§ 3.7.7. - Legge Regionale 30 dicembre 1976, n. 57. - Intervento
promozionale per la realizzazione di un terminal merci in Comune di Ravenna.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 fiere, mercati, commercio
Data:30/12/1976
Numero:57


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3.  Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a lire 2.596.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo sullo stato di [...]
Art. 4.  La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino [...]


§ 3.7.7. - Legge Regionale 30 dicembre 1976, n. 57. - Intervento

promozionale per la realizzazione di un terminal merci in Comune di Ravenna.

(B.U. n. 172 del 30-12-1976).

 

Art. 1. [1] Per la realizzazione di un'area attrezzata destinata a terminal per scarico, carico, stoccaggio e smistamento di merci specializzate nella zona San Vitale, in Comune di Ravenna, la Regione Emilia-Romagna dispone lo stanziamento di lire 2.596.000.000.

     Lo stanziamento di cui al primo comma può essere utilizzato altresì per studi, ricerche e progettazioni attinenti l'area attrezzata medesima.

     La realizzazione dell'intervento e la gestione dei relativi impianti sono effettuate mediante concessione alla S.A.P.I.R. di Ravenna.

 

     Art. 2. [1] L'erogazione dei fondi regionali di cui all'articolo precedente è subordinata alla stipulazione, tra la Giunta regionale e la S.A.P.I.R., sentita la competente Commissione consiliare, di un'apposita convenzione che dovrà prevedere fra l'altro:

     a) l'approvazione, da parte della Giunta regionale, del progetto esecutivo, nell'osservanza delle procedure di cui all'art. 21, lettera e), della legge 24 marzo 1975, n. 18;

     b) le modalità di gestione dei lavori, a cui sono comunque applicabili le norme di cui alla Legge regionale 24 marzo 1975, n. 18, come modificata dalla Legge regionale 8 marzo 1976, n. 10, ad esclusione di quanto previsto dal 5° comma dell'art. 21 della predetta legge n. 18/1975;

     c) i criteri di gestione degli impianti e dei relativi servizi;

     d) il diritto di superficie dell'area del terminal merci, di durata non inferiore ad anni trenta.

 

     Art. 3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti a lire 2.596.000.000, l'Amministrazione regionale fa fronte mediante l'istituzione di un apposito capitolo sullo stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, dotato dello stanziamento di lire 2.596.000.000, la cui copertura finanziaria è assicurata:

     a) quanto a lire 1.600.000.000 mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 75100 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della Legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento all'esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 10 dell'elenco n. 4 annesso al bilancio stesso;

     b) quanto a lire 996.000.000 mediante la riduzione di pari importo del fondo di cui al cap. 75200 del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, in applicazione della Legge 27 febbraio 1955, n. 64, con riferimento all'esatta destinazione attribuita a tale somma nella voce n. 4 dell'elenco n. 5 annesso al bilancio stesso.

 

     Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, secondo comma, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione.

 

 


[1] Articolo così modificato dall'art. 54 della L.R. n. 26/1982 (B.U. n. 66/1982).

[1] Articolo così modificato dall'art. 54 della L.R. n. 26/1982 (B.U. n. 66/1982).