§ 3.1.18/1 - Regolamento Regionale 28 giugno 1984 n. 36.
Istituzione della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico.


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:28/06/1984
Numero:36


Sommario
Art. 1.  E' istituito, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 28 luglio 1982 n. 34, il servizio di certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore [...]
Art. 2.  Al fine di consentire l'attuazione del servizio di certificazione gli operai del settore debbono realizzare:
Art. 3.  E' istituita una Commissione tecnica, di nomina della Giunta regionale, così composta:
Art. 4.  I campi di piante madri, sia di cultivars che di portainnesti, devono rispondere ai seguenti requisiti:
Art. 5.  Le domande per l'impianto dei campi di piante madri devono essere indirizzate, da parte dei centri moltiplicatori, all'organo certificante, quattro mesi prima del collocamento a dimora, corredate di [...]
Art. 6.  I vivai di piante certificabili devono rispondere ai seguenti requisiti:
Art. 7.  Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono indicati:
Art. 8.  A giudizio tecnico insindacabile dell'organo certificante, all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere presi in considerazione, ai fini della certificazione, campi di piante madri [...]
Art. 9.  Ai fini della certificazione, si precisano, come segue, le caratteristiche dei diversi tipi di materiale di moltiplicazione, che sono così definite:


§ 3.1.18/1 - Regolamento Regionale 28 giugno 1984 n. 36. [1]

Istituzione della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico.

(B.U. n. 85 del 2 luglio 1984).

 

Art. 1. E' istituito, ai sensi dell'art. 7 della Legge regionale 28 luglio 1982 n. 34, il servizio di certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico.

     Detto servizio si avvale della collaborazione di enti operanti nel settore, associazioni di produttori ed istituzioni scientifiche.

     L'attività del servizio si svolge nell'ambito delle linee programmatiche di settore regionali, provinciali e zonali.

     La funzione di organo certificante è svolta dall'Osservatorio per le malattie delle piante di Bologna.

 

     Art. 2. Al fine di consentire l'attuazione del servizio di certificazione gli operai del settore debbono realizzare:

     a) un centro di premoltiplicazione atto ad individuare, conservare e produrre, partendo da materiale superélite, piante madri di base idonee alla costituzione dei campi di piante madri di cui alla seguente lettera b);

     b) centri di moltiplicazioni atti a gestire i campi di piante madri (Piante madri per marze e Piante madri portainnesti per portainnesti) di materiale di base atto a produrre materiale certificabile.

     Le operazioni di premoltiplicazione devono avvenire nel rispetto dei diritti costitutori e degli aventi diritto nonché sulla base di prescrizioni concordate con l'organo certificante.

     Le operazioni suddette di premoltiplicazione sono subordinate:

     - all'autorizzazione scritta dei costitutori o degli aventi diritto;

     - all'impegno alla consegna del materiale di superélite al centro;

     - all'effettiva presenza del materiale presso il centro stesso.

     Tutte le operazioni di controllo tecnico-burocratico, ivi comprese quelle sui registri di carico e scarico, spettano all'organo certificante.

     Al fine di agevolare le operazioni di certificazione, i centri di moltiplicazione di "materiale di base" per "certificato", dovranno:

     a) essere conformi alle capacità di controllo dell'organo certificante secondo criteri fissati dalla Commissione di cui al successivo art. 3;

     b) essere dotati di personale tecnico e strutture qualificate.

     I centri di moltiplicazione, su richiesta motivata e specifica autorizzazione del competente organo certificante, possono svolgere operazioni di premoltiplicazione, limitatamente al caso di materiale brevettato, ferme restando tutte le condizioni operative di controllo all'uopo previste, ivi compresa la contemporanea presenza del materiale presso il centro di premoltiplicazione.

     Spettano all'organo certificante:

     a) il giudizio sulla idoneità dei centri di moltiplicazione del materiale di base e dei campi di piante madri;

     b) il controllo sul materiale di base presente nei centri di moltiplicazione;

     c) il controllo del materiale di moltiplicazione nelle successive fasi di propagazione.

 

     Art. 3. E' istituita una Commissione tecnica, di nomina della Giunta regionale, così composta:

     - Assessore all'agricoltura o suo delegato, che la presiede;

     - un rappresentante dell'ERSO;

     - un rappresentante delle Associazioni più rappresentative dei produttori vivaisti operanti in regione o dell'Unione regionale di tali Associazioni;

     - un rappresentante dell'organo certificante;

     - un docente esperto in problemi genetici;

     - un docente esperto in problemi fitosanitari;

     - un rappresentante del centro di premoltiplicazione;

     - un rappresentante dei centri di moltiplicazione.

     Svolge le funzioni di segretario un collaboratore regionale.

     La Commissione ha i seguenti compiti:

     1) formulare la costituzione di liste varietali, nell'ambito delle diverse specie, da sottoporre alla certificazione, e dare indicazioni in ordine alla decretazione di cui alle lettere a) e b) del successivo art. 7;

     2) fornire elementi sulle specie e varietà da prendere in considerazione nell'approntamento del materiale superélite, tenute presenti le limitazioni derivanti dai diritti dei costitutori o degli aventi diritto;

     3) esprimere un parere sulle richieste di materiale di moltiplicazione da parte dei centri di moltiplicazione;

     4) proporre varianti alla metodologia di certificazione per renderla più rispondente alle esigenze degli operatori agricoli;

     5) indicare soluzioni per armonizzare i rapporti fra il centro di premoltiplicazione e i centri di moltiplicazione;

     6) esprimere pareri sugli aspetti finanziari della gestione riguardante la certificazione;

     7) fissare i criteri per la individuazione ottimale del numero dei centri di moltiplicazione.

 

     Art. 4. I campi di piante madri, sia di cultivars che di portainnesti, devono rispondere ai seguenti requisiti:

     a) l'impianto deve avvenire su terreno che risponda ai normali requisiti di idoneità agronomica ed essere preventivamente disinfettato e disinfestato con idonei prodotti;

     b) le parcelle devono essere omogenee, ben individuabili, dedicate esclusivamente all'allevamento delle piante madri;

     c) nella parcella le file devono essere complete e distinte per specie e per cultivars. Quando si hanno diverse cultivars su di una stessa fila, è obbligatoria la loro separazione con un interspazio doppio, comunque non inferiore al metro;

     d) le parcelle devono avere una fascia di bordo di almeno metri 3 costantemente lavorata (fresata) su tutta la superficie e tenuta libera da altri vegetali;

     e) la parcella o le parcelle raggruppate in un unico appezzamento devono essere distanti almeno metri 100 da frutteti di qualsiasi tipo;

     f) non possono essere conservati per più di dieci anni per le pomacee e otto anni per le drupacee. Per i portainnesti (Piante madri portainnesti) tali limiti sono elevati a quindici anni per le pomacee e a dodici anni per le drupacee. I soprarichiamati limiti massimi sono elevabili in presenza di protezioni artificiali;

     g) devono essere mantenuti costantemente esenti da infezioni crittogamiche ed entomatiche e di altri organismi.

     Presso i campi di piante madri è tenuto un registro dove sono annotate le visite dei tecnici dell'organo certificante, la qualità e la quantità del materiale in essere e lo scarico di quello asportato per la propagazione con la relativa destinazione presso i vivaisti che chiedono la certificazione di garanzia.

 

     Art. 5. Le domande per l'impianto dei campi di piante madri devono essere indirizzate, da parte dei centri moltiplicatori, all'organo certificante, quattro mesi prima del collocamento a dimora, corredate di tutte le indicazioni tecniche possibili e da una cartografia della zona dove questi sono ubicati.

     Una mappa dei campi di piante madri è inviata all'organo certificante corredata da una legenda di riconoscimento delle piante medesime.

     E' fatto obbligo di denunciare immediatamente al competente organo certificante, per i provvedimenti necessari, l'insorgenza di eventuali malattie.

     I campi di piante madri devono essere esclusivamente destinati alla produzione di gemme, marze e/o talee per la moltiplicazione, lasciando piccoli quantitativi di produzione (da stabilire nei diversi casi) per i controlli genetici.

     L'approvazione dei campi di piante madri è riservata al giudizio dell'organo certificante.

     Ogni anno, dal 15 giugno al 30 agosto, i centri di moltiplicazione, i cui campi sono stati approvati, notificano all'organo certificante il quantitativo di gemme raccoglibili per innesti a gemma dormiente, suddivisi per specie e varietà e l'ubicazione dei vivai dove si prevede che siano ulteriormente moltiplicati per l'ottenimento di piante certificabili.

     La notifica della prevedibile produzione del materiale da destinare a portainnesti, è presentata all'organo certificante dal 15 settembre al 30 ottobre di ogni anno.

     Entro trenta giorni dalla denuncia, l'organo certificante è tenuto ad effettuare il previsto sopralluogo.

     Non possono essere prelevate gemme, marze e talee se non ad avvenuta effettuazione del controllo, nei termini soprarichiamati, del competente organo certificante.

     Entro il 10 aprile dell'anno successivo alla denuncia deve essere inviato all'organo di controllo un riepilogo riassuntivo del quantitativo di gemme, marze e talee utilizzate, il modo ed il luogo della loro utilizzazione.

 

     Art. 6. I vivai di piante certificabili devono rispondere ai seguenti requisiti:

     a) essere impiantati su terreni che rispondano ai normali requisiti di idoneità sanitaria ed agronomica contemplati dalle vigenti disposizioni normative in materia e che da almeno quattro anni non abbiano ospitato specie arboree da frutto. Il termine predetto è ridotto a due anni, ove i terreni siano stati disinfettati e disinfestati;

     b) essere suddivisi in parcelle omogenee, ben individuabili, destinate interamente ed esclusivamente all'ottenimento di piante arboree da frutto;

     c) la parcella deve contemplare una fascia di bordo di almeno metri 2, essere costantemente lavorata (fresata) su tutta la superficie e tenuta libera da qualsiasi vegetazione infestante;

     d) ciascuna fila della parcella deve essere possibilmente costituita da uno stesso tipo di materiale ed essere opportunamente distanziata dalle attigue;

     e) non possono essere mantenuti per più di tre anni: un anno di messa a dimora del portainnesto, un secondo anno di sviluppo del nesto ed eventualmente un terzo anno di «parcheggio» in caso di difficoltà commerciali;

     f) essere mantenuti protetti da infezioni crittogamiche e da infestazioni entomatiche o di altra natura biotica;

     g) distare almeno metri 4 da frutteti e vivai adiacenti ottenuti con materiale di propagazione non qualificato sanitariamente.

     Per l'impianto di vivai con piante certificate devono essere inoltre rispettati i seguenti adempimenti:

     1) la certificazione è riservata al materiale degli operatori che dichiarano e documentano di aver utilizzato materiale di propagazione proveniente da piante madri approvate dall'organo certificante e siano disponibili a sottoporsi ai regolamenti e a tutti i prescritti controlli;

     2) la documentazione di impianto del vivaio per piante certificabili dovrà essere indirizzata all'organo certificante trenta giorni prima dell'impianto, è corredata da una planimetria delle parcelle del terreno prescelto e da specifiche indicazioni tecniche ed agronomiche;

     3) di ogni parcella di vivaio deve essere disegnata una mappa orientata, da inviare all'organo di controllo, riproducente le file e comprensiva dell'indicazione del numero di piante per fila distinguendo le specie e le varietà;

     4) la parcella, ad impianto avvenuto e successivamente al momento dell'innesto, deve essere chiaramente identificabile.

     L'organo certificante, dopo aver svolto nei vivai di cui si chiede la certificazione delle piante i controlli che si ritengono necessari per accertare la sanità delle stesse, rilascia per ciascuna di esse, un certificato di garanzia consistente in una etichetta con numero progressivo da applicare in campo prima dell'estirpazione, con le seguenti diciture:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Osservatorio per le malattie delle piante «VIRUS Controllato»

ovvero

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Osservatorio per le malattie delle piante «VIRUS Esente»

     La certificazione per i portainnesti è rilasciata in base al materiale ottenuto. Possono essere richieste etichette per piante singole o per mazzi destinati alla commercializzazione. Per il rimanente materiale il richiedente deve dimostrarne la destinazione.

     Qualora le piante derivino da materiale certificato anche geneticamente, il cartellino riporta la specie, il nome della cultivar ed eventualmente il clone, nonché la fonte del materiale genetico stesso.

     Nel retro dei cartellini può essere apposta, per ulteriore garanzia, l'indicazione del centro di premoltiplicazione da cui deriva il materiale d'élite.

 

     Art. 7. Con decreto del Presidente della Giunta regionale sono indicati:

     a) le specie frutticole ed i loro portainnesti e le specie orticole cui si applica la certificazione di garanzia;

     b) le principali cultivars, nell'ambito di ciascuna specie, interessate alla sopra richiamata certificazione;

     c) gli oneri a carico degli utenti.

 

     Art. 8. A giudizio tecnico insindacabile dell'organo certificante, all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere presi in considerazione, ai fini della certificazione, campi di piante madri preesistenti.

     La Giunta regionale è autorizzata ad istituire una quarantena sanitaria per piante e parti di piante atta a proteggere l'agricoltura regionale dall'introduzione di organismi nocivi alle colture in atto.

 

     Art. 9. Ai fini della certificazione, si precisano, come segue, le caratteristiche dei diversi tipi di materiale di moltiplicazione, che sono così definite:

     - Superélite: è il materiale di fonte conservato con le massime garanzie genetico-sanitarie presso il costitutore stesso o gli aventi diritto o il centro premoltiplicazione, limitatamente al quantitativo destinato ad alimentare la premoltiplicazione od a costituire, pur declassato, campi di piante madri autorizzati;

     - Base: è il materiale ottenuto da superélite presso il centro di premoltiplicazione, sotto controllo dei costitutori o degli aventi diritto e dell'organo certificante. E' utilizzato per la costituzione dei campi di piante madri;

     - Certificato: è il materiale proveniente dai campi di piante madri, utilizzato per le produzioni commerciali sotto il controllo dell'organo certificante che ne rilascia pubblica certificazione.

     La certificazione di «Virus Controllato» è rilasciata alle piante provenienti da materiale risultato negativo ad almeno tre test relativi alle principali virosi.

     La certificazione di «Virus Esente» è rilasciata al materiale proveniente da piante madri sottoposte a tecniche di risanamento e risultato negativo a successivi test per le principali virosi conosciute.

 

 


[1] Regolamento abrogato dall'art. 14 del R.R. 6 settembre 1999, n. 26, salvo quanto previsto dall'art. 12 dello stesso R.R. 26/1999.