§ 2.8.21 - Legge Regionale 20 gennaio 1982, n. 11.
Particolari norme finanziarie connesse con l'approvazione del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio di previsione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:20/01/1982
Numero:11


Sommario
Art. 1.      Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa di [...]
Art. 2.      In pendenza del perfezionamento del passaggio del capitale sociale della Società Immobiliare Triestina S.p.A. alla Università degli Studi di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad [...]
Art. 3.      Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e dall'articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l'articolo 3 della legge [...]
Art. 4.      Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'esercizio 1982.
Art. 5.      Per le finalità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall'articolo 1 ed il secondo inserito con l'articolo 3 della [...]
Art. 6.      La spesa di lire 19.500 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982 con l'articolo 42 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal [...]
Art. 7.      Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'esercizio 1982 con l'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per [...]
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 2.8.21 - Legge Regionale 20 gennaio 1982, n. 11.

Particolari norme finanziarie connesse con l'approvazione del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1982.

(B.U. 21 gennaio 1982, n. 6).

 

Art. 1.

     Per le finalità previste dagli articoli 3 e 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, così come modificati ed integrati dalla legge regionale 3 giugno 1981, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'esercizio 1982.

     Per le finalità previste dagli articoli 13 e 24 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'esercizio 1982.

     Per le finalità previste dall'articolo 9 della legge regionale 3 marzo 1978, n. 13, è autorizzata la spesa di lire 1 milione per l'esercizio 1982.

     Per le finalità previste dalla legge regionale 13 luglio 1981, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 15 milioni per l'esercizio 1982.

 

     Art. 2.

     In pendenza del perfezionamento del passaggio del capitale sociale della Società Immobiliare Triestina S.p.A. alla Università degli Studi di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Società stessa un contributo speciale «una tantum» per le spese di funzionamento e di manutenzione ordinaria degli immobili di sua proprietà.

     Per dette finalità è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'esercizio 1982.

 

     Art. 3.

     Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e dall'articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, come inserito con l'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

     Per le finalità previste dall'ultimo comma dell'articolo 13 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per l'esercizio 1982 e di lire 900 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

     Per le finalità previste dall'articolo 17, lettera b), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983 e di lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984.

 

     Art. 4.

     Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'esercizio 1982.

     Corrispondentemente è previsto per il medesimo esercizio 1982 il recupero di pari importo ai sensi del secondo comma del suddetto articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.

 

     Art. 5.

     Per le finalità previste dall'articolo 1 e dall'articolo 2 ter della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, il primo come modificato dall'articolo 1 ed il secondo inserito con l'articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25, è autorizzato nell'esercizio 1982 l'ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

 

     Art. 6.

     La spesa di lire 19.500 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982 con l'articolo 42 della legge regionale 28 luglio 1980, n. 27, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1983.

     La spesa di lire 5.000 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1982 con l'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 77, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1980 al 1983.

     La spesa di lire 6.000 milioni, autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1983 con l'articolo 6 della legge regionale 18 maggio 1981, n. 29, deve intendersi autorizzata per gli esercizi dal 1981 al 1984.

 

     Art. 7.

     Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l'esercizio 1982 con l'articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30, si intende autorizzato, per le stesse finalità, per l'esercizio 1984.

 

     Art. 8.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 9.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 11 della L.R. 17 dicembre 1981, n. 84.