§ 6.2.63 - L.R. 1 agosto 2002, n. 18.
Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della l.r. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:01/08/2002
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.
Art. 2.  Sviluppo del sistema informativo regionale.
Art. 3.  Fondo regionale per la montagna.
Art. 4.  Cartografia regionale.
Art. 5.  Contributo straordinario alla “Enoteca regionale Emilia-Romagna”
Art. 6.  Interventi nel settore delle bonifiche.
Art. 7.  Agriturismo.
Art. 8.  Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 9.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 10.  Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.
Art. 11.  Adesione della Regione Emilia-Romagna al programma “Tetti fotovoltaici” — sottoprogramma di competenza nazionale.
Art. 12.  Parchi regionali e riserve naturali.
Art. 13.  Porti regionali e comunali.
Art. 14.  Protezione civile — Interventi di emergenza.
Art. 15.  Interventi volti al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale.
Art. 16.  Estinzione delle operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale — Mezzi regionali.
Art. 17.  Fondo socio-assistenziale regionale.
Art. 18.  Edilizia residenziale universitaria.
Art. 19.  Strutture formativo-professionali.
Art. 20.  Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”.
Art. 21.  Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)
Art. 22.  Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.
Art. 23.  Iniziative regionali a favore dei giovani.
Art. 24.  Integrazione regionale ai finanziamenti recati dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Art. 25.  Trasferimento all'esercizio 2002 delle autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi regionali.
Art. 26.  Economie su mutui Cassa depositi e prestiti.
Art. 27.  Modifiche alla L.R. 26 novembre 2001, n. 43.
Art. 28.  Modifiche alla L.R. 19 aprile 1995, n. 45.
Art. 29.  Contributo straordinario alla “Fondazione Villa Ghigi”.
Art. 30.  Modifiche all'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.
Art. 31.  Modifiche all'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15.
Art. 32.  Copertura finanziaria.
Art. 33.  Entrata in vigore.


§ 6.2.63 - L.R. 1 agosto 2002, n. 18.

Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'art. 40 della l.r. 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione della legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004. primo provvedimento generale di variazione.

(B.U. 1 agosto 2002, n. 110).

 

Art. 1. Automazione e manutenzione del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti l'automazione e la manutenzione dei servizi regionali, secondo le finalità indicate nella L.R. 26 luglio 1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1500 - Sistema informativo regionale: manutenzione e sviluppo, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa stabilite da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 03905 “Spese per l'automazione dei servizi regionali (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”

     Esercizio 2002: + EURO 213.209,45

     b) Cap. 03911 “Potenziamento delle apparecchiature per l'elaborazione dei dati (L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”

     Esercizio 2002: - EURO 213.209,45

 

     Art. 2. Sviluppo del sistema informativo regionale.

     1. Per le attività inerenti lo sviluppo del sistema informativo regionale, secondo le finalità di cui alle leggi regionali 19 aprile 1975, n. 24 e 26 luglio 1988, n. 30, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.2.1.3.1510 - Sviluppo del Sistema informativo regionale, sono apportate le seguenti modifiche alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali:

     a) Cap. 03840 “Interventi per la formazione di una cartografia regionale e dei sistemi informativi geografici (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”

     Esercizio 2002: EURO 131.457,22

     b) Cap. 03910 “Sviluppo del sistema informativo regionale (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”

     Esercizio 2002: + EURO 10.141.548,65

     c) Cap. 03917 “Contributi agli Enti locali ed altri enti e organismi interessati per l'impianto di un sistema informativo (art. 17, L.R. 26 luglio 1988, n. 30)”

     Esercizio 2002: - EURO 3.427.608,95

 

     Art. 3. Fondo regionale per la montagna.

     1. Per incentivare la realizzazione di opere e di interventi di preminente interesse per le aree montane della regione, a norma dell'art. 47 della L.R. 19 luglio 1997, n. 22 è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa pari ad EURO 775.000,00, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 03455 nell'ambito dell'U.P.B. 1.2.2.3.3100 — Sviluppo della montagna.

 

     Art. 4. Cartografia regionale.

     1. Per le finalità di cui alla L.R. 19 aprile 1975, n. 24, nell'ambito della U.P.B. 1.2.3.3.4440 — Sviluppo di una cartografia tematica regionale: geologia e pedologia, è disposto quanto segue:

     a) Capitolo 03850 “Spese per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”

     Esercizio 2002: + EURO 198.968,00

     b) Capitolo 03852 “Contributi agli Enti locali ed altri Enti per la formazione di una cartografia tematica regionale geologica, pedologica, pericolosità e dei rischi geonaturali (L.R. 19 aprile 1975, n. 24)”

Esercizio 2002: - EURO 125.000,00

     2. Contestualmente le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sul Capitolo 03850 sono ridotte di EURO 131.457,22.

 

     Art. 5. Contributo straordinario alla “Enoteca regionale Emilia-Romagna”

     1. Per favorire l'effettivo raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 della L.R. 27 dicembre 1993, n. 46 e successive modifiche, concernente la promozione dei prodotti enologici regionali, è autorizzata, per l'esercizio 2002, la concessione di un contributo straordinario di EURO 105.000,00 alla Associazione “Enoteca regionale Emilia-Romagna” con sede in Dozza (BO).

     2. Il direttore generale competente in materia di agricoltura dispone la concessione e la liquidazione del suddetto contributo straordinario al verificarsi della condizione di cui al comma 4 dell'art. 2 della L.R. n. 46 del 1993 con riferimento all'anno 2001 e a valere sul capitolo 18146, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.2.5581 — Enoteca della Regione Emilia-Romagna — contributi per le attività di orientamento al consumo.

 

     Art. 6. Interventi nel settore delle bonifiche.

     1. Per opere ed interventi nei settori dell'irrigazione e della bonifica è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6300 — Interventi di bonifica e irrigazione a valere sul Capitolo 16400 “Spese per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica danneggiate da eccezionali avversità atmosferiche e per l'immediato intervento (art. 4, comma 3, Legge 25 maggio 1970, n. 364 e artt. 66 e 70, DPR 24 luglio 1977, n. 616; art. 26, lett. e), L.R. 2 agosto 1984, n. 42)”

     Esercizio 2002: EURO 441.274,00

 

     Art. 7. Agriturismo.

     1. Per la concessione di contributi agli imprenditori agricoli per interventi rivolti al recupero di immobili e alla realizzazione di strutture da adibire alle attività di agriturismo, a norma di quanto disposto dall'art. 18 della L.R. 28 giugno 1994, n. 26, è disposta la seguente autorizzazione di spesa, a valere sul Capitolo 18232, nell'ambito della U.P.B. 1.3.1.3.6370 — Realizzazione strutture agrituristiche

     Esercizio 2002: EURO 1.400.000,00

 

     Art. 8. Finanziamenti di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25 nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7110 — Progetti speciali per le imprese realizzati tramite l'ERVET è disposta, per l'esercizio 2002, l'ulteriore autorizzazione di spesa di EURO 790.000,00 a valere sul Capitolo 21068 “Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET — Politiche per le imprese — SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)”.

 

     Art. 9. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla L.R. 23 marzo 1990, n. 22 è disposta, per l'esercizio 2002, l'ulteriore autorizzazione di spesa nell'ambito della U.P.B. 1.3.2.2.7120 — Promozione e qualificazione delle imprese cooperative, a valere sul Capitolo 21205 “Contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti le finalità di cui all'art. 2, L.R. 22/90 (art. 5, comma 2, lettere a), b), c), e), f), g), L.R. 23 marzo 1990, n. 22 e successive modificazioni)” per un importo di EURO 140.000,00.

 

     Art. 10. Recupero edilizio, urbanistico ed ambientale degli insediamenti storici.

     1. Per gli interventi finalizzati alla tutela del patrimonio storico e culturale degli insediamenti storici ai sensi della L.R. 16 febbraio 1989, n. 6, a valere sui capitoli sottoelencati, afferenti alla U.P.B. 1.4.1.3.12620 — Recupero edilizio, urbanistico e ambientale degli insediamenti storici, è disposto quanto segue:

     a) Capitolo 30885 “Contributi ai Comuni per opere di restauro scientifico e risanamento conservativo su edifici di proprietà pubblica e privata (artt. 4 e 5, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)”

     Esercizio 2002: + EURO 1.550.000,00

     Esercizio 2003: - EURO 3.099.000,00

     b) Capitolo 30890 “Contributi per opere di restauro scientifico su beni di carattere artistico o storico di proprietà di enti ecclesiastici, di privati cittadini e di enti morali (art. 6, L.R. 16 febbraio 1989, n. 6 e art. 12, Legge 24 dicembre 1993, n. 537)”

     Esercizio 2002: + EURO 516.456,90

     Esercizio 2003: - EURO 3.099.000,00

 

     Art. 11. Adesione della Regione Emilia-Romagna al programma “Tetti fotovoltaici” — sottoprogramma di competenza nazionale.

     1. Per la realizzazione del programma “Tetti fotovoltaici” al fine di diffondere la tecnologia fotovoltaica per applicazioni nell'edilizia, ai sensi del decreto direttoriale 16 marzo 2001/SIAR, del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio, la Regione è autorizzata a cofinanziare il costo degli interventi nella misura del 50 per cento, pari ad EURO 666.536,69, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 32121 nell'ambito della U.P.B. 1.4.1.3.12820 — Contenimento consumi energetici nell'edilizia.

 

     Art. 12. Parchi regionali e riserve naturali.

     1. Per il recupero e la valorizzazione delle risorse ambientali ai sensi dell'art. 35, commi 2 e 4 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11 è disposta, per l'esercizio 2002, una autorizzazione di spesa di EURO 621.922,35 a valere sul Capitolo 38090 nell'ambito della U.P.B. 1.4.2.3.14305 — Recupero e valorizzazione delle risorse ambientali.

 

     Art. 13. Porti regionali e comunali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19 come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono disposte le seguenti modifiche ed integrazioni alle autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.4.3.3.15800 — Porti regionali e comunali:

     a) Capitolo 41250 “Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art. 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

     Esercizio 2002: - EURO 165.786,04

     b) Capitolo 41360 “Costruzione, a totale carico della Regione, di opere, impianti ed attrezzature nei cinque porti regionali (art. 4, lett. a), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

     Esercizio 2002: + EURO 792.989,79

     c) Capitolo 41550 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per la costruzione di opere, impianti ed attrezzature nei porti comunali, nei porti ed approdi turistici (art. 4, lett. b) L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

     Esercizio 2002: - EURO 309.874,14

     d) Capitolo 41570 “Contributi in capitale ai Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)”

     Esercizio 2002: EURO 43.898,84

 

     Art. 14. Protezione civile — Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nelle materie di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal D. Lgs. 12 aprile 1948, n. 1010, è disposta la seguente ulteriore autorizzazione di spesa di EURO 147.986,45 per l'esercizio finanziario 2002, a valere sul Cap. 48050 appartenente alla U.P.B. 1.4.4.3.17450 — Attrezzature e materiali per pronto intervento.

 

     Art. 15. Interventi volti al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale.

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 38 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 49 è aumentata di EURO 516.457,38 (Cap. 51721 afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 - Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale - Altre risorse vincolate).

     2. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali sono revocate per l'importo di EURO 756.233,96. Costituendo, per l'esercizio 2001 economie di spesa, a tale titolo vengono utilizzate nell'ambito dei compiti relativi a progetti di attuazione del piano sanitario regionale 1999-2001, con particolare riferimento all'attuazione del nuovo modello di assistenza distrettuale, alla realizzazione del Dipartimento delle cure primarie, alla funzione di committenza, di integrazione e di promozione della salute, nonché alla realizzazione di progetti speciali quali: le demenze senili, le dipendenze patologiche, la “salute donna”, le cure palliative, le medicine non convenzionali e l'assistenza nella fase terminale, l'oncologia e lo sviluppo del nuovo modello organizzativo di reti integrate. Il suddetto importo viene reiscritto, con riferimento all'esercizio 2002, come segue:

     a) Cap. 51720 “Quota del fondo sanitario regionale impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale. (art. 2, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi statali.” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18110 Fondo sanitario - Risorse statali EURO: 329.891,22

     b) Cap. 51721 “Spesa sanitaria impiegata direttamente dalla Regione per interventi di promozione e supporto nei confronti delle aziende sanitarie in relazione al perseguimento degli obiettivi del piano sanitario nazionale e regionale (art. 2, D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502) - Mezzi regionali.” afferente alla U.P.B. 1.5.1.2.18120 Spesa sanitaria direttamente gestita dalla Regione EURO: 426.342,74

 

     Art. 16. Estinzione delle operazioni di factoring nel Sistema sanitario regionale — Mezzi regionali.

     1. Al fine di estinguere le operazioni di factoring promosse dal Sistema sanitario regionale, nei termini e con le modalità previste dalle apposite convenzioni stipulate, è autorizzata la spesa di EURO 20.658.275,96, per l'esercizio 2002, a valere sul Capitolo 51940 nell'ambito della U.P.B. 1.5.1.2.18400 — Oneri ed interessi inerenti ad operazioni di factoring nel sistema sanitario.

     2. L'art. 51 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 49 è soppresso.

 

     Art. 17. Fondo socio-assistenziale regionale.

     1. Per la concessione di contributi al fine di incentivare l'attivazione, l'adeguamento e il potenziamento di strutture socio-assistenziali, a norma dell'art. 42 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2, nell'ambito del Capitolo 57200, afferente alla U.P.B. 1.5.2.3.21000 — Potenziamento delle strutture socio-assistenziali, è disposta l'ulteriore autorizzazione di spesa, per l'esercizio 2002, pari ad EURO 1.807.600,00.

 

     Art. 18. Edilizia residenziale universitaria.

     1. Per la realizzazione di opere di edilizia residenziale universitaria, a norma della L.R. 8 settembre 1981, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni sono disposte le seguenti variazioni alle autorizzazioni di spesa recate da precedenti leggi regionali a valere sul Capitolo 73135 nell'ambito della U.P.B. 1.6.3.3.24510 - Edilizia residenziale e universitaria:

     Esercizio 2002: - EURO 4.234.946,58

     Esercizio 2003: + EURO 4.234.946,58

 

     Art. 19. Strutture formativo-professionali.

     1. Per la concessione di contributi per la realizzazione e la manutenzione straordinaria di strutture scolastiche destinate all'attività di formazione professionale, nonché per la dotazione di beni e arredi ai sensi dell'art. 28 della L.R. 24 luglio 1979, n. 19 e successive modifiche, è disposta per l'esercizio 2002 una autorizzazione di spesa di EURO 2.478.972,42 a valere sul Capitolo 75301, nell'ambito della U.P.B. 1.6.4.3.26500 - Investimenti nel settore della Formazione professionale.

 

     Art. 20. Contributo alla “Fondazione Arturo Toscanini”.

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse volte a favorire la diffusione della cultura musicale, ai sensi della L.R. 10 aprile 1995, n. 27 è disposto, a valere sul Capitolo 70602, nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.2.27110 - Contributi a enti o associazioni che si prefiggono scopi culturali, quanto segue:

     Esercizio 2002: + EURO 1.133.624,00.

 

     Art. 21. Partecipazione all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER)

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'Associazione Teatrale Emilia-Romagna (ATER) deliberato dalla assemblea straordinaria dei soci e a tal fine è disposta, per l'esercizio 2002, l'autorizzazione di spesa pari ad EURO 154.937,00 a valere sul Capitolo 70620 nell'ambito della U.P.B. 1.6.5.3.27510 — Partecipazione a società o istituzioni per lo sviluppo culturale.

 

          Art. 22. Recupero e restauro di immobili di particolare valore storico e culturale.

     1. Per la realizzazione di progetti di particolare rilevanza storica, artistica e culturale per l'insieme del territorio regionale a norma della L.R. 1 dicembre 1998, n. 40 nell'ambito dei capitoli afferenti alla U.P.B. 1.6.5.3.27520 — Recupero e restauro del patrimonio artistico e culturale, è disposto quanto segue:

     a) Capitolo 70716 “Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi — celebrazioni G. Verdi anno 2001 (art. 1, comma 1, lett. b), art. 2, art. 3, comma 2, L.R. 1 dicembre 1998, n. 40)” Esercizio 2002: EURO 17.043,00

     b) Capitolo 70718 “Contributi in c/capitale per la costruzione, il recupero ed il restauro di immobili di particolare valore storico e culturale nonché per interventi di miglioramento della fruibilità degli stessi immobili e per la valorizzazione di complessi monumentali compresa l'innovazione tecnologica, l'acquisto di attrezzature e la sistemazione di aree adiacenti ai beni stessi — progetti speciali (art. 1, comma 2, art. 2, art. 3, comma 3, L.R. 1 dicembre 1998, n. 40 )”

     Esercizio 2002: - EURO 2.304.663,00

     Esercizio 2003: + EURO 2.582.000,00

 

     Art. 23. Iniziative regionali a favore dei giovani.

     1. Per gli interventi di ristrutturazione, adeguamento ed innovazione tecnologica delle strutture necessarie a progetti pilota per iniziative rivolte ai giovani ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. b) della L.R. 25 giugno 1996, n. 21 è disposta, per l'esercizio finanziario 2002, un'ulteriore autorizzazione di spesa di EURO 1.032.914,00 a valere sul Capitolo 71572 appartenente alla U.P.B. 1.6.5.3.27540 — Ristrutturazione e adeguamento di strutture per progetti rivolti ai giovani.

 

     Art. 24. Integrazione regionale ai finanziamenti recati dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     1. La Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad integrare con mezzi propri di bilancio i finanziamenti per la prosecuzione del programma regionale per gli investimenti straordinari in sanità , ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, sulla base dello stato di attuazione del programma e in funzione dell'approvazione dei progetti in esso previsti, è autorizzata a disporre con proprio atto le necessarie variazioni di bilancio, di competenza e di cassa, utilizzando i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui al cap. 86500 “Fondo speciale per far fronte ai provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione - spese di investimento”, afferente alla U.P.B. 1.7.2.3.29150 “Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione” e con l'istituzione di apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, a norma di quanto disposto dalla lettera d) del comma 2 dell'art. 31 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40.

 

     Art. 25. Trasferimento all'esercizio 2002 delle autorizzazioni di spesa relative al 2001 finanziate con mezzi regionali.

     1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 52 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 49, sono autorizzate le sottoelencate rettifiche per l'esercizio 2002:

 

Progr.

Capitolo

U.P.B.

Importo

1)

Cap. 2708

1.2.3.3.4420

+ Euro 27.015,92

2)

Cap. 3850

1.2.3.3.4440

+ Euro 59.909,01

3)

Cap. 3905

1.2.1.3.1500

+ Euro 412.812,93

4)

Cap. 3910

1.2.1.3.1510

+ Euro 267.757,50

5)

Cap. 3917

1.2.1.3.1510

+ Euro 65.172,95

6)

Cap. 3925

1.2.1.3.1520

- Euro 11.959,75

7)

Cap. 4348

1.2.1.3.1600

+ Euro 11.878.508,68

8)

Cap. 10645

1.3.1.3.6020

- Euro 7.839,64

9)

Cap. 16332

1.3.1.3.6300

- Euro 2.648.679,96

10)

Cap. 16337

1.3.1.3.6300

- Euro 211.502,40

11)

Cap. 16400

1.3.1.3.6300

- Euro 857.531,35

12)

Cap. 18232

1.3.1.3.6370

- Euro 9.457,88

13)

Cap. 18877

1.3.1.3.6430

+ Euro 53.123,90

14)

Cap. 21078

1.3.2.3.8000

- Euro 1.618.731,59

15)

Cap. 21222

1.3.2.3.8230

+ Euro 258.228,45

16)

Cap. 22202

1.3.2.3.8270

+ Euro 180.136,72

17)

Cap. 22210

1.3.2.3.8260

- Euro 593.925,44

18)

Cap. 22255

1.3.2.3.8270

+ Euro 2,54

19)

Cap. 22274

1.3.2.3.8270

+ Euro 361.519,83

20)

Cap. 22800

1.3.2.3.8300

+ Euro 1.171.646,53

21)

Cap. 22805

1.3.2.3.8300

+ Euro 1.950.680,97

22)

Cap. 22820

1.3.2.3.8300

- Euro 3.466.302,94

23)

Cap. 22835

1.3.2.3.8300

+ Euro 2.659.753,03

24)

Cap. 22880

1.3.2.3.8300

- Euro 398.801,56

25)

Cap. 23031

1.3.2.3.8300

+ Euro 5.164.568,99

26)

Cap. 23033

1.3.2.3.8300

- Euro 1.811.250,22

27)

Cap. 25517

1.3.3.3.10010

+ Euro 235.550,13

28)

Cap. 25520

1.3.3.3.10010

- Euro 290.451,34

29)

Cap. 25525

1.3.3.3.10010

- Euro 450.438,47

30)

Cap. 25528

1.3.3.3.10010

+ Euro 5.936.930,28

31)

Cap. 25574

1.3.3.3.10100

+ Euro 516.456,90

32)

Cap. 27000

1.3.4.3.11600

+ Euro 13.944,34

33)

Cap. 27500

1.3.4.3.11600

+ Euro 1.598.487,30

34)

Cap. 27710

1.3.4.3.11600

+ Euro 309.509,86

35)

Cap. 27716

1.3.4.3.11600

- Euro 103.291,38

36)

Cap. 27718

1.3.4.3.11600

+ Euro 320.036,34

37)

Cap. 28000

1.3.4.3.11620

- Euro 309.874,14

38)

Cap. 29300

1.3.3.3.10100

- Euro 3.088.475,90

39)

Cap. 30880

1.4.1.3.12620

- Euro 6.197,47

40)

Cap. 30885

1.4.1.3.12620

+ Euro 627.495,12

41)

Cap. 30890

1.4.1.3.12620

- Euro 889.863,09

42)

Cap. 31110

1.4.1.3.12650

- Euro 1.549.370,70

43)

Cap. 32047

1.4.1.3.12800

- Euro 618.775,78

44)

Cap. 32082

1.4.1.3.12741

- Euro 516.456,90

45)

Cap. 32287

1.4.1.3.12780

- Euro 154.937,07

46)

Cap. 35720

1.4.2.3.14000

- Euro 1.032.913,80

47)

Cap. 37120

1.4.2.3.14130

+ Euro 314.005,79

48)

Cap. 37150

1.4.2.3.14150

- Euro 488.824,39

49)

Cap. 37332

1.4.2.3.14220

+ Euro 638.340,73

50)

Cap. 37334

1.4.2.3.14200

- Euro 327.966,46

51)

Cap. 37336

1.4.2.3.14200

- Euro 1.238.385,10

52)

Cap. 37338

1.4.2.3.14210

+ Euro 31.151,64

53)

Cap. 37374

1.4.2.3.14220

- Euro 154.937,06

54)

Cap. 38059

1.4.2.3.14320

- Euro 3.523,33

55)

Cap. 38095

1.4.2.3.14305

- Euro 85.370,32

56)

Cap. 39050

1.4.2.3.14500

- Euro 501.570,22

57)

Cap. 39051

1.4.2.3.14500

+ Euro 8.582,48

58)

Cap. 39185

1.4.2.3.14500

- Euro 915.419,85

59)

Cap. 39220

1.4.2.3.14500

- Euro 54.687,58

60)

Cap. 41120

1.4.3.3.15800

- Euro 103.291,39

61)

Cap. 41250

1.4.3.3.15800

- Euro 25.822,84

62)

Cap. 41900

1.4.3.3.15820

- Euro 154.937,07

63)

Cap. 41995

1.4.3.3.15820

- Euro 271.219,87

64)

Cap. 43027

1.4.3.3.16000

+ Euro 104.113,57

65)

Cap. 43221

1.4.3.3.16010

- Euro 342.591,67

66)

Cap. 43260

1.4.3.3.16010

- Euro 2.768.157,33

67)

Cap. 43270

1.4.3.3.16010

- Euro 1.380.160,87

68)

Cap. 45172

1.4.3.3.16200

- Euro 1.412.671,19

69)

Cap. 45175

1.4.3.3.16200

- Euro 1.549.370,70

70)

Cap. 45180

1.4.3.3.16200

- Euro 5.970,89

71)

Cap. 46125

1.4.3.3.16600

- Euro 149.131,30

72)

Cap. 47100

1.4.4.3.17400

- Euro 26.079,01

73)

Cap. 47105

1.4.4.3.17400

- Euro 291.644,64

74)

Cap. 47114

1.4.4.3.17400

- Euro 1.116.837,51

75)

Cap. 48050

1.4.4.3.17450

- Euro 3.079.757,42

76)

Cap. 48060

1.4.4.3.17450

- Euro 8.326,28

77)

Cap. 48245

1.4.4.3.17530

- Euro 210.189,14

78)

Cap. 48257

1.4.4.3.17540

- Euro 92.962,24

79)

Cap. 57200

1.5.2.3.21000

+ Euro 4.171.787,20

80)

Cap. 57695

1.5.2.3.21020

+ Euro 22.121,84

81)

Cap. 57697

1.5.2.3.21020

+ Euro 51.645,70

82)

Cap. 57699

1.5.2.3.21020

+ Euro 41.316,54

83)

Cap. 57703

1.5.2.3.21020

+ Euro 143.849,42

84)

Cap. 65707

1.5.1.3.19050

- Euro 729.753,58

85)

Cap. 65712

1.5.2.3.21080

- Euro 289.215,86

86)

Cap. 68321

1.5.2.3.21060

+ Euro 1.807.599,15

87)

Cap. 70655

1.6.5.3.27500

- Euro 52.988,48

88)

Cap. 70678

1.6.5.3.27500

- Euro 3.648.395,92

89)

Cap. 70716

1.6.5.3.27520

- Euro 774.685,35

90)

Cap. 70718

1.6.5.3.27520

- Euro 51.645,69

91)

Cap. 71606

1.6.5.3.27550

- Euro 232.405,60

92)

Cap. 73060

1.6.2.3.23500

+ Euro 19.780,67

93)

Cap. 78732

1.6.6.3.28500

- Euro 1.074.230,35

94)

Cap. 78780

1.6.6.3.28500

- Euro 103.291,38

 

     Art. 26. Economie su mutui Cassa depositi e prestiti.

     1. La Regione, al fine di consentire agli Enti locali il raggiungimento di obiettivi di pubblica utilità anche in coerenza all'art. 49, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, autorizza l'utilizzo delle economie sui mutui concessi della Cassa depositi e prestiti per opere pubbliche di competenza regionale.

     2. Le economie di cui al comma 1, anche mediante accorpamento di residui di più mutui, possono essere utilizzate dagli Enti locali beneficiari, per ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero ad un nuovo progetto con finalità diverse, finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche comprese in una delle categorie di opere previste dalle leggi originarie di spesa.

     3. Le disposizioni del presente articolo si applicano sia ai mutui in corso di ammortamento sia ai mutui per i quali l'ammortamento sia stato già concluso, ove non sia intervenuto conguaglio di contributo.

 

     Art. 27. Modifiche alla L.R. 26 novembre 2001, n. 43.

     1. Il comma 2 dell'art. 43 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” è così sostituito:

     (Omissis).

     2. Fra il comma 3 e il comma 4 dell'art. 43 della L.R. 26 novembre 2001, n. 43 è inserito il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 28. Modifiche alla L.R. 19 aprile 1995, n. 45.

     1. Al comma 3 dell'art. 3 della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 recante “Disciplina delle attività e degli interventi della Regione Emilia-Romagna in materia di protezione civile”, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     (Omissis).

     2. Fra l'art. 16 e l'art. 17 della L.R. 19 aprile 1995, n. 45 è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

          Art. 29. Contributo straordinario alla “Fondazione Villa Ghigi”.

     1. Allo scopo di sostenere le azioni di educazione, documentazione e informazione ambientale e di promuovere l'attività di ricerca, studio e progettazione per la valorizzazione e fruizione degli aspetti naturali e storico paesaggistici del territorio regionale, la Regione Emilia-Romagna concorre allo sviluppo delle attività della “Fondazione Villa Ghigi” per il triennio 2002-2004 mediante la concessione di un contributo straordinario annuale, quantificato nell'importo massimo di EURO 103.292,00, per ciascuno degli anni 2002-2003-2004.

     2. Il contributo straordinario annuale viene concesso dalla Giunta regionale in unica soluzione a presentazione del programma annuale delle attività della Fondazione, corredato dell'apposito piano finanziario, relativo alle attività per le scuole e i cittadini della provincia di Bologna e alle attività , da concordare con la Regione, a supporto della promozione della rete regionale dell'educazione ambientale.

     3. La Fondazione deve presentare alla Regione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di erogazione del contributo straordinario, una relazione concernente la realizzazione delle attività programmate.

     4. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione fa fronte mediante l'istituzione di un'apposita unità previsionale di base e di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità con i fondi a tale specifico scopo accantonati nell'ambito del fondo speciale di cui alla U.P.B.1.7.2.2.29100 e al cap. 86350 “Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti” alla voce 9 dell'elenco n. 2 allegato alla L. R. 28 dicembre 2001, n. 50 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'anno finanziario 2002 e Bilancio pluriennale 2002-2004”.

     5. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad apportare con proprio atto le variazioni al bilancio di

competenza e di cassa, per l'esercizio 2002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2001, n. 50. Per gli esercizi successivi al 2002 la legge di approvazione del bilancio annuale autorizzerà l'iscrizione degli stanziamenti previsti dal comma 1.

 

     Art. 30. Modifiche all'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2.

     1. Dopo il primo comma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2 recante “Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale — Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura — Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco”, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     2. L'ultimo comma dell'art. 6 della L.R. 24 gennaio 1977, n. 2, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 31. Modifiche all'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15.

     1. La lettera a) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15 recante “Promozione, organizzazione e sviluppo delle attività di informazione e di educazione ambientale” è così sostituita:

     (Omissis).

     2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15 sono aggiunte le seguenti lettere:

     (Omissis).

     3. Il comma 2 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15 è così sostituito:

      (Omissis).

     4. Il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 16 maggio 1996, n. 15 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 32. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 2002-2004 - Stato di previsione dell'Entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della Spesa.

 

     Art. 33. Entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

 

 

Allegato

     (Omissis).