§ 3.1.88 - L.R. 4 novembre 2009, n. 16.
Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:04/11/2009
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Finalità e ambito di applicazione
Art. 2.  Funzioni delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni
Art. 3.  Proporzionalità della sanzione
Art. 4.  Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998
Art. 5.  Impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998
Art. 6.  Modalità di regolarizzazione
Art. 7.  Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve
Art. 8.  Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo
Art. 9.  Disposizioni di attuazione
Art. 10.  Entrata in vigore


§ 3.1.88 - L.R. 4 novembre 2009, n. 16.

Modalità di regolarizzazione delle superfici vitate impiantate illegalmente. Disposizioni sanzionatorie per il settore vitivinicolo

(B.U. 4 novembre 2009, n. 183)

 

Art. 1. Finalità e ambito di applicazione

1. Nel rispetto delle disposizioni di cui alla parte II, titolo I, capo III, sezione IV bis, Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo del regolamento (CE) n. 1234/2007 del 22 ottobre 2007, (Regolamento del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli "regolamento unico OCM") ed altresì al titolo IV del regolamento (CE) n. 555/2008 del 27 giugno 2008 (Regolamento della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479 del 2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo), la Regione disciplina gli obblighi e le sanzioni amministrative relative alle superfici vitate impiantate illegalmente.

2. La presente legge disciplina, inoltre, le sanzioni amministrative connesse alla gestione e al controllo del potenziale produttivo viticolo nel rispetto della normativa comunitaria richiamata al comma 1 e delle disposizioni nazionali emanate in materia.
3. Per superfici vitate illegali si intendono le superfici impiantate a partire dal 1° aprile 1987 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto.

4. Ai sensi dell'articolo 56 del regolamento (CE) n. 555 del 2008, le sanzioni previste dalla presente legge non si applicano ai vigneti ad uso familiare, la cui superficie non sia superiore a 0,1 ettari e la cui produzione sia destinata al consumo familiare.

 

     Art. 2. Funzioni delle Province, delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge sono accertate dalle Province e dalle Comunità Montane ai sensi della legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura. Abrogazione della L.R. 27 agosto 1983, n. 34), nonché dagli altri enti che sono subentrati alle Comunità Montane nell'esercizio delle relative funzioni ai sensi della legge regionale 30 giugno 2008, n. 10 (Misure per il riordino territoriale, l'autoriforma dell'Amministrazione e la razionalizzazione delle funzioni), di seguito indicate come Amministrazioni.

2. Gli enti di cui al comma 1 provvedono altresì all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed introitano i relativi proventi.

3. Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge, ad eccezione di quelle previste all'articolo 6, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

4. Per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689 del 1981.

 

     Art. 3. Proporzionalità della sanzione

1. Le sanzioni di cui alla presente legge sono calcolate in maniera proporzionale alla superficie vitata illegale, anche nell'ipotesi di superfici inferiori o superiori all'ettaro, salvo ove diversamente previsto dalla presente legge.

 

     Art. 4. Impianti illegali posteriori al 31 agosto 1998

1. Ai sensi dell'articolo 85 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234 del 2007, il produttore ha l'obbligo di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali impiantate dopo il 31 agosto 1998. L'estirpazione non dà origine a diritti di impianto.

2. Per gli impianti illegali esistenti alla data del 3 luglio 2008 il produttore è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 12.000,00 Euro ad ettaro, con decorrenza 1° gennaio 2009.

3. Per gli impianti illegali realizzati successivamente alla data del 3 luglio 2008 la sanzione di cui al comma 2 è applicata a decorrere dalla data della loro realizzazione.

4. La sanzione amministrativa di cui ai commi 2 e 3 è nuovamente applicata, fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione, ogni dodici mesi decorrenti:

a) per la fattispecie di cui al comma 2, dal 1° gennaio 2010;

b) per la fattispecie di cui al comma 3, dodici mesi dopo la data di applicazione della prima sanzione.

 

     Art. 5. Impianti illegali anteriori al 1° settembre 1998

1. Le superfici vitate impiantate illegalmente sino al 31 agosto 1998 e non regolarizzate ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 (Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo), possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, come previsto all'articolo 85 ter, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234 del 2007, con le modalità di cui all'articolo 6.

2. Ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 555 del 2008, l'omessa regolarizzazione delle superfici nei termini di cui al comma 1, comporta:

a) l'obbligo del produttore di estirpare a proprie spese le superfici vitate illegali;

b) il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 12.000,00 Euro ad ettaro. Per i vigneti non ancora estirpati entro il 30 giugno 2010 la sanzione è applicata per la prima volta il 1° luglio 2010 e, successivamente, ogni 12 mesi fino all'adempimento dell'obbligo di estirpazione.

 

     Art. 6. Modalità di regolarizzazione

1. Il conduttore di superfici vitate di cui all'articolo 5, comma 1, presenta la domanda di regolarizzazione alle Amministrazioni indicate all'articolo 2 entro il termine perentorio del 30 novembre 2009.

2. Le domande presentate in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge restano salve ed ai procedimenti che ne derivano si applicano le presenti disposizioni e la normativa vigente in materia di potenziale viticolo. È fatta salva la facoltà per gli interessati di procedere al ritiro, alla modifica e all'integrazione delle medesime domande entro la data del 30 novembre 2009.

3. Alla domanda di regolarizzazione è allegata:

a) l'attestazione del versamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;

b) copia dei contratti di distillazione, qualora le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve provenienti dalle superfici interessate alla regolarizzazione siano stati destinati alla distillazione.

4. La mancata presentazione entro il 30 novembre 2009 dell'attestazione del versamento, unitamente alla domanda, comporta l'inammissibilità della domanda stessa.

5. I conduttori che presentano la domanda di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 6.000,00 Euro ad ettaro.

6. I conduttori che non dimostrino l'avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli, ottenuti dalle superfici oggetto di regolarizzazione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 1.000,00 Euro ad ettaro per ogni anno di mancato avvio alla distillazione, fino ad un massimo di 5.000,00 Euro ad ettaro.

7. Le superfici vitate sono regolarizzate previa verifica da parte delle Amministrazioni del rispetto delle condizioni del regolamento (CE) n. 1234 del 2007 e del regolamento (CE) n. 555 del 2008 e della normativa vigente in materia di potenziale viticolo.

8. Le Amministrazioni, nel corso dell'istruttoria della domanda, richiedono agli interessati i chiarimenti necessari e le integrazioni della documentazione presentata, provvedendo altresì a rimuovere le irregolarità e i vizi formali riscontrati.

9. Il rilascio del provvedimento di regolarizzazione è subordinato al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo.

10. Il provvedimento di regolarizzazione è rilasciato dall'Amministrazione entro il 31 dicembre 2009 e ha il valore e gli effetti dell'attestato di reimpianto.

11. I conduttori che hanno ottenuto il provvedimento di regolarizzazione non sono soggetti alle sanzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260 (Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493 del 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della Legge 21 dicembre 1999, n. 526) e dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 (Nuove norme in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, nonché sanzioni per l'inosservanza dei regolamenti comunitari in materia agricola), convertito con legge 4 novembre 1987, n. 460.

 

     Art. 7. Destinazione delle uve e dei prodotti ottenuti dalle uve

1. Ai sensi degli articoli 85 bis, paragrafo 2, e 85 ter, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234 del 2007, e dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 555 del 2008, in attesa dell'adempimento dell'obbligo di estirpazione di cui all'articolo 4, comma 1, e articolo 5, comma 2, o in attesa della regolarizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, le uve ed i prodotti ottenuti dalle uve raccolte possono avere soltanto una delle seguenti destinazioni, a spese del produttore:

a) vendemmia verde di cui all'articolo 103 novodecies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234 del 2007;

b) distillazione.

2. Ai sensi dell'articolo 85 bis del regolamento (CE) n. 1234 del 2007 i prodotti ottenuti dalla distillazione non possono essere utilizzati per la preparazione di alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Il produttore comunica ogni anno all'Amministrazione l'intenzione di ricorrere alla distillazione o alla vendemmia verde, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 9.

4. Il produttore che non ottempera o ottempera in modo incompleto o inesatto agli obblighi previsti dall'articolo 56, paragrafo 2), del regolamento (CE) n. 555 del 2008 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 6.000,00 Euro per ettaro.

5. La sanzione di cui al comma 4 si applica a decorrere dai seguenti termini:

a) in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione, un mese dopo la fine della campagna viticola in cui i prodotti sono stati ottenuti;

b) in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde, il 1º settembre dell'anno civile considerato.

 

     Art. 8. Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle norme sul potenziale viticolo

1. E' fatto obbligo a ciascun conduttore di:

a) effettuare, entro sessanta giorni dalla fine della campagna in cui ha preso in conduzione le superfici vitate, la dichiarazione delle stesse per la definizione del potenziale viticolo aziendale;

b) comunicare qualsiasi variazione al potenziale viticolo dell'azienda, aggiornando la relativa dichiarazione entro sessanta giorni dal termine della campagna viticola nella quale le variazioni sono avvenute.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro per ogni ettaro di superficie non dichiarata, con un minimo pari a 200,00 Euro, il produttore che non effettua o effettua in maniera incompleta la dichiarazione delle superfici vitate di cui al comma 1, lettera a).

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che non rispetta l'obbligo di cui al comma 1, lettera b).

4. Il produttore che intenda impiantare, estirpare ai fini della concessione del diritto, reimpiantare o acquistare da terzi il diritto al fine di reimpianto deve presentare domanda di autorizzazione alle Amministrazioni.

5. Il produttore, che pur dimostrando di aver rispettato le norme sul potenziale viticolo, estirpa o reimpianta una superficie vitata senza aver presentato la domanda di cui al comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500,00 Euro per ogni ettaro di superficie interessata, con un minimo di 200,00 Euro.

6. I diritti di reimpianto, originati da superfici vitate per le quali il produttore non abbia provveduto alla richiesta di autorizzazione all'estirpazione, sono trasferiti alla riserva regionale, se il produttore non provvede al pagamento della sanzione di cui al comma 5 entro i termini ovvero non presenta domanda per il rilascio del diritto entro sessanta giorni dal pagamento della sanzione.

7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che, avendo presentato la domanda di cui al comma 4, inizi i lavori senza la relativa autorizzazione.

8. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 200,00 Euro il produttore che non effettua le comunicazioni di avvenuta estirpazione o avvenuto impianto o le effettua oltre i termini previsti nelle relative disposizioni regionali ovvero che le effettua senza aver terminato i lavori.

9. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 200,00 Euro il produttore che, beneficiando di contributi pubblici per la ristrutturazione e riconversione vigneti, non informa le Amministrazioni, prima della comunicazione di fine lavori, di realizzare un impianto difforme da quanto prescritto nell'autorizzazione di cui al comma 4.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 9, per difformità dell'impianto s'intende la difformità di localizzazione del medesimo ovvero la difformità tecnica in relazione al vitigno, sesto d'impianto o forma di allevamento.

 

     Art. 9. Disposizioni di attuazione

1. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge disciplina, con proprio provvedimento, termini e modalità di cui all'articolo 7, comma 3.

 

     Art. 10. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.