§ 22.5.78 - D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306.
Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:22. Commercio
Capitolo:22.5 disciplina generale
Data:10/12/2002
Numero:306


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Sanzioni nella fase di commercializzazione
Art. 3.  Impedimento delle operazioni di controllo
Art. 4.  Violazioni alle norme di qualità e sui controlli
Art. 5.  Accertamento delle violazioni
Art. 6.  Abrogazione


§ 22.5.78 - D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306.

Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39

(G.U. 31 gennaio 2003, n. 25)

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.

 

          Art. 2. Sanzioni nella fase di commercializzazione

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro [1].

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n, 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamentoè soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro [2].

 

          Art. 3. Impedimento delle operazioni di controllo

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, o, comunque, ne ostacola lo svolgimento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro [3].

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550 [4].

     2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attività, conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione [5].

 

          Art. 4. Violazioni alle norme di qualità e sui controlli

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunità europee, a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro [6].

     2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro [7].

 

          Art. 5. Accertamento delle violazioni

     1. L'Agecontrol S.p.a. e le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni [8].

     2. Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

     3. I funzionari dell'Agecontrol S.p.a. e quelli regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale [9].

 

          Art. 6. Abrogazione

     1. Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, è abrogato.


[1] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 4 giugno 2010, n. 96.

[2] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 4 giugno 2010, n. 96.

[3] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 4 giugno 2010, n. 96.

[4] Comma così sostituito dall'art. 32 della L. 4 giugno 2010, n. 96.

[5] Comma aggiunto dall'art. 2 del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[6] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 4 giugno 2010, n. 96.

[7] Comma così modificato dall'art. 32 della L. 4 giugno 2010, n. 96.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla L. 29 aprile 2005, n. 71.

[9] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 28 febbraio 2005, n. 22, convertito dalla L. 29 aprile 2005, n. 71.