] Articolo sostituito dall’art. 7 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres e abrogato dall'art. 1 della L.R. 12 febbraio 2009, n. 2.

[14] Articolo abrogato dall’art. 15 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[15] Articolo abrogato dall’art. 15 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[16] Comma così modificato dall’art. 8 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[17] Comma abrogato dall’art. 15 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[18] Articolo così sostituito dall’art. 9 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[19] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 12 febbraio 2009, n. 2.

[20] Comma abrogato dall’art. 15 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[21] Comma così sostituito dall’art. 1 del D.P.G.R. 22 marzo 2005, n. 074/Pres.

[22] Comma così modificato dall’art. 10 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[23] Comma così sostituito dall’art. 11 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[24] Comma così sostituito dall’art. 12 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[25] Comma abrogato dall’art. 15 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[26] Articolo inserito dall’art. 13 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[27] Articolo abrogato dall’art. 15 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[28] Articolo abrogato dall’art. 15 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[29] Articolo abrogato dall’art. 15 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.

[30] Lettera così modificata dall’art. 14 del D.P.G.R. 27 ottobre 2006, n. 0327/Pres.