Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.2 zootecnia |
Data: | 18/05/1974 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. Autorizzazioni di spesa. In aggiunta agli stanziamenti già previsti dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976 è autorizzata la concessione di [...] |
Art. 2. Copertura. Agli oneri derivanti dalla attuazione dell'articolo precedente, l'amministrazione regionale fa fronte nel modo seguente: |
§ 3.2.2 - Legge Regionale 18 maggio 1974, n. 17. - Rifinanziamento della
legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche».
(B.U. n. 62 del 20-5-1974).
Art. 1. Autorizzazioni di spesa. In aggiunta agli stanziamenti già previsti dalla
a) Art. 2: L. 1.900.000.000
b) Art. 3: L. 4.600.000.000
c) Art. 8: L. 1.500.000.000.
In aggiunta al limite d'impegno già stanziato dalla
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1974 e a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno anzidetto, sono determinate in lire 650 milioni per gli esercizi dal 1974 al 1995, in aggiunta alle annualità già stabilite al secondo comma dell'articolo 13 della
In aggiunta al limite d'impegno già stanziato dalla
Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1974 e a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno, sono determinate in lire 200.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1978, in aggiunta alle annualità già stabilite al sesto comma dell'articolo 13 della
I contributi verranno erogati con le procedure previste dalla
Art. 2. Copertura. Agli oneri derivanti dalla attuazione dell'articolo precedente, l'amministrazione regionale fa fronte nel modo seguente:
(omissis).