§ 3.1.56 - Legge Regionale 21 gennaio 1980, n. 5.
Ulteriori norme di modifica, integrazione ed interpretazione della disciplina dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e foreste
Data:21/01/1980
Numero:5


Sommario
Art. 9.      In via di interpretazione autentica, l'esonero dall'iscrizione all'Albo previsto al quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed [...]
Art. 10.      Per il territorio della provincia di Trieste, in deroga all'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 6 della [...]
Art. 11.      Il Presidente della Giunta regionale, è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della Giunta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Regolamento per disciplinare [...]
Art. 12.      (Omissis)
Art. 13.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 3.1.56 - Legge Regionale 21 gennaio 1980, n. 5.

Ulteriori norme di modifica, integrazione ed interpretazione della disciplina dell'Albo professionale degli imprenditori agricoli, di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, e alla legge regionale 22 luglio 1978, n. 80.

(B.U. 21 gennaio 1980, n. 7).

 

     Artt. 1. - 8.

     (Omissis) [1].

 

Art. 9.

     In via di interpretazione autentica, l'esonero dall'iscrizione all'Albo previsto al quarto comma dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, deve intendersi come esonero anche dalla dimostrazione della sussistenza degli altri requisiti, indicati al primo comma del succitato articolo 8, sostituito come detto sopra.

     Sempre in via di interpretazione autentica, per provvidenze dirette al miglioramento genetico del bestiame, di cui al primo alinea dell'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, si intendono anche quelle concernenti l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata, di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 10.

     Per il territorio della provincia di Trieste, in deroga all'articolo 8 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 6 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, si prescinde, fino a 30 giorni dalla prima costituzione della relativa Commissione provinciale per la tenuta dell'Albo, ma comunque non oltre il 30 giugno 1981 dall'iscrizione all'Albo medesimo, per conseguire tutte le provvidenze contributive e creditizie amministrate dagli Uffici regionali [2].

     Fino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, tutte le provvidenze amministrate dagli Uffici regionali verranno concesse secondo le disposizioni previste dalle specifiche leggi.

     Fino al 31 dicembre successivo alla costituzione della relativa Commissione provinciale, sempre per il territorio della provincia di Trieste, si prescinde, per l'iscrizione all'Albo, dal brevetto di «agricoltore professionale» [2]/1.

 

     Art. 11.

     Il Presidente della Giunta regionale, è autorizzato ad emanare, su conforme delibera della Giunta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Regolamento per disciplinare nel territorio della Provincia di Trieste [2]/2:

     a) la compilazione, a cura di un Commissario, assistito da una Commissione consultiva composta da 5 membri designati dalle Associazioni professionali agricole più rappresentative della Provincia, della lista degli elettori in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 22 luglio 1978, n. 80, e dall'articolo 1 della presente legge;

     b) la decisione sui ricorsi avverso la esclusione dalla lista elettorale;

     c) l'elezione, con sistema proporzionale, di 12 rappresentanti degli imprenditori agricoli in possesso dei requisiti richiamati alla precedente lettera a).

     Nella compilazione della lista elettorale il Commissario prenderà in considerazione tutte le domande finora presentate in forza del D.P.G.R. 22 dicembre 1973, n. 327.

     Il Commissario e la Commissione consultiva, di cui alla lettera a), sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale contestualmente alla emanazione del Regolamento previsto nel presente articolo.

 

     Art. 12.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 13.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Norme modificative ed integrative della L.R. 4 aprile 1972, n. 10.

[2] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 25 giugno 1981, n. 39.

[2]2/1 Vedi la proroga di cui all'art. 3 della L.R. 10 dicembre 1982, n. 84.

[2]2/2 Vedi il D.P.G.R. 15 aprile 1981, n. 0166/Pres.

[3] Norma sostitutiva dell'art. 8 della L.R. 22 luglio 1978, n. 80.