Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.8 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 10/12/2002 |
Numero: | 305 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 898, sono inseriti i [...] |
Art. 2. 1. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all'articolo 1 vengono irrogate dal Ministero [...] |
Art. 3. 1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, hanno la qualifica di pubblici ufficiali, ai sensi [...] |
§ 2.8.114 - D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 305.
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422
(G.U. 30 gennaio 2003, n. 24)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del
"1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, le imprese beneficiarie del sistema di finanziamento previsto a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, sezione garanzia, che nel corso degli accessi eseguiti dai funzionari incaricati dei controlli previsti dal
1-ter. I funzionari incaricati del controllo diffidano l'impresa beneficiaria e comunque il legale rappresentante se trattasi di soggetto giuridico a fornire la documentazione giustificativa di cui al comma 1-bis che ritengono necessaria per il controllo, dando un termine non inferiore a quindici giorni.
1-quater. Qualora vengano effettuati, ai sensi dell'articolo 3 del citato Regolamento (CEE) n. 4045/89, controlli incrociati presso terzi, che rifiutino di ottemperare all'obbligo di fornire la documentazione di cui all'articolo 5 del medesimo Regolamento (CEE) n. 4045/89, è comminata nei loro confronti, previa diffida di cui al comma 1-ter, una sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.500 euro.".
1. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui all'articolo 1 vengono irrogate dal Ministero delle politiche agricole e forestali per quanto riguarda gli interventi di mercato e dall'Agenzia delle dogane per quanto concerne le restituzioni all'esportazione, secondo le modalità previste dagli articoli 3 e 4 della
1. I funzionari che effettuano i controlli di cui al
[1] Comma così modificato dall'art. 18 del