§ 6.2.15 – L.R. 9 novembre 1995, n. 55.
Legge Finanziaria Regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche, in coincidenza con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 contabilità regionale e procedure di spesa
Data:09/11/1995
Numero:55


Sommario
Art. 1.  Contributi per la predisposizione dei piani infraregionali (Revoche di autorizzazioni di spesa).
Art. 2.  Interventi a favore della pace.
Art. 3.  Compensi e rimborsi ai commissari liquidatori dell'ex Circondario di Rimini e delle ex Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena.
Art. 4.  Acquisizione e costruzione edifici da destinare a sedi di organismi regionali.
Art. 5.  Interventi nel settore agricolo - Mezzi statali Assegnazione definitiva (Legge 24 febbraio 1995, n. 46).
Art. 6.  Bonifiche (Revoca parziale di autorizzazione di spesa).
Art. 7.  Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.
Art. 8.  Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.
Art. 9.  Settore artigianato. (Revoche di precedenti autorizzazioni di spesa).
Art. 10.  Interventi per la promozione di nuove imprese per l'innovazione.
Art. 11.  Attività Consorzio "Azienda speciale Valli di Comacchio" (Revoca parziale di autorizzazione di spesa).
Art. 12.  Valorizzazione delle attività ittiche.
Art. 13.  Mercati e centri agro-alimentari all'ingrosso.
Art. 14.  Recupero edilizio urbanistico e ambientale degli insediamenti storici (Revoca parziale di autorizzazione di spesa).
Art. 15.  Dotazione patrimoniale dell'IDROSER Agenzia.
Art. 16.  Attuazione Programma SINA nell'ambito del Programma triennale tutela dell'ambiente (PTTA) 94/96 (Revoche di precedenti autorizzazioni di spesa).
Art. 17.  Realizzazione del Sistema informativo ambientale.
Art. 18.  Recupero e valorizzazione risorse ambientali nel territorio del Delta del Po (Revoca parziale di precedente autorizzazione).
Art. 19.  Interventi per i parchi regionali e riserve naturali.
Art. 20.  Progettazioni per il consolidamento dei collegamenti con il porto di Ravenna (Revoche di autorizzazioni di spesa).
Art. 21.  Porti regionali.
Art. 22.  Protezione civile - Interventi di emergenza.
Art. 23.  Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.
Art. 24.  Residenze sanitarie assistenziali.
Art. 25.  Interventi volti al controllo della popolazione canina.
Art. 26.  Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".
Art. 27.  Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza.
Art. 28.  Strutture formativo professionali (Revoca di autorizzazione di spesa).
Art. 29.  Impianti ed attrezzature sportive (Revoca parziale di autorizzazione di spesa).
Art. 30.  Trasferimento all'esercizio 1995 di autorizzazioni di spesa relative al 1994 finanziate con mezzi regionali. Modificazioni all'art. 62 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7.
Art. 31.  Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica L.R. 22 maggio 1980, n. 39. Modifiche e integrazioni alle procedure di spesa.
Art. 32.  Copertura finanziaria.
Art. 33.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.2.15 – L.R. 9 novembre 1995, n. 55.

Legge Finanziaria Regionale adottata, a norma dell'art. 13 bis della l.r. 6 luglio 1977, n. 31 e successive modifiche, in coincidenza con l'approvazione della Legge di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio 1995.

(B.U. 13 novembre 1995, n. 165).

 

     Art. 1. Contributi per la predisposizione dei piani infraregionali (Revoche di autorizzazioni di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sull'art. 12 della L.R. 5 settembre 1988, n. 36, sono revocate (Cap. 02120).

 

     Art. 2. Interventi a favore della pace.

     1. Per le iniziative volte alla valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli previste dalla L.R. 1 febbraio 1994, n. 4, è autorizzata, per l'esercizio 1995, la cifra di Lire 100.000.000 (Cap. 2737).

 

     Art. 3. Compensi e rimborsi ai commissari liquidatori dell'ex Circondario di Rimini e delle ex Assemblee dei Comuni di Imola e Cesena.

     1. Per la corresponsione dei compensi e di eventuali rimborsi spese ai commissari liquidatori del Circondario di Rimini, le cui funzioni sono cessate a seguito dell'elezione degli organi della Provincia di Rimini, e delle Assemblee dei Comuni per la Programmazione di Imola e Cesena sciolte ai sensi dell'art. 30 della L.R. 30 gennaio 1995, n. 6, è autorizzata, per l'esercizio 1995, la spesa di Lire 50.000.000 (Cap. 4153).

     2. La determinazione dei compensi di cui al comma 1 sarà effettuata a norma di quanto disposto dall'art. 46, comma 5 dello Statuto regionale.

 

     Art. 4. Acquisizione e costruzione edifici da destinare a sedi di organismi regionali.

     1. Per l'acquisto di un'area e sovrastante fabbricato ad uso uffici da destinare a sede di organismi regionali, ai sensi della L.R. 17 marzo 1995, n. 14, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 04270 - Acquisto di immobili destinati a servizi regionali e relativi oneri di urbanizzazione

     Esercizio 1995: Lire 2.017.495.000;

     b) Cap. 04272 - Acquisto di un'area e sovrastante fabbricato ad uso uffici da destinare a sede di organismi regionali.

     Accollo degli oneri finanziari dei mutui in essere (L.R. 17 marzo 1995, n. 14) (cni)

     Esercizio 1995: Lire 700.000.000

     Esercizio 1996: Lire 700.000.000

     Esercizio 1997: Lire 700.000.000.

     2. E' inoltre disposta, per gli interventi previsti dalla L.R. 9 aprile 1990, n. 29, l'ulteriore autorizzazione di spesa di Lire 73.803.207, per l'esercizio 1995 (Cap. 04270).

 

     Art. 5. Interventi nel settore agricolo - Mezzi statali Assegnazione definitiva (Legge 24 febbraio 1995, n. 46).

     1. A modifica ed integrazione di quanto disposto dall'art. 7 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7, l'assegnazione spettante alla Regione Emilia- Romagna già iscritta, in via presuntiva, per complessive Lire 55.994.000.000 è ridefinita in Lire 51.994.000.000 a seguito dell'approvazione della delibera CIPE 10 maggio 1995.

     2. In conseguenza di tale ridefinizione gli interventi ed i relativi finanziamenti previsti al comma 3 del citato art. 7 della L.R. 7/95 sono modificati e integrati nel seguente modo:

 

     1)  Cap. 10630:             - Lire                100.000.000

     2)  Cap. 10635:             + Lire                100.000.000

     3)  Cap. 12135:             + Lire                 10.000.000

     4)  Cap. 13005:             + Lire                100.000.000

     5)  Cap. 13008:             + Lire                 50.000.000

     6)  Cap. 15180:             - Lire                500.000.000

     7)  Cap. 16410:             + Lire                200.000.000

     8)  Cap. 18011:             - Lire              1.670.297.703

     9)  Cap. 18237:             - Lire              1.900.000.000

     10) Cap. 18239:             - Lire                118.000.000

     11) Cap. 18243:             - Lire                 80.000.000

     12) Cap. 18245:             - Lire                738.000.000

     13) Cap. 18570:             + Lire                230.000.000

     14) Cap. 18572:             - Lire                100.000.000

     15) Cap. 23505:             - Lire                367.000.000

     16) Cap. 86620:             + Lire                883.297.703

 

 

     3. Le autorizzazioni di spesa disposte dal comma 6 dell'art. 7 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7, per l'esercizio 1995, sono così modificate:

 

 

     1) Cap. 16330:              + Lire              3.000.000.000

     2) Cap. 16335:              - Lire              4.000.000.000

     3) Cap. 16360:              + Lire              1.000.000.000

 

     Art. 6. Bonifiche (Revoca parziale di autorizzazione di spesa).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 9, comma 1, lett. a) della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7, è revocata per Lire 6.950.000.000 (Cap. 16332).

 

     Art. 7. Finanziamento di progetti rilevanti ai fini dell'innovazione e dell'integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

     1. Per la realizzazione delle finalità previste dalla L.R. 13 maggio 1993, n. 25, sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa per gli interventi sotto riportati:

     a) Cap. 21063 - Contributi per il finanziamento dei progetti presentati dall'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 6, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)

     Esercizio 1995: Lire 800.000.000;

     b) Cap. 21068 - Spese per la realizzazione dei progetti di particolare interesse per la Regione (progetti speciali) da attuarsi in convenzione con l'ERVET - Politiche per le imprese - SpA (art. 7, L.R. 13 maggio 1993, n. 25)

     Esercizio 1995: Lire 100.000.000.

 

     Art. 8. Interventi volti alla promozione, allo sviluppo e alla qualificazione dell'impresa cooperativa.

     1. Per la concessione di contributi per il finanziamento delle progettazioni di programmi di integrazione e sviluppo inerenti alle finalità di cui all'art. 2 della L.R. 23 marzo 1990, n. 22, è autorizzata, per l'esercizio 1995, l'ulteriore spesa di Lire 200.000.000 (Cap. 21205).

 

     Art. 9. Settore artigianato. (Revoche di precedenti autorizzazioni di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte dagli artt. 20, 21, 22 e 23 della L.R. 19 aprile 1994, n. 16, per l'esercizio finanziario 1994, a valere sulle Leggi regionali 16 maggio 1986, n. 14, 2 aprile 1982, n. 14, 9 aprile 1985, n. 13 e 3 gennaio 1987, n. 1, abrogate ai sensi dell'art. 26 della L.R. 16 maggio 1994, n. 20, sono revocate per i seguenti importi a fianco dei capitoli sotto indicati:

     1) Cap. 21785 Lire   359.078.425

     2) Cap. 21787 Lire   674.600.203

     3) Cap. 21805 Lire 3.015.040.252

     4) Cap. 21815 Lire 1.217.115.000.

 

     Art. 10. Interventi per la promozione di nuove imprese per l'innovazione.

     1. Per favorire la costituzione di nuove imprese aventi carattere innovativo e per la promozione dell'innovazione nei prodotti, nelle tecnologie e nei processi produttivi, a norma della L.R. 15 febbraio 1994, n. 9, sono disposte le seguenti modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa per gli interventi di seguito specificati:

     a) Cap. 22200 - Contributi alle imprese per l'elaborazione del progetto d'impresa e del relativo avviamento nonché per la progettazione di interventi innovativi (art. 10, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9)

     Esercizio 1995: + Lire 2.000.000.000;

     b) Cap. 22202 - Contributi in c\interessi concessi in un'unica soluzione scontando all'attualità le rate costanti posticipate sui finanziamenti ottenuti per spese d'investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e del prodotto (art. 11, L.R. 15 febbraio 1994, n. 9)

     Esercizio 1995: - Lire 2.000.000.000.

 

     Art. 11. Attività Consorzio "Azienda speciale Valli di Comacchio" (Revoca parziale di autorizzazione di spesa).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 29 della L.R. 19 aprile 1994, n. 16, è revocata per l'importo di Lire 500.000.000 (Cap. 24115).

 

     Art. 12. Valorizzazione delle attività ittiche.

     1. Per lo sviluppo e la valorizzazione delle attività ittiche, ai sensi della L.R. 14 febbraio 1979, n. 3, la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a stanziare, per l'esercizio 1995, l'ulteriore somma di Lire 500.000.000 (Cap. 24400).

 

     Art. 13. Mercati e centri agro-alimentari all'ingrosso.

     1. Per gli interventi volti a favorire l'istituzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e il trasferimento di mercati all'ingrosso, a norma della L.R. 24 aprile 1995, n. 47, è disposta, per l'esercizio 1995, un'ulteriore autorizzazione di spesa pari a Lire 500.000.000 (Cap. 27000).

 

     Art. 14. Recupero edilizio urbanistico e ambientale degli insediamenti storici (Revoca parziale di autorizzazione di spesa).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 26, comma 1, lett c) della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7, è revocata per Lire 221.340.000 sull'esercizio 1995 (Cap. 30890).

 

     Art. 15. Dotazione patrimoniale dell'IDROSER Agenzia.

     1. Per l'assegnazione di una dotazione patrimoniale iniziale all"IDROSER Agenzia" (Ente regionale per le politiche ambientali), ai sensi dell'art. 8 della L.R. 18 agosto 1994, n. 32, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1995, la spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 35810).

 

     Art. 16. Attuazione Programma SINA nell'ambito del Programma triennale tutela dell'ambiente (PTTA) 94/96 (Revoche di precedenti autorizzazioni di spesa).

     1. Per il reperimento di quota parte delle risorse necessarie per l'attuazione degli interventi previsti nelle intese di programma realizzate fra la Regione Emilia-Romagna ed il Ministero dell'Ambiente, a norma dell'art. 4 della Legge 28 agosto 1989, n. 305, sono disposte, con riferimento al Sistema Informativo Nazionale Ambientale (SINA) 1994/1996, le seguenti revoche di precedenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 36200 - Spese per la realizzazione di un Sistema informativo ambientale per gli interventi di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Programma SINA compreso nell'intesa del 21 febbraio 1991 (artt. 6 e 13, Legge 305/89; delibera CIPE del 3 agosto 1990) - Mezzi statali

     - Lire 9.950.000.000

     b) Cap. 37110 - Spese per la realizzazione del progetto relativo al completamento del monitoraggio della qualità delle acque superficiali e sotterranee (art. 18, Legge 11 marzo 1988, n. 67 - DM 31 dicembre 1990) Mezzi statali

     - Lire 168.723.000

     c) Cap. 37120 - Spese per la progettazione e la predisposizione dei piani di risanamento atmosferico (artt. 3 e 4, lett. A), DPR 24 maggio 1988, n. 203)

     - Lire 3.000.000.000

     d) Cap. 37250 - Spese per la redazione del Piano territoriale regionale per il risanamento e per la tutela delle acque (art. 8, L.R. 1 febbraio 1983, n. 9)

     - Lire 2.950.000.000

     e) Cap. 39051 - Spese per studi, indagini e progettazioni per l'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere regionale per il concorso nell'elaborazione dei piani di bacino idrografico a carattere interregionale (Legge 18 maggio 1989, n. 183 e art. 30, L.R. 6 settembre 1982, n. 44)

     - Lire 300.000.000

 

     Art. 17. Realizzazione del Sistema informativo ambientale.

     1. Per la concessione di contributi in capitale a Comuni, Province e Consorzi di comuni per il controllo e la prevenzione degli inquinamenti atmosferici ed idrici, ai sensi degli artt. 1 e 4 della L.R. 22 gennaio 1980, n. 6, è disposta, per l'esercizio 1995, un'autorizzazione di spesa di Lire 150.000.000 (Cap. 37050).

 

     Art. 18. Recupero e valorizzazione risorse ambientali nel territorio del Delta del Po (Revoca parziale di precedente autorizzazione).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 43 della L.R. 20 aprile 1993, n. 19, a valere sull'art. 35, commi 1 e 2 della L.R. 2 aprile 1988, n. 11, e sull'art. 13 della L.R. 2 luglio 1988, n. 27, è revocata per Lire 1.500.000.000 (Cap. 38027).

 

     Art. 19. Interventi per i parchi regionali e riserve naturali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 2 aprile 1988, n. 11 "Disciplina dei parchi regionali e delle riserve naturali", sono disposte le seguenti autorizzazioni di spesa:

     Cap. 38090 - Contributi per spese d'investimento finalizzate al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, commi 2 e 4, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)

     Esercizio 1995: Lire 500.000.000

     Cap. 38095 - Spese per investimenti finalizzati al recupero ed alla valorizzazione delle risorse ambientali (art. 35, comma 3, L.R. 2 aprile 1988, n. 11)

     Esercizio 1995: Lire 100.000.000.

 

     Art. 20. Progettazioni per il consolidamento dei collegamenti con il porto di Ravenna (Revoche di autorizzazioni di spesa).

     1. Le autorizzazioni di spesa disposte da precedenti leggi regionali, a valere sulla L.R. 4 giugno 1988, n. 23, sono revocate per Lire 200.000.000 sul Cap. 41120 e per Lire 151.818.900 sul Cap. 41125.

 

     Art. 21. Porti regionali.

     1. Per gli interventi previsti dalla L.R. 27 aprile 1976, n. 19, come modificata dalla L.R. 9 marzo 1983, n. 11, sono. apportate le seguenti modifiche e integrazioni a precedenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 41250 - Manutenzione ordinaria e straordinaria dei porti, compreso il mantenimento di idonei fondali (art 4, lett. c), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)

     Esercizio 1995: + Lire 318.990.000

     b) Cap. 41570 - Contributi in capitale a Comuni e loro consorzi per il mantenimento di idonei fondali nei porti ed approdi comunali (art. 4, lett. f), L.R. 9 marzo 1983, n. 11)

     Esercizio 1995: - Lire 300.000.000.

 

     Art. 22. Protezione civile - Interventi di emergenza.

     1. Per far fronte alle spese di apprestamento dei materiali e per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità e di pronti interventi nella materia di competenza regionale, a norma di quanto disposto dal DLgs 12 aprile 1948, n. 1010, è autorizzata, per l'esercizio 1995, l'ulteriore spesa di Lire 1.000.000.000 (Cap. 48050).

 

     Art. 23. Fondo sanitario nazionale ad impiego diretto della Regione.

     1. All'art. 45 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) attività di ricerca sanitaria finalizzata ai sensi della L.R. 25 marzo 1983, n. 12

     - Lire 535.100.000

     b) promozione di iniziative di comunicazione ed informazione ad utenti ed operatori, pubblicazioni di studi e ricerche finalizzate al miglioramento delle attività rese dal Servizio sanitario nazionale

     - Lire 265.000.000

     c) promozione di iniziative di formazione ed aggiornamento professionale di rilievo regionale rivolte a chi opera per le finalità proprie del Servizio sanitario nazionale

     - Lire 26.500.000

     d) realizzazione di progetti ed obiettivi individuati dalla programmazione regionale, finalizzati all'ulteriore qualificazione delle attività del Servizio sanitario nazionale attraverso convenzioni, consulenze ed altre forme di collaborazione con Enti pubblici e privati

     - Lire 375.707.000

     e) acquisizione di strumenti operativi per le attività collegate all'elaborazione sistematica dei dati finalizzati alla distribuzione delle informazioni per esigenze di verifica e controllo, decisionali ed operative

     - Lire 1.817.500.000

     f) spese relative alla fornitura e alla distribuzione dei ricettari standardizzati a lettura automatica in applicazione delle Leggi 11 novembre 1983, n. 638 e 29 dicembre 1987, n. 531

     - Lire 505.120.000

     i) progetto per il superamento degli ospedali psichiatrici

     + Lire 127.687.000

     l) interventi preventivi in campo oncologico promossi dalla Regione Emilia-Romagna

     + Lire 3.397.240.000.

 

     Art. 24. Residenze sanitarie assistenziali.

     1. Per favorire la riconversione dei presidi ospedalieri dismessi in Residenza sanitaria assistenziale (RSA), a norma di quanto disposto dall'art 24, commi 7 e 8 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, è autorizzata, per l'esercizio 1995, l'ulteriore spesa di Lire 450.000.000 (Cap. 57210).

 

     Art. 25. Interventi volti al controllo della popolazione canina.

     1. Al fine di prevenire il randagismo e favorire la corretta convivenza uomo-animale a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, in attuazione dell'art. 23 della L.R. 25 febbraio 1988, n. 5, e successive modifiche, è disposta, per l'esercizio 1995, l'ulteriore spesa di Lire 55.096.130 (Cap. 64410).

 

     Art. 26. Contributo alla "Fondazione Arturo Toscanini".

     1. Per la promozione e la realizzazione di iniziative culturali di rilevante interesse tese a favorire la diffusione della cultura musicale sono disposte, ai sensi della L.R. 10 aprile 1995, n. 27, le seguenti modifiche a precedenti autorizzazioni di spesa:

     a) Cap. 70600 - Contributo alla orchestra stabile dell'Emilia-Romagna "Arturo Toscanini" (L.R. 10 novembre 1977, n. 43)

     Esercizio 1996: - Lire 4.500.000.000

     b) Cap. 70602 - Contributo annuale alla "Fondazione Arturo Toscanini" allo scopo di favorire la diffusione della cultura musicale (L.R. 10 aprile 1995, n. 27) (cni)

     Esercizio 1995: + Lire 300.000.000

     Esercizio 1996: + Lire 4.500.000.000.

 

     Art. 27. Partecipazione della Regione Emilia-Romagna all'aumento del patrimonio del Centro regionale della danza.

     1. Ai sensi dell'art. 5, comma 3 della L.R. 18 aprile 1992, n. 20, la Regione è autorizzata a partecipare all'aumento del patrimonio dell'Associazione Centro regionale della danza, deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci. A tale fine è disposta, per l'esercizio 1995, la spesa di Lire 200.000.000 (Cap. 70630).

 

     Art. 28. Strutture formativo professionali (Revoca di autorizzazione di spesa).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 59, comma 1, lett. a) della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7, è revocata (Cap. 75286).

 

     Art. 29. Impianti ed attrezzature sportive (Revoca parziale di autorizzazione di spesa).

     1. L'autorizzazione di spesa disposta dall'art. 61 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7, a valere sulla L.R. 25 agosto 1986, n. 30, è revocata per Lire 50.000.000 (Cap. 78732).

 

     Art. 30. Trasferimento all'esercizio 1995 di autorizzazioni di spesa relative al 1994 finanziate con mezzi regionali. Modificazioni all'art. 62 della L.R. 3 febbraio 1995, n. 7.

     1. Ad integrazione e modifica dei trasferimenti di autorizzazioni di spesa disposti dall'art. 62 della L.R. 7/95 sono autorizzate le sottoelencate rettifiche:

 

 

  1) Cap. 02120:            - Lire                    950.000.000

  2) Cap. 03455:            + Lire                  3.000.000.000

  3) Cap. 03850:            - Lire                    111.054.291

  4) Cap. 03905:            + Lire                    118.556.801

  5) Cap. 03910:            - Lire                    177.770.550

  6) Cap. 03911:            + Lire                  2.467.055.657

  7) Cap. 04270:            - Lire                  1.562.356.000

  8) Cap. 10645:            - Lire                  3.860.000.000

  9) Cap. 14070:            - Lire                  3.000.000.000

10) Cap. 14435:            - Lire                  1.500.000.000

11) Cap. 14588:            + Lire                     40.000.000

12) Cap. 16332:            + Lire                  3.319.953.892

13) Cap. 17980:            - Lire                    186.935.708

14) Cap. 21057:            - Lire                    678.264.426

15) Cap. 21070:            - Lire                  3.000.000.000

16) Cap. 21096:            - Lire                  2.300.000.000

17) Cap. 21220:            + Lire                  1.300.000.000

18) Cap. 21225:            + Lire                     50.000.000

19) Cap. 21740:            + Lire                  2.000.000.000

20) Cap. 21770:            + Lire                    303.853.468

21) Cap. 21805:            + Lire                  1.200.000.000

22) Cap. 21815:            - Lire                  1.000.000.000

23) Cap. 22010:            + Lire                     22.501.000

24) Cap. 22015:            + Lire                    140.853.680

25) Cap. 22020:            + Lire                    300.626.000

26) Cap. 22025:            + Lire                    300.000.000

27) Cap. 22160:            + Lire                  2.064.693.888

28) Cap. 22200:            + Lire                    850.000.000

29) Cap. 22202:            + Lire                  1.500.000.000

30) Cap. 24115:            - Lire                    500.000.000

31) Cap. 24125:            - Lire                  1.000.000.000

32) Cap. 25528:            - Lire                  4.700.000.000

33) Cap. 25640:            + Lire                    699.956.286

34) Cap. 26450:            + Lire                    342.345.816

35) Cap. 27000:            + Lire                  1.499.405.000

36) Cap. 29300:            + Lire                  5.000.000.000

37) Cap. 30550:            + Lire                    110.000.000

38) Cap. 30555:            + Lire                    142.496.000

39) Cap. 30880:            + Lire                    251.944.532

40) Cap. 30885:            + Lire                    856.757.994

41) Cap. 30890:            - Lire                     48.000.000

42) Cap. 30895:            - Lire                     40.000.000

43) Cap. 35800:            - Lire                    863.150.000

44) Cap. 37050:            - Lire                    150.000.000

45) Cap. 37090:            - Lire                    146.838.860

46) Cap. 37120:            - Lire                  2.750.000.000

47) Cap. 37150:            - Lire                    209.170.000

48) Cap. 37200:            - Lire                    661.099.000

49) Cap. 37250:            - Lire                  2.943.276.400

50) Cap. 37336:            + Lire                    500.650.000

51) Cap. 37338:            + Lire                    339.650.000

52) Cap. 38027:            + Lire                  1.500.000.000

53) Cap. 38030:            + Lire                    640.000.000

54) Cap. 38090:            - Lire                    889.620.189

55) Cap. 38095:            + Lire                     59.620.000

56) Cap. 39050:            - Lire                     35.000.000

57) Cap. 39051:            + Lire                     50.000.000

58) Cap. 39220:            - Lire                  2.123.443.413

59) Cap. 41105:            - Lire                  1.000.000.000

60) Cap. 41120:            - Lire                    200.000.000

61) Cap. 41125:            - Lire                    143.868.900

62) Cap. 41550:            - Lire                    100.000.000

63) Cap. 41995:            - Lire                  1.470.000.000

64) Cap. 43027:            - Lire                    165.000.000

65) Cap. 43100:            + Lire                    500.000.000

66) Cap. 43105:            + Lire                    386.910.000

67) Cap. 45123:            + Lire                  3.000.000.000

68) Cap. 45180:            - Lire                    483.122.920

69) Cap. 45650:            - Lire                    602.000.000

70) Cap. 46120:            - Lire                  1.331.573.214

71) Cap. 46125:            - Lire                  5.901.972.933

72) Cap. 48060:            + Lire                    155.285.750

73) Cap. 57200:            - Lire                    469.780.800

74) Cap. 57650:            + Lire                    250.000.000

75) Cap. 57680:            + Lire                    850.000.000

76) Cap. 57695:            + Lire                    200.000.000

77) Cap. 57697:            + Lire                    150.000.000

78) Cap. 58435:            - Lire                  2.000.000.000

79) Cap. 65017:            - Lire                     23.158.000

80) Cap. 65022:            + Lire                     23.737.000

81) Cap. 65047:            - Lire                    210.526.000

82) Cap. 65067:            - Lire                     24.211.000

83) Cap. 65122:            - Lire                    237.000.000

84) Cap. 72605:            - Lire                  1.628.500.000

85) Cap. 73060:            + Lire                  1.147.940.549

86) Cap. 75290:            - Lire                    381.567.550

87) Cap. 78060:            - Lire                    129.626.000

88) Cap. 86997:            + Lire                     47.048.500.

 

     Art. 31. Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere urgenti di edilizia scolastica L.R. 22 maggio 1980, n. 39. Modifiche e integrazioni alle procedure di spesa.

     1. [1].

 

     Art. 32. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenuti nella presente legge, la Regione fa fronte, a norma del comma secondo dell'art. 5 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni, con le risorse indicate nel Bilancio pluriennale 1995/1997 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definitive dello Stato di previsione della spesa.

 

     Art. 33. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del comma secondo dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.


[1] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 22 maggio 1980, n. 39.