§ 3.1.44 - Regolamento Regionale 6 settembre 1999, n. 26.
Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/1/1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:06/09/1999
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Schema della certificazione.
Art. 4.  Funzioni della struttura fitosanitaria regionale.
Art. 5.  Centri di conservazione.
Art. 6.  Centri di premoltiplicazione.
Art. 7.  Centri di moltiplicazione.
Art. 8.  Campi di piante madri.
Art. 9.  Vivai.
Art. 10.  Etichettatura.
Art. 11.  Oneri a carico degli utenti.
Art. 12.  Disposizioni transitorie.
Art. 13.  Disposizioni finali.
Art. 14.  Abrogazioni.


§ 3.1.44 - Regolamento Regionale 6 settembre 1999, n. 26. [1]

Istituzione, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 19/1/1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del Regolamento Regionale 28 giugno 1984, n. 36.

(B.U. n. 113 del 9 settembre 1999).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Allo scopo di offrire le massime garanzie genetiche e sanitarie, è istituita, ai sensi del comma 1, dell'art. 7, della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, la certificazione di controllo volontario per specie vegetali interessanti il settore vivaistico.

     2. Le funzioni di certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, di cui al successivo art. 4, sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria nel seguito del presente regolamento denominata "struttura fitosanitaria regionale".

     3. L'attività di certificazione si svolge nell'ambito delle linee programmatiche regionali di settore ed in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

     a) campo di piante madri: il luogo dove sono ubicate le piante da cui si preleva il materiale di moltiplicazione certificato;

     b) centro aziendale: l'unità produttiva autonoma stabilmente costituita presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti;

     c) centro di conservazione: il luogo dove avviene la conservazione del materiale che accede alla certificazione (prebase o superélite). Può essere articolato per specie o gruppi di specie;

     d) centro di moltiplicazione: la struttura atta a produrre il materiale di moltiplicazione certificato da utilizzare da parte dei vivaisti per la produzione di materiale da certificare;

     e) centro di premoltiplicazione: la struttura atta a produrre il materiale di base da utilizzare da parte del centro di moltiplicazione. Tale centro preleva il materiale da moltiplicare dal centro di conservazione per ottenere le piante madri di base, con le metodiche definite dai singoli disciplinari di produzione per specie o gruppi di specie, di cui al successivo art. 4;

     f) certificazione: la procedura disciplinata dal presente regolamento, mediante la quale si ottiene materiale certificato;

     g) costitutore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;

     h) documento di commercializzazione: il documento ufficiale che accompagna i materiali oggetto del presente regolamento, in conformità della vigente normativa in materia di commercializzazione;

     i) etichetta: il documento ufficiale apposto dal fornitore, secondo le modalità previste nei relativi disciplinari di produzione, che accompagna i materiali oggetto del presente regolamento e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati;

     j) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle seguenti attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante: riproduzione, produzione, conservazione, condizionamento e commercializzazione;

     k) laboratorio di micropropagazione: la struttura nella quale si produce materiale di moltiplicazione o piante, partendo da materiale di prebase o di base, adottando le tecniche previste negli appositi disciplinari di produzione;

     l) materiale: il materiale di moltiplicazione e le piante da esso ottenute;

     m) materiale certificato: il materiale proveniente dal materiale di base da utilizzare per le produzioni commerciali da certificare nonché le piante derivate dal suo assemblaggio;

     n) materiale di base o élite: il materiale ottenuto dal materiale prebase o superélite presso il centro di premoltiplicazione ad uso dei centri di moltiplicazione;

     o) materiale di fonte primaria: il materiale di origine prodotto dal costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi diritto;

     p) materiale di moltiplicazione: i vegetali e le parti di vegetali, comprese le sementi, destinati alla moltiplicazione e alla produzione di piante;

     q) materiale di prebase o superélite: il materiale derivato dalla fonte primaria, conservato presso il centro di conservazione in numero minimo di due esemplari e destinato alla produzione di materiale di base. Deve possedere l'identità delle varietà stabilite nelle schede varietali depositate presso il Registro nazionale o comunitario delle varietà;

     r) moltiplicazione: la fase in cui le piante madri di base ottenute nella fase di premoltiplicazione producono gemme, marze, portinnesti, semi e piante certificate;

     s) premoltiplicazione: la fase che porta alla produzione delle piante madri di base con le metodiche definite dai disciplinari per specie o gruppi di specie;

     t) virus controllato (virus tested): il materiale esente dai virus o agenti virus simili come specificamente indicato nei singoli disciplinari di produzione;

     u) virus esente (virus free): il materiale risultato esente da tutti i virus (o agenti virus simili) noti nella specie considerata, secondo le metodologie previste nei relativi disciplinari di produzione;

     v) vivaio: il luogo dove avviene la produzione di piante (portinnesti e piante finite), partendo da materiale certificato, che mantengono tale requisito.

 

     Art. 3. Schema della certificazione.

     1. Il processo della certificazione si articola nelle seguenti fasi:

     a) Conservazione (materiale di prebase o superélite);

     b) Premoltiplicazione (materiale di base o élite);

     c) Moltiplicazione (materiale certificato);

     d) Vivaio (piante certificate).

 

     Art. 4. Funzioni della struttura fitosanitaria regionale.

     1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:

     a) la predisposizione dei disciplinari di produzione delle piante certificate distinte per specie o gruppi di specie;

     b) la definizione dei requisiti che debbono possedere i centri di conservazione, premoltiplicazione, moltiplicazione e vivai, nonché delle rispettive strutture produttive;

     c) la verifica dell'idoneità dei centri di conservazione, premoltiplicazione e moltiplicazione;

     d) l'attestazione della conformità dei campi di piante madri, secondo i criteri stabiliti nei disciplinari di produzione;

     e) il controllo sul materiale presente nei centri di conservazione, premoltiplicazione, moltiplicazione e vivai;

     f) il controllo tecnico-amministrativo di tutte le fasi della certificazione;

     g) la predisposizione dell'elenco delle varietà certificabili, nell'ambito delle specie di cui al comma 2 dell'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, secondo le modalità stabilite nei relativi disciplinari.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la struttura fitosanitaria regionale può avvalersi della collaborazione di enti, istituzioni ed organizzazioni di produttori operanti nel settore agricolo e vivaistico.

 

     Art. 5. Centri di conservazione.

     1. Per le specie per le quali è istituita la certificazione regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con atto del Direttore generale Agricoltura, i centri di conservazione per i materiali di prebase o superélite.

     2. I centri di conservazione istituiti a norma del comma 1 devono:

     a) essere dotati di personale tecnico e strutture qualificate, secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale;

     b) conformare la propria attività alle disposizioni contenute nei relativi disciplinari di produzione.

 

     Art. 6. Centri di premoltiplicazione.

     1. Per le specie per le quali è istituita la certificazione regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con atto del Direttore generale Agricoltura, i centri di premoltiplicazione per i materiali di base o élite.

     2. I centri di premoltiplicazione istituiti a norma del comma 1 devono:

     a) essere dotati di personale tecnico e strutture qualificate, secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale;

     b) conformare la propria attività alle disposizioni contenute nei relativi disciplinari di produzione.

     3. I centri di premoltiplicazione devono rifornirsi di materiale di prebase o superélite presso i centri di conservazione di cui all'articolo 5.

     4. Le operazioni di premoltiplicazione sono subordinate all'autorizzazione scritta dei costitutori o degli aventi diritto.

 

     Art. 7. Centri di moltiplicazione.

     1. I centri di moltiplicazione, su richiesta degli interessati, sono riconosciuti con atto del Responsabile della struttura fitosanitaria regionale, previo accertamento dei requisiti del presente articolo.

     2. I centri di moltiplicazione devono:

     a) essere dotati di personale tecnico e strutture qualificate, secondo quanto stabilito dalla struttura fitosanitaria regionale;

     b) conformare la propria attività alle disposizioni contenute nei relativi disciplinari di produzione.

     3. I centri di moltiplicazione devono rifornirsi di materiale di base o élite presso i centri di premoltiplicazione.

 

     Art. 8. Campi di piante madri.

     1. Per la costituzione dei campi di piante madri, il legale rappresentante del centro di moltiplicazione deve inoltrare la richiesta alla struttura fitosanitaria regionale, corredata della documentazione prevista nei relativi disciplinari di produzione.

     2. I campi di piante madri non possono, in alcun caso, essere costituiti fino al momento dell'avvenuto riconoscimento dell'idoneità degli appezzamenti e dell'area circostante da parte della struttura fitosanitaria regionale.

     3. L'utilizzo del materiale di moltiplicazione ai fini della certificazione, è subordinato alla definitiva approvazione dei campi di piante madri da parte della struttura fitosanitaria regionale.

     4. I campi di piante madri, sia di cultivar, sia di portinnesti che portaseme, devono essere conformi a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.

     5. Nell'utilizzo del materiale prelevato dai campi di piante madri, il centro di moltiplicazione deve attenersi a quanto stabilito nei disciplinari di produzione.

     6. Presso i centri aziendali che a qualsiasi titolo conducono campi di piante madri, deve essere tenuta copia di tutta la documentazione ad essi relativa.

 

     Art. 9. Vivai.

     1. Per la costituzione dei vivai certificabili, il legale rappresentante della ditta interessata regolarmente autorizzata ai sensi della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, deve inoltrare la richiesta alla struttura fitosanitaria regionale corredata della documentazione prevista nei relativi disciplinari di produzione.

     2. I vivai debbono essere costituiti utilizzando esclusivamente materiale certificato proveniente dai centri di moltiplicazione riconosciuti dalla struttura fitosanitaria regionale, fatta salva diversa disposizione contemplata nei disciplinari di produzione.

 

     Art. 10. Etichettatura.

     1. La struttura fitosanitaria regionale, dopo aver svolto i previsti controlli nei campi di piante madri, nei laboratori di micropropagazione e nei vivai, autorizza, per ciascuna tipologia di materiale, l'apposizione di un documento di commercializzazione consistente in una etichetta, conformemente alle modalità stabilite nei relativi disciplinari di produzione.

     2. Il materiale prodotto, approvato dalla struttura fitosanitaria regionale secondo quanto previsto nel comma 1, può essere ceduto quale materiale certificato "Virus esente" o "Virus controllato".

 

     Art. 11. Oneri a carico degli utenti.

     1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, può stabilire l'onere a carico degli utenti al fine di contribuire alla copertura finanziaria dei costi che il processo di certificazione richiede.

     2. L'onere è commisurato alle superfici investite a vivaio, al numero delle piante prodotte nonché alla tipologia delle specie coltivate.

 

     Art. 12. Disposizioni transitorie.

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, sono considerati idonei il centro di premoltiplicazione ed i centri di moltiplicazione, nonché le relative strutture produttive, riconosciuti ed approvati a norma del Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36.

 

     Art. 13. Disposizioni finali.

     1. La Regione può aderire al sistema di certificazione nazionale per le specie per le quali è stabilita tale istituzione, attraverso la stipula di apposite convenzioni. Alle aziende vivaistiche partecipanti si applicano le prescrizioni in esse contenute.

 

     Art. 14. Abrogazioni.

     1. Salvo quanto previsto dal precedente articolo 12, il Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36, è abrogato.

 

INDICE

Art.  1 - Oggetto e finalità

Art.  2 - Definizioni

Art.  3 - Schema della certificazione

Art.  4 - Funzioni della struttura fitosanitaria regionale

Art.  5 - Centri di conservazione

Art.  6 - Centri di premoltiplicazione

Art.  7 - Centri di moltiplicazione

Art.  8 - Campi di piante madri

Art.  9 - Vivai

Art. 10 - Etichettatura

Art. 11 - Oneri a carico degli utenti

Art. 12 - Disposizioni transitorie

Art. 13 - Disposizioni finali

Art. 14 - Abrogazioni

 

 

 


[1] Abrogato dall’art. 15 del R.R. 17 febbraio 2005, n. 2.