Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.18 turismo ed industria alberghiera |
Data: | 05/08/1996 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 19 novembre 1992, n. 34). |
Art. 2. (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 2 della legge regionale 34/1992). |
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 34/1992). |
Art. 4. (Norme finanziarie). |
§ 3.18.93 - Legge Regionale 5 agosto 1996, n. 28.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 novembre 1992, n. 34concernente «Interventi regionali di promozione dell'attività del Club Alpino Italiano (CAI) nel Friuli-Venezia Giulia».
(B.U. 7 agosto 1996, n. 32).
Art. 1. (Modifica all'articolo 1 della
1. Il comma 2 dell'articolo 1 della
(Omissis).
Art. 2. (Modifiche ed integrazioni dell'articolo 2 della
1. [Il comma 2 dell'articolo 2 della
(Omissis)] [2].
2. Dopo il comma 2 della
(Omissis).
Art. 3. (Sostituzione dell'articolo 3 della
1. L'articolo 3 della
(Omissis).
Art. 4. (Norme finanziarie).
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 1, della
2. In relazione al disposto di cui all'articolo 3, comma 2, della
3. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 - alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.5. - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VIII sono istituiti i seguenti capitoli:
a) capitolo 6105 [1.1.162.2.08.32] con la denominazione «Contributi per la realizzazione del programma regionale delle iniziative promosse dal Club Alpino Italiano (CAI)» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998;
b) capitolo 6106 [1.1.162.2.08.32] con la denominazione «Contributi per il sostegno dell'attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - Sezione Speciale del Club Alpino Italiano - (CAI) - Delegazione regionale del Friuli-Venezia Giulia» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
4. All'onere complessivo di lire 1.500 milioni, in termini di competenza, derivante dai commi 1 e 2, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6107 del precitato stato di previsione della spesa, intendendosi corrispondentemente revocata la relativa autorizzazione di spesa.
5. Sui precitati capitoli 6105 e 6106 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni e rispettivamente di lire 300 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6107.
6. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
7. Il precitato capitolo 6107 è eliminato dall'elenco n. 1, allegato ai bilanci predetti, ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[2] Comma abrogato dall'art. 16 della
[3] Si legga invece «Dopo il comma 2 dell'art. 2 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 15 della