Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 22. Commercio |
Capitolo: | 22.5 disciplina generale |
Data: | 10/12/2002 |
Numero: | 306 |
Sommario |
Art. 1. Ambito di applicazione |
Art. 2. Sanzioni nella fase di commercializzazione |
Art. 3. Impedimento delle operazioni di controllo |
Art. 4. Violazioni alle norme di qualità e sui controlli |
Art. 5. Accertamento delle violazioni |
Art. 6. Abrogazione |
§ 22.5.78 - D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306.
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39
(G.U. 31 gennaio 2003, n. 25)
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.
Art. 2. Sanzioni nella fase di commercializzazione
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 9 del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato
Art. 3. Impedimento delle operazioni di controllo
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato
2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione [5].
Art. 4. Violazioni alle norme di qualità e sui controlli
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, a norma degli articoli 113 e 113-bis del
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del
Art. 5. Accertamento delle violazioni
1. L'Agecontrol S.p.a. e le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni [8].
2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della
3. I funzionari dell'Agecontrol S.p.a. e quelli regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale [9].
Art. 6. Abrogazione
1. Il
[1] Comma così modificato dall'art. 32 della
[2] Comma così modificato dall'art. 32 della
[3] Comma così modificato dall'art. 32 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 32 della
[5] Comma aggiunto dall'art. 2 del
[6] Comma così modificato dall'art. 32 della
[7] Comma così modificato dall'art. 32 della
[8] Comma così modificato dall'art. 1 del
[9] Comma così modificato dall'art. 1 del