§ 3.3.7 - Legge Regionale 23 aprile 1987, n. 16.
Disposizioni integrative della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 «Nuove norme in materia di enti di bonifica - Delega di funzioni amministrative».


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:23/04/1987
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Intese interregionali.
Art. 2.  Integrazione del regime transitorio. Rinvio.
Art. 3.  Classificazione del territorio, delimitazione dei comprensori e costituzione di consorzi di bonifica.
Art. 4.  Soppressione dei consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione.


§ 3.3.7 - Legge Regionale 23 aprile 1987, n. 16.

Disposizioni integrative della L.R. 2 agosto 1984, n. 42 «Nuove norme in materia di enti di bonifica - Delega di funzioni amministrative».

(B.U. n. 54 del 27-4-1987).

 

Art. 1. Intese interregionali.

     Nei comprensori di bonifica interregionali si applicano, anche in deroga a quanto stabilito dalla L.R. 2 agosto 1984, n. 42 le disposizioni contenute nelle intese intervenute tra la Regione Emilia-Romagna e le Regioni confinanti ai sensi di quanto disposto dagli artt. 8 e 73 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. A questo fine, le intese definite tra la Regione Emilia-Romagna e le altre Regioni interessate sono sottoposte all'approvazione del Consiglio regionale e pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 2. Integrazione del regime transitorio. Rinvio.

     1. Le disposizioni transitorie della L.R. 2 agosto 1984 n. 42, sono integrate e modificate secondo quanto disposto dai successivi articoli della presente legge.

 

     Art. 3. Classificazione del territorio, delimitazione dei comprensori e costituzione di consorzi di bonifica.

     1. Al fine di conseguire il necessario coordinamento degli interventi pubblici e privati per la sistemazione, difesa e valorizzazione produttiva dei terreni e delle acque ed in attuazione di quanto disposto dall'art. 5 della L.R. 3 agosto 1984, n. 42, tutto il territorio della regione Emilia-Romagna, ad esclusione delle aree golenali riferite ad opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria di cui agli articoli 5 e 7 del RD 25 luglio 1904, n. 523, ferme restando le classificazioni attualmente esistenti adottate con provvedimenti statali, è classificato di bonifica di seconda categoria ai sensi e per gli effetti della vigente legislazione in materia.

     2. Il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto alla definizione dei perimetri dei comprensori di bonifica sulla base della delimitazione di massima effettuata dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

     3. Il procedimento di cui al comma precedente si applica anche in future delimitazioni dei comprensori di bonifica dovendosi in tal senso interpretare l'art. 5 della L.R. 2 agosto 1984, n. 42.

     4. In deroga a quanto disposto dall'art. 12 della L.R. 2 agosto 1984, n. 42, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, istituisce su ciascuno dei comprensori delimitati ai sensi del secondo comma del presente articolo, un consorzio di bonifica che succede in tutti i diritti e gli obblighi ai preesistenti consorzi ricadenti in tutto o in parte nel comprensorio di nuova delimitazione, ferma restando la facoltà di procedere alla immediata unificazione delle discipline vigenti per tutti quei rapporti che richiedano regolamentazione uniforme.

     5. Con la deliberazione di cui al quarto comma si provvede per ciascuno dei nuovi consorzi alla istituzione di un Consiglio di amministrazione provvisorio, composto da undici membri ivi compreso il Presidente, che ha il compito di adottare il nuovo statuto e di indire, entro un anno, le elezioni degli organi ordinari [1].

     5 bis. Il nuovo statuto di cui al comma 5 è deliberato dal Consiglio di amministrazione provvisorio sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale, sentita la Commissione assembleare competente, e successivamente approvato dall'Assemblea legislativa regionale [2].

     6. La nomina dei Consigli di amministrazione provvisori dei nuovi consorzi è effettuata dal Consiglio regionale sulla base di una rosa di candidati composta da:

     a) undici rappresentanti designati nel loro interno dai Consigli dei delegati e dalle Consulte dei consorzi preesistenti, ripartiti tra ciascuno di questi, con la deliberazione di cui al precedente quarto comma, in rapporto alla estensione territoriale ed alla entità della contribuenza riferite al comprensorio del nuovo consorzio;

     b) i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale indicati dalle stesse e in misura di due per ciascuna.

     7. Le designazioni e indicazioni di cui al sesto comma dovranno pervenire alla Regione entro quaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 4. Soppressione dei consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione. [3]

     1. Sono soppressi i consorzi idraulici, di difesa, di scolo e di irrigazione nonché ogni altra forma di gestione non consortile di opere o sistemi di scolo ed irrigui, che ricadono nei comprensori delimitati ai sensi del secondo comma del precedente articolo 3.

     2. La soppressione degli enti e delle gestioni di cui al primo comma è deliberata, in deroga a quanto previsto dall'art. 28, ultimo comma, della L.R. 2 agosto 1984, n. 42, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta.

     3. Con lo stesso provvedimento il Consiglio regionale definisce la successione nei rapporti giuridici ed amministrativi fra gli organismi soppressi e i consorzi di bonifica che subentrano nell'esercizio dei compiti e delle funzioni.


[1] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 24 aprile 2009, n. 5.

[2] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 24 aprile 2009, n. 5.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 28 luglio 2004, n. 282 ha dichiarato l’illegittimità del presente articolo.