§ 3.3.26 - L.R. 24 aprile 2009, n. 5.
Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:24/04/2009
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Riordino dei comprensori di bonifica
Art. 2.  Disposizioni concernenti gli organi dei Consorzi
Art. 3.  Disposizioni inerenti situazioni specifiche
Art. 4.  Disposizioni sul personale
Art. 5.  Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1987


§ 3.3.26 - L.R. 24 aprile 2009, n. 5.

Ridelimitazione dei comprensori di bonifica e riordino dei consorzi

(B.U. 24 aprile 2009, n. 74)

 

Capo I

Riordino dei comprensori di bonifica

 

Art. 1. Riordino dei comprensori di bonifica

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, e ai fini dell'esercizio delle attività di bonifica, suddivide il territorio in otto comprensori delimitati in modo da costituire unità omogenee sotto il profilo idrografico ed idraulico, funzionali alle esigenze di programmazione, esecuzione e gestione, la cui cartografia è allegata alla presente legge come allegato A, denominati in via provvisoria in ordine numerico, secondo i confini indicati all'allegato B.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, sono definiti i criteri per la successione dei nuovi Consorzi di bonifica ai Consorzi esistenti nonché per la formazione dei Consigli di amministrazione provvisori sulla base del procedimento previsto dalla legge regionale 23 aprile 1987, n. 16 (Disposizioni integrative della LR 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di Enti di Bonifica - Delega di funzioni amministrative"). La nomina dei Consigli provvisori è effettuata dall'Assemblea legislativa.

3. Per ogni comprensorio di cui al comma 1 è istituito un Consorzio di bonifica derivante dal riordino, mediante fusione ed eventuale scorporo, dei Consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e insistenti sul territorio dei comprensori che prende il nome del comprensorio di riferimento così come definito con deliberazione della Giunta regionale.

4. Le variazioni di delimitazione dei comprensori non comportanti un incremento del loro numero sono approvate con deliberazione dell'Assemblea legislativa.

5. Dalla data di nomina dei Consigli di amministrazione provvisori e comunque dal 1° ottobre 2009 sono istituiti i Consorzi di bonifica previsti al comma 3, che succedono nei rapporti giuridici attivi e passivi dei Consorzi esistenti che dalla medesima data sono soppressi.

 

     Art. 2. Disposizioni concernenti gli organi dei Consorzi

1. Il numero dei componenti dei Consigli di amministrazione dei Consorzi di bonifica aventi diritto a compenso non può essere superiore a tre. La medesima disposizione trova applicazione anche per i componenti dei Consigli di amministrazione provvisori di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Gli organi del Consorzio di secondo grado per il Canale emiliano romagnolo restano in carica sino alla scadenza del mandato in essere.

3. Il Consorzio generale di bonifica della provincia di Ferrara è soppresso dalla data di istituzione del Consorzio insistente sul comprensorio C8 dell'allegato A della presente legge che subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi.

 

     Art. 3. Disposizioni inerenti situazioni specifiche

1. In presenza di specificità territoriali rappresentate dal sistema di Pilastresi nonché dal bacino del Samoggia e del Panaro, i Consorzi di bonifica ivi operanti pongono in essere una programmazione e gestione delle attività concordate. Per il sistema di Pilastresi è prevista una commissione di vigilanza nominata dalla Giunta regionale di cui fanno parte un rappresentante della Regione, che la presiede ai fini della coerenza della gestione con la sicurezza idraulica dell'intero territorio, e un rappresentante per ogni Consorzio interessato, nonché una contabilità dedicata. I Consorzi operanti sui territori afferenti all'associazione "Terre d'Acqua" stipulano una convenzione con i Comuni interessati per le attività relative al bacino del Samoggia e del Panaro.

2. Qualora sussistano interessi tra loro confliggenti su aree territoriali circostanziate la Regione esercita direttamente la funzione di bonifica. A tal fine con deliberazione di Giunta viene assunta la decisione dell'assunzione della gestione diretta della funzione che trova applicazione a decorrere dalla comunicazione al soggetto che esercita l'attività in via ordinaria.

 

     Art. 4. Disposizioni sul personale

1. In sede di prima attuazione del riordino dei Consorzi e di conseguente riorganizzazione dei servizi e degli uffici consortili devono essere prioritariamente valorizzate le professionalità esistenti in conformità ai principi dettati dalle vigenti norme collettive nazionali.

2. Sino alla nomina dei Consigli ordinari a seguito del periodo transitorio legato al processo di riordino previsto dalla presente legge, i Consorzi di bonifica non possono attivare procedure per il reclutamento del personale, fatta eccezione per il personale avventizio. Qualora si manifesti l'esigenza di porre in essere meccanismi che comportino un diverso inquadramento del personale o la sostituzione di particolari professionalità, i Consorzi di bonifica ne danno preventiva comunicazione alla Giunta regionale ai fini della valutazione della legittimità rispetto al complessivo processo di riordino. È fatto salvo il riconoscimento dei diritti individuali maturati a norma del contratto collettivo nazionale di lavoro.

 

Capo II

Modificazioni alla legge regionale 23 aprile 1987, n. 16

 

     Art. 5. Modificazioni all'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1987

1. All'articolo 3, comma 5, della legge regionale n. 16 del 1987, le parole "due anni" sono sostituite dalle seguenti"un anno".

2. Dopo il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 16 del 1987 è aggiunto il seguente:

"5 bis. Il nuovo statuto di cui al comma 5 è deliberato dal Consiglio di amministrazione provvisorio sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, e successivamente approvato dall'Assemblea legislativa regionale.".

 

 

ALLEGATI A e B