Settore: | Codici regionali |
Regione: | Campania |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.1 agricoltura e foreste |
Data: | 14/06/2002 |
Numero: | 484 |
§ 3.1.45 - D.P.G.R. 14 giugno 2002, n. 484.
Modificazioni agli artt. 6, 7, 8 e 47 del Regolamento “Prescrizioni di massima e di polizia forestale”, allegato C) alla L.R. 7 maggio 1996, n. 11 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”.
(B.U. n. 30 del 24 giugno 2002).
Vista la
Visto il Regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla predetta legge regionale;
Viste le Deliberazioni n. 2203 e 2246 del 7 giugno 2002 con le quali, tra l’altro, sono state approvate modificazioni agli artt. 6, 7, 8 e 47 del Regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla predetta legge regionale;
Visto l’art. 121, IV comma della Costituzione così come modificato dalla
Visto l’art. 9 della
Su proposta dell’Assessore per l’Agricoltura e Foreste;
EMANA
Le seguenti modificazioni apportate agli artt. 6, 7 comma 2, 8 comma 1, e 47 comma 1, del Regolamento “Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale”, Allegato C) alla
L’art. 6 è abrogato e sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il secondo capoverso dell’art. 7 comma 2 “Deroghe possono essere concesse dai competenti organi di Pubblica Sicurezza” è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il comma 1 dell’art. 8 “Nei boschi danneggiati o distrutti da incendio è vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno cinque anni” è sostituito dal seguente:
(Omissis).
Il comma 1 dell’art. 47 è così integrato:
(Omissis).
Le presenti modificazioni regolamentari saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Il presente provvedimento è inviato ai Settori AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Assessori, Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta e Comitati Dipartimentali, Foreste, Caccia e Pesca ed al Dirigente responsabile del BURC per quanto di rispettiva competenza.