Settore: | Codici regionali |
Regione: | Emilia Romagna |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 informazione e cultura |
Data: | 01/02/1994 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Finalità della legge. |
Art. 2. Istituzione della Commissione permanente per la pace. |
Art. 3. Funzioni della Commissione permanente per la pace. |
Art. 4. Registro regionale delle associazioni operanti per la pace. |
Art. 5. Iniziative nel settore della cultura e dell'istruzione. |
Art. 6. Proposte di iniziative. |
Art. 7. Convenzioni con associazioni di volontariato. |
Art. 8. Programma degli interventi. |
Art. 9. Oneri finanziari. |
§ 5.4.16 – L.R. 1 febbraio 1994, n. 4.
Iniziative per la valorizzazione dei principi della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli. [1]
(B.U. n. 10 del 3 febbraio 1994).
Art. 1. Finalità della legge.
1. La Regione Emilia-Romagna si impegna a rendere effettivi i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali [2].
2. Per questi fini promuove iniziative culturali, di ricerca, di educazione, di informazione, di cooperazione e di formazione che tendano a sviluppare i valori della pace, della cultura multietnica e della solidarietà fra i popoli.
3. Inoltre, in attuazione dei principi enunciati negli articoli 3 e 5 dello Statuto, per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla presente legge, assume iniziative dirette e favorisce interventi di Enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti sul proprio territorio.
Art. 2. Istituzione della Commissione permanente per la pace.
1. Per realizzare il necessario collegamento programmatorio ed operativo tra la Regione e gli organismi associativi che perseguono le finalità indicate all'art. 1, è istituita la Commissione permanente per la pace.
2. La Commissione è composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede;
b) da due membri eletti nel proprio seno dal Consiglio regionale, con voto limitato ad uno;
c) da sei rappresentanti delle associazioni comprese nel Registro di cui all'art. 4, scelti dal Consiglio regionale fra quelli indicati dalle associazioni stesse. In sede di prima applicazione della presente legge, provvedono alla designazione le associazioni che risultano iscritte alla scadenza del terzo mese dalla entrata in vigore della legge stessa.
3. La Commissione permanente per la pace è nominata con decreto dal Presidente della Giunta regionale.
4. Per l'attività della Commissione funge da referente organizzativo e funzionale un gruppo di lavoro istituito a norma dell'art. 13 della
5. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale e le sue funzioni sono prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.
Art. 3. Funzioni della Commissione permanente per la pace.
1. La Commissione permanente per la pace concorre:
a) alla formulazione del programma annuale di interventi;
b) alla predisposizione della relazione annuale di cui all'art. 8, comma 5, anche sulla base delle proposte formulate dagli enti ed organismi di cui all'art. 1, comma 3.
2. La Commissione collabora con la Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione di cui alla
Art. 4. Registro regionale delle associazioni operanti per la pace.
1. E' istituito il Registro regionale comprendente le associazioni che prevedono, nell'atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione e dello sviluppo internazionale, della difesa nonviolenta, della pace e della solidarietà con i Paesi in via di sviluppo, del disarmo.
Tali associazioni devono possedere i seguenti requisiti:
a) assenza di fini di lucro;
b) un ordinamento interno a base democratica;
c) operare in ambito regionale da più di un anno.
L'iscrizione al Registro viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Registro è tenuto presso la Presidenza della Giunta tramite l'ufficio di cui all'articolo 2 della
Art. 5. Iniziative nel settore della cultura e dell'istruzione.
1. La Regione nel quadro delle finalità della presente legge:
a) promuove iniziative culturali, ricerche e produzioni multimediali;
b) partecipa, nel rispetto delle competenze statali stabilite dalla legislazione vigente, ad un'attività di formazione professionale, volta a consentire l'inserimento - nel mondo produttivo - di uomini e donne di Paesi in via di sviluppo e di tutti quei Paesi in cui non sono garantiti i diritti umani o in cui sono in corso guerre;
c) promuove corsi di formazione per volontari e per quanti comunque intendano recarsi ad operare in Paesi in via di sviluppo;
d) promuove programmi di soggiorno nella regione, in particolare per studenti stranieri, al fine di consentire una migliore comprensione delle rispettive culture.
2. La Regione sostiene anche le iniziative di enti e associazioni realizzate sul territorio regionale tese a raccordare interventi di sostegno e aiuto alle popolazioni offese da eventi bellici.
3. La Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all'art. 2, predispone annualmente un programma per l'attuazione delle iniziative di cui al presente articolo. Il programma è approvato dal Consiglio regionale.
Art. 6. Proposte di iniziative.
1. Gli enti e gli organismi indicati all'art. 1, comma 3, possono presentare al Presidente della Commissione di cui all'art. 2 entro il mese di ottobre di ogni anno proposte di iniziative nell'ambito degli interventi previsti dall'art. 5.
2. Le iniziative di cui all'art. 5 della presente legge consistono in azioni pluriennali, coerenti tra di loro e con le politiche regionali.
3. Le azioni riguardano interventi complementari tra di loro in grado di garantire l'integrazione di mezzi statali, regionali, provinciali e comunali e di risorse messe a disposizione dalle associazioni.
Art. 7. Convenzioni con associazioni di volontariato.
1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato a stipulare convenzioni con organismi anche internazionali perché mettano a disposizione i propri servizi di informazione e consulenza in materia di diritti umani; ne promuove inoltre la diffusione di informazioni nella società regionale e ne utilizza i servizi di documentazione e consulenza per l'educazione ai diritti umani.
Art. 8. Programma degli interventi.
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge gli enti e le associazioni, con il coordinamento della Commissione permanente per la pace, presentano alla Regione il programma degli interventi ai fini del finanziamento di cui alla presente legge.
2. La Regione può mettere a disposizione degli enti e delle associazioni che lo desiderano l'aiuto tecnico necessario.
3. La Giunta regionale provvede, nell'ambito della sua competenza, alla formulazione del programma degli interventi che viene presentato al Consiglio regionale per l'approvazione entro il mese di gennaio.
4. Il programma determina obiettivi e priorità annuali o pluriennali e individua le risorse finanziarie.
5. Il programma è, altresì, accompagnato da una relazione sugli obiettivi programmatici, nonché sullo stato di attuazione delle iniziative già assunte in base alla presente legge.
6. La realizzazione del programma di cui al comma 1 si articola in protocolli di impegno, tra enti ed associazioni e tra enti, associazioni e Regione, che definiscono i rispettivi obblighi.
Art. 9. Oneri finanziari.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge la Regione farà fronte con gli stanziamenti previsti per le leggi di settore.
2. In sede di approvazione della legge annuale di Bilancio 1994 è istituito, come fondo aggiuntivo, un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità.
[1] Legge abrogata dall’art. 15 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della