Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 52. Guerra |
Capitolo: | 52.3 leggi di guerra e neutralità |
Data: | 08/01/1952 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. A coadiuvare il commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell'art. 1 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, [...] |
Art. 2. Con decreto del Ministro per il tesoro, può essere designato un funzionario a coadiuvare il dirigente l'ufficio di segreteria ed a sostituirlo in caso di sua assenza o [...] |
Art. 3. Quando il credito denunciato per ogni singolo contratto non ecceda le lire duecentomila, il commissario ha facoltà di liquidarlo, anche senza sentire il parere del [...] |
Art. 4. Le indennità spettanti ai membri del Comitato, ai componenti l'ufficio di segreteria ed agli esperti eventualmente incaricati di indagini ed accertamenti, ai termini [...] |
Art. 5. Le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, per la denuncia al Commissariato dei contratti, si applicano anche ai contratti [...] |
Art. 6. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 52.3.52 – L. 8 gennaio 1952, n. 25.
Modificazioni e aggiunte alle disposizioni del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674, relative alla sistemazione e alla liquidazione dei contratti di guerra.
(G.U. 1 febbraio 1952, n. 27).
A coadiuvare il commissario, incaricato della sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, ai termini dell'art. 1 del
Con decreto del Ministro per il tesoro, può essere designato un funzionario a coadiuvare il dirigente l'ufficio di segreteria ed a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.
Quando il credito denunciato per ogni singolo contratto non ecceda le lire duecentomila, il commissario ha facoltà di liquidarlo, anche senza sentire il parere del Comitato istituito con l'art. 2 del
Ove la liquidazione concordi con la proposta, al lordo, dell'Amministrazione debitrice, il limite di somma indicato nel comma precedente è elevato a lire quattrocentomila.
Le indennità spettanti ai membri del Comitato, ai componenti l'ufficio di segreteria ed agli esperti eventualmente incaricati di indagini ed accertamenti, ai termini dell'art. 14 del
Resta ferma la competenza del Ministro per il tesoro per la liquidazione delle indennità di carattere permanente, indicate nel primo comma dell'art. 17 del decreto legislativo predetto.
Le disposizioni contenute nell'art. 10 del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.