§ 3.1.66 - R.R. 17 febbraio 2005, n. 2.
Istituzione, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Emilia Romagna
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura
Data:17/02/2005
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Processo di certificazione.
Art. 4.  Funzioni della struttura fitosanitaria regionale.
Art. 5.  Centri di conservazione.
Art. 6.  Centri di premoltiplicazione.
Art. 7.  Centri di moltiplicazione.
Art. 8.  Campi di piante madri.
Art. 9.  Vivai.
Art. 10.  Etichettatura.
Art. 11.  Oneri a carico degli utenti.
Art. 12.  Responsabilità.
Art. 13.  Disposizioni transitorie.
Art. 14.  Disposizioni finali.
Art. 15.  Abrogazione.


§ 3.1.66 - R.R. 17 febbraio 2005, n. 2.

Istituzione, ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31), della certificazione di controllo volontario per gli aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Istituzione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 19 gennaio 1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del R.R. 28 giugno 1984, n. 36).

(B.U. 18 febbraio 2005, n. 28).

 

Art. 1. Oggetto e finalità.

     1. Allo scopo di offrire le massime garanzie genetiche e sanitarie, è istituita, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 2004, n. 3 (Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31), la certificazione di controllo volontario per gli aspetti genetici e sanitari delle specie vegetali interessanti il settore vivaistico.

     2. Al processo di certificazione possono aderire, su domanda, le aziende vivaistiche operanti nella regione Emilia-Romagna ed iscritte al Registro ufficiale dei produttori.

     3. Le funzioni di controllo sul processo di certificazione di cui all’articolo 3 sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, nel seguito del presente regolamento denominata “struttura fitosanitaria regionale”.

     4. L’attività di certificazione si svolge nell’ambito delle linee programmatiche regionali di settore ed in conformità alle disposizioni nazionali e comunitarie in materia.

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

     a) accessione: materiale proveniente dalla fonte primaria e inserito in certificazione;

     b) campo di piante madri: il luogo dove sono ubicate le piante da cui si preleva il materiale di propagazione certificato;

     c) centro di conservazione: l’azienda che possiede le strutture dove avviene la conservazione del materiale che accede alla certificazione (pre-base o super-élite); può essere articolato per specie o gruppi di specie;

     d) centro di moltiplicazione: l’azienda che possiede le strutture atte a produrre il materiale di propagazione certificato da utilizzare, da parte dei vivaisti, per la produzione di materiale da certificare;

     e) centro di premoltiplicazione: l’azienda che possiede le strutture atte a produrre il materiale di base da utilizzare da parte del centro di moltiplicazione;

     f) certificazione: la procedura disciplinata dal presente regolamento e dai relativi disciplinari, mediante la quale si ottiene materiale certificato;

     g) clone: insieme di individui derivati per moltiplicazione agamica da un’unica pianta madre dotati delle stesse caratteristiche genetiche del soggetto dal quale derivano;

     h) costitutore: qualsiasi persona fisica o giuridica che ha creato oppure scoperto e sviluppato una varietà;

     i) documento di commercializzazione: il documento ufficiale, emesso dal fornitore, che accompagna i materiali oggetto del presente regolamento e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati, in conformità alla vigente normativa in materia di commercializzazione delle piante da frutto;

     j) etichetta: il documento ufficiale apposto dal fornitore, secondo le modalità previste nei relativi disciplinari di produzione, che accompagna i materiali oggetto del presente regolamento e ne attesta la rispondenza ai requisiti da esso fissati, in conformità alla vigente normativa in materia di commercializzazione delle piante da frutto;

     k) fonte primaria: materiale di origine prodotto dal costitutore e conservato dal medesimo o dagli aventi causa;

     l) fornitore: qualsiasi persona fisica o giuridica che esercita professionalmente almeno una delle attività riguardanti i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto, quali, ad esempio, la riproduzione, la produzione, la conservazione o la commercializzazione;

     m) laboratorio di micropropagazione: la struttura nella quale si produce materiale di propagazione o piante di categoria base o certificato, partendo da materiale di pre-base o di base, secondo le procedure previste negli appositi disciplinari di produzione;

     n) materiale certificato: il materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione di materiale di base e mantenute presso il centro di moltiplicazione, nonché le piante derivate dal suo assemblaggio, del quale sia stata ufficialmente constatata la rispondenza ai requisiti previsti nei relativi disciplinari di produzione;

     o) materiale di base o élite: il materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione del materiale pre-base o super-élite presso il centro di premoltiplicazione, corrispondente ai requisiti previsti nei relativi disciplinari di produzione;

     p) materiale di pre-base o super-élite: il materiale prodotto da piante ottenute dalla prima moltiplicazione della fonte primaria e mantenute presso il centro di conservazione in numero minimo di due esemplari e destinato alla produzione di materiale di base; deve possedere l’identità della varietà stabilita nelle schede varietali predisposte dal costitutore e depositate presso il Registro nazionale o quello comunitario delle varietà oppure presso la struttura fitosanitaria regionale;

     q) varietà o cultivar: un insieme di vegetali nell’ambito di un unico taxon botanico del più basso grado conosciuto, il quale possa essere:

     1) definito mediante l’espressione delle caratteristiche risultanti da un dato genotipo o da una data combinazione di genotipi, quali caratteri morfologici, fisiologici, fenologici e produttivi;

     2) distinto da qualsiasi altro insieme vegetale mediante l’espressione di almeno una delle suddette caratteristiche;

     3) considerato come una unità in relazione alla sua idoneità a moltiplicarsi invariato;

     r) virus controllato (virus tested): il materiale esente dai virus o agenti virus simili come specificamente indicato nei singoli disciplinari di produzione;

     s) virus esente (virus free): il materiale risultato esente da tutti i virus (o agenti virus simili) noti nella specie considerata, secondo le metodologie previste nei relativi disciplinari di produzione.

 

     Art. 3. Processo di certificazione.

     1. Il processo della certificazione si articola nelle seguenti fasi:

     a) conservazione, intesa come la fase dalla quale si ottiene il materiale di pre-base o super-élite a partire dal materiale derivato dalla fonte primaria, secondo le procedure definite dai disciplinari per specie o gruppi di specie;

     b) premoltiplicazione, intesa come la fase dalla quale si ottiene il materiale di base o élite, secondo le procedure definite dai disciplinari per specie o gruppi di specie;

     c) moltiplicazione, intesa come la fase dalla quale si ottiene il materiale certificato, secondo le procedure definite dai disciplinari per specie o gruppi di specie;

     d) vivaio, intesa come la fase da cui si ottengono piante - portinnesti e piante finite - certificate.

     2. La certificazione può avvenire anche in assenza della fase di moltiplicazione o di premoltiplicazione, a condizione che sia espressamente autorizzata dalla struttura fitosanitaria regionale.

 

     Art. 4. Funzioni della struttura fitosanitaria regionale.

     1. Alla struttura fitosanitaria regionale compete:

     a) la predisposizione dei disciplinari di produzione delle piante certificate distinti per specie o gruppi di specie, nonché la definizione dei requisiti che debbono possedere i centri di conservazione, premoltiplicazione, moltiplicazione e vivai;

     b) la verifica periodica dell’idoneità dei centri di conservazione, premoltiplicazione, moltiplicazione, nonché dei laboratori di micropropagazione;

     c) l’attestazione della conformità dei campi di piante madri e dei vivai, secondo i criteri stabiliti dai disciplinari di produzione;

     d) la verifica della corretta applicazione dei disciplinari in tutte le fasi del processo di produzione di materiale certificato, dalla conservazione fino alla fase di vivaio, ferma restando la corretta applicazione delle normative vigenti in materia;

     e) l’autorizzazione all’applicazione delle etichette previste dall’articolo 10;

     f) l’ammissione di nuove accessioni e varietà al processo di certificazione, nonché l’aggiornamento dell’elenco delle varietà in certificazione.

     2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la struttura fitosanitaria regionale può avvalersi della collaborazione di enti, istituzioni ed organizzazioni con competenze nel settore agricolo o vivaistico.

 

     Art. 5. Centri di conservazione.

     1. Per le specie per le quali é istituita la certificazione regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con atto del responsabile della struttura fitosanitaria regionale, i centri di conservazione per i materiali di pre-base o super-élite.

     2. I centri di conservazione costituiti ai fini del comma 1 devono:

     a) essere istituiti presso una struttura pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura privata devono possedere i requisiti stabiliti dagli articoli 2602, 2603 e 2604 del Codice civile;

     b) essere dotati di personale tecnico qualificato e di strutture idonee, secondo quanto stabilito nei disciplinari di produzione;

     c) operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente regolamento e dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale.

 

     Art. 6. Centri di premoltiplicazione.

     1. Per le specie per le quali é istituita la certificazione regionale, su richiesta degli interessati, vengono riconosciuti, con atto del responsabile della struttura fitosanitaria regionale, i centri di premoltiplicazione per i materiali di base o élite.

     2. I centri di premoltiplicazione costituiti ai fini del comma 1 devono:

     a) essere istituiti presso una struttura pubblica o privata; nel caso si tratti di una struttura privata devono possedere i requisiti stabiliti dagli articoli 2602, 2603 e 2604 del Codice civile;

     b) essere dotati di personale tecnico qualificato e strutture idonee, secondo quanto stabilito nei disciplinari di produzione;

     c) operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente regolamento e dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale.

     3. I centri di premoltiplicazione devono rifornirsi di materiale di pre-base o super-élite presso i centri di conservazione riconosciuti di cui all’articolo 5, fatta salva specifica autorizzazione della struttura fitosanitaria regionale.

 

     Art. 7. Centri di moltiplicazione.

     1. I centri di moltiplicazione, su richiesta degli interessati, sono riconosciuti con atto del responsabile della struttura fitosanitaria regionale.

     2. I centri di moltiplicazione costituiti ai fini del comma 1 devono:

     a) essere istituiti presso un’azienda vivaistica iscritta al Registro ufficiale dei produttori;

     b) essere dotati di personale tecnico qualificato e di strutture idonee, secondo quanto stabilito nei disciplinari di produzione;

     c) operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente regolamento e dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale.

     3. I centri di moltiplicazione devono rifornirsi di materiale di base o élite o di categoria superiore presso i centri di premoltiplicazione o di conservazione riconosciuti, secondo quanto previsto nei relativi disciplinari di produzione, fatta salva specifica autorizzazione della struttura fitosanitaria regionale.

 

     Art. 8. Campi di piante madri.

     1. Per la costituzione dei campi di piante madri, il legale rappresentante del centro di premoltiplicazione o del centro di moltiplicazione, o un suo delegato, deve inoltrare richiesta alla struttura fitosanitaria regionale, corredata della documentazione prevista dai relativi disciplinari di produzione.

     2. La costituzione dei campi di piante madri è subordinata all’autorizzazione da parte della struttura fitosanitaria regionale, previa verifica della conformità ai requisiti previsti dai relativi disciplinari di produzione.

     3. L’utilizzo del materiale di propagazione ai fini della certificazione é subordinato al rilascio di specifica autorizzazione da parte della struttura fitosanitaria regionale.

     4. La gestione dei campi di piante madri e l’utilizzo del relativo materiale, ai fini della certificazione, deve essere conforme a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione.

     5. Presso i centri aziendali che a qualsiasi titolo conducono campi di piante madri, deve essere tenuta copia di tutta la documentazione ad essi relativa.

 

     Art. 9. Vivai.

     1. Per la costituzione dei vivai destinati alla produzione di piante certificate, il legale rappresentante dell’azienda vivaistica, o un suo delegato, deve inoltrare alla struttura fitosanitaria regionale apposita richiesta corredata della documentazione prevista dai relativi disciplinari di produzione.

     2. I vivai devono essere costituiti utilizzando esclusivamente materiale certificato, o di categoria superiore, secondo quanto previsto dai relativi disciplinari di produzione, fatta salva specifica autorizzazione della struttura fitosanitaria regionale.

     3. Le aziende vivaistiche devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente regolamento e dai disciplinari di produzione delle singole specie, nonché ottemperare alle prescrizioni impartite dalla struttura fitosanitaria regionale.

 

     Art. 10. Etichettatura.

     1. La struttura fitosanitaria regionale, dopo aver svolto i controlli previsti dai relativi disciplinari di produzione, autorizza, per ciascuna tipologia di materiale, l’apposizione di etichette conformemente a quanto previsto nei relativi disciplinari oppure autorizza l’utilizzo di appropriati documenti di commercializzazione.

 

     Art. 11. Oneri a carico degli utenti.

     1. La Giunta regionale, con proprio atto, può stabilire gli oneri a carico degli utenti al fine di contribuire alla copertura finanziaria dei costi che il processo di certificazione richiede.

     2. Gli eventuali oneri sono commisurati:

     a) alla tipologia delle specie coltivate;

     b) alle superfici investite a vivaio o al numero delle piante prodotte.

 

     Art. 12. Responsabilità.

     1. Il fornitore è responsabile della rispondenza alle caratteristiche riportate in etichetta o nel documento di commercializzazione del materiale certificato conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento e dai relativi disciplinari di produzione.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie.

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono considerati idonei il centro di conservazione, quello di premoltiplicazione ed i centri di moltiplicazione, nonché le relative strutture produttive, riconosciuti a norma del regolamento regionale 6 settembre 1999, n. 26 (Istituzione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. 19/1/1998, n. 3, della certificazione di controllo volontario, genetico e sanitario, per specie interessanti il settore vivaistico. Abrogazione del R.R. 28/6/1984, n. 36).

     2. In caso di non conformità dei centri di cui al comma 1 al presente regolamento e ai relativi disciplinari di produzione la struttura fitosanitaria regionale fissa il termine entro il quale deve avvenire l’adeguamento. Nel caso che il centro interessato non si attenga a tale prescrizione, si applica l’articolo 12, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2004.

 

     Art. 14. Disposizioni finali.

     1. La Regione, con atto della struttura fitosanitaria regionale, può aderire al sistema di certificazione nazionale per le specie per le quali tale certificazione è istituita.

 

     Art. 15. Abrogazione.

     1. Il regolamento regionale n. 26 del 1999 é abrogato.