Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 caccia |
Data: | 07/05/1990 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [2] |
Art. 3. 1. Ferme restando le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, all'accertamento delle [...] |
Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 3.8.36 – L.R. 7 maggio 1990, n. 22.
Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di tassidermia. Disposizioni relative all'accertamento delle violazioni in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell'avifauna.
(B.U. 8 maggio 1990, n. 61).
1. Il termine di cui all'articolo 12, comma 1, del
1. Ferme restando le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalle Province ai sensi dell'articolo 57, comma 1, della
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall’art. 11 della