§ 3.1.41 - Legge Regionale 19 gennaio 1998, n. 3.
Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:19/01/1998
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Autorizzazione regionale.
Art. 3.  Procedure.
Art. 4.  Registro regionale dei produttori.
Art. 5.  Obblighi del titolare di autorizzazione.
Art. 6.  Commercializzazione diretta del produttore.
Art. 7.  Certificazione di controllo volontario.
Art. 8.  Funzioni della struttura fitosanitaria regionale.
Art. 9.  Funzioni degli Ispettori fitosanitari.
Art. 10.  Organi di vigilanza.
Art. 11.  Sanzioni amministrative.
Art. 12.  Sospensione e revoca dell'autorizzazione.
Art. 13.  Disposizioni transitorie.
Art. 14.  Abrogazioni.


§ 3.1.41 - Legge Regionale 19 gennaio 1998, n. 3. [1]

Norme sulla produzione vivaistica e la commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali ai fini della protezione fitosanitaria. Abrogazione della L.R. 28 luglio 1982, n. 34.

(B.U. n. 9 del 22 gennaio 1998).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge, ai fini della protezione fitosanitaria e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e comunitaria, detta norme per l'esercizio dell'attività di produzione e di commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali.

     2. Sono fatte salve le disposizioni di leggi nazionali e regionali che disciplinano la produzione e la commercializzazione di specifici vegetali.

 

     Art. 2. Autorizzazione regionale.

     1. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 dell'art. 1 è subordinato al possesso di specifica autorizzazione.

     2. Il rilascio dell'autorizzazione spetta alla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel seguito della presente legge denominata "struttura fitosanitaria regionale".

     3. Debbono essere in possesso dell'autorizzazione:

     a) i produttori di piante e dei relativi materiali di propagazione, escluse le sementi, destinati alla vendita o comunque ad essere ceduti a terzi a qualunque titolo;

     b) i commercianti di piante e di materiali di propagazione vegetale, escluse le sementi;

     c) gli importatori da Paesi terzi dei vegetali, dei prodotti vegetali o di altri materiali, comprese le sementi, di cui all'allegato V, parte B, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale;

     d) i produttori o i centri di raccolta collettivi o i centri di spedizione che commercializzano patate da consumo o frutti di agrumi ad eccezione dei produttori che si limitano ad effettuare la

commercializzazione al minuto presso la propria azienda;

     e) i rivenditori di sementi ortive della categoria standard, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della Legge 20 aprile 1976, n. 195, che vendono le singole confezioni dopo averle riconfezionate;

     f) i soggetti che commercializzano a qualunque titolo tuberi-seme di patate;

     g) i produttori e commercianti di legnami di cui all'allegato V, parte A, della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, con sedi operative nel territorio regionale.

     4. Ai soggetti di cui alle lettere b), c), d), f), g) del comma 3 si applica la normativa relativa alla denuncia di inizio attività prevista dall'art. 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

     5. Chiunque non in possesso dell'autorizzazione intenda produrre piante e relativi materiali di propagazione, ad eccezione delle sementi, destinati all'esclusivo impiego a fini produttivi all'interno della propria azienda, deve preventivamente presentare alla struttura fitosanitaria regionale una dichiarazione attestante le specie e i quantitativi che intende produrre, il luogo di conservazione e la relativa collocazione.

     6. Sono esonerati dalla dichiarazione di cui al comma 5 i produttori di piccoli quantitativi di specie vegetali non sottoposte a lotte obbligatorie destinati a superfici di limitata estensione, secondo quanto previsto dalla Giunta regionale con specifica deliberazione.

     7. Per il rilascio dell'autorizzazione regionale i richiedenti sono tenuti al pagamento della tassa di concessione regionale ai sensi della L.R. 23 agosto 1979, n. 26, e successive modifiche.

 

     Art. 3. Procedure.

     1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla struttura fitosanitaria regionale che provvede al rilascio della medesima entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

     2. L'autorizzazione è personale e decade in caso di morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa che implichi la modifica del numero di partita IVA.

     3. Qualora dopo la morte del titolare o di variazione di titolarità dell'impresa l'attività prosegua, il successore a titolo universale o particolare o il subentrante deve presentare una nuova domanda di autorizzazione entro 30 giorni dal subentro. L'attività può proseguire fino al rilascio della nuova autorizzazione.

     4. Nel caso di diniego alla domanda di cui al comma 3, la struttura fitosanitaria regionale fissa un termine entro il quale può essere commercializzato il materiale esistente in azienda al momento del subentro.

     5. La Giunta regionale approva il modello di domanda, stabilisce la documentazione da allegare alla medesima ed individua i requisiti di professionalità necessari per ogni categoria di richiedente.

 

     Art. 4. Registro regionale dei produttori.

     1. Presso la struttura fitosanitaria regionale è istituito il Registro regionale dei produttori al quale sono iscritti i soggetti autorizzati ai sensi dell'art. 2 o che abbiano denunciato l'inizio dell'attività ai sensi del comma 4 del medesimo art. 2.

 

     Art. 5. Obblighi del titolare di autorizzazione.

     1. Fermo restando gli obblighi previsti dalla normativa nazionale e comunitaria per i soggetti iscritti al Registro regionale dei produttori, il titolare di autorizzazione deve:

     a) tenere presso la sede aziendale una planimetria da cui sia desumibile l'ubicazione dei terreni destinati al vivaio e al commercio nonché le relative strutture, secondo le modalità tecniche previste dalla struttura fitosanitaria regionale;

     b) tenere a disposizione per i relativi controlli la documentazione concernente gli acquisti dei prodotti disciplinati dalla presente legge ed i passaporti delle piante quando prescritti, secondo le modalità tecniche previste dalla strutture fitosanitaria regionale;

     c) riportare l'indicazione del numero dell'autorizzazione su tutta la documentazione amministrativa concernente la propria ditta;

     d) controllare periodicamente lo stato fitosanitario delle colture seguendo le modalità eventualmente impartite da apposite disposizioni comunitarie, nazionali o regionali e comunicare immediatamente alla struttura fitosanitaria regionale la comparsa o la sospetta presenza di organismi nocivi oggetto della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni, o di organismi nocivi non conosciuti;

     e) evitare di commercializzare o cedere a qualunque titolo vegetali e prodotti vegetali che presentino gravi infezioni o infestazioni in atto;

     f) consentire ai soggetti incaricati della vigilanza il libero accesso ai fondi, ai luoghi di produzione, ai locali di confezionamento, trattamento, deposito e vendita dei vegetali e loro prodotti e permettere l'ispezione dei documenti obbligatori;

     g) adempiere alle disposizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale a norma dell'art. 8;

     h) comunicare ogni variazione dei dati indicati nella domanda entro 30 giorni dal verificarsi della stessa, con la sola esclusione dei dati riguardanti le superfici utilizzate;

     i) ottemperare agli impegni sottoscritti in base al regolamento emanato a norma dell'art. 7.

     2. I produttori delle piante e dei relativi materiali di propagazione destinati alla vendita hanno l'obbligo, ogni anno, di denunciare la propria produzione alla Regione, secondo le modalità dalla stessa stabilite.

     3. I soggetti che si limitano a commercializzare le piante ed i relativi materiali di propagazione non prodotti o coltivati in azienda sono tenuti a rispettare solo gli obblighi previsti dalle lettere b), e), f), g), h) del comma 1.

 

     Art. 6. Commercializzazione diretta del produttore.

     1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla vendita dei prodotti agricoli ai sensi della Legge 9 febbraio 1963, n. 59, per i vegetali e prodotti vegetali disciplinati dalla presente legge, i Comuni verificano che le ditte richiedenti siano iscritte al Registro dei produttori della Regione di appartenenza o che siano in possesso di altra autorizzazione prevista dalla normativa vigente.

 

     Art. 7. Certificazione di controllo volontario.

     1. La Regione con apposito regolamento istituisce entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge una certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per singole specie interessanti il settore vivaistico.

     2. L'elenco delle specie è fissato con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 8. Funzioni della struttura fitosanitaria regionale.

     1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:

     a) l'applicazione sul territorio regionale delle normative nazionali e comunitarie in materia fitosanitaria e quant'altro attribuito da normative nazionali al "Servizio fitosanitario regionale";

     b) eseguire i controlli e la vigilanza sui vegetali e prodotti vegetali oggetto della presente legge nelle fasi di produzione, conservazione e commercializzazione;

     c) eseguire analisi specialistiche avvalendosi anche di istituti di ricerca e sperimentazione agraria, nonché di laboratori accreditati o di altre istituzioni con specifiche competenze fitosanitarie;

     d) controllare lo stato fitosanitario e la rispondenza genetica delle piante e dei relativi materiali di moltiplicazione soggetti alla certificazione volontaria;

     e) istituire quarantene fitosanitarie tese ad impedire la diffusione delle malattie ritenute pericolose e diffusibili, indicando la località di messa a dimora dei vegetali, il tempo di permanenza, i tempi e le modalità dei controlli e quant'altro ritenuto utile;

     f) prescrivere tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di disseminazione di organismi nocivi ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia;

     g) fornire assistenza tecnica al fine di favorire il miglioramento fitosanitario e la valorizzazione delle produzioni agricole.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la Regione si avvale di personale qualificato che assume la denominazione di "Ispettore fitosanitario", ai sensi della normativa nazionale in materia.

     3. Gli Ispettori fitosanitari sono individuati tra i dipendenti regionali o di altri enti pubblici e debbono essere in possesso di entrambi i seguenti requisiti:

     a) avere conseguito la specializzazione in Fitopatologia o la laurea in Scienze agrarie, Scienze e Tecnologie agrarie, Scienze e Tecnologie alimentari, Scienze forestali, Scienze forestali e ambientali, Biotecnologie indirizzo agrario-vegetale, Biotecnologie agro-industriali indirizzo vegetale, Scienze biologiche, diploma universitario in produzione vegetale o altri titoli di studio equipollenti;

     b) avere frequentato specifici corsi di formazione professionale.

     4. Il Direttore generale competente in materia di agricoltura nomina gli Ispettori fitosanitari e rilascia ai medesimi apposito documento di riconoscimento, dandone comunicazione al Ministero competente, ai sensi della normativa nazionale in materia.

     5. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 la struttura fitosanitaria regionale può avvalersi dei Consorzi fitosanitari provinciali istituiti con L.R. 22 maggio 1996, n. 16.

 

     Art. 9. Funzioni degli Ispettori fitosanitari.

     1. Gli Ispettori fitosanitari possono adottare tutte le misure ritenute necessarie, ivi compresa la distruzione dei vegetali e dei prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali, nonché dei materiali di imballaggio, recipienti e quant'altro possa essere veicolo di disseminazione di organismi nocivi in applicazione delle normative nazionali e comunitarie in materia fitosanitaria.

     2. Gli Ispettori fitosanitari, nell'esercizio delle loro funzioni connesse al controllo ed alla vigilanza dei vegetali e prodotti vegetali prodotti o circolanti nel territorio della regione Emilia-Romagna, sono agenti accertatori ai sensi della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, e successive modifiche.

 

     Art. 10. Organi di vigilanza.

     1. Sono addetti al controllo sull'osservanza della presente legge gli Ispettori fitosanitari, e limitatamente al possesso delle autorizzazioni di cui agli artt. 2 e 6, gli agenti accertatori di cui alla L.R. n. 21 del 1984 e gli organi individuati dal Comune competente per territorio.

     2. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 21 del 1984.

     3. L'Ente competente all'applicazione delle sanzioni è la Regione.

     4. I proventi derivanti dalle sanzioni affluiscono nel bilancio della Regione Emilia-Romagna.

 

     Art. 11. Sanzioni amministrative.

     1. Chiunque esercita l'attività disciplinata dalla presente legge senza il possesso della prescritta autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.549 Euro a 9.296 Euro [2].

     2. Chiunque commercializza vegetali e prodotti vegetali provenienti da ditte non autorizzate di cui all'art. 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 Euro a 3.098 Euro [3].

     3. I soggetti che non presentano la prescritta dichiarazione di cui al comma 5 dell'art. 2, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro [4].

     4. Chiunque non ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 dell'art. 5, ad esclusione di quelli previsti dalle lettere g) e h), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 258 Euro a 1.549 Euro [5].

     5. La mancata comunicazione prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro [6].

     6. La mancata o mendace presentazione della denuncia di produzione di cui al comma 2 dell'art. 5, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro [7].

     7. Chiunque eserciti il commercio di vegetali e prodotti vegetali senza la prescritta autorizzazione comunale di cui all'art. 6, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 129 Euro a 774 Euro [8].

     8. Chiunque non ottemperi alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale di cui al comma 1 dell'art. 8, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 516 Euro a 3.098 Euro [9].

     9. Sono fatte salve le sanzioni amministrative previste dalla normativa nazionale in materia.

 

     Art. 12. Sospensione e revoca dell'autorizzazione.

     1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 11, al fine di limitare i rischi di diffusione di organismi nocivi, la struttura fitosanitaria regionale può disporre la sospensione cautelativa dell'autorizzazione di cui all'art. 2 nei seguenti casi:

     a) presenza di piante totalmente o parzialmente interessate da processi di deperimento di cui non sia individuabile la causa;

     b) presenza di piante con sintomi di organismi nocivi oggetto della direttiva 77/93/CEE e successive modifiche ed integrazioni;

     c) presenza di organismi nocivi particolarmente pericolosi su un numero significativo di piante.

     2. In caso di recidiva nell'inosservanza delle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale, l'autorizzazione è sospesa fino a 3 mesi.

     3. In casi di particolare gravità o di inadempienza alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale, quest'ultima può disporre la revoca dell'autorizzazione.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie.

     1. La struttura fitosanitaria regionale entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge procede alla verifica delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della L.R. 28 luglio 1982, n. 34, per accertarne la conformità alle nuove disposizioni ed eventualmente richiedere i relativi adeguamenti.

     2. Ai titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 34 del 1982, a seguito di esito positivo della verifica viene rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 2 e sono iscritti d'ufficio nel Registro regionale dei produttori.

     3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi della L.R. n. 34 del 1982 decade quando il titolare non ha ottemperato alle disposizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale entro i termini prescritti o quando non rientra fra coloro che debbono essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 2.

     4. Le Amministrazioni competenti a rilasciare l'autorizzazione ai sensi della L.R. n. 34 del 1982 trasmettono alla struttura fitosanitaria regionale le domande di autorizzazione a loro presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge e per le quali il procedimento non sia concluso. Le domande sono esaminate in base alle disposizioni della presente legge.

     5. Il Regolamento regionale 28 giugno 1984, n. 36, resta in vigore fino alla pubblicazione del regolamento previsto dall'art. 7.

     6. In sede di prima applicazione della presente legge, il requisito di cui alla lett. a) del comma 3 dell'art. 8 può essere sostituito dal possesso, alla data di entrata in vigore della legge stessa, della tessera di Ispettore fitosanitario e del diploma di perito agrario o agrotecnico.

 

     Art. 14. Abrogazioni.

     1. La L.R. 28 luglio 1982, n. 34, è abrogata.

 

 


[1] Abrogata dall’art. 16 della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[3] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[5] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[7] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[8] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.

[9] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 novembre 2001, n. 38, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2002.