§ 4.2.97 - L.R. 12 febbraio 2009, n. 2.
Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 opere pubbliche
Data:12/02/2009
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 14/2002 e al decreto del Presidente della Regione 165/2003)
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 14/2002 e al decreto del Presidente della Regione 165/2003)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 5/2007)
Art. 4.  (Interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico - architettonico)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 4.2.97 - L.R. 12 febbraio 2009, n. 2.

Modifiche urgenti alla legge regionale 14/2002 (Disciplina dei lavori pubblici), alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), e interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico-architettonico.

(B.U. 18 febbraio 2009, n. 7)

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 14/2002 e al decreto del Presidente della Regione 165/2003)

1. Il comma 9 bis dell'articolo 9 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è sostituito dal seguente:

«9 bis. Gli incarichi di cui al comma 9 di importo stimato inferiore a 100.000 euro possono essere affidati dal responsabile del procedimento, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, secondo la procedura prevista dall'articolo 22, comma 2 bis; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero soggetti idonei.».

2. L'articolo 45 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Regione 5 giugno 2003, n. 165, è abrogato.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 22 della legge regionale 14/2002 e al decreto del Presidente della Regione 165/2003)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 14/2002 sono inseriti i seguenti:

«2 bis. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati vengono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedure aperte o ristrette.

2 ter. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui al comma 2, anche per i lavori di importo complessivo inferiore a 500.000 euro. I lavori sono affidati, a cura del responsabile del procedimento, ai sensi del comma 2 bis; per i lavori di importo complessivo pari o superiore a 100.000 euro e inferiore a 500.000 euro, l'invito è rivolto ad almeno cinque operatori economici se sussistono in tale numero soggetti idonei.».

2. L'articolo 58 del regolamento di attuazione della legge regionale n. 14/2002 in materia di lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Regione 165/2003, è abrogato.

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 5/2007) [1]

[1. Dopo il comma 1 ter dell'articolo 48 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), sono aggiunti i seguenti:

«1 quater. Per gli interventi edilizi assoggettati a denuncia di inizio attività, la verifica prevista dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), relativa all'osservanza del progetto alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 febbraio 1974, n. 64 (Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche), e di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è sostituita da un'asseverazione redatta dal progettista delle strutture allegata alla comunicazione-denuncia prevista dall'articolo 2 della legge regionale 27/1988.

1 quinques. L'asseverazione prevista dal comma 1 quater relativa all'osservanza del progetto alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 64/1974 e di cui all'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, quando è necessaria per la tipologia di edificazione in corso, è presentata, nel rispetto della legge regionale 27/1988, anche per gli interventi che possono essere eseguiti in regime di attività edilizia libera ai sensi del comma 1 bis, lettere d) ed e).».]

 

     Art. 4. (Interventi per la conservazione e il restauro di immobili di interesse storico - architettonico)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, attraverso il Fondo istituito dall'articolo 7, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), tra le tipologie previste dal Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 (Norme procedurali e primi interventi per l'avvio dell'opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell'urbanistica, dell'edilizia e delle opere pubbliche), gli interventi di conservazione e restauro di immobili di proprietà privata di interesse storico-architettonico ospitanti raccolte museali aperte al pubblico e situati in comuni interamente montani ricompresi nella delimitazione di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 714 (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modificazioni.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all'unità di bilancio 3.9.2.1072 e al capitolo 9500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l'anno 2009.

     Art. 5. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 11 agosto 2009, n. 16.