§ 1.1.27 - Legge Regionale 10 gennaio 1996, n. 1.
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Campania
Materia:1. ordinamento, organizzazione, mezzi finanziari
Capitolo:1.1 bilancio e contabilità
Data:10/01/1996
Numero:1


Sommario
Art. 1.      1. Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente - fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel [...]


§ 1.1.27 - Legge Regionale 10 gennaio 1996, n. 1. [1]

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 1996.

(B.U. n. 3 del 15 gennaio 1996).

 

Art. 1.

     1. Ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 27 luglio 1978, n. 20, la Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente - fino a quando non sarà approvato per legge il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1996, e comunque, non oltre il 29 febbraio 1996 - il bilancio 1995, secondo gli stati di previsione e con le modalità di cui alla legge regionale 6 marzo 1995, n. 5, e successive modifiche.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 9 ottobre 2012, n. 29.