§ 3.2.2 - Legge Regionale 18 maggio 1974, n. 17. - Rifinanziamento della
legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche».


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:18/05/1974
Numero:17


Sommario
Art. 1.  Autorizzazioni di spesa. In aggiunta agli stanziamenti già previsti dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976 è autorizzata la concessione di [...]
Art. 2.  Copertura. Agli oneri derivanti dalla attuazione dell'articolo precedente, l'amministrazione regionale fa fronte nel modo seguente:


§ 3.2.2 - Legge Regionale 18 maggio 1974, n. 17. - Rifinanziamento della

legge regionale 13 agosto 1973, n. 29 «Potenziamento delle strutture produttive zootecniche».

(B.U. n. 62 del 20-5-1974).

 

Art. 1. Autorizzazioni di spesa. In aggiunta agli stanziamenti già previsti dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per ciascuno degli esercizi 1974, 1975 e 1976 è autorizzata la concessione di contributi per i fini previsti dai sottoindicati articoli della legge regionale anzidetta nei limiti dei seguenti stanziamenti annui:

     a) Art. 2: L. 1.900.000.000

     b) Art. 3: L. 4.600.000.000

     c) Art. 8: L. 1.500.000.000.

     In aggiunta al limite d'impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento previsti dagli articoli 2, lettera b) e 3, primo comma, della stessa legge, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1974, di un ulteriore limite d'impegno di lire 650.000.000.

     Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1974 e a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno anzidetto, sono determinate in lire 650 milioni per gli esercizi dal 1974 al 1995, in aggiunta alle annualità già stabilite al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

     In aggiunta al limite d'impegno già stanziato dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29, per la concessione di prestiti fino ad anni 5 per l'acquisto di bestiame bovino nonché di attrezzature zootecniche previste dalla legge regionale suddetta, è autorizzato lo stanziamento, per l'esercizio 1974, di un ulteriore limite d'impegno di lire 200.000.000.

     Le annualità da iscrivere nell'apposito capitolo di spesa dei bilanci di previsione relativi all'esercizio 1974 e a quelli futuri, in dipendenza del limite d'impegno, sono determinate in lire 200.000.000 per gli esercizi dal 1974 al 1978, in aggiunta alle annualità già stabilite al sesto comma dell'articolo 13 della legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

     I contributi verranno erogati con le procedure previste dalla legge regionale 13 agosto 1973, n. 29.

 

     Art. 2. Copertura. Agli oneri derivanti dalla attuazione dell'articolo precedente, l'amministrazione regionale fa fronte nel modo seguente:

     (omissis).