Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 rapporti con organi statali e ufficio del difensore civico |
Data: | 18/08/1990 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. 1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale su richiesta del Commissario per [...] |
Art. 2. 1. All'articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 34, le parole «dei componenti la Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «del personale regionale appartenente alla qualifica [...] |
Art. 3. 1. All'articolo 92, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: |
Art. 4. 1. Alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo l'articolo 98 è aggiunto il seguente: |
Art. 5. 1. All'articolo 178, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, la lettera d) è soppressa. |
Art. 6. 1. All'articolo 194, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole «la Direzione regionale dell'agricoltura» sono sostituite con le parole «il competente Servizio della Direzione [...] |
Art. 7. 1. L'organico del ruolo unico regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di una unità nella qualifica [...] |
§ 1.3.9 - Legge Regionale 18 agosto 1990, n. 34.
Disposizioni in materia di usi civici.
(B.U. 20 agosto 1990, n. 101).
1. I compensi dovuti dalle Amministrazioni comunali ai periti per le operazioni eseguite in materia di usi civici fuori dalla sfera di competenza giurisdizionale su richiesta del Commissario per il riordinamento e la liquidazione degli usi civici nella Regione Friuli- Venezia Giulia, sono determinati in base alle aliquote ed alle norme vigenti ai sensi della
2. Ai compensi di cui al comma 1 si applicano gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 10 della
1. All'articolo 2 della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore della
1. All'articolo 92, comma 1, della
«g) Servizio degli usi civici».
1. Alla
(Omissis) [1].
1. All'articolo 178, comma 1, della
1. All'articolo 194, comma 1, della
1. L'organico del ruolo unico regionale di cui alla tabella A allegata alla
[1] Articolo già aggiunto nel testo della legge originaria.